Articolo 44 quater del Codice delle assicurazioni private
Articolo 44 terArticolo 44 quinquies
Versione
30 giugno 2015
Art. 44-quater. (( (Fondi propri di base) )) (( 1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
a) l'eccedenza delle attivita' rispetto alle passivita', valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa;
b) le passivita' subordinate. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente