Articolo 88 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 87Articolo 90
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
27 maggio 2022
Art. 88. Principi in materia di organizzazione 1. Lo strumento militare e' volto a consentire la permanente disponibilita' di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, ((e di unita' terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali)) di intervento rapido, ((preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare)) ; e' finalizzato, altresi', alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace. 2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unita' in vita.
Entrata in vigore il 27 maggio 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente