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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 494/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2770/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250006185155000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate OS e Agenzia delle Entrate avverso la Cartella di pagamento 29520250006185155000, notificata il 19 Marzo 2025, per IRPEF Anno 2020 di euro 4.244,41 a seguito di controllo formale ex art. 36 ter DPR
600/73 eccependo la decadenza dei termini di riscossione, in quanto la impugnata cartella di pagamento è stata notificata in data 13.03.2025, oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
l'inesistenza giuridica della notifica, quale conseguenza della mancata relata di notifica e sottoscrizione del soggetto notificatore e del notificando;
che il mancato invio da parte dell'Ente impositore della Comunicazione di cui all'art. 6 – Legge 212/2000, norma di rango superiore, vizia il procedimento di formazione del ruolo inficiando di nullità l'intero procedimento di formazione di riscossione;
Carenza di motivazione;
difetto della prova della pretesa fatta valere;
omessa sottoscrizione del soggetto deputato alla firma;
omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Agenzia delle Entrate deduceva che la disposizione normativa richiamata in ordine alla decadenza è stata erroneamente citata indicando quale termine decadenziale quello triennale in luogo del termine corretto quadriennale, la dichiarazione dei redditi mod. 730 relativa al periodo di imposta 2020, per la quale è stata eseguita l'attività di controllo ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. 600 del 1973, è stata presentata in data
20/07/2021. Considerato il termine decadenziale di quattro anni, come previsto dalla legge, poteva ritenersi decaduta la cartella di pagamento notificata successivamente al 31/12/2025. Deduceva, altresì, la regolarità del procedimento notificatorio;
l'Ufficio ha provveduto ad informare la contribuente delle ragioni del recupero adottato, invitando la stessa ad effettuare il versamento degli importi dovuti o, in alternativa, ad esibire documentazione in suo possesso che avrebbe potuto comportare un esito differente. L'avviso bonario è stato infatti regolarmente notificato in data 13/09/2024 per consegna diretta al destinatario, la sig.ra Ricorrente_1. Respingeva le altre eccezioni motivando come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 25 del D.P.R. 602 del 1973 citato da controparte riporta la seguente previsione: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: …del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo
36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”.
Si evince la regolarità della notificazione allegata in atti, è comunque evidente come il perfezionamento della consegna, abbia in ogni caso consentito alla contribuente di essere adeguatamente informata delle proprie obbligazioni tributarie, consentendo, altresì, l'esercizio del proprio diritto di difesa.
“nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto impositivo tale nullità è sanata, a norma dell'articolo 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato" (Cass. n. 1238 del 2014; Cass.
n. 5057 del 2015). Nella specie, il contribuente ha impugnato nei termini l'atto impositivo, denotando d'averlo conosciuto” L'avviso bonario è stato infatti regolarmente notificato in data 13/09/2024 per consegna diretta al destinatario, la sig.ra Ricorrente_1. Si rileva che, in assenza di versamento e di riscontro all'invito alla produzione documentale, l'Ufficio ha quindi proceduto all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
Pertanto, il presunto vizio motivazionale lamentato è smentito dalla difesa offerta in relazione al terzo motivo di ricorso;
infatti la ricorrente ha ricevuto in data 13/09/2024 l'avviso bonario, nel quale si riportava una motivazione esaustiva delle ragioni del recupero. La cartella di pagamento oggi impugnata, che fa riferimento all'avviso bonario, non può di certo ritenersi viziata per carenza motivazionale. Al suo interno sono infatti contenuti tutti i riferimenti idonei a ricondurre l'attività di recupero alla comunicazione precedentemente ricevuta.
Infatti come da Cass., sez. un., 14 luglio 2022, n. 22281; Cass. 1 marzo 2023, n. 6207 “Nel caso di specie, tutte le cartelle di pagamento de quibus sono motivate mediante esplicito riferimento ad un atto (la comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973) di cui i controricorrenti non hanno mai contestato la conoscenza. La giurisprudenza di questa Corte ha chiaramente evidenziato che la cartella di pagamento possa essere considerata adeguatamente motivata, allorquando faccia riferimento ad un atto precedente, con il quale l'A.F. abbia esplicitato la propria pretesa fiscale, spiegando le relative ragioni”.
Quindi si deve assumere che l'attività di recupero è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla
Legge. A seguito della comunicazione inviata, l'odierna ricorrente non ha provveduto ad instaurare il contraddittorio, non provvedendo né in quella circostanza, né in questa sede, ad esibire documentazione utile a smentire la fondatezza del recupero.
Sulle altre eccezioni formulate si osserva
- che nessuna norma prescrive la sottoscrizione della cartella a pena di invalidità, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza. A ciò si aggiunga che la cartella di pagamento è un atto a natura vincolata, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973;
- che l'operato dell'Agente della riscossione risulta corretto e regolare anche alla luce dell'art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;
- che è infondato il motivo di ricorso di richiamo dell'art. 42 del D.P.R. 600 del 1973 non essendosi verificata alcuna attività di natura accertativa, l'atto prodromico all'emissione della cartella, che si traduce nell'avviso bonario recapitato a seguito del controllo della dichiarazione, è stato sottoscritto dal direttore dell'Ufficio e in forza dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondono necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello. Tra questi dati, quello principale è il ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta,
è normativamente disciplinato (artt. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973). L'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che: “Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi”.
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma
2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
- che la normativa in tema non prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Per tutto quanto sopra esposto, appare evidente l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente e, pertanto, si rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 500,00 oltre spese accessorie di legge se dovute a favore di ogni parte resistente.
