Decreto cautelare 15 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 14 giugno 2022
Decreto cautelare 12 agosto 2022
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2022
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 20/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Raponi e Pietrantonio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Caterina Egeo e Alessandra Muccitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate Territorio, Direzione Provinciale LA, Ufficio Provinciale di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Comune di LA prot. n. -OMISSIS-, recante “provvedimento esecutivo sentenze Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-e Corte di Appello di Roma n. Reg. -OMISSIS-”;
nonché, per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della determinazione dirigenziale del Comune di LA, Servizio Patrimonio, Edilizia Pubblica, Espropri, prot., n. -OMISSIS- con cui si dispone di procedere alla trascrizione nei pubblici registri in favore del Comune di LA dell'area di cui al foglio-OMISSIS- del Comune di LA, mappali nn.-OMISSIS-;
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
della determinazione dirigenziale del Comune di LA, Servizio Patrimonio, Edilizia Pubblica, Espropri, prot. n.-OMISSIS-;
della la trascrizione n. -OMISSIS- presso l'Agenzia delle entrate – Ufficio Provinciale di LA;
del provvedimento dell'Agenzia delle entrate – Ufficio Provinciale del territorio di LA che ha eseguito la trascrizione e la variazione catastale disposta con la d.d. n.-OMISSIS- in relazione alle particelle catastali nn.-OMISSIS- del foglio-OMISSIS- del Comune di LA;
della determinazione dirigenziale del Comune di LA, Servizio Patrimonio, Edilizia pubblica, Espropri, n. -OMISSIS-, recante ordine al Presidente e Legale Rappresentante della -OMISSIS- e ad eventuali ulteriori occupanti presenti di sgombrare, con effetto immediato e comunque entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla notifica del presente atto, le aree individuate;
nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di LA e della Agenzia delle Entrate Territorio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 14 settembre 2021 e depositato il successivo 14 ottobre il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Comune di LA, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Roma -OMISSIS- del -OMISSIS- (confermata in Cassazione a seguito della sentenza di inammissibilità n. -OMISSIS-), ha disposto:
- la confisca con gratuita acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 44 D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dell’area di cui al foglio-OMISSIS- del Comune di LA, mappali nn. -OMISSIS-;
- lo sgombero delle opere abusivamente realizzate da persone e cose entro il termine di giorni 30 dalla notifica;
- la trascrizione del provvedimento nei Pubblici Registri come previsto dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’immissione in possesso dell’area oggetto di confisca.
2) A sostegno del gravame il ricorrente, premettendo di essere proprietario pro indiviso di alcune delle particelle indicate nella sentenza in argomento, deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
I) In relazione alle particelle -OMISSIS-: nullità ex art. 21 septies, l. n. 241/90 per inesistenza dell’oggetto e, nella specie, delle indicate particelle.
Dalle visure storiche catastali, infatti, risulta che sin dal -OMISSIS- - e quindi in data anteriore alla sentenza del Tribunale di LA del -OMISSIS- riformata dalla sentenza della Corte di appello penale n. -OMISSIS- - risultano soppresse le particelle -OMISSIS-.
Ciò posto, è evidente l’impossibilità materiale per il Comune di effettuare con riferimento a particelle soppresse - e, quindi, non più esistenti - la disposta acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Il provvedimento impugnato è, quindi, da ritenersi affetto da nullità ex art. 21 septies, l. n. 241/90 per mancanza dell’elemento essenziale costituito dall’oggetto del provvedimento e, nella specie, dalle indicate particelle -OMISSIS-.
II) Violazione ed errata applicazione dell’art. 44 c. 2 d.P.R. n. 380/2001.
La confisca non è applicabile nei confronti del ricorrente, soggetto estraneo in buona fede alla commissione del reato, siccome proprietario pro indiviso delle particelle sin dall’anno -OMISSIS-, e quindi da epoca ben precedente alla contestata lottizzazione che, come risulta nelle sentenze penali, risulta consumata tra -OMISSIS- e fino a -OMISSIS- ad opera di terzi.
3) Con atto depositato il 15 ottobre 2021, si è costituito in giudizio il Comune di LA eccependo, con successive memorie, l’irricevibilità e l’infondatezza del gravame.
4) Con motivi aggiunti notificati e depositati l’11 agosto 2022 il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS- con cui l’Amministrazione dispone di prendere atto del provvedimento di confisca dei beni con gratuita acquisizione al patrimonio comunale e di procedere alla trascrizione nei pubblici registri in favore del Comune di LA dell’area di cui al foglio-OMISSIS- del Comune di LA, mappali nn. -OMISSIS- (e/o successive nuove numerazioni delle stesse).
5) A sostegno del gravame deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
I.a) Inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, avendo in tal modo il Comune sottratto definitivamente la proprietà dell’area del ricorrente senza preventivamente informarlo.
II.a) Il Comune ha adottato l’atto impugnato pur essendo a conoscenza che il ricorrente ha depositato il -OMISSIS- dinanzi alla Corte d’appello penale di Roma incidente di esecuzione.
III.a) Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
IV.a) Nullità per indeterminatezza dell’oggetto.
