TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 248
TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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Sentenza 21 aprile 2026

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    Violazione dell'articolo 42-bis del d.lgs. 151/2001 e dell'interpretazione della Corte Costituzionale

    Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il diniego di trasferimento presso la sede di Pescara in quanto non rientrava nei casi previsti dalla Corte Costituzionale. Ha invece accolto il ricorso per le sedi della Regione Marche, ritenendo la motivazione del diniego incongrua per carenza di istruttoria e motivazione, e per erronea interpretazione della norma, non avendo l'amministrazione dimostrato l'insostituibilità del ricorrente e l'esistenza di esigenze eccezionali.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e carenza/contraddittorietà della motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto la motivazione del diniego incongrua sia per quanto riguarda il presupposto della sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, sia per quanto riguarda il presupposto dell'essenzialità dell'impiego del dipendente nella sede di appartenenza, sia per quanto riguarda la motivazione relativa alla scopertura di organico.

  • Accolto
    Travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, il che implica un accoglimento anche di questa censura.

  • Accolto
    Ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, il che implica un accoglimento anche di questa censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 248
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 248
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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