Art. 31. (Diritti acquisiti)
Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovra' fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovra' fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.