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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 48/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 551/2021 emessa dal Tribunale di Gela in data
30.11.2021
PROPOSTO DA
, nato a [...] il Parte_1
28.07.1975 e residente a [...] (c.f.
[...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Ficarra C.F._1 presso il cui studio in Mazzarino, via Bivona n. 37, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., corrente in Roma, Via Po n. 20 (p.iva ) rappresentata e P.IVA_1
1 difesa dall'Avv. Sandra Lupo, presso lo studio della quale, in
Caltanissetta, Viale Sicilia n. 176, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2 nella via Cascino n. 11 (c.f. ) e CodiceFiscale_2 CP_3 nato a [...] ed ivi residente nella via Cascino n. 11;
Appellati Contumaci
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, ammettere per la forma il presente appello ed in riforma della sentenza impugnata voglia annullare la sentenza per i motivi esposti ed accogliere le domande formulate in primo grado, con il favore delle spese legali ed accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio
o, in subordine, compensare solo quelli di primo grado. In via istruttoria si reiterano le istanze formulate in primo grado e non ammesse in particolare
c.t.u. medica per quantificare il danno subito.”
Conclusioni dell'appellata Società
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta rigettata ogni contraria domanda, azione, istanza ed eccezione rigettare l'appello avanzato dal signor e, per l'effetto, confermare l'impugnata Parte_1 sentenza eventualmente anche con motivazione suppletiva e/o diversa. In via subordinata e nella non temuta ipotesi in cui dovesse essere accolto
l'appello ed accertato il fatto storico dell'accadimento del sinistro con le modalità descritte in citazione, accertare la responsabilità a qualsiasi titolo
e la misura del concorso di colpa di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro oggetto di causa secondo quanto esposto in narrativa e, conseguentemente,
2 rigettare o graduare le domande dell'attore in base ad essi. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Gela,
[...] CP_2
e la al fine di sentirli condannare, in
[...] Controparte_1 solido, al risarcimento dei danni a lui derivati, e quantificati in €.
121.776,27, in conseguenza di un sinistro verificatosi in Mazzarino in data 02.03.2014 verso le ore 09,00.
Deduceva che quel giorno, mentre si trovava su di una scala appoggiata al muro della propria abitazione per eseguire delle riparazioni, CP_2
, alla guida di un'autovettura Fiat Uno targata CL 200084,
[...] assicurata per la RCA con la , e di proprietà di Controparte_1
nell'effettuare una manovra del retromarcia impattava CP_3 con la parte posteriore del proprio veicolo contro il cavalletto che reggeva l'odierno attore provocandone una rovinosa caduta al suolo.
In conseguenza delle lesioni subite veniva Parte_1 condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Mazzarino ove i sanitari di turno riscontravano “frattura pluriframmentaria scomposta della testa e del collo e del terzo prossimale diafisario dell'omero”.
Si costituiva in giudizio la convenuta Compagnia che contestava la domanda attorea sia con riferimento all'an che al quantum debeator chiedendone l'integrale rigetto ed attribuendo la responsabilità dell'evento ad una caduta accidentale dell'attore.
All'udienza del 23.05.2016 verificata la disintegrità del contraddittorio per omessa vocatio in ius del proprietario del mezzo nonché l'omesso invito alla stipula della negoziazione assistita nei confronti del convenuto conducente l'autoveicolo, il Tribunale disponeva procedersi a tali incombenti.
3 La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi e, rigettata la richiesta di c.t.u. medico legale, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione. Con la sentenza oggi gravata il
Tribunale di Gela ha rigettato la domanda attorea condannando
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta Compagnia liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale ha ritenuto non dimostrato che l'evento si fosse verificato come narrato in citazione.
Più in particolare il Giudice di prime cure, valutando le risultanze dei referti di Pronto Soccorso – facenti piena prova sino a querela di falso – ove la causa della caduta era espressamente indicata quale ”caduta accidentale da una scala presso il domicilio” nonché altra documentazione medica a firma del dottor dell'Ospedale Rizzoli di Persona_1
Bologna che in sede di visita specialistica aveva refertato “incidente domestico” e in considerazione che la teste , moglie Testimone_1 dell'attore, nulla aveva chiarito circa la dinamica del sinistro dichiarando di non aver assistito personalmente ai fatti ma di avere soltanto sentito il marito urlare dopo la caduta, ha rigettato la domanda attorea in quanto non provata.
