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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2024, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3178 del R.G. 2024
T R A
- rappresentato e difeso dall'avv.Cristina Surico Parte_1
ATTORE
E
– rappresentata e difesa dall'avv. Luca Torricella Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 4-12-2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 9-7-2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto in Locorotondo con in data 23-5-1983, Controparte_1
dall'unione con la quale erano nati due figli ormai maggiorenni ed autonomi. Evidenziava
che con sentenza del 20-2-2022 era stata pronunciata la separazione giudiziale tra le parti,
ed in seguito la convivenza non era più ripresa.
La convenuta si è costituita in giudizio instando per la pronuncia di Controparte_1
divorzio.
E' stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art.473bis.22 c.p.c..
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dalla parte attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Locorotondo il 23-5-1983, sono separati in forza di sentenza di separazione giudiziale del 20-2-2022 di questo Tribunale.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non sono state proposte domande di contenuto economico.
La natura della causa e la non opposizione della parte convenuta comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Locorotondo il
23-5-1983 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile del Comune di Martina Franca dell'anno 1983 (atto n.26 , p. II serie B);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) spese compensate.
Così deciso il 4-12-2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto
Il Presidente est.