Art. 9.
Alla fine del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , sono aggiunte le parole: "o di consorzio".
Alla fine del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , sono aggiunte le parole: "o di consorzio".