Il Comune infatti avrebbe dovuto prima proporre in Corte d’appello un incidente di esecuzione o, quanto meno, una istanza di rettifica del dispositivo della medesima sentenza che ha disposto la confisca in relazione a particelle soppresse e perfino errate.
V.a) Illegittimità derivata dalla illegittimità del provvedimento del Comune di LA prot. n. -OMISSIS-.
VI.a) Inosservanza degli obblighi di buona fede.
6) Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 20 settembre 2023 e depositati il successivo 11 ottobre il ricorrente ha impugnato:
- la determinazione dirigenziale del Comune di LA, Servizio Patrimonio, Edilizia Pubblica, Espropri, prot. n.-OMISSIS- con la quale il dirigente ha disposto la trascrizione delle nuove particelle rettificate che risulta effettuata in data -OMISSIS- da parte dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio del territorio;
- la trascrizione n. -OMISSIS- presso l’Agenzia delle entrate – Ufficio Provinciale di LA in relazione alle particelle catastali nn.-OMISSIS- del foglio-OMISSIS- del Comune di LA;
- il provvedimento dell’Agenzia delle entrate – Ufficio Provinciale del territorio di LA che ha eseguito la trascrizione e la variazione catastale disposta con la d.d. n.-OMISSIS- in relazione alle particelle catastali nn.-OMISSIS- del foglio-OMISSIS- del Comune di LA;
- la determinazione dirigenziale del Comune di LA, Servizio Patrimonio, Edilizia pubblica, Espropri, n. -OMISSIS-, recante ordine al legale rappresentante della -OMISSIS- e ad eventuali ulteriori occupanti presenti di sgombrare, con effetto immediato e comunque entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla notifica del presente atto, le aree individuate al Foglio-OMISSIS-, mappali (N.C.E.U.) nn.-OMISSIS-e mappali (N.C.T.) nn.-OMISSIS-.
7) A sostegno del gravame, il ricorrente afferma che gli errori materiali nell’individuazione delle particelle da confiscare sono stati commessi dalla Corte d'Appello penale nella propria sentenza, ragion per cui il Comune non poteva autonomamente procedere senza prima richiedere alla medesima Corte d'Appello la correzione degli errori materiali in argomento.
Inoltre:
- risulta oggi avvenuta la trascrizione da parte dell’Agenzia dell’entrate di tutte le nuove particelle ivi menzionate, ivi inclusa la n.-OMISSIS- e ciò quantunque la determina n.-OMISSIS- non lo abbia richiesto espressamente all’Agenzia;
- nella determina-OMISSIS- si menzionano, in relazione alla particella-OMISSIS-, anche le nuove particelle -OMISSIS- che non risultano nella planimetria in possesso della cooperativa.
- I provvedimenti impugnati si basano su illegittimi atti presupposti - impugnati con il ricorso r.g. 490/2021 e con i successivi motivi aggiunti - che erano stati prima sospesi con le ordinanze cautelari del TAR n. -OMISSIS- e successivamente annullati con la sentenza n. -OMISSIS-.
- Il definitivo annullamento con sentenza n. -OMISSIS- dei predetti atti presupposti ai provvedimenti impugnati con il presente ricorso rende questi ultimi viziati da illegittimità sopravvenuta per difetto dei presupposti.
- Il Comune avrebbe dovuto prima provvedere all’annullamento in autotutela degli atti esecutivi della confisca e viziati dai predetti errori e procedere all’adozione di un nuovo provvedimento sostitutivo di quello prot. n. -OMISSIS- di esecuzione della confisca, da notificare al ricorrente.
- Né il Comune di LA ha provveduto a notificare o comunicare al ricorrente l’impugnata determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- e i successivi provvedimenti di trascrizione che lo hanno privato della proprietà.
8) Con atto depositato il 15 gennaio 2024, si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate territorio Direzione provinciale LA Ufficio provinciale di LA, eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto all’oggetto del contendere.
9) Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
10) In via preliminare, va disposta l’estromissione del giudizio dell’Agenzia delle entrate territorio in quanto estranea alla vicenda di cui è causa.
11) Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso proposta dal Comune di LA, in quanto seppure il ricorrente fosse venuto a conoscenza dell’atto che si assume essere lesivo del bene della vita sin dal momento della sua emanazione avvenuta in data -OMISSIS-, il ricorso è stato notificato il successivo 14 settembre e quindi, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, in osservanza del termine decadenziale di sessanta giorni.
12) Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
13) In primo luogo va detto che quando il bene oggetto della misura ablatoria reale è indivisibile «si impone il mantenimento del vincolo per l'intero, salvo poi, una volta disposta la confisca, il diritto della persona estranea al reato di rivalersi della perdita sulla metà del ricavato del valore realizzato con la vendita giudiziale» (v. Corte Cassazione sentenza n. 29637/18).
Inoltre, “Il sequestro funzionale alla confisca per equivalente quando riguardi un bene in comproprietà tra l'indagato ed un terzo estraneo, può essere disposto per l'intero quando sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile o ne sussistano comprovate esigenze di conservazione mentre, negli altri casi, deve essere contenuto entro la quota di proprietà dell'indagato sulla quale la successiva confisca è destinata ad operare” (Corte di Cassazione Sez. Terza penale Sentenza N. 16426 del 15.04.2014).
14) Alla luce di tale principio vanno quindi respinte tutte le censure con cui il ricorrente teorizza la illegittimità della confisca nella parte in cui ha compreso particelle di cui esso ricorrente, estraneo alla vicenda penale, è titolare di quota percentuale.
15) Con riguardo alle ulteriori censure contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, il Collegio rileva che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. -OMISSIS-, resa nell’ambito del ricorso r.g. 490/21 proposto dalla-OMISSIS-colpita dalla vicenda penale in argomento.
In quel contesto, la cooperativa ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio aveva impugnato i medesimi atti impugnati con l’odierno ricorso dal sig. -OMISSIS- deducendo sostanzialmente le medesime censure proposte dall’odierno ricorrente (essendo peraltro i ricorrenti assistiti dal medesimo procuratore).
Parimenti con motivi aggiunti aveva poi impugnato la determinazione prot., n. -OMISSIS- anch’essa oggetto dell’odierno giudizio.
16) Con la sentenza n. -OMISSIS- questa Sezione ha accolto il ricorso, ma “limitatamente alla censura con cui si contesta l’omessa previa rettifica dei dati catastali”, specificando che “sotto tutti gli altri profili il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati”.
Nel provvedimento il Collegio ha spiegato che “il provvedimento di confisca e acquisizione costituisce atto vincolato in quanto meramente attuativo dell’ordine contenuto nelle sentenze penali. Ed è vero quanto afferma il Comune che le particelle sono state oggetto, rispetto a quelle indicate in sentenza, di variazione solo formale e che l’area perimetrata che accorpa le stesse coincide, così come emerge dalla ricostruzione catastale e dalla relazione tecnica stilata dal Geom. Domenico Carpina incaricato dal servizio competente. Dalla relazione di conformità catastale emerge che:
- Gli immobili di cui trattasi ricadono all’interno del Foglio-OMISSIS- del comune di LA. Le particelle di seguito elencate sono state oggetto nel corso degli anni delle seguenti variazioni catastali:
- Le particelle -OMISSIS- sono state accorpate e hanno originato la particella -OMISSIS-;
- La particella-OMISSIS-è stata soppressa e ha originato la particella-OMISSIS- e la particella -OMISSIS-;
- La particella -OMISSIS- è stata soppressa e ah originato la particella -OMISSIS- e la particella-OMISSIS-;
- La particella-OMISSIS- non ha subito variazioni;
La particella-OMISSIS- inserita all’interno della Determinazione n. -OMISSIS-risulta delocalizzata rispetto al perimetro interessato;
- La particella-OMISSIS- nonostante inclusa nel perimetro non è menzionata nella
Determinazione n. -OMISSIS- ed è attualmente intestata a -OMISSIS- per 7/10; -OMISSIS- per 2/10 e -OMISSIS- per 1/10.
17) Successivamente alla pubblicazione della suddetta sentenza, il Comune ha adottato gli atti impugnati dall’odierno ricorrente con i motivi aggiunti notificati il 20 settembre 2023 e depositati il successivo 11 ottobre.
Tali atti, sono gli stessi impugnati dalla -OMISSIS-con il ricorso r.g. 452/23 che viene trattato alla odierna medesima udienza.
18) Con riguardo a tali motivi aggiunti, va detto che la tesi secondo cui l’annullamento con sentenza n. -OMISSIS- degli atti presupposti, pure impugnati con il presente ricorso, renderebbe quelli successivi viziati da illegittimità sopravvenuta, è destituita di fondamento.
19) La realtà è che la sentenza -OMISSIS- ha sostanzialmente respinto il ricorso affermando la legittimità degli atti impugnati e limitandosi a rilevare la necessità della correzione/rettifica dei dati catastali.
20) E tanto ha fatto il Comune con il provvedimento impugnato con gli odierni motivi aggiunti, con il quale - preso atto dei risultati della relazione commissionata per rimediare alla criticità rilevata dal Tribunale mediante l’esatta individuazione catastale attuale delle aree oggetto di confisca, la verifica delle particelle catastali attuali e storiche e la redazione di un elaborato grafico relativo alla situazione delle variazioni catastali - ha disposto di procedere alla rettifica per errori materiali della propria determinazione n. -OMISSIS-e alla rettifica della trascrizione depositata presso l’Agenzia delle entrate inerente l’acquisizione gratuita in favore del Comune di LA dei beni di cui al Foglio-OMISSIS-.
21) Pertanto nessuno dei vizi teorizzati dal ricorrente nei motivi aggiunti è configurabile in quanto, come affermato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n.-OMISSIS-6 del 9.11.2023, “il provvedimento impugnato è meramente reiterativo di precedente atto che era stato annullato solamente per l’erronea indicazione degli estremi catastali corretti nel successivo provvedimento per cui è causa”.
22) In conclusione, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti siccome destituiti di fondamento.
23) Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti R.G. 683/21 li rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 6.000 (seimila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva, a favore di ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Bucchi | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.