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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/12/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1607/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA DE Presidente
RA CC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1607/2025 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI ANCONA, in persona del Procuratore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI all'udienza del 13/10/2025, la Procura ricorrente ha insistito nella richiesta di interdizione di Controparte_1
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso in atti, la Procura della Repubblica presso questo Tribunale - dietro segnalazione del Giudice Tutelare assegnatario del procedimento relativo alla misura di tutela dell'amministrazione di sostegno originariamente disposta nei confronti di CP_1
(proc. n. 544/2022 VG) - riteneva necessario, al fine di tutelare quest'ultimo in modo
[...] più incisivo e di evitare che potesse compiere atti pregiudizievoli anche per sé stesso, che venisse pronunciata la sua interdizione.
Si legge nel ricorso introduttivo che il “[…] è affetto da «disturbi della condotta CP_1 in pz in diagnosi di ADHD, ritardo mentale lieve in sindrome feto-alcolica» […] presenta condotte antisociali sempre più marcate, con continuo uso di alcol e sostanze stupefacenti […] non appare in grado di prendere consapevolezza della propria condizione patologica, rifiutando i percorsi riabilitativi e di cura proposti”.
Il Pubblico Ministero ricorrente deduceva, oltre a comportamenti aggressivi del nei confronti dei genitori (con insistenti ricatti di natura economica), condotte CP_1 dell'amministrato fortemente oppositive.
2. L'interdicendo non si è costituito in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'esito dell'esame di in quel momento ricoverato presso la Controparte_1 struttura IL LA (dove tuttora è ospite), è stata disposta CTU sulla sua persona, nominando, all'uopo, il dott. Persona_1
Depositata la CTU, all'udienza del 13/10/2025, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Alla luce della documentazione in atti e degli accertamenti svolti, la domanda di interdizione appare meritevole di accoglimento.
Già dall'anamnesi di cui all'elaborato peritale in atti, si trova conferma della travagliata storia psicopatologica dell'interessato che: Part
✓ sin dall'età di 16 anni è stato seguito dal competente di FA ed è stato trattato con Antipsicotici e Stabilizzanti l'Umore (AB NA e PA Crono);
✓ già dall'adolescenza ha messo in atto “condotte impulsive aggressive e pantoclastiche soprattutto in casa”, oltre a plurime condotte antisociali, tanto che le istituzioni, quando il ragazzo era ancora minorenne, avevano suggerito un inserimento comunitario, osteggiato dai genitori;
✓ da ultimo, ricoverato dal 10 al 30 maggio 2025 in SPDC a Jesi, è stato poi trasferito a IL LA, con diagnosi di “Ritardo Mentale lieve;
Deficit dell'Attenzione con Iperattività”; “Disturbo della Condotta e Antisociale”.
Il Consulente d'Ufficio ha, poi richiamato nell'elaborato peritale gli stralci di due relazioni redatte dal dott. del CSM di FA, da cui si evince la scarsa aderenza del Per_2 periziato ai necessari progetti terapeutici;
si riportano di seguito alcuni passaggi di dette relazioni (con interlinea e grassetto aggiunti).
pagina 2 di 7 a) Relazione del 22/05/2025: “[…] Ricerca un lavoro ma al momento non è in grado di sostenere carichi e tempi lunghi. Presenta oscillazioni della condotta di tipo antisociale con marcata impulsività e uso di cannabinoidi e alcol. Le figure genitoriali sono di scarso contenimento emotivo e comportamentale. E' stato più volte segnalato dalle Forze dell'Ordine per condotte alterate, fughe notturne e uso di stupefacenti con conseguente alterato assorbimento della terapia farmacologica. Ha mostrato agiti di eteroaggressività solo in ambito familiare per lo più di natura verbale. (…) Si richiede inserimento presso la struttura”.
b) Relazione del 14/06/2025: “[…] E' stato […] ricoverato in TSO presso il SPDC di Jesi e successivamente trasferito a (Maiolati Spontini) in attesa dell'inserimento specifico. CP_2
E' scappato dalla struttura, evidenziando la non aderenza ad ogni tipo di progetto terapeutico. Ciò comporta l'eventualità che l'istituto dell'interdizione possa meglio garantire l'impossibilità del paziente a sottrarsi alle cure necessarie”.
All'esito della visita del periziato, il Consulente del giudice ha sottolineato alcune sue dichiarazioni da cui emergerebbe una scarsa consapevolezza dei propri agiti:
“Non mi comportavo bene a casa… rompevo le cose… la televisione… per sfogarmi… vorrei ripagarla la televisione… coi soldi della pensione… per recuperare l'affetto dei miei…” (con questi argomenti il iustifica il suo ricovero a IL LA); CP_1
“Non ho la patente sono sempre andato con altri che hanno la patente… loro spacciavano e qualche volta abbiamo rubato… un monopattino elettrico… per andarci al lavoro…”.
Ancona, il dott. ha rappresentato che il aveva dichiarato di non Per_1 CP_1 essere disposto ad andare in una Comunità idonea al trattamento delle sue patologie – misura per contro, come visto, ritenuta necessaria dagli operatori del CSM -, adducendo di dover andare a lavorare in quanto starebbe aspettando un bambino dalla sua compagna (anch'ella con disturbi comportamentali e psicopatologici, per i quali è stata seguita in passato dal CSM), e aveva ridimensionato la sua fuga dalla casa di cura IL LA, riferendo di essere andato in vacanza a Barcellona con la sua ragazza, tacendo, altresì, di aver sottratto, per detta fuga, 2.000,00 Euro ai suoi genitori.
Il CTU ha, quindi, ritenuto, in relazione allo stato psichico e all'orientamento diagnostico dell'interdicendo, che: “Le capacità di comprensione, ragionamento e critica appaiono deficitarie da evidente limite intellettivo. L'esame e il giudizio di realtà inadeguato. Scarsa o nulla la consapevolezza di malattia e di problematicità della sua condotta” (enfasi aggiunte).
Il Consulente ha, quindi, esposto le sue valutazioni diagnostiche, riconoscendo che il periziato è affetto da:
“Ritardo Mentale” lieve da probabile sindrome feto-alcolica;
“Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività” (ADHD), che si manifesta con difficoltà di attenzione, iperattività e impulsività nonché con ripercussioni sulle attività della vita quotidiana e disturbi della condotta;
“Abuso/dipendenza da cannabis” che assume quotidianamente (più sporadicamente assumerebbe cocaina, mentre l'uso di alcol parrebbe lieve e sporadico);
“Disturbo Antisociale di Personalità” (corroborato dalla difficile gestione della sua condotta trasgressiva sin dalla adolescenza).
pagina 3 di 7 Il dott. in risposta ai quesiti, ha quindi, concluso ritenendo che: “Molto Per_1 scarsa, pressoché nulla è la consapevolezza di malattia e di problematicità della sua condotta. Scarsa, passiva è l'accettazione delle necessarie cure, l'aderenza ai progetti terapeutici e Cont riabilitativi […]. Né la tutela dell' è riuscita a contenere la sua trasgressività: condotta di abuso da sostanze e disordini comportamentali. I colleghi del CSM sono decisi per un collocamento in una comunità terapeutica, riabilitativa ed educativa e ciò mi trova del tutto concorde. infatti, CP_1 ha bisogno di sperimentare un lungo periodo di astensione dall'abuso di sostanze e ciò potrà avvenire solo lontano dal suo abituale contesto di vita. La prospettiva del collocamento comunitario resta l'unica possibilità per tentare di curare, educare e contenere la sua condotta stolida e disordinata. Preso atto della evidente necessità di una tutela a tutto campo per gli aspetti patrimoniali ed ancor più per la cura Cont della sua persona, si tratta di valutare se l'istituto dell' già predisposto è idoneo al caso. Considerata la sua scarsa consapevolezza di malattia e l'esplicito rifiuto di un progetto terapeutico che contempli una residenzialità protratta -per almeno un anno- che non può essere disposta coattivamente ai sensi della 833/1978 non essendovi gli estremi di gravità clinica, l'Istituto dell'Interdizione pare Cont più adatto al caso rispetto all' potendo il tutore disporre legittimamente di una collocazione istituzionale protratta […]. Il fatto che le condizioni psicopatologiche non siano così gravi e invalidanti non facilita la sua gestione. Infatti, il giovane con la sua esigenza di autonomia e la rivendicazione aggressiva di margini di libertà che non sa gestire, lo predispone a mettersi nei guai […]”. In ordine alla misura di protezione più idonea il dott. a, quindi, specificato che “se l'ambito Per_1 di applicazione dell'una o dell'altra misura di tutela va individuata con riguardo non già al diverso, più
o meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, ebbene, in questo periodo le esigenze di vigilanza, custodia e cura in capo al beneficiario sono serie ed urgenti e non consentono più una gestione del caso con una presa in carico domiciliare. Né è opportuno che egli continui a soggiornare in una casa di cura quando, per esigenze di natura riabilitativa ed educativa, egli gioverebbe maggiormente di un contesto comunitario come è già stato suggerito dal CSM di riferimento”.
Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni del CTU perché fondate su esauriente ed approfondita motivazione, immune da vizi logici: in conformità a tali conclusioni si ritiene, quindi, che, nella fattispecie in esame, la misura di protezione più adeguata sia quella della interdizione richiesta dal Pubblico Ministero.
In particolare, le valutazioni operate dal Consulente d'Ufficio appaiono conformi agli ormai granitici principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 440/2005) e di Cassazione (cfr., tra le tante, n. 13584/2006) nel perimetrare, all'indomani della entrata in vigore della legge n. 6/2004, i tre istituti di protezione previsti nel nostro ordinamento (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione).
Va premesso che il giudice delle leggi ha espressamente chiarito che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno non coincide con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione e che è affidato al giudice “il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità […]: solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria” (così, Corte Cost., n. n. 440/2005 cit; interlinea aggiunta). pagina 4 di 7 Muovendo da questi principi la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto […]” (così, Cass., n. 9628/2009).
I giudici delle leggi e di legittimità hanno, quindi, indicato come criterio principale non la gravità clinica del caso, ma la più adeguata capacità dell'istituto prescelto di adeguarsi alle esigenze reali del soggetto da tutelare: la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, nel caso concreto, garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all'amministrazione di sostegno.
Non ignora questo Tribunale che si possa ricorrere allo strumento della interdizione (o della inabitazione) ormai soltanto come extrema ratio, ma rammenta - come ben osservato dallo stesso CTU e alla stregua degli insegnamenti giurisprudenziali appena riportati – che resta ferma, però, la possibilità di ricorrere all'interdizione “quando ciò è necessario” per assicurare “adeguata protezione” al soggetto incapace (totalmente o parzialmente) di provvedere ai propri interessi.
Il criterio funzionale, basato sulla natura e sul tipo di attività che l'incapace non è in grado di compiere da sé, nonché sulla idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace stesso la protezione più adeguata col suo minor sacrificio, impone di tenere conto, in via prioritaria, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e dell'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, per cui si dovrà ricorrere all'interdizione nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé. In tale ambito va, dunque, collocata la discrezionalità del giudice in ordine alla facoltatività delle misure di interdizione (e di inabilitazione), occorrendo valutare prioritariamente la conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario e, solo ove tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, potendo applicare quella più radicale dell'interdizione.
