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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 935/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Moncrivello (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Greco Christian del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Greco Christian del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Cigliano (VC) il 18/10/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte I,
Anno 2012.
Dall'unione è nata, in data 11/01/2013, la figlia , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 5 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 22/02/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Cigliano (VC) il 18/10/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte I, Anno 2012 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione e Per_1 residenza stabile presso l'abitazione della madre;
2. il sig. concorrerà al mantenimento della figlia nella misura di euro 250,00= Parte_1 mensili, per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 5 del mese tramite bonifico bancario, alle coordinate già indicate dalla signora che sarà soggetto a Pt_2 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, costo-vita FOI, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti, da previamente concordare e successivamente documentare giusto Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, da intendersi integralmente richiamato e conosciuto dalle parti;
pagina 2 di 5 Precisamente:
- Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da Istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola, spese abbonamento per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese per auto (benzina, autostrada etc.) in caso di trasferta ed impossibilità di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico;
gite scolastiche senza pernottamento;
mensa e buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da Istituti privati;
tasse universitarie di università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
- Spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il previo accordo: corsi di lingue ed istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; viaggi e vacanze trascorsi in autonomia dal figlio in Italia ed all'estero; centro ricreativo estivo e Gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, stage sportive;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- Spese medico-sanitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese di mantenimento e cura degli animali domestici.
Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, ove previsto, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, WhatsApp, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro dieci giorni. In caso di mancato espresso e motivato dissenso entro il già menzionato termine, la spesa si intenderà approvata.
La quota di contributo spettante dovrà essere rimborsata al coniuge che ha sostenuto integralmente l'esborso, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa.
Dette somme saranno versate tramite bonifico bancario entro il successivo giorno 5 del mese sui rispettivi conti correnti;
pagina 3 di 5 3. il padre potrà vedere e tenere con sé , compatibilmente con i propri impegni di lavoro Per_1
e la volontà, lo stato di salute e gli impegni scolastici della figlia, salvo diversi accordi tra i coniugi da concordare previamente, con le seguenti modalità:
- nei week-end, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera entro l'ora di cena;
- nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza del padre, quest'ultimo potrà tenere la figlia con sé una sera, preferibilmente il mercoledì sera d'accordo con la madre, dalle ore 18.00 e con pernottamento presso il padre, nel caso in cui l'orario di lavoro inizi alle ore 8,00 del mattino seguente. In tal caso, il padre accompagnerà a scuola la Per_1 mattina seguente;
- nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, due sere a settimana, da concordare, dall'uscita dal lavoro a dopo cena, allorquando il padre accompagnerà dalla madre;
durante le vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere Per_1 con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la figlia trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra i coniugi, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4. si dà atto dell'accordo tra le parti, secondo il quale i figli debbano intendersi fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
5. si dà atto dell'accordo tra le parti, secondo il quale sarà la signora a percepire, in Pt_2 via esclusiva, l'Assegno Unico Universale;
6. si dà atto del fatto che i coniugi sono economicamente indipendenti, rinunciando a qualsivoglia reciproca pretesa di assegni divorzili;
7. si dà atto che per quanto occorra, i ricorrenti, prestano sin d'ora reciproco assenso e consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti personali anche ai fini dell'espatrio, propri e dei figli;
8. si dà atto, infine, che le parti intendono regolamentare ulteriormente i propri rapporti economici, come previsto dal II comma dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e, precisamente:
- la signora si impegna a cedere al signor la propria quota del 50% del diritto Pt_2 Pt_1 di piena proprietà sull'immobile costituente casa familiare, compresi gli arredi, sita in