Rigetto motivato, peraltro, anche dal contrasto tra quanto dichiarato dal convenuto al perito assicurativo (“dopo l'accaduto ho Controparte_2 lasciato i miei dati e sono andato via”) e quanto riferito dall'attore che, invece, aveva, sempre al perito assicurativo, dichiarato di “essere stato accompagnato in Ospedale proprio dall'investitore”.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame Parte_1
i motivi in detto atto meglio specificati.
[...]
Sostituita l'udienza straordinaria del 13 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione
4 concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza per avere, il Giudice di primo grado, male interpretato la documentazione medica allegata.
In proposito si osserva che il referto del Pronto Soccorso, e quanto in esso riportato, non contrasta con la dinamica del sinistro così come narrata in citazione atteso che dette dichiarazioni erano state rese in un momento in cui, l'attore, provava un intenso dolore che certamente non gli aveva consentito una lucida manifestazione di volontà; Né ovviamente il Medico di turno aveva un interesse a specificare in maniera certosina e corretta le modalità dell'evento che venne descritto in modo approssimativo.
La riferita “caduta accidentale da scala al proprio domicilio”, a ben vedere, secondo l'appellante, rappresenta esattamente i fatti così come accaduti e lo stesso deve intendersi per la successiva dichiarazione di “incidente domestico” riportata nel certificato di visita specialistica.
Tali espressioni devono intendersi nel loro significato più ampio trattandosi di evento avvenuto proprio nel domicilio del . Parte_1
*****
Con il secondo motivo di gravame, strettamente connesso al precedente,
l'appellante deduce la erroneità della sentenza per avere, il Tribunale, male interpretato le dichiarazioni di . Controparte_2
Si osserva che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, le dichiarazioni rese dal (conducente la vettura Controparte_2
Fiat Uno) in data 11.07.2014 erano state assunte non nell'ambito di una dichiarazione spontanea, ma raccolte dal per conto Pt_2 dell'Assicurazione.
5 Ciò premesso, continua l'appellante, il Febbraio in quel frangente probabilmente non aveva ritenuto importante menzionare di aver accompagnato il all'Ospedale ma non averlo dichiarato non Parte_1 significa che ciò non si sia verificato.
Si osserva, ancora, che la teste sebbene non avesse assistito Tes_1 personalmente alla caduta, aveva affermato di essere immediatamente intervenuta avendo sentito le urla ed avendo visto il marito a terra e una persona che lo soccorreva.
Nessuna divergenza, quindi, rispetto ai fatti narrati in citazione che devono essere ritenuti dimostrati anche in considerazione del fatto che nemmeno la controparte ha mai messo in discussione la dinamica del sinistro con la tipologia dei danni riportati.
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L'appello è infondato.
I motivi di censura, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente trattati.
Con l' atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
[...] ha attribuito le ragioni della caduta alla Parte_1 imprudente condotta di guida del convenuto che, alla Controparte_2 guida della propria autovettura Fiat Uno, nell'effettuare una manovra di retromarcia, impattava con la parte posteriore del proprio veicolo il cavalletto che reggeva l'odierno attore ivi salito per raggiungere la parte del suo fabbricato ove doveva operare delle lavori di riparazione, così da provocarne la caduta al suolo.
Specificava, ancora l'attore, che in conseguenza del violento impatto veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santo Stefano di Mazzarino ove i medici riscontravano plurime fratture all'omero destro.
6 Vista tale ricostruzione dei fatti operata dall'attore, occorre immediatamente rilevare, come correttamente fatto dal Giudice di prime cure, che essa contrasta con quanto riportato nei referti di Pronto
Soccorso ove quale causa delle lesioni è riportata la dicitura “caduta accidentale al proprio domicilio”.
Risulta poi allegata dallo stesso attore altra documentazione medica a firma del dottor rilasciata in data 6.03.2014 presso l' Persona_1
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ove viene indicata quale causale del fatto “incidente domestico”.
La locuzione caduta accidentale è di per sé incompatibile con quella provocata dall'urto con una massa in movimento e dalla conseguente energia cinetica da questa prodotta. La locuzione “incidente domestico” non ha evidentemente nulla a che fare con un sinistro da circolazione stradale.