Ciò premesso, va ricordato che, nella fattispecie, concreta è stata già aperta l'amministrazione di sostegno nei confronti di Controparte_1
La completa assenza di insight di malattia da parte dell'amministrato, conseguente alla natura della patologia, e il difetto di collaborazione da parte sua con l'amministratore di sostegno, anche nella gestione del suo patrimonio1, hanno impedito all'amministratore di sostegno di rendere efficace l'attività di assistenza al beneficiario. Le “esigenze di vigilanza, custodia e cura in capo al beneficiario […] serie ed urgenti” ravvisate dal CTU avrebbero, poi,
Cont 1 Si legge nel verbale di udienza redatto in seno al procedimento di del 07/10/2024 (la data sembra essere corretta a penna, indicando il giorno “27/01/2025”) che l'amministrazione di sostegno, avv. CARMENATI, non ha potuto svolgere neppure le funzioni patrimoniali perché l'amministrato non gli ha consegnato i propri documenti pagina 5 di 7 comportato una modifica del provvedimento di nomina dell'amministratore, con l'attribuzione, di fatto, a questi di compiti illimitati e di completa sostituzione all'amministrato sia nella cura della salute e nel materiale accudimento quotidiano, sia in tutti gli atti giuridici (relativi a rapporti con uffici pubblici di ogni genere, di amministrazione e gestione ordinaria delle risorse e provvidenze economiche, di impegni di spesa per la ricerca anche di una casa di cui l'interdicendo dichiara di avere bisogno in quanto in attesa di un figlio2); il che dimostra la non duttilità, nel caso concreto, dell'istituto dell'amministrazione di tutela prescelto in quanto si imporrebbe l'intervento continuo e prevaricante dell'amministratore su ogni aspetto della vita del così CP_1 estendendo 1'incapacità della amministrato a 360° gradi in palese opposizione con la filosofia e l'idea ispiratrice del legislatore della riforma del 2004.
L'inadeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno emerge in modo evidente dalle relazioni del dott. del Centro di Salute Mentale di FA, in cui è Per_3 stata rappresentata la necessità di impedire al paziente di sottrarsi alle cure necessarie, evidenziando che il è stato finanche sottoposto a trattamento sanitario CP_1 obbligatorio.
L'art. 413 c.c., nell'ipotesi in cui la scelta dell'amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, prevede la possibilità di promuovere il giudizio di interdizione. In ipotesi del genere, invero, l'interdizione, quale misura di totale limitazione della capacità di agire, appare quella più idonea a fornire una risposta efficace agli interessi del beneficiario, consentendo al tutore, sotto il controllo dell'Autorità Giudiziaria, di tutelarlo, con il compimento, nel suo interesse e per suo conto, di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, col precipuo fine di evitare che questi compia atti pregiudizievoli per sé e per gli altri, e con la possibilità di inserimento in una struttura quale luogo di cura temporaneo più appropriato e necessario per la pratica delle terapie necessarie, ai sensi dell'art. 371 c.c., superando il dissenso dello stesso, dettato da comportamenti acriticamente oppositivi e resistenti messi in atto dal beneficiario rispetto alle cure, con rischio di grave danno della propria salute.
Per quanto detto occorre, dunque, dichiarare l'interdizione di e, Controparte_1 stante la pendenza della procedura di amministrazione di sostegno, trasmettere la presente sentenza al giudice tutelare per i provvedimenti di competenza.
4. La natura della domanda e la contumacia del resistente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese derivanti dalla CTU sono anticipate dall'Erario secondo le modalità previste dall'art. 145 d.P.R. n. 115/2002 e secondo l'importo liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso: 2 Si deve sottolineare, in proposito, che, prima di essere ricoverato a IL LA, l'interdicendo, privo di lavoro, rubava spesso denaro ai genitori e dormiva nella serra di famiglia insieme alla sua compagna (cfr. verbale di udienza del procedimento di AdS del 7/10/2024 – la data sembra essere corretta a penna indicando il giorno “21/02/2025”). pagina 6 di 7 DICHIARA l'interdizione di C.F. ), nato Controparte_1 C.F._1 in Ucraina il 23/05/2003;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 423 c.c. nonché al giudice tutelare competente per la nomina del tutore.
MANDA la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti e alla Procura della Repubblica in sede.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3/XII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA CC IA DE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA DE Presidente
RA CC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1607/2025 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI ANCONA, in persona del Procuratore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI all'udienza del 13/10/2025, la Procura ricorrente ha insistito nella richiesta di interdizione di Controparte_1
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso in atti, la Procura della Repubblica presso questo Tribunale - dietro segnalazione del Giudice Tutelare assegnatario del procedimento relativo alla misura di tutela dell'amministrazione di sostegno originariamente disposta nei confronti di CP_1
(proc. n. 544/2022 VG) - riteneva necessario, al fine di tutelare quest'ultimo in modo
[...] più incisivo e di evitare che potesse compiere atti pregiudizievoli anche per sé stesso, che venisse pronunciata la sua interdizione.
Si legge nel ricorso introduttivo che il “[…] è affetto da «disturbi della condotta CP_1 in pz in diagnosi di ADHD, ritardo mentale lieve in sindrome feto-alcolica» […] presenta condotte antisociali sempre più marcate, con continuo uso di alcol e sostanze stupefacenti […] non appare in grado di prendere consapevolezza della propria condizione patologica, rifiutando i percorsi riabilitativi e di cura proposti”.
Il Pubblico Ministero ricorrente deduceva, oltre a comportamenti aggressivi del nei confronti dei genitori (con insistenti ricatti di natura economica), condotte CP_1 dell'amministrato fortemente oppositive.
2. L'interdicendo non si è costituito in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'esito dell'esame di in quel momento ricoverato presso la Controparte_1 struttura IL LA (dove tuttora è ospite), è stata disposta CTU sulla sua persona, nominando, all'uopo, il dott. Persona_1
Depositata la CTU, all'udienza del 13/10/2025, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Alla luce della documentazione in atti e degli accertamenti svolti, la domanda di interdizione appare meritevole di accoglimento.
Già dall'anamnesi di cui all'elaborato peritale in atti, si trova conferma della travagliata storia psicopatologica dell'interessato che: Part
✓ sin dall'età di 16 anni è stato seguito dal competente di FA ed è stato trattato con Antipsicotici e Stabilizzanti l'Umore (AB NA e PA Crono);
✓ già dall'adolescenza ha messo in atto “condotte impulsive aggressive e pantoclastiche soprattutto in casa”, oltre a plurime condotte antisociali, tanto che le istituzioni, quando il ragazzo era ancora minorenne, avevano suggerito un inserimento comunitario, osteggiato dai genitori;
✓ da ultimo, ricoverato dal 10 al 30 maggio 2025 in SPDC a Jesi, è stato poi trasferito a IL LA, con diagnosi di “Ritardo Mentale lieve;
Deficit dell'Attenzione con Iperattività”; “Disturbo della Condotta e Antisociale”.
Il Consulente d'Ufficio ha, poi richiamato nell'elaborato peritale gli stralci di due relazioni redatte dal dott. del CSM di FA, da cui si evince la scarsa aderenza del Per_2 periziato ai necessari progetti terapeutici;
si riportano di seguito alcuni passaggi di dette relazioni (con interlinea e grassetto aggiunti).
pagina 2 di 7 a) Relazione del 22/05/2025: “[…] Ricerca un lavoro ma al momento non è in grado di sostenere carichi e tempi lunghi. Presenta oscillazioni della condotta di tipo antisociale con marcata impulsività e uso di cannabinoidi e alcol. Le figure genitoriali sono di scarso contenimento emotivo e comportamentale. E' stato più volte segnalato dalle Forze dell'Ordine per condotte alterate, fughe notturne e uso di stupefacenti con conseguente alterato assorbimento della terapia farmacologica. Ha mostrato agiti di eteroaggressività solo in ambito familiare per lo più di natura verbale. (…) Si richiede inserimento presso la struttura”.
b) Relazione del 14/06/2025: “[…] E' stato […] ricoverato in TSO presso il SPDC di Jesi e successivamente trasferito a (Maiolati Spontini) in attesa dell'inserimento specifico. CP_2
E' scappato dalla struttura, evidenziando la non aderenza ad ogni tipo di progetto terapeutico. Ciò comporta l'eventualità che l'istituto dell'interdizione possa meglio garantire l'impossibilità del paziente a sottrarsi alle cure necessarie”.
All'esito della visita del periziato, il Consulente del giudice ha sottolineato alcune sue dichiarazioni da cui emergerebbe una scarsa consapevolezza dei propri agiti:
“Non mi comportavo bene a casa… rompevo le cose… la televisione… per sfogarmi… vorrei ripagarla la televisione… coi soldi della pensione… per recuperare l'affetto dei miei…” (con questi argomenti il iustifica il suo ricovero a IL LA); CP_1
“Non ho la patente sono sempre andato con altri che hanno la patente… loro spacciavano e qualche volta abbiamo rubato… un monopattino elettrico… per andarci al lavoro…”.
Ancona, il dott. ha rappresentato che il aveva dichiarato di non Per_1 CP_1 essere disposto ad andare in una Comunità idonea al trattamento delle sue patologie – misura per contro, come visto, ritenuta necessaria dagli operatori del CSM -, adducendo di dover andare a lavorare in quanto starebbe aspettando un bambino dalla sua compagna (anch'ella con disturbi comportamentali e psicopatologici, per i quali è stata seguita in passato dal CSM), e aveva ridimensionato la sua fuga dalla casa di cura IL LA, riferendo di essere andato in vacanza a Barcellona con la sua ragazza, tacendo, altresì, di aver sottratto, per detta fuga, 2.000,00 Euro ai suoi genitori.
Il CTU ha, quindi, ritenuto, in relazione allo stato psichico e all'orientamento diagnostico dell'interdicendo, che: “Le capacità di comprensione, ragionamento e critica appaiono deficitarie da evidente limite intellettivo. L'esame e il giudizio di realtà inadeguato. Scarsa o nulla la consapevolezza di malattia e di problematicità della sua condotta” (enfasi aggiunte).
Il Consulente ha, quindi, esposto le sue valutazioni diagnostiche, riconoscendo che il periziato è affetto da:
“Ritardo Mentale” lieve da probabile sindrome feto-alcolica;
“Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività” (ADHD), che si manifesta con difficoltà di attenzione, iperattività e impulsività nonché con ripercussioni sulle attività della vita quotidiana e disturbi della condotta;
“Abuso/dipendenza da cannabis” che assume quotidianamente (più sporadicamente assumerebbe cocaina, mentre l'uso di alcol parrebbe lieve e sporadico);
“Disturbo Antisociale di Personalità” (corroborato dalla difficile gestione della sua condotta trasgressiva sin dalla adolescenza).
pagina 3 di 7 Il dott. in risposta ai quesiti, ha quindi, concluso ritenendo che: “Molto Per_1 scarsa, pressoché nulla è la consapevolezza di malattia e di problematicità della sua condotta. Scarsa, passiva è l'accettazione delle necessarie cure, l'aderenza ai progetti terapeutici e Cont riabilitativi […]. Né la tutela dell' è riuscita a contenere la sua trasgressività: condotta di abuso da sostanze e disordini comportamentali. I colleghi del CSM sono decisi per un collocamento in una comunità terapeutica, riabilitativa ed educativa e ciò mi trova del tutto concorde. infatti, CP_1 ha bisogno di sperimentare un lungo periodo di astensione dall'abuso di sostanze e ciò potrà avvenire solo lontano dal suo abituale contesto di vita. La prospettiva del collocamento comunitario resta l'unica possibilità per tentare di curare, educare e contenere la sua condotta stolida e disordinata. Preso atto della evidente necessità di una tutela a tutto campo per gli aspetti patrimoniali ed ancor più per la cura Cont della sua persona, si tratta di valutare se l'istituto dell' già predisposto è idoneo al caso. Considerata la sua scarsa consapevolezza di malattia e l'esplicito rifiuto di un progetto terapeutico che contempli una residenzialità protratta -per almeno un anno- che non può essere disposta coattivamente ai sensi della 833/1978 non essendovi gli estremi di gravità clinica, l'Istituto dell'Interdizione pare Cont più adatto al caso rispetto all' potendo il tutore disporre legittimamente di una collocazione istituzionale protratta […]. Il fatto che le condizioni psicopatologiche non siano così gravi e invalidanti non facilita la sua gestione. Infatti, il giovane con la sua esigenza di autonomia e la rivendicazione aggressiva di margini di libertà che non sa gestire, lo predispone a mettersi nei guai […]”. In ordine alla misura di protezione più idonea il dott. a, quindi, specificato che “se l'ambito Per_1 di applicazione dell'una o dell'altra misura di tutela va individuata con riguardo non già al diverso, più
o meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, ebbene, in questo periodo le esigenze di vigilanza, custodia e cura in capo al beneficiario sono serie ed urgenti e non consentono più una gestione del caso con una presa in carico domiciliare. Né è opportuno che egli continui a soggiornare in una casa di cura quando, per esigenze di natura riabilitativa ed educativa, egli gioverebbe maggiormente di un contesto comunitario come è già stato suggerito dal CSM di riferimento”.
Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni del CTU perché fondate su esauriente ed approfondita motivazione, immune da vizi logici: in conformità a tali conclusioni si ritiene, quindi, che, nella fattispecie in esame, la misura di protezione più adeguata sia quella della interdizione richiesta dal Pubblico Ministero.
In particolare, le valutazioni operate dal Consulente d'Ufficio appaiono conformi agli ormai granitici principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 440/2005) e di Cassazione (cfr., tra le tante, n. 13584/2006) nel perimetrare, all'indomani della entrata in vigore della legge n. 6/2004, i tre istituti di protezione previsti nel nostro ordinamento (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione).
Va premesso che il giudice delle leggi ha espressamente chiarito che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno non coincide con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione e che è affidato al giudice “il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità […]: solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria” (così, Corte Cost., n. n. 440/2005 cit; interlinea aggiunta). pagina 4 di 7 Muovendo da questi principi la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto […]” (così, Cass., n. 9628/2009).
I giudici delle leggi e di legittimità hanno, quindi, indicato come criterio principale non la gravità clinica del caso, ma la più adeguata capacità dell'istituto prescelto di adeguarsi alle esigenze reali del soggetto da tutelare: la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, nel caso concreto, garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all'amministrazione di sostegno.
Non ignora questo Tribunale che si possa ricorrere allo strumento della interdizione (o della inabitazione) ormai soltanto come extrema ratio, ma rammenta - come ben osservato dallo stesso CTU e alla stregua degli insegnamenti giurisprudenziali appena riportati – che resta ferma, però, la possibilità di ricorrere all'interdizione “quando ciò è necessario” per assicurare “adeguata protezione” al soggetto incapace (totalmente o parzialmente) di provvedere ai propri interessi.
Il criterio funzionale, basato sulla natura e sul tipo di attività che l'incapace non è in grado di compiere da sé, nonché sulla idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace stesso la protezione più adeguata col suo minor sacrificio, impone di tenere conto, in via prioritaria, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e dell'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, per cui si dovrà ricorrere all'interdizione nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé. In tale ambito va, dunque, collocata la discrezionalità del giudice in ordine alla facoltatività delle misure di interdizione (e di inabilitazione), occorrendo valutare prioritariamente la conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario e, solo ove tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, potendo applicare quella più radicale dell'interdizione.
Ciò premesso, va ricordato che, nella fattispecie, concreta è stata già aperta l'amministrazione di sostegno nei confronti di Controparte_1
La completa assenza di insight di malattia da parte dell'amministrato, conseguente alla natura della patologia, e il difetto di collaborazione da parte sua con l'amministratore di sostegno, anche nella gestione del suo patrimonio1, hanno impedito all'amministratore di sostegno di rendere efficace l'attività di assistenza al beneficiario. Le “esigenze di vigilanza, custodia e cura in capo al beneficiario […] serie ed urgenti” ravvisate dal CTU avrebbero, poi,
Cont 1 Si legge nel verbale di udienza redatto in seno al procedimento di del 07/10/2024 (la data sembra essere corretta a penna, indicando il giorno “27/01/2025”) che l'amministrazione di sostegno, avv. CARMENATI, non ha potuto svolgere neppure le funzioni patrimoniali perché l'amministrato non gli ha consegnato i propri documenti pagina 5 di 7 comportato una modifica del provvedimento di nomina dell'amministratore, con l'attribuzione, di fatto, a questi di compiti illimitati e di completa sostituzione all'amministrato sia nella cura della salute e nel materiale accudimento quotidiano, sia in tutti gli atti giuridici (relativi a rapporti con uffici pubblici di ogni genere, di amministrazione e gestione ordinaria delle risorse e provvidenze economiche, di impegni di spesa per la ricerca anche di una casa di cui l'interdicendo dichiara di avere bisogno in quanto in attesa di un figlio2); il che dimostra la non duttilità, nel caso concreto, dell'istituto dell'amministrazione di tutela prescelto in quanto si imporrebbe l'intervento continuo e prevaricante dell'amministratore su ogni aspetto della vita del così CP_1 estendendo 1'incapacità della amministrato a 360° gradi in palese opposizione con la filosofia e l'idea ispiratrice del legislatore della riforma del 2004.
L'inadeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno emerge in modo evidente dalle relazioni del dott. del Centro di Salute Mentale di FA, in cui è Per_3 stata rappresentata la necessità di impedire al paziente di sottrarsi alle cure necessarie, evidenziando che il è stato finanche sottoposto a trattamento sanitario CP_1 obbligatorio.
L'art. 413 c.c., nell'ipotesi in cui la scelta dell'amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, prevede la possibilità di promuovere il giudizio di interdizione. In ipotesi del genere, invero, l'interdizione, quale misura di totale limitazione della capacità di agire, appare quella più idonea a fornire una risposta efficace agli interessi del beneficiario, consentendo al tutore, sotto il controllo dell'Autorità Giudiziaria, di tutelarlo, con il compimento, nel suo interesse e per suo conto, di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, col precipuo fine di evitare che questi compia atti pregiudizievoli per sé e per gli altri, e con la possibilità di inserimento in una struttura quale luogo di cura temporaneo più appropriato e necessario per la pratica delle terapie necessarie, ai sensi dell'art. 371 c.c., superando il dissenso dello stesso, dettato da comportamenti acriticamente oppositivi e resistenti messi in atto dal beneficiario rispetto alle cure, con rischio di grave danno della propria salute.
Per quanto detto occorre, dunque, dichiarare l'interdizione di e, Controparte_1 stante la pendenza della procedura di amministrazione di sostegno, trasmettere la presente sentenza al giudice tutelare per i provvedimenti di competenza.
4. La natura della domanda e la contumacia del resistente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese derivanti dalla CTU sono anticipate dall'Erario secondo le modalità previste dall'art. 145 d.P.R. n. 115/2002 e secondo l'importo liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso: 2 Si deve sottolineare, in proposito, che, prima di essere ricoverato a IL LA, l'interdicendo, privo di lavoro, rubava spesso denaro ai genitori e dormiva nella serra di famiglia insieme alla sua compagna (cfr. verbale di udienza del procedimento di AdS del 7/10/2024 – la data sembra essere corretta a penna indicando il giorno “21/02/2025”). pagina 6 di 7 DICHIARA l'interdizione di C.F. ), nato Controparte_1 C.F._1 in Ucraina il 23/05/2003;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 423 c.c. nonché al giudice tutelare competente per la nomina del tutore.
MANDA la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti e alla Procura della Repubblica in sede.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3/XII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
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