Ordinanza collegiale 27 dicembre 2024
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2021, proposto da
EL TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, cui è subentrata Fibercop S.p.A., quest’ultima rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giaveno, non costituito in giudizio;
nei confronti
Città Metropolitana di Torino, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 13273 del 9 giugno 2021, con cui il Comune di Giaveno ha diffidato EL TA S.p.A. a dare immediata esecuzione all’Autorizzazione 15302/2020, comunicando che, in difetto, avrebbe attuato il piano comunale delle asfaltature con addebito dei costi a carico della ricorrente e che non “rilascerà alcun atto autorizzativo relativamente ad altre eventuali manomissioni del suolo pubblico se le richieste avanzate non saranno soddisfatte” ; nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le note depositate in giudizio in data 28.10.2024, 25.11.2024 e 8.1.2025 con le quali la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che:
- con nota depositata in giudizio il 28.10.2024, il difensore di Fibercop S.p.a., già difensore dell’originaria ricorrente EL TA S.p.a, ha dichiarato che “nelle more del giudizio, la posizione relativa al presente ricorso è stata trasferita in capo alla società Fibercop S.p.A. a fronte di cessione di ramo d’azienda da parte di EL TA S.p.A.” , manifestando la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente rinuncia al ricorso (confermata con successiva nota del 25.11.2024);
- all’esito dell’udienza pubblica del 27 novembre 2024 il Collegio, trattenuta la causa in decisione, con ordinanza n. 1339/2024 ha ritenuto di acquisire nel termine ivi assegnato “il titolo in forza del quale si è perfezionata la rappresentata successione a titolo particolare ed ogni altra documentazione utile a comprovare che la Società cessionaria può validamente disporre della situazione giuridica in contestazione” , rinviando l’ulteriore trattazione della causa alla pubblica udienza del 6 marzo 2025.
Considerato che:
- la parte ha positivamente ottemperato all’ordine del Tribunale depositando in giudizio in data 8.1.2025 l’estratto dell’atto notarile di conferimento di ramo d’azienda stipulato il 27.6.2024 tra l’originaria ricorrente EL TA S.p.A. e Fibercop S.p.A., comprendente le attività afferenti alle reti di telecomunicazioni la cui posa ha dato origine alla presente impugnativa, ribadendo con nota in pari data la già manifestata sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
- le richiamate note depositate in giudizio il 28.10.2024, 25.11.2024 e 8.1.2025, seppur non rispettose delle formalità di cui all’art. 84 cod. proc. amm. in quanto non notificate alle altre parti processuali, manifestano in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla trattazione del gravame;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Valutato che nulla è dovuto per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO