Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02584/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2025, proposto da
LA US, ON AC e AL AC, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capo D'Orlando, non costituito in giudizio;
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Capo d'Orlando sull'istanza del 02\10\2025, prot. n. 29822, formulata dai ricorrenti per ottenere la riclassificazione urbanistica dell'area di loro proprietà, identificata in catasto al Foglio 10, Particella 70, e classificata nel PRG approvato con D. Dir. 235 del 12\03\2007 come Zona S6 per mq 2213, per la quale sono scaduti i vincoli espropriativi, nonché per la condanna del Comune a provvedere sulla predetta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa AO NN ZO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono comproprietari di un terreno sito nel Comune di Capo d’Orlando, censito in catasto al foglio 10, particella 70.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, essi hanno rappresentato che:
- il suddetto terreno, in base alle previsioni del P.R.G. del Comune di Capo d’Orlando approvato con Delibera n. 35 del 03/09/2007, è stato classificato come Zona S6 per mq 2213 e assoggettato a vincoli espropriativi;
- stante il decorso di cinque anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico, i suddetti vincoli, preordinati all’espropriazione, sono decaduti alla data del 12/03/2012 e non sono stati mai rinnovati;
- conseguentemente, il terreno di proprietà dei ricorrenti risulta attualmente costituire “zona bianca”, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 380/2001, rispetto la quale sussiste l’obbligo del Comune di ritipizzazione urbanistica;
- i ricorrenti, pertanto, con istanza prot. n. 29822 del 02/10/2025, hanno chiesto la riclassificazione dell’area, proponendo l’attribuzione alla stessa della destinazione B4, analoga all’area circostante;
- il Comune, tuttavia, non ha mai riscontrato la predetta istanza, così incorrendo nell’inadempimento di un obbligo posto a suo carico, nonché ledendo la legittima aspettativa dei ricorrenti all’utilizzo e allo sfruttamento economico dell’area, previa sua riclassificazione in senso maggiormente favorevole agli stessi.
3. I ricorrenti hanno pertanto adito questo Tribunale ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a., al fine di vedere dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di ritipizzazione dai medesimi presentata, con conseguente condanna della stessa a provvedere entro un congruo termine, con vittoria delle spese di lite.
4. Pur ritualmente evocato, il Comune di Capo d’Orlando non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti previsti dagli art. 31 e 117 c.p.a. a supporto della proposta azione contro il silenzio.
6.1. La decadenza per inutile decorso del termine di efficacia di un vincolo preordinato all'espropriazione determina nello strumento urbanistico - il quale deve coprire l’intero territorio comunale - un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare: l’Amministrazione comunale, quindi, ha un vero e proprio obbligo di provvedere all'integrazione del piano regolatore.
Correlativamente, il proprietario dell'area soggetta a vincolo ormai scaduto ha un interesse legittimo pretensivo a che l'Amministrazione comunale eserciti la funzione di governo del territorio e adotti i provvedimenti urbanistici necessari; e l'istanza dell'interessato affinché l'Amministrazione adotti la nuova disciplina urbanistica comporta, decorso nell’inerzia del Comune il termine normativamente stabilito, la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis , TA.R. Molise, sez. I, 27 febbraio 2023, n. 48).
6.2. Come noto, l’art. 2, comma 1, L. n. 241/90, ha sancito l’obbligo per ogni Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, di concluderlo “ mediante l'adozione di un provvedimento espresso ”.
Indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia (cfr., ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13 giugno 2022, n. 979; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 aprile 2021, n. 1070) ove, comunque, all'autorità non sia affidata una mera facoltà, il cui esercizio sarebbe per definizione libero, ma una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell'interesse pubblico (cfr., ex plurimis , T.A.R. Veneto, sez. III, 5 gennaio 2022, n. 29).
6.3. Non vi è, pertanto, dubbio che, qualora a causa del venir meno dei vincoli un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario possa presentare un’istanza volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e il Comune sia tenuto ad esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6 marzo 2023, n. 729).
Questo Tribunale ha già più volte chiarito che “ in Sicilia trova applicazione la disciplina del termine quinquennale di durata dei vincoli preordinati all'esproprio e che alla scadenza di tale termine sorge l'obbligo dell'amministrazione a provvedere in merito alla nuova destinazione, ferma restando, nelle more l’applicazione della disciplina delle c.d. “zone bianche ”.
Tale obbligo trova la sua ragione nel potere di pianificazione urbanistica del Comune, che è obbligatorio nell’ an (restando ovviamente discrezionale nel quomodo , seppure nei limiti della legislazione di settore); ne consegue che in caso di suo inadempimento, il privato matura il diritto di agire avverso il silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione (in tal senso, TAR Sicilia Catania, sez. V, n.445/2025, n.2272/2024, sez. II, n. 997/2019, n.527/2018, sez. I, n.4366/2010 e n. 3282/2014).
6.4. Nel caso di specie, il Comune non risulta aver fornito riscontro all’istanza inoltrata dai ricorrenti, pur essendo decorso il termine generale previsto ex lege per la conclusione del procedimento che avrebbe dovuto essere avviato a seguito della stessa, nè tantomeno risulta aver ritipizzato l’area di loro proprietà.
7. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso proposto dai ricorrenti va accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune intimato di provvedere sull’istanza presentata con un provvedimento espresso conclusivo, da adottare nel termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.
8. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario munito della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centoventi (120) giorni.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario.
Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
9. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione, staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie, e per l’effetto ordina al Comune di Capo d’Orlando di provvedere sull’istanza presentata dai ricorrenti nel termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte;
- per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - con facoltà di delega – affinché proceda in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centoventi (120) giorni;
- condanna il Comune di Capo d’Orlando alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN AR, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AO NN ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NN ZO | AG NN AR |
IL SEGRETARIO