Così deciso in Messina, lì 09/01/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2770/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250006185155000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate OS e Agenzia delle Entrate avverso la Cartella di pagamento 29520250006185155000, notificata il 19 Marzo 2025, per IRPEF Anno 2020 di euro 4.244,41 a seguito di controllo formale ex art. 36 ter DPR
600/73 eccependo la decadenza dei termini di riscossione, in quanto la impugnata cartella di pagamento è stata notificata in data 13.03.2025, oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
l'inesistenza giuridica della notifica, quale conseguenza della mancata relata di notifica e sottoscrizione del soggetto notificatore e del notificando;
che il mancato invio da parte dell'Ente impositore della Comunicazione di cui all'art. 6 – Legge 212/2000, norma di rango superiore, vizia il procedimento di formazione del ruolo inficiando di nullità l'intero procedimento di formazione di riscossione;
Carenza di motivazione;
difetto della prova della pretesa fatta valere;
omessa sottoscrizione del soggetto deputato alla firma;
omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Agenzia delle Entrate deduceva che la disposizione normativa richiamata in ordine alla decadenza è stata erroneamente citata indicando quale termine decadenziale quello triennale in luogo del termine corretto quadriennale, la dichiarazione dei redditi mod. 730 relativa al periodo di imposta 2020, per la quale è stata eseguita l'attività di controllo ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. 600 del 1973, è stata presentata in data
20/07/2021. Considerato il termine decadenziale di quattro anni, come previsto dalla legge, poteva ritenersi decaduta la cartella di pagamento notificata successivamente al 31/12/2025. Deduceva, altresì, la regolarità del procedimento notificatorio;
l'Ufficio ha provveduto ad informare la contribuente delle ragioni del recupero adottato, invitando la stessa ad effettuare il versamento degli importi dovuti o, in alternativa, ad esibire documentazione in suo possesso che avrebbe potuto comportare un esito differente. L'avviso bonario è stato infatti regolarmente notificato in data 13/09/2024 per consegna diretta al destinatario, la sig.ra Ricorrente_1. Respingeva le altre eccezioni motivando come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 25 del D.P.R. 602 del 1973 citato da controparte riporta la seguente previsione: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: …del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo
36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”.
Si evince la regolarità della notificazione allegata in atti, è comunque evidente come il perfezionamento della consegna, abbia in ogni caso consentito alla contribuente di essere adeguatamente informata delle proprie obbligazioni tributarie, consentendo, altresì, l'esercizio del proprio diritto di difesa.
“nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto impositivo tale nullità è sanata, a norma dell'articolo 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato" (Cass. n. 1238 del 2014; Cass.
n. 5057 del 2015). Nella specie, il contribuente ha impugnato nei termini l'atto impositivo, denotando d'averlo conosciuto” L'avviso bonario è stato infatti regolarmente notificato in data 13/09/2024 per consegna diretta al destinatario, la sig.ra Ricorrente_1. Si rileva che, in assenza di versamento e di riscontro all'invito alla produzione documentale, l'Ufficio ha quindi proceduto all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
Pertanto, il presunto vizio motivazionale lamentato è smentito dalla difesa offerta in relazione al terzo motivo di ricorso;
infatti la ricorrente ha ricevuto in data 13/09/2024 l'avviso bonario, nel quale si riportava una motivazione esaustiva delle ragioni del recupero. La cartella di pagamento oggi impugnata, che fa riferimento all'avviso bonario, non può di certo ritenersi viziata per carenza motivazionale. Al suo interno sono infatti contenuti tutti i riferimenti idonei a ricondurre l'attività di recupero alla comunicazione precedentemente ricevuta.
Infatti come da Cass., sez. un., 14 luglio 2022, n. 22281; Cass. 1 marzo 2023, n. 6207 “Nel caso di specie, tutte le cartelle di pagamento de quibus sono motivate mediante esplicito riferimento ad un atto (la comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973) di cui i controricorrenti non hanno mai contestato la conoscenza. La giurisprudenza di questa Corte ha chiaramente evidenziato che la cartella di pagamento possa essere considerata adeguatamente motivata, allorquando faccia riferimento ad un atto precedente, con il quale l'A.F. abbia esplicitato la propria pretesa fiscale, spiegando le relative ragioni”.
Quindi si deve assumere che l'attività di recupero è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla
Legge. A seguito della comunicazione inviata, l'odierna ricorrente non ha provveduto ad instaurare il contraddittorio, non provvedendo né in quella circostanza, né in questa sede, ad esibire documentazione utile a smentire la fondatezza del recupero.
Sulle altre eccezioni formulate si osserva
- che nessuna norma prescrive la sottoscrizione della cartella a pena di invalidità, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza. A ciò si aggiunga che la cartella di pagamento è un atto a natura vincolata, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973;
- che l'operato dell'Agente della riscossione risulta corretto e regolare anche alla luce dell'art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;
- che è infondato il motivo di ricorso di richiamo dell'art. 42 del D.P.R. 600 del 1973 non essendosi verificata alcuna attività di natura accertativa, l'atto prodromico all'emissione della cartella, che si traduce nell'avviso bonario recapitato a seguito del controllo della dichiarazione, è stato sottoscritto dal direttore dell'Ufficio e in forza dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondono necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello. Tra questi dati, quello principale è il ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta,
è normativamente disciplinato (artt. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973). L'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che: “Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi”.
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma
2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
- che la normativa in tema non prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Per tutto quanto sopra esposto, appare evidente l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente e, pertanto, si rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 500,00 oltre spese accessorie di legge se dovute a favore di ogni parte resistente.
Così deciso in Messina, lì 09/01/2026