Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 113
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Assenza presupposti accertamento induttivo

    La Corte rileva che il contribuente non ha dichiarato ricavi o ha dichiarato ricavi incongrui, non ha prodotto documentazione comprovante l'effettività delle operazioni, non ha esibito fatture di acquisto né altra documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di operazioni prodromiche alla rivendita, e non ha tenuto o prodotto scritture contabili obbligatorie. Tali circostanze legittimano l'accertamento induttivo "puro".

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato rigettato.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ritiene che il contraddittorio sia stato correttamente attivato dall'Ufficio. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato che l'eventuale omissione o incompletezza del contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso (mancanza della prova di resistenza).

  • Rigettato
    Erroneità della quantificazione del maggior reddito accertato

    La Corte ritiene corretta la ricostruzione operata dall'Ufficio, avendo l'Amministrazione quantificato il profitto illecito conseguito dall'emittente delle fatture in relazione al beneficio fiscale trasferito ai soggetti utilizzatori. Tali proventi concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini IRAP. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è legittima la presunzione secondo cui l'emittente abbia conseguito un corrispettivo illecito, commisurato al risparmio fiscale assicurato ai destinatari delle fatture.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 113
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo