Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Cuccu e Filippo Follesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18 giugno 2025, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale ha respinto la richiesta di trasferimento formulata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- di ogni atto ad esso prodromico, presupposto, connesso e successivo, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RO RI;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Il ricorrente è un -OMISSIS-.
In data 23 maggio 2025, subito dopo la nascita della figlia, il ricorrente ha presentato domanda, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l’assegnazione temporanea, per un periodo di anni tre, presso la sede di servizio di -OMISSIS-, ovvero presso altre sedi della Regione Marche.
In data 28 maggio 2025 lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale ha comunicato al ricorrente di non poter accogliere la predetta istanza, dal momento che la posizione di IC non sarebbe prevista nelle tabelle organiche dei reparti presenti nella Regione Marche e che la sua assegnazione presso altra sede di servizio “determinerebbe, di fatto, una vacanza organica, allo stato, non ripianabile” nella sede di servizio attuale.
In data 5 giugno 2025 il ricorrente ha presentato osservazioni procedimentali, nelle quali ha chiesto di essere temporaneamente assegnato presso la sede di servizio di Asoli IC o, in alternativa, presso la sede di Pescara.
Con provvedimento del 18 giugno 2025, notificato il 23 giugno 2025, lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale ha ritenuto inammissibile la richiesta di trasferimento formulata dal ricorrente, in relazione alla sede di servizio di Pescara, e l’ha rigettata in relazione alle sedi di servizio della Regione Marche, per carenza di entrambi i presupposti richiesti dall’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per come interpretato alla luce dell’articolo 1493, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1.1. Con ricorso notificato il 19 settembre 2025 e depositato il 22 settembre 2025, il ricorrente ha domandato, previa adozione di idonee misure cautelari, l’annullamento del provvedimento con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha rigettato l’istanza di trasferimento, deducendo la violazione dell’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 99 del 5 giugno 2024, il difetto di istruttoria, la carenza e la contraddittorietà della motivazione, il travisamento dei fatti e l’ingiustizia manifesta.
In particolare, il ricorrente contesta il diniego di assegnazione temporanea oppostogli dallo Stato Maggiore dell’Esercito:
a) presso la sede di Pescara, siccome contrastante con l’interpretazione manipolativa della norma fornita dalla Corte Costituzionale;
b) presso le sedi della Regione Marche, per non aver accertato la disponibilità di posti funzionalmente equivalenti alla posizione organica di IC e le esigenze eccezionali che precluderebbero il suo trasferimento dall’attuale sede di servizio.
1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa e ha depositato una relazione istruttoria dello Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale indirizzata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
1.3. Con ordinanza n. 245 del 23 ottobre 2025 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare del ricorrente ai fini del riesame dell’istanza di trasferimento.
1.4. In esecuzione della predetta ordinanza, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha sospeso, nelle more della definizione del giudizio di merito, l’efficacia del provvedimento impugnato e ha disposto l’assegnazione temporanea del ricorrente “in extraorganico” presso la sede di CO IC.
1.5. In vista della trattazione del merito del ricorso, il Ministero della Difesa ha depositato una memoria difensiva, alla quale il ricorrente ha replicato.
1.6. Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Prima di trattare il merito del ricorso, giova premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale relativo all’istituto dell’assegnazione temporanea del pubblico dipendente con prole di età fino a tre anni presso altra sede di servizio.
2.1. L’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 delle legge 8 marzo 2000, n. 53 , dispone che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.”
L’articolo 42-bis, introdotto dall’articolo 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e modificato dall’articolo 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, disciplina una misura finalizzata a tutelare i diritti fondamentali alla genitorialità e al benessere del minore, ai quali, in ragione del loro rango costituzionale (articoli 30, comma primo, e 31, comma secondo, della Costituzione) e convenzionale (articolo 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, con legge 27 maggio 1991, n. 176), deve essere accordata la massima attuazione, sino al punto in cui la loro tutela non confligga con lo svolgimento servizio.
Con la novella del 2015 il legislatore ha fortemente limitato la discrezionalità dell’amministrazione, circoscrivendo la possibilità di negare il trasferimento temporaneo dei dipendenti “a casi o esigenze eccezionali”.
Con sentenza manipolativa n. 99 del 4 giugno 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevede che il dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni di età possa essere trasferito, oltre che ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, ad una sede ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia.
2.2. La rilevanza dei contrapposti interessi coinvolti nel giudizio di bilanciamento richiede una motivazione rafforzata del diniego di assegnazione temporanea, che individui puntualmente le esigenze ostative in base alla concreta posizione lavorativa ricoperta dal dipendente all’interno dell’amministrazione, tale da renderlo indispensabile ovvero insostituibile.
2.3. In ragione della evidenziata strumentalità alla tutela di valori di rango costituzionale e convenzionale, l’istituto delineato dall’articolo 42-bis si applica anche al personale delle Forze Armate, per il quale l’articolo 1493, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare , dispone che la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità si applica “tenendo conto del particolare stato rivestito”.
Sicché, il diniego del trasferimento del militare “deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali e deve essere congruamente motivato” con riferimento alla sussistenza di “prevalenti esigenze di servizio nell’ufficio o reparto di appartenenza dell’istante. La norma impone all’Amministrazione l’onere di motivare l’eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto di provenienza” (Consiglio di Stato, sezione II, 5 ottobre 2022, n. 8527).
3. Alla luce della predetta disciplina, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha correttamente ritenuto inammissibile l’istanza di assegnazione temporanea del ricorrente presso la sede di servizio di Pescara, dal momento che la stessa non si trova nella stessa regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa ed è fissata la residenza della famiglia.
3.1. Il diniego di trasferimento temporaneo presso la sede di servizio di Pescara è stato adottato in conformità alla citata sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale n. 99 del 4 giugno 2024, la quale rientra nel genus delle sentenze additive, ossia di quelle decisioni nelle quali la declaratoria di incostituzionalità colpisce la disposizione “nella parte in cui non prevede” qualcosa, aggiungendo, in via interpretativa, il frammento mancante alla norma affetta da incostituzionalità ovvero affermando il principio generale da utilizzare per rendere la norma conforme a Costituzione.
La sentenza additiva in questione rientra nella specie delle sentenze additive c.d. “di prestazione”, nelle quali il frammento normativo aggiunto dalla Corte Costituzionale si traduce in una nuova prestazione a carico dei pubblici poteri ovvero nell’ampliamento della platea dei beneficiari di una prestazione già a carico dei pubblici poteri, e non nella specie delle sentenze additive c.d. “di principio”, nelle quali la Corte Costituzionale si limita a indicare al legislatore e all’interprete il principio generale al quale ricorrere per riempire di contenuti la lacuna riscontrata nella norma affetta da incostituzionalità.
3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte Costituzionale non ha indicato il principio generale di leale collaborazione e di buon andamento quale criterio risolutore delle istanze di trasferimento proposte ai sensi dell’articolo 42-bis, ma si è limitata ad estendere il beneficio dell’assegnazione temporanea del dipendente pubblico anche alla sede di servizio della provincia o della regione nella quale è fissata la residenza della famiglia.
Lo Stato Maggiore dell’Esercito non avrebbe, perciò, potuto applicare la norma dichiarata incostituzionale oltre i casi espressamente indicati dalla Corte Costituzionale, ossia l’assegnazione temporanea del dipendente presso le sedi di servizio della provincia o della regione in cui l’altro genitore svolge la propria attività lavorativa o è fissata la residenza della famiglia, con esclusione di tutte le altre sedi di servizio che, sebbene più comode per il dipendente rispetto alla sede di provenienza, non presentano alcun collegamento materiale con il luogo di effettivo radicamento del minore.
4. Il diniego di assegnazione temporanea del ricorrente presso la sede di servizio della Provincia di CO IC (nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa ed è fissata la residenza familiare) e presso le sedi di servizio della Regione Marche deve, invece, ritenersi illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché per erronea interpretazione della norma risultante dal combinato disposto degli articoli 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 e 1493, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010.
4.1. Il diniego opposto dallo Stato Maggiore dell’Esercito all’assegnazione temporanea del ricorrente ad altra sede si fonda sull’insussistenza, presso gli enti, i distaccamenti e i reparti delle sedi di destinazione, della posizione organica tabellare dal medesimo ricoperta (IC) nonché sull’impossibilità di provvedere alla sua sostituzione “con personale parimenti specializzato” nella sede di appartenenza, sia in ragione della valenza altamente specialistica e dell’infungibilità dell’incarico di “IC”, sia in ragione della scopertura di organico, allo stato non ripianabile, che in essa si determinerebbe.
4.2. Tale motivazione deve ritenersi incongrua con riferimento al primo presupposto richiesto dalla norma, che è quello della “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” presso la sede di destinazione.
4.2.1. Il Collegio è edotto dell’indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di assegnazione temporanea del personale militare, per cui il riferimento contenuto nell’articolo 1493, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 al “particolare stato rivestito” dal militare ne precluderebbe il trasferimento in una diversa posizione organica ovvero in un diverso incarico principale, specialmente ove il militare possegga un elevato grado di specializzazione o svolga funzioni di particolare rilievo militare e operativo.
Tale interpretazione non è, tuttavia, autorizzata dalla formulazione letterale della norma speciale integrativa, la quale non sostituisce il presupposto della disponibilità di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva, sostanzialmente corrispondente al grado rivestito dal militare, ma ne impone una valutazione che tenga conto anche della sua formazione e della sua concreta utilizzabilità in mansioni analoghe riconducibili alla medesima specializzazione.
Il favor espresso dalla norma per i valori costituzionali e convenzionali della genitorialità e del benessere del minore preclude, infatti, di attribuire alla considerazione del “particolare stato rivestito” dal militare effetti restrittivi all’applicazione del beneficio, con conseguente frustrazione delle esigenze di tutela ad essa sottese.
4.2.2. Le argomentazioni utilizzate nel provvedimento impugnato per giustificare l’inutilizzabilità del ricorrente in una diversa posizione organica riguardano genericamente le mansioni per cui il ricorrente è abilitato ad operare ed i compiti assegnati al Reggimento di appartenenza e risultano carenti di ogni riferimento alla peculiare formazione ed al grado di specializzazione dei compiti da questi svolti.
In ogni caso, l’Amministrazione resistente non ha dimostrato di aver somministrato al ricorrente una formazione specialistica ulteriore rispetto a quella fornita a tutti i militari che ricoprono il medesimo incarico principale (Riparatore di Mezzi) e la medesima posizione organica (IC), i quali non sono ontologicamente connotati da un elevato grado di specializzazione.
4.3. La motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi incongrua anche con riferimento al secondo presupposto richiesto dalla norma, che è quello della essenzialità dell’impiego del dipendente nella sede di appartenenza.
Lo Stato Maggiore dell’Esercito ritiene erroneamente di aver dimostrato l’infungibilità del ricorrente nella sede di appartenenza mediante la puntuale descrizione delle mansioni afferenti alla posizione organica di IC (operazioni manutentive, preventive e correttive sugli autoveicoli che la Forza Armata utilizza, sia in guarnigione che in operazioni in territorio nazionale ed internazionale) e delle operazioni militari che il IX Reggimento Alpini, al quale il ricorrente appartiene, “può” essere chiamato a svolgere.
Tuttavia, per le considerazioni già svolte al precedente paragrafo 4.2.2., tale motivazione non è idonea ad integrare quelle “esigenze eccezionali” richieste dalla legge per giustificare il sacrificio dell’interesse del dipendente alla piena attuazione della genitorialità e del superiore interesse al benessere del minore.
4.4. Parimenti incongrua si configura la motivazione relativa alla scopertura di organico che la sede di appartenenza subirebbe a seguito del trasferimento temporaneo del ricorrente.
L’Amministrazione resistente ha, infatti, omesso di fornire indicazioni concrete, oltre che sulla infungibilità del ricorrente, sullo specifico carico di lavoro gravante sulla sede di appartenenza, essendosi limitata ad elencare tutte le azioni ed i compiti potenzialmente esperibili dal IX Reggimento Alpini, senza alcun riferimento all’utilizzabilità del ricorrente nelle missioni e nelle operazioni in corso di esecuzione ovvero al numero di Meccanici previsto nella dotazione organica.
La mera affermazione di una carenza di organico nella sede di servizio, oltre che generica e indimostrata, non è idonea a giustificare il diniego di trasferimento temporaneo del militare, attesa la fisiologica condizione di scopertura dei ruoli dell’amministrazione militare.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra indicati e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
6. L’effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell’ordinare all’Amministrazione resistente di riesaminare l’istanza di assegnazione provvisoria presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legislativo n. 161 del 2001 valutando - fatto salvo l’esercizio del potere discrezionale che andrà ad esercitare - la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e tutte le opzioni possibili per favorire l’assegnazione del dipendente nelle sedi di destinazione, inclusa l’assegnazione in modo frazionato, espressamente prevista dalla norma.
L’Amministrazione è, infatti, tenuta, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a percorrere tutte le possibili soluzioni alternative previste dalla norma, ancorché non espressamente richieste in sede procedimentale, prima di opporre il diniego di assegnazione provvisoria, qualificabile, in ragione della rilevanza dei valori da tutelare, come extrema ratio .
7. La natura ermeneutica delle questioni trattate e la rilevanza degli interessi coinvolti nella presente fattispecie giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, del ricorrente esercente la responsabilità genitoriale e di ogni altro dato idoneo a identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO EL ER, Presidente FF
Maria Colagrande, Consigliere
RO RI, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RO RI | IO EL ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.