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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARISTI GIACOMO, Presidente
CA ZO, LA
PERINI ZO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B101754 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B101754 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B101754 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2025 depositato il
24/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Società_1 di Ricorrente_1 (cessata in data 31 luglio 2018) impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brescia, avente ad oggetto IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale, IRAP, IVA e contributi previdenziali per il periodo d'imposta 2017. Con tale Avviso,
l'Ufficio, contestava l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, procedendo alla determinazione induttiva del reddito ai sensi degli artt. 38 e 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, nonché al recupero dell'IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
Il ricorrente deduceva plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, lamentando, in sintesi, l'assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo, la carenza di motivazione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e l'erroneità della quantificazione del maggior reddito accertato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, richiamando il quadro probatorio già posto a base dell'atto impositivo. Riteneva, inoltre, doversi respingere la richiesta sospensione dell'atto impugnato.
E all'udienza del 19/04/2024 la Corte, preso atto della documentazione allegata, respingeva la richiesta sospensiva non ritenendo esistere le condizioni per concederla.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questo Collegio, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Innanzitutto, per quanto riguarda l'aspetto sollevato dell'assenza di presupposti per l'accertamento induttivo, questa Corte rileva che dalla documentazione in atti emerge che il contribuente non ha dichiarato ricavi ovvero ha dichiarato ricavi del tutto incongrui rispetto alle fatture emesse, non ha prodotto idonea documentazione comprovante l'effettività delle operazioni contestate, non ha esibito fatture di acquisto né altra documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di operazioni prodromiche alla successiva rivendita;
e, per ultimo, non ha tenuto o comunque non ha prodotto le scritture contabili obbligatorie.
Tali circostanze legittimano pienamente il ricorso, da parte dell'Ufficio, all'accertamento induttivo “puro” di cui all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, potendo l'Amministrazione finanziaria prescindere dalle risultanze contabili ed avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Il contribuente, inoltre, non ha fornito alcuna prova concreta idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni fatturate. In particolare, l'assenza di acquisti prodromici alla successiva rivendita, unitamente agli elementi emersi dall'istruttoria (assenza di struttura organizzativa, mancanza di personale, incongruenze nei flussi finanziari), costituisce indice grave e concordante dell'oggettiva inesistenza delle operazioni. Si ricorda che, come già affermato da questa Corte in casi del tutto analoghi, la mera esistenza formale delle fatture e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la reale effettuazione delle operazioni sottostanti, gravando sul contribuente l'onere della prova contraria.
In conseguenza di tutto ciò, si può ritenere corretta la ricostruzione operata dall'Ufficio in ordine alla determinazione del reddito imponibile, avendo l'Amministrazione quantificato il profitto illecito conseguito dall'emittente delle fatture in relazione al beneficio fiscale trasferito ai soggetti utilizzatori.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, è legittima la presunzione secondo cui l'emittente abbia conseguito un corrispettivo illecito, commisurato al risparmio fiscale assicurato ai destinatari delle fatture.
Tali proventi concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini IRAP.
Il contraddittorio, poi, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, è stato correttamente attivato dall'Ufficio. In ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato che l'eventuale omissione o incompletezza del contraddittorio avrebbe potuto condurre ad un diverso esito del procedimento, mancando la c.d. “prova di resistenza”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, a parere di questa Corte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, risultando l'atto impugnato legittimo e fondato sotto il profilo sia fattuale che giuridico.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano, in via equitativa, in complessivi euro 8.000,00 (ottomila//00)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARISTI GIACOMO, Presidente
CA ZO, LA
PERINI ZO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B101754 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B101754 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B101754 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2025 depositato il
24/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Società_1 di Ricorrente_1 (cessata in data 31 luglio 2018) impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brescia, avente ad oggetto IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale, IRAP, IVA e contributi previdenziali per il periodo d'imposta 2017. Con tale Avviso,
l'Ufficio, contestava l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, procedendo alla determinazione induttiva del reddito ai sensi degli artt. 38 e 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, nonché al recupero dell'IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
Il ricorrente deduceva plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, lamentando, in sintesi, l'assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo, la carenza di motivazione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e l'erroneità della quantificazione del maggior reddito accertato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, richiamando il quadro probatorio già posto a base dell'atto impositivo. Riteneva, inoltre, doversi respingere la richiesta sospensione dell'atto impugnato.
E all'udienza del 19/04/2024 la Corte, preso atto della documentazione allegata, respingeva la richiesta sospensiva non ritenendo esistere le condizioni per concederla.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questo Collegio, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Innanzitutto, per quanto riguarda l'aspetto sollevato dell'assenza di presupposti per l'accertamento induttivo, questa Corte rileva che dalla documentazione in atti emerge che il contribuente non ha dichiarato ricavi ovvero ha dichiarato ricavi del tutto incongrui rispetto alle fatture emesse, non ha prodotto idonea documentazione comprovante l'effettività delle operazioni contestate, non ha esibito fatture di acquisto né altra documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di operazioni prodromiche alla successiva rivendita;
e, per ultimo, non ha tenuto o comunque non ha prodotto le scritture contabili obbligatorie.
Tali circostanze legittimano pienamente il ricorso, da parte dell'Ufficio, all'accertamento induttivo “puro” di cui all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, potendo l'Amministrazione finanziaria prescindere dalle risultanze contabili ed avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Il contribuente, inoltre, non ha fornito alcuna prova concreta idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni fatturate. In particolare, l'assenza di acquisti prodromici alla successiva rivendita, unitamente agli elementi emersi dall'istruttoria (assenza di struttura organizzativa, mancanza di personale, incongruenze nei flussi finanziari), costituisce indice grave e concordante dell'oggettiva inesistenza delle operazioni. Si ricorda che, come già affermato da questa Corte in casi del tutto analoghi, la mera esistenza formale delle fatture e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la reale effettuazione delle operazioni sottostanti, gravando sul contribuente l'onere della prova contraria.
In conseguenza di tutto ciò, si può ritenere corretta la ricostruzione operata dall'Ufficio in ordine alla determinazione del reddito imponibile, avendo l'Amministrazione quantificato il profitto illecito conseguito dall'emittente delle fatture in relazione al beneficio fiscale trasferito ai soggetti utilizzatori.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, è legittima la presunzione secondo cui l'emittente abbia conseguito un corrispettivo illecito, commisurato al risparmio fiscale assicurato ai destinatari delle fatture.
Tali proventi concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini IRAP.
Il contraddittorio, poi, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, è stato correttamente attivato dall'Ufficio. In ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato che l'eventuale omissione o incompletezza del contraddittorio avrebbe potuto condurre ad un diverso esito del procedimento, mancando la c.d. “prova di resistenza”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, a parere di questa Corte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, risultando l'atto impugnato legittimo e fondato sotto il profilo sia fattuale che giuridico.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano, in via equitativa, in complessivi euro 8.000,00 (ottomila//00)