Moncrivello (VC), Vicolo San Pancrazio, n. 4 – dati catastali: Foglio 4, Part.: 188, Sub 1,
2, 3, 4, 5. Tale trasferimento è previsto a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi ed il relativo accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
- tutte le spese relative alla predetta cessione, ivi comprese quelle notarili, saranno a carico del signor Regis. Il relativo atto sarà stipulato entro i 120 giorni dalla pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale tra le parti, a condizione che Intesa San Paolo, Banca con la quale è stato stipulato il contratto di mutuo relativo all'acquisto della casa familiare, accordi l'accollo esclusivo del medesimo al signor così liberando la signora Pt_1 Pt_2
- in ogni caso, il signor proseguirà nell'accollo integrale dei ratei stabiliti nel contratto Pt_1 di mutuo sottoscritto a suo tempo dalle parti, sino alla sua estinzione, impegnandosi altresì
a tenere indenne la signora da qualunque onere;
Pt_2
- altresì, il signor continuerà a sostenere – in via esclusiva – ogni spesa, tanto Pt_1 ordinaria, quanto straordinaria, connessa all'immobile costituente casa famigliare;
pagina 4 di 5 - la signora verificato l'effettivo pagamento dei ratei di mutuo da parte del signor Pt_2
sino alla sua estinzione, nel caso di mancato accollo esclusivo del mutuo in capo a Pt_1 quest'ultimo, si impegna comunque a cedere la propria quota del 50% del diritto di piena proprietà sull'immobile costituente casa familiare, compresi gli arredi, sita in Moncrivello
(VC), Vicolo San Pancrazio, n. 4 – dati catastali: Foglio 4, Part.: 188, Sub 1, 2, 3, 4, 5. Il relativo atto notarile sarà stipulato entro 120 giorni dalla data di estinzione del mutuo ed ogni spesa relativa alla detta cessione, compresa quella notarile, sarà a carico del signor
; Parte_1
- a fronte degli impegni assunti da parte del sig. ed a fronte dell'esatto Parte_1 adempimento del pagamento dei ratei di mutuo da parte del medesimo, nessuna richiesta di carattere patrimoniale, in denaro, in natura, a titolo di locazione e/o a titolo di indennità per occupazione, potrà essere avanzata da parte della signora nei confronti del signor Pt_2
che continuerà ad abitare nella casa famigliare. Pt_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 935/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Moncrivello (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Greco Christian del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Greco Christian del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Cigliano (VC) il 18/10/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte I,
Anno 2012.
Dall'unione è nata, in data 11/01/2013, la figlia , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 5 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 22/02/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Cigliano (VC) il 18/10/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte I, Anno 2012 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione e Per_1 residenza stabile presso l'abitazione della madre;
2. il sig. concorrerà al mantenimento della figlia nella misura di euro 250,00= Parte_1 mensili, per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 5 del mese tramite bonifico bancario, alle coordinate già indicate dalla signora che sarà soggetto a Pt_2 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, costo-vita FOI, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti, da previamente concordare e successivamente documentare giusto Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, da intendersi integralmente richiamato e conosciuto dalle parti;
pagina 2 di 5 Precisamente:
- Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da Istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola, spese abbonamento per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese per auto (benzina, autostrada etc.) in caso di trasferta ed impossibilità di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico;
gite scolastiche senza pernottamento;
mensa e buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da Istituti privati;
tasse universitarie di università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
- Spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il previo accordo: corsi di lingue ed istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; viaggi e vacanze trascorsi in autonomia dal figlio in Italia ed all'estero; centro ricreativo estivo e Gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, stage sportive;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- Spese medico-sanitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese di mantenimento e cura degli animali domestici.
Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, ove previsto, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, WhatsApp, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro dieci giorni. In caso di mancato espresso e motivato dissenso entro il già menzionato termine, la spesa si intenderà approvata.
La quota di contributo spettante dovrà essere rimborsata al coniuge che ha sostenuto integralmente l'esborso, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa.
Dette somme saranno versate tramite bonifico bancario entro il successivo giorno 5 del mese sui rispettivi conti correnti;
pagina 3 di 5 3. il padre potrà vedere e tenere con sé , compatibilmente con i propri impegni di lavoro Per_1
e la volontà, lo stato di salute e gli impegni scolastici della figlia, salvo diversi accordi tra i coniugi da concordare previamente, con le seguenti modalità:
- nei week-end, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera entro l'ora di cena;
- nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza del padre, quest'ultimo potrà tenere la figlia con sé una sera, preferibilmente il mercoledì sera d'accordo con la madre, dalle ore 18.00 e con pernottamento presso il padre, nel caso in cui l'orario di lavoro inizi alle ore 8,00 del mattino seguente. In tal caso, il padre accompagnerà a scuola la Per_1 mattina seguente;
- nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, due sere a settimana, da concordare, dall'uscita dal lavoro a dopo cena, allorquando il padre accompagnerà dalla madre;
durante le vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere Per_1 con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la figlia trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra i coniugi, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4. si dà atto dell'accordo tra le parti, secondo il quale i figli debbano intendersi fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
5. si dà atto dell'accordo tra le parti, secondo il quale sarà la signora a percepire, in Pt_2 via esclusiva, l'Assegno Unico Universale;
6. si dà atto del fatto che i coniugi sono economicamente indipendenti, rinunciando a qualsivoglia reciproca pretesa di assegni divorzili;
7. si dà atto che per quanto occorra, i ricorrenti, prestano sin d'ora reciproco assenso e consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti personali anche ai fini dell'espatrio, propri e dei figli;
8. si dà atto, infine, che le parti intendono regolamentare ulteriormente i propri rapporti economici, come previsto dal II comma dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e, precisamente:
- la signora si impegna a cedere al signor la propria quota del 50% del diritto Pt_2 Pt_1 di piena proprietà sull'immobile costituente casa familiare, compresi gli arredi, sita in
Moncrivello (VC), Vicolo San Pancrazio, n. 4 – dati catastali: Foglio 4, Part.: 188, Sub 1,
2, 3, 4, 5. Tale trasferimento è previsto a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi ed il relativo accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
- tutte le spese relative alla predetta cessione, ivi comprese quelle notarili, saranno a carico del signor Regis. Il relativo atto sarà stipulato entro i 120 giorni dalla pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale tra le parti, a condizione che Intesa San Paolo, Banca con la quale è stato stipulato il contratto di mutuo relativo all'acquisto della casa familiare, accordi l'accollo esclusivo del medesimo al signor così liberando la signora Pt_1 Pt_2
- in ogni caso, il signor proseguirà nell'accollo integrale dei ratei stabiliti nel contratto Pt_1 di mutuo sottoscritto a suo tempo dalle parti, sino alla sua estinzione, impegnandosi altresì
a tenere indenne la signora da qualunque onere;
Pt_2
- altresì, il signor continuerà a sostenere – in via esclusiva – ogni spesa, tanto Pt_1 ordinaria, quanto straordinaria, connessa all'immobile costituente casa famigliare;
pagina 4 di 5 - la signora verificato l'effettivo pagamento dei ratei di mutuo da parte del signor Pt_2
sino alla sua estinzione, nel caso di mancato accollo esclusivo del mutuo in capo a Pt_1 quest'ultimo, si impegna comunque a cedere la propria quota del 50% del diritto di piena proprietà sull'immobile costituente casa familiare, compresi gli arredi, sita in Moncrivello
(VC), Vicolo San Pancrazio, n. 4 – dati catastali: Foglio 4, Part.: 188, Sub 1, 2, 3, 4, 5. Il relativo atto notarile sarà stipulato entro 120 giorni dalla data di estinzione del mutuo ed ogni spesa relativa alla detta cessione, compresa quella notarile, sarà a carico del signor
; Parte_1
- a fronte degli impegni assunti da parte del sig. ed a fronte dell'esatto Parte_1 adempimento del pagamento dei ratei di mutuo da parte del medesimo, nessuna richiesta di carattere patrimoniale, in denaro, in natura, a titolo di locazione e/o a titolo di indennità per occupazione, potrà essere avanzata da parte della signora nei confronti del signor Pt_2
che continuerà ad abitare nella casa famigliare. Pt_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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