Articolo 31 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 30Articolo 32
Versione
3 aprile 1975
Art. 31. (Diritti acquisiti)

Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovra' fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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