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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/12/2024, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1928/2020 R.G. pendente
T R A
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Riace, alla Via Parte_1 C.F._1
Pipedo s.n.c., presso lo studio dell'avv. Vittoria CARÈ, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del suo Presidente legale rappresentante p.t., con sede in Riace alla c.da Pipedo snc.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento retribuzione e TFR
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2020, ha esposto che ha prestato Parte_1
la propria attività lavorativa in favore del Controparte_1
in forza di un contratto part-time a tempo indeterminato stipulato in data 14.05.2015, con le mansioni di operatore socioassistenziale, regolato dal CCNL per i dipendenti di aziende
“Servizi Assistenziali-ANPAS”; che ha osservato il seguente orario di lavoro da lunedì a venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00; che per lo svolgimento delle mansioni assegnate, il
Pag. 1 a 7 datore di lavoro aveva stabilito il compenso di € 8,31 all'ora; che in data 31.10.2018 è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo;
che a tutt'oggi la signora non ha percepito Pt_1
il pagamento degli stipendi e del Tfr per il periodo dal 01.01.2017 al 31.10.2018, per un importo complessivo di € 27.695,79; che in data 09.10.2019, ha inviato richiesta stragiudiziale di diffida e messa in mora, che è rimasta priva di riscontro;
che il rapporto di lavoro si è sempre svolto con le medesime modalità, tutte espressioni della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c., in quanto vi è stata una messa a disposizione delle energie lavorative della ricorrente in favore dell'associazione, individuabile come datore di lavoro;
che ella ha costantemente svolto le mansioni di operatore socioassistenziale, per il periodo da maggio
2015 ad ottobre 2018; che infatti nell'espletamento della sua mansione, ha sempre eseguito le direttive impartite dal datore di lavoro, in particolare la stessa si occupava: dell'acquisto e consegna dei medicinali, dell'accompagnamento dei minori presso le strutture sanitarie, nonché dell'acquisto e consegna dei beni necessità, ed ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertato che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'associazione Centro Italiano di Protezione Civile S.S. Medici di Riace, per il periodo dal 14.05.2015 al 31.10.2018 per come evidenziato in narrativa con le mansioni anzi dette. Voglia condannare, l'associazione Centro Italiano di Protezione Civile S.S. Medici di Riace, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di pagamento retribuzione dall'01.01.2017 al 31.10.2018 e del TFR maturato, o quella che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU contabile che fin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con notifiche perfezionatesi in data 12 novembre 2020, con ordinanza dell'11 dicembre 2023 l'odierno convenuto è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente, è stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della convenuta ed è stata espletata la prova per testi.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa.
Pag. 2 a 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento di spettanze retributive e del
TFR derivanti dal rapporto di lavoro intercorso, con mansioni di operatore socioassistenziale, con il , resistente contumace. Controparte_1
La ricorrente allega di aver prestato attività lavorativa a carattere subordinato nei confronti del convenuto dal 14.05.2015 al 31.10.2018 e di non aver ricevuto quanto di sua spettanza dal 1.1.2017 sino alla data di cessazione del rapporto. Chiede, pertanto, di ottenere soddisfazione dei propri crediti di lavoro, oltre interessi e rivalutazione.
La domanda è fondata.
Per principio generale occorre ricordare che il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo, ovvero il contratto. Grava poi sul debitore la prova di aver già adempiuto, o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza, o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima, alla quattordicesima, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento. Nel caso in esame, naturalmente, la contumacia della parte convenuta impedisce la soddisfazione di tale onere.
Solo per completezza, va evidenziato che, diversamente, restano assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare;
maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
permessi retribuiti non goduti e non pagati, spettanze comunque non reclamate e dunque estranee alla domanda in esame.
Pag. 3 a 7 Ciò posto, pare opportuno soffermarsi innanzitutto sulla contumacia del resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita.
Non è forse inutile ricordare che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass.
12.7.2006 n.15777); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601;
Cass. 21251 del 14/10/2010).
Ne deriva dunque che la contumacia del datore di lavoro convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda del lavoratore-attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio.
Non è dunque possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace i fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova. Pertanto, anche nel rito del lavoro la contumacia del convenuto e, quindi, il mancato rispetto degli oneri previsti dall'art. 416 c.p.c., non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, atteso che la contumacia medesima costituisce solo un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumerne argomenti utili ai fini della decisione.
Ciò posto, il ricorrente, come indicato in premessa, ha allegato l'esistenza del rapporto di lavoro ed ha indicato con specificità i titoli delle proprie pretese retributive.
In tal senso, sono stati prodotti in atti i documenti essenziali del reclamato rapporto di lavoro, quali il contratto di assunzione;
la comunicazione obbligatoria Unilav;
le buste-paga
2017 e 2018; la comunicazione di licenziamento;
le copia CUD 2018 e 2019.
Già la presenza di tali di prove documentali appare indiziaria della fondatezza della pretesa, la quale è risultata particolarmente irrobustita all'esito dell'interrogatorio formale e della prova per testi.
Pag. 4 a 7 Quanto all'interrogatorio formale, va dato atto che esso è stato ammesso all'udienza del
17 aprile 2024 e, in ragione della già dichiarata contumacia, esso è stato disposto secondo le garanzie di cui all'art. 292 c.p.c. Nondimeno, il legale rappresentante, ritualmente avvisato della prova a cui è stato chiamato, ha ritenuto di non presentarsi. Ebbene, è noto che in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se questi non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, valutato ogni altro elemento di prova, possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Nel corso del giudizio questo giudicante, al fine di garantire una più robusta base probatoria, ha ritenuto opportuno procedere anche all'esame testimoniale
In tal senso, i testi assunti hanno definitivamente corroborato le difese attoree. Il teste
, che ha deposto all'udienza del 12.09.2024, ha infatti affermato: Testimone_1
“Conosco da diversi anni perché abbiamo lavorato insieme. Io assumevo il ruolo Parte_1 di assistente sociale dal 2015 al 2018 in un'associazione denominata che Controparte_1
si occupava di assistenza agli immigrati. si occupava di fornire i beni di prima CP_2
necessità, accompagnava le persone che avevano bisogno di assistenza sanitaria, si occupava di questo. ADR Sicuramente quando io ho lavorato lavorava anche OTLES, gli anni erano quelli già indicati. ADR Dava le direttive di questa associazione il signor , di cui non Per_1
ricordo il nome. ADR Posso dire che io mi recavo presso l'associazione un giorno a settimana che non era fisso ma ricadeva tra il lunedì ed il venerdì ed io la trovavo lì, spesso il pomeriggio dalle 15 in poi. ADR Anche io ho recriminazioni economiche ma non ho intentato alcuna azione giudiziaria. ADR. Non ricordo chi fosse il l.r.p.t di questa Associazione. ADR
Posso dire che il Presidente era il signor ”. Tali dichiarazioni devono essere Per_1
confrontate con quanto ha deposto, alla medesima udienza, il teste : “Conosco Testimone_2
perché abbiamo lavorato insieme all'ufficio protezione civile di Riace marina io Parte_1
da novembre 2014, lei invece da maggio 2015. Io ho lavorato lì sino a marzo 2018. Non ricordo di preciso sino a quando ha lavorato lì, io vedevo la sua macchina fuori l'ufficio Pt_1
anche dopo che ero stato licenziato, anche per due o tre mesi dopo. ADR Otles faceva
l'operatrice, faceva la spesa per gli immigrati, li portava in questura, o accompagnava i bambini dal pediatra. Noi lavoravamo dalle 15 alle 18.30 o 19.00, dipendeva da cosa c'era
Pag. 5 a 7 da fare. ADR Da Giugno 2015 sino a quando sono stato licenziato il presidente dell'associazione è stato , era lui che dava le direttive. ADR Anche io ho Persona_2 recriminazioni economiche verso questa società, ho un contenzioso ancora aperto”.
All'esito di tale ampia disamina, ritiene questo giudicante che la prova, in ragione degli elementi raccolti, si sia positivamente formata.
Dalle dichiarazioni esaminate emerge un narrato logico, lineare ed attendibile che ricalca con simmetria le allegazioni della parte ricorrente. È emersa in tal senso la piena corrispondenza del periodo in cui il rapporto di lavoro è stato attivo, ovvero da maggio 2015 all'ottobre 2018, ed allo stesso modo si apprendono riscontri in ordine alle mansioni svolte, quali quelle di operatore socioassistenziale.
Il quadro probatorio raggiunto consente dunque di ritenere confermate per l'intero le allegazioni di parte ricorrente. Le predette circostanze, in uno con il comportamento processuale del convenuto, consentono di ritenere provate le allegazioni fornite. È emerso in tal senso l'elemento della subordinazione, quale vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, alla quale corrisponde funzionalmente l'esercizio delle mansioni affidate.
Vi è conseguentemente prova della spettanza delle voci retributive invocate, quali la retribuzione ordinaria dal 1.1.2017 al 31.10.2018 e del TFR maturato per l'intera durata del rapporto lavorativo, ovvero dal maggio 2015 all'ottobre 2018, oltre interessi e rivalutazione.
All'esito di tale disamina, si ritiene dunque che il ricorrente ha pienamente assolto l'onere della prova da cui era gravato.
Pertanto, il ricorso è accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, visto il DM 147/2022, tenuto conto della natura della materia trattata e dello scaglione di riferimento, in complessivi
€2.921,00, di cui €2.540,00 per compensi ed €381,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
Pag. 6 a 7 1.- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che ha lavorato Parte_1
per il dal 14.05.2015 al 31.10.2018 Controparte_1
e per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore della parte ricorrente, della retribuzione spettante dal 1°
[...]
gennaio 2017 al 31 ottobre 2018 e del TFR maturato per il periodo lavorativo intercorso dal
14.05.2015 al 31.10.2018, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al soddisfo.
2.- Condanna il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano in
[...]
complessivi €2.921,00, di cui €2.540,00 per compensi ed €381,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 6 dicembre 2024
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 7 a 7