In merito alla valenza probatoria di tale documentazione, proveniente da presidi pubblici, va precisato che per costante e conforme giurisprudenza di legittimità il certificato di Pronto Soccorso è “un atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, sia della provenienza del documento da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto sia delle dichiarazioni riportate nel certificato stesso rilasciate dalla vittima del sinistro” (fra tante cass. Civ. Ordinanza del 28 luglio 2020 n.16030).
Ed ancora: “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse. In particolare, il valore di prova legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione,
7 ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare (nella specie l'origine autonoma e non coinvolgente altro veicolo dell'incidente). In tale direzione a quella dichiarazione non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito. Cass. 13/06/2024 n. 16572”.
Non semrba potersi ritenere plausibile quanto rilevato dall'appellante nei motivi di gravame. Non si vede perché la pur acuta sofferenza fisica che certamente il doveva accusare al Pronto Soccorso, Parte_1 nell'immediatezza del fatto, avrebbe dovuto determinare una così macroscopica confusione fra una caduta meramente accidentale ed una caduta determinata da un'autovettura, tanto più che, secondo le sue dichiarazioni, era stato proprio il conducente di quell'autovettura a trasportarlo in Ospedale. Men che meno tale argomentazione può ritenersi plausibile con riferimento al certificato medico specialistico del 6 Marzo
2014, redatto presso l'Istituto Rizzoli di Bologna alcuni giorni dopo, ove la effettiva causa della caduta veniva indicata come: “incidente domestico”.
Appare quantomeno strano che, in nessuno dei due referti, il Parte_1 abbia riferito, che la caduta era stata provocata da un fattore esterno, ovvero l'impatto con una vettura.
Si osserva, ancora che, a prescindere da tali circostanze - ed incontestato che le lesioni subite dal sì siano verificate in data 2 Marzo 2014 Parte_1 alle ore 9,00 del mattino e che la asserita caduta avvenne in una zona certamente percorsa da vetture (via E. Montale) non potendosi altrimenti spiegare come il stesse operando la manovra di Controparte_2 retromarcia, - appare poco verosimile che nessun altro abbia assistito ai
8 fatti ed accorrere in aiuto del così da potere poi descrivere gli Parte_1 eventi in giudizio.
Deve, ancora, convenirsi con quanto dedotto dal Giudice in primo grado con riferimento alla distonia tra le dichiarazioni rese al perito assicurativo in data 11 luglio 2014 dal conducente la Fiat Uno - Controparte_2 che ha dichiarato di avere lasciato i propri dati personali ed essere andato via - rispetto a quando affermato nelle stesse dichiarazioni dal Parte_1 che invece affermava: “lo stesso investitore mi soccorreva accompagnandomi al pronto soccorso di Mazzarino”. (doc. nn. 3 e 4 del fascicolo della convenuta Compagnia).
Se a ciò si aggiunge che, come correttamente indicato dal Tribunale, la stessa teste , moglie dell'attore, escussa all'udienza del Testimone_1
17.10.2019 sulle modalità del sinistro ha riferito: “ciò posso dire in quanto nel giorno e nell'ora di tali fatti mi trovavo a casa e sentendo delle voci mi sono affacciata dal balcone e ho visto mio marito a terra, ricordo che accanto a mio marito vi era altra persona che lo stava soccorrendo.”
Pertanto neanche l'unica teste indicata dal è stata in grado di Parte_1 chiarire, in quanto non presente, la reale dinamica dei fatti.
In definitiva la intera istruttoria non ha consentito di dare contezza di quali siamo state le ragioni della caduta del e se effettivamente Parte_1 essa forse dipesa dall'azione imprudente del conducente della vettura Fiat
Uno o se, per altro verso, sia dipesa da fattori diversi e non connessi alla circolazione del veicolo assicurato Controparte_1
In assenza di ulteriori elementi di valutazione la sentenza del Tribunale di Gela oggi gravata deve integralmente confermarsi.
*****
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
9 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e che dichiara, conferma la sentenza Controparte_2 CP_3
n. 551/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 30 novembre 2021ed appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata Compagnia le spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 4.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante, il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 18 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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