Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/06/2025, n. 12190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12190 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11459/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11459 del 2024, proposto da
UL OL, LE SA, IC CO, FR ON, rappresentati e difesi dagli avvocati LE Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministro per gli Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e Pnrr, non costituito in giudizio;
nei confronti
Briglia Marina, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 nella parte in cui non prevede espressamente la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei non vincitori;
-del decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 nella parte in cui non prevede espressamente la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei non vincitori;
-di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa FR Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti, che asseriscono di avere superato le prove del concorso in epigrafe ma di non essersi collocati nel novero dei posti banditi, lamentano di non essere stati inseriti in una graduatoria di merito comprensiva dei candidati idonei non vincitori.
1.1 Il gravame è stato affidato ad un unico motivo di diritto: “ Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 205/2023 e del D.D. n. 2575/2023. Violazione degli artt. 3, 4, 34, 35, 51 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ai sensi dell’art. 97 costituzione. Violazione della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta. Lesione del principio del legittimo affidamento. Violazione d.lgs. n. 33/2013 e violazione del principio di trasparenza ”.
Sarebbe illegittima l’omessa pubblicazione dell’elenco degli idonei in quanto, in violazione dei principi di trasparenza e di legittimo affidamento nell’operato della P.A., inciderebbe sul diritto della parte ricorrente a conoscere gli esiti della procedura e sulla possibilità di pianificare scelte professionali e di vita, rimanendo gli istanti all’oscuro delle chance di poter entrare nella graduatoria di merito a seguito di rinunce di altri candidati.
2. In data 12 novembre 2024 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto formale, successivamente depositando documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con nota depositata in data 13 novembre 2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud ha rappresentato l’afferenza della procedura concorsuale oggetto di impugnazione all’attuazione del PNRR (in particolare alla Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU), nonché la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a cui risultano regolarmente notificati gli atti introduttivi del giudizio, rilevando la propria estraneità al contenzioso e chiedendo l’estromissione dal processo.
4. Con ordinanza n. 5461 adottata all’esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2024, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto, in base ad una delibazione tipica della presente fase e in conformità a precedenti della Sezione (si vedano le ordinanze nn. 5206 e 5210 del 2024), che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, considerandosi: - quanto alla sussistenza del fumus, che la condotta contestata all’amministrazione si palesa conforme alla disposizione di legge che regola lo svolgimento del concorso de quo (art. 59, comma 10, del D.L. n.73/2021) e, per finalità di semplificazione e accelerazione, prevede la formazione della graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso; - quanto al periculum, la non irreparabilità del pregiudizio, genericamente addotto e correlato ad un prevalente interesse conoscitivo, pertanto privo dei necessari caratteri di gravità e attualità ”.
4.1 Con ordinanza n. 283 del 22 gennaio 2025, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello cautelare proposto dai ricorrenti rilevando quanto segue: “- quanto al fumus, impregiudicato l’approfondimento delle questioni nel merito, non appaiono prima facie erronee le statuizioni dell’ordinanza appellata, attesa la conformità dell’operato dell’Amministrazione alla disposizione di legge che regola lo svolgimento del concorso de quo (art. 59, comma 10, del D.L. n.73/2021) prevedendo, per finalità di semplificazione e accelerazione, la formazione della graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso;- quanto al periculum, deve rilevarsi la non irreparabilità del pregiudizio genericamente addotto e l’assenza dei necessari caratteri di gravità e attualità, per le ragioni correttamente evidenziate dal Tribunale; - in ogni caso, essendo ad ogni candidato assegnato un punteggio, le esigenze cautelari prospettate dall’appellante, prevalentemente correlate ad un interesse conoscitivo e strumentale all’esercizio del diritto di difesa in vista di eventuali future azioni giurisdizionali per accertare la legittimità di atti adottandi da parte dell’amministrazione nello scorrimento della graduatoria, appaiono adeguatamente salvaguardabili mediante gli ordinari rimedi predisposti allo scopo dall’ordinamento a tutela del diritto di accesso (attraverso i quali gli appellanti potranno eventualmente verificare sia il proprio punteggio e quello degli ultimi chiamati tra chi competeva con loro sia quali siano i candidati che li precedano immediatamente nel punteggio ai fini di eventuali scorrimenti della graduatoria) ”.
5. All’udienza pubblica del 3 giugno 2025, il Collegio ha formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti del gravame collettivo e per mancanza di attualità dell'interesse a ricorrere, nonché di improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto parte ricorrente non risulta avere impugnato né le graduatorie né i successivi scorrimenti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulla base degli atti.
6. Con il presente ricorso collettivo, i ricorrenti chiedono l'annullamento degli atti amministrativi impugnati, in quanto ritenuti lesivi del proprio diritto all'inserimento in un elenco graduato di merito, comprensivo di tutti i docenti idonei, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, sia in caso di rinuncia da parte dei vincitori, sia in caso di incremento dei posti inizialmente previsti per le immissioni in ruolo.
Il Collegio rileva, tuttavia, che i ricorrenti non hanno dato dimostrazione né della sussistenza dei presupposti del gravame collettivo (omogeneità delle posizioni azionate e assenza di potenziale conflitto) né di un loro interesse concreto e attuale al ricorso.
Invero, i ricorrenti si ritengono da un lato danneggiati dalla omessa pubblicazione delle graduatorie di merito in ragione della impossibilità di conoscere l’esistenza di chance di risultare vincitori e di poter quindi pianificare le proprie scelte professionali; dall’altro lato, non offrono agli atti alcuna prova della prossimità del punteggio conseguito al voto ritenuto utile per poter conseguire l’immissione in ruolo.
Oltre a ciò, gli istanti non possono dirsi vantare un diritto allo scorrimento della graduatoria, rientrando tale ipotesi nella discrezionalità dell’Amministrazione.
Quanto sopra appare rendere il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.
La mancata impugnazione delle graduatorie finali, ritenute in tesi illegittime in quanto riportanti unicamente il nominativo dei vincitori, risulta poi suscettibile di ingenerare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso con conseguente sua possibile improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a..
7. In ogni caso – e prescindendo dai precedenti profili di inammissibilità e improcedibilità per difetto di interesse – il ricorso è comunque infondato nel merito per le ragioni che seguono.
L’operato dell’Ufficio Scolastico Regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9, D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021).
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso all’Ufficio Scolastico di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis.
Né è vero che in assenza di tale graduatoria, la posizione dei ricorrenti sarebbe equivalente a quella di chi non ha superato le prove concorsuali, posto che l’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis , il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
Peraltro, la previsione in questione appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, come detto rientrante tra le procedure del PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PNRR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le considerazioni esposte consentono altresì di superare i dubbi di costituzionalità sommariamente avanzati da parte ricorrente. Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione.
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza n. 15647 del 2 agosto 2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 8358/2025).
7.1 Neppure merita condivisione il motivo di ricorso nella parte in cui ritiene che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito impedisca la possibilità di uno scorrimento della graduatoria in favore dei ricorrenti.
Al riguardo, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, comma 10, D.L. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Tale facoltà non è impedita in fatto – né i ricorrenti adducono prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che agli istanti sia stato impedito di conoscere la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
9. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
FR Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO