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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 813/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3992/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10003/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239012438573000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJVTJVM000412 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 22.05.2023, il Sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 097 2023 9012438573000, notificata in data 24.04.2023, relativa ad una cartella esattoriale ed a due avvisi di accertamento di seguito indicati: a. cartella 09720120305289621000 notificata il 16 aprile 2015; b. avviso di accertamento TK7011504083/2012 notificato il 10 ottobre /2012; c. avviso di accertamento TJVTJVM000412 notificato il 17 ottobre 2014. Il ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale, in subordine chiedeva la rideterminazione del credito che tenesse in considerazione la prescrizione quinquennale quanto meno per interessi e sanzioni. Con vittoria delle spese di giudizio maggiorate di accessori.
2. Con la sentenza n. 10003/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva in parte il ricorso ritenendo che l'intimazione di pagamento impugnata era in parte nulla perché non v'era alcuna prova dell'effettiva notifica della cartella di pagamento n. 09720120305289621000 e del presupposto avviso di accertamento n. TK7011504083/2012 che avrebbero legittimato la formazione della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria con la notifica dell'intimazione opposta. Pertanto l'atto impugnato doveva essere parzialmente annullato con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720120305289621000/2015 ed all'avviso di accertamento n. TKT011504083/2012 non risultando provata la loro pregressa regolare notificazione, mentre andava confermato l'avviso di accertamento n. TJVTJVM000412/2009 per il quale era stata depositata in via telematica prova di notifica. in data 09/10/2014 con affissione all'albo pretorio del comune di Pomezia per irreperibilità del destinatario acclarata in data 17/10/2014 e tale prova, peraltro contestabile solo con formale presentazione di una querela di falso trattandosi di atti forniti di fede pubblica, smentiva le affermazioni di parte di mancata conoscenza degli atti prodromici e rendeva inammissibile il ricorso avanzato dalla parte in relazione al merito della pretesa che era divenuta definitiva per mancata impugnazione degli atti presupposti. Le spese del giudizio venivano compensate tra le parti considerata la soccombenza reciproca.
3. Con ricorso in appello, notificato a mezzo pec in data 20.08.2024 Ricorrente_1, , ha impugnato in parte qua la sentenza della CGT di primo grado di Roma, relativamente al capo che, respingendo il ricorso, ha ritenuto validamente notificato l'avviso di accertamento TJVTJVM000412/2009, nonché a quello che ha compensato le spese del giudizio per :
1. INSUFFICIENTE ED ERRONEA VALUTAZIONE DI UN MOTIVO DI RICORSO. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2953 COD. CIV.
2. ERRONEA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE EX ART. 92 C.P.C. OPERATA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO.
4. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita nel grado ed ha depositato memoria con la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso in primo grado per tardività, essendo ampiamente decorso il termine di impugnativa di 60 giorni ex art. 21, comma 1, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546; insiste, poi, per la conferma della sentenza di primo grado per quanto riguarda i capi impugnati dal contribuente;
per gli altri capi con cui la sentenza ha accolto il ricorso, propone appello incidentale.
5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositando memoria con cui chiede il rigetto dell'appello.
6. Nella pubblica udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per tardività ex art 21, comma 1, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto il contribuente contesta la non debenza del tributo per la successiva prescrizione impugnando gli atti di intimazione. Come riconosciuto da Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 25/05/2022, n. 16986 anche l'eccezione di prescrizione rientra nella giurisdizione tributaria, rappresentando un fatto che estingue l'obbligazione tributaria anche se si verifichi in un periodo successivo alla valida notificazione della cartella di pagamento.
2. Con l'appello principale, deduce il contribuente che l'intimazione di pagamento è stata a lui notificata in data 24 aprile 2023, decorsi circa 9 anni dall'avviso di accertamento n. TJVTJVM000412/2009 che, all'esito del giudizio di primo grado è risultato notificato in data 17/10/2014, tramite procedimento di affissione all'Albo pretorio del Comune, previsto per le ipotesi di irreperibilità del destinatario. Ne fa derivare la prescrizione quinquennale che si sarebbe maturata. In via subordinata, chiede di volersi accertare quantomeno l'intervenuta prescrizione delle sanzioni pecuniarie.
2.1. L'amministrazione eccepisce che la prescrizione è stata ulteriormente interrotta dall'avviso di intimazione n. 09720179017357373000 notificato al contribuente il 03.03.2017. 2.2. La censura è parzialmente fondata. La prescrizione dell'imposta addizionale comunale e regionale IRPEF si prescrive notoriamente in 10 anni ex art.
2.946 c.c., salvo le ipotesi novative in cui il credito tributario derivi da sentenza passata in giudicato, pertanto non essendo trascorso il decennio dal 17 ottobre 2014 al 24 aprile 2023, interrotto pure il 3 marzo 2017, il credito del tributo non si è prescritto. Per contro, per le sanzioni e gli interessi la prescrizione è quinquennale ex art. 20, c. 3, D.Lgs. 472/1997 e art. 2948, n. 4, c.c. Pertanto, l'appello va accolto con riguardo alle sanzioni ed agli interessi annuali che si erano prescritti nel 2022, pur con l'interruzione operata il 3 marzo 2017. Deve anche rilevarsi che la sospensione di 85 giorni - prevista per l'emergenza Covid dall'art. 67 D.L. 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs159/2015- non ha inciso sulla prescrizione in quanto, pur aggiungendosi 85 giorni a decorrere dal 3 marzo 2017- data in cui è stato notificato l'avviso di intimazione interruttivo -, non può essere spostata la consumazione della prescrizione avvenuta comunque nel 2022 e, quindi il 24 aprile 2023, quando è stato notificato l'ulteriore avviso, essa era maturata.
3. Con l'ultimo motivo sulle spese di lite, l'appellante deduce erroneità nella liquidazione delle spese posto che in primo grado il ricorrente era risultato vittorioso quasi integralmente, o comunque per oltre due terzi dell'importo originario dell'avviso impugnato, giacchè a fronte di un credito preteso per € 10.719,76, oltre sanzioni ed interessi, è risultato accertato come legittimo dal giudice di primo grado, soltanto un importo pari ad € 2.957,14. La censura è infondata per quanto si dirà oltre.
4. L'Agenzia delle Entrate Riscossione deposita agli atti di causa le cartoline di notifica e la prova del deposito alla casa comunale della cartella 09720120305289621000 affissa il 16 aprile 2015 e dell'avviso di intimazione notificato il 24 aprile 2023. La cartella, peraltro, è anche oggetto dell'avviso di intimazione n. 09720179017357373000 notificato al contribuente il 03.03.2017. Pertanto non può dirsi perfezionata la prescrizione decennale propria dei tributi erariali, come quelli oggetto degli atti qui in discussione (IRPEF) . Si sono tuttavia prescritte le sanzioni e gli interessi al 2022. Deposita poi la notifica dell'avviso di accertamento TK7011504083/2012 in data 10 ottobre 2012 avente ad oggetto recupero IRPEF anno 2007, pure oggetto dell'avviso di intimazione n. 09720179017357373000 notificato al contribuente il 03.03.2017. La pretesa erariale, quindi, non si è prescritta. Si sono tuttavia prescritte le sanzioni e gli interessi al 2022.
5. Infine, deve respingersi l'eccezione sollevata dall'Agenzia della Riscossione con cui invoca per tutti i crediti tributari oggetto del presente giudizio l'applicabilità del comma 4 bis dell'art. 68 D.L. 18/2020 secondo cui “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, …sono prorogati: b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. La sospensione dei termini di notifica e delle procedure esecutive disposta con la legislazione emergenziale a seguito dell'epidemia da Covid-19 applicabile ai carichi affidati nel periodo specifico, non trova applicazione ai carichi affidati in epoca precedente alla sospensione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/12/2025, n. 33013), come nel caso qui in esame.
6. Conclusivamente va in parte accolto l'appello principale ed in parte quello incidentale con compensazione delle spese di lite anche nel grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio accoglie in parte l'appello principale e in parte l'appello incidentale. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3992/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10003/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239012438573000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJVTJVM000412 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 22.05.2023, il Sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 097 2023 9012438573000, notificata in data 24.04.2023, relativa ad una cartella esattoriale ed a due avvisi di accertamento di seguito indicati: a. cartella 09720120305289621000 notificata il 16 aprile 2015; b. avviso di accertamento TK7011504083/2012 notificato il 10 ottobre /2012; c. avviso di accertamento TJVTJVM000412 notificato il 17 ottobre 2014. Il ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale, in subordine chiedeva la rideterminazione del credito che tenesse in considerazione la prescrizione quinquennale quanto meno per interessi e sanzioni. Con vittoria delle spese di giudizio maggiorate di accessori.
2. Con la sentenza n. 10003/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva in parte il ricorso ritenendo che l'intimazione di pagamento impugnata era in parte nulla perché non v'era alcuna prova dell'effettiva notifica della cartella di pagamento n. 09720120305289621000 e del presupposto avviso di accertamento n. TK7011504083/2012 che avrebbero legittimato la formazione della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria con la notifica dell'intimazione opposta. Pertanto l'atto impugnato doveva essere parzialmente annullato con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720120305289621000/2015 ed all'avviso di accertamento n. TKT011504083/2012 non risultando provata la loro pregressa regolare notificazione, mentre andava confermato l'avviso di accertamento n. TJVTJVM000412/2009 per il quale era stata depositata in via telematica prova di notifica. in data 09/10/2014 con affissione all'albo pretorio del comune di Pomezia per irreperibilità del destinatario acclarata in data 17/10/2014 e tale prova, peraltro contestabile solo con formale presentazione di una querela di falso trattandosi di atti forniti di fede pubblica, smentiva le affermazioni di parte di mancata conoscenza degli atti prodromici e rendeva inammissibile il ricorso avanzato dalla parte in relazione al merito della pretesa che era divenuta definitiva per mancata impugnazione degli atti presupposti. Le spese del giudizio venivano compensate tra le parti considerata la soccombenza reciproca.
3. Con ricorso in appello, notificato a mezzo pec in data 20.08.2024 Ricorrente_1, , ha impugnato in parte qua la sentenza della CGT di primo grado di Roma, relativamente al capo che, respingendo il ricorso, ha ritenuto validamente notificato l'avviso di accertamento TJVTJVM000412/2009, nonché a quello che ha compensato le spese del giudizio per :
1. INSUFFICIENTE ED ERRONEA VALUTAZIONE DI UN MOTIVO DI RICORSO. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2953 COD. CIV.
2. ERRONEA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE EX ART. 92 C.P.C. OPERATA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO.
4. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita nel grado ed ha depositato memoria con la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso in primo grado per tardività, essendo ampiamente decorso il termine di impugnativa di 60 giorni ex art. 21, comma 1, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546; insiste, poi, per la conferma della sentenza di primo grado per quanto riguarda i capi impugnati dal contribuente;
per gli altri capi con cui la sentenza ha accolto il ricorso, propone appello incidentale.
5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositando memoria con cui chiede il rigetto dell'appello.
6. Nella pubblica udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per tardività ex art 21, comma 1, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto il contribuente contesta la non debenza del tributo per la successiva prescrizione impugnando gli atti di intimazione. Come riconosciuto da Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 25/05/2022, n. 16986 anche l'eccezione di prescrizione rientra nella giurisdizione tributaria, rappresentando un fatto che estingue l'obbligazione tributaria anche se si verifichi in un periodo successivo alla valida notificazione della cartella di pagamento.
2. Con l'appello principale, deduce il contribuente che l'intimazione di pagamento è stata a lui notificata in data 24 aprile 2023, decorsi circa 9 anni dall'avviso di accertamento n. TJVTJVM000412/2009 che, all'esito del giudizio di primo grado è risultato notificato in data 17/10/2014, tramite procedimento di affissione all'Albo pretorio del Comune, previsto per le ipotesi di irreperibilità del destinatario. Ne fa derivare la prescrizione quinquennale che si sarebbe maturata. In via subordinata, chiede di volersi accertare quantomeno l'intervenuta prescrizione delle sanzioni pecuniarie.
2.1. L'amministrazione eccepisce che la prescrizione è stata ulteriormente interrotta dall'avviso di intimazione n. 09720179017357373000 notificato al contribuente il 03.03.2017. 2.2. La censura è parzialmente fondata. La prescrizione dell'imposta addizionale comunale e regionale IRPEF si prescrive notoriamente in 10 anni ex art.
2.946 c.c., salvo le ipotesi novative in cui il credito tributario derivi da sentenza passata in giudicato, pertanto non essendo trascorso il decennio dal 17 ottobre 2014 al 24 aprile 2023, interrotto pure il 3 marzo 2017, il credito del tributo non si è prescritto. Per contro, per le sanzioni e gli interessi la prescrizione è quinquennale ex art. 20, c. 3, D.Lgs. 472/1997 e art. 2948, n. 4, c.c. Pertanto, l'appello va accolto con riguardo alle sanzioni ed agli interessi annuali che si erano prescritti nel 2022, pur con l'interruzione operata il 3 marzo 2017. Deve anche rilevarsi che la sospensione di 85 giorni - prevista per l'emergenza Covid dall'art. 67 D.L. 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs159/2015- non ha inciso sulla prescrizione in quanto, pur aggiungendosi 85 giorni a decorrere dal 3 marzo 2017- data in cui è stato notificato l'avviso di intimazione interruttivo -, non può essere spostata la consumazione della prescrizione avvenuta comunque nel 2022 e, quindi il 24 aprile 2023, quando è stato notificato l'ulteriore avviso, essa era maturata.
3. Con l'ultimo motivo sulle spese di lite, l'appellante deduce erroneità nella liquidazione delle spese posto che in primo grado il ricorrente era risultato vittorioso quasi integralmente, o comunque per oltre due terzi dell'importo originario dell'avviso impugnato, giacchè a fronte di un credito preteso per € 10.719,76, oltre sanzioni ed interessi, è risultato accertato come legittimo dal giudice di primo grado, soltanto un importo pari ad € 2.957,14. La censura è infondata per quanto si dirà oltre.
4. L'Agenzia delle Entrate Riscossione deposita agli atti di causa le cartoline di notifica e la prova del deposito alla casa comunale della cartella 09720120305289621000 affissa il 16 aprile 2015 e dell'avviso di intimazione notificato il 24 aprile 2023. La cartella, peraltro, è anche oggetto dell'avviso di intimazione n. 09720179017357373000 notificato al contribuente il 03.03.2017. Pertanto non può dirsi perfezionata la prescrizione decennale propria dei tributi erariali, come quelli oggetto degli atti qui in discussione (IRPEF) . Si sono tuttavia prescritte le sanzioni e gli interessi al 2022. Deposita poi la notifica dell'avviso di accertamento TK7011504083/2012 in data 10 ottobre 2012 avente ad oggetto recupero IRPEF anno 2007, pure oggetto dell'avviso di intimazione n. 09720179017357373000 notificato al contribuente il 03.03.2017. La pretesa erariale, quindi, non si è prescritta. Si sono tuttavia prescritte le sanzioni e gli interessi al 2022.
5. Infine, deve respingersi l'eccezione sollevata dall'Agenzia della Riscossione con cui invoca per tutti i crediti tributari oggetto del presente giudizio l'applicabilità del comma 4 bis dell'art. 68 D.L. 18/2020 secondo cui “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, …sono prorogati: b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. La sospensione dei termini di notifica e delle procedure esecutive disposta con la legislazione emergenziale a seguito dell'epidemia da Covid-19 applicabile ai carichi affidati nel periodo specifico, non trova applicazione ai carichi affidati in epoca precedente alla sospensione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/12/2025, n. 33013), come nel caso qui in esame.
6. Conclusivamente va in parte accolto l'appello principale ed in parte quello incidentale con compensazione delle spese di lite anche nel grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio accoglie in parte l'appello principale e in parte l'appello incidentale. Spese compensate.