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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5741/2024 R.G. LAVORO, avente ad oggetto: opposizione a decreto Ingiuntivo
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall' Avv. Rosita Gigi;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Chiaese;
CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.11.2024, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 642/2024, emesso dal Tribunale di
Salerno, in funzione di giudice del lavoro, in data 1.10.2024, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma, al lordo delle ritenute di CP_1
legge, di €. 798,87 a titolo di retribuzione relativa al mese di giugno 2024 oltre le spese del monitorio;
con l'unico motivo di opposizione, contestava la pretesa creditoria evidenziando che la retribuzione spettante per la predetta mensilità doveva essere calcolata e richiesta dal lavoratore al netto delle ritenute di legge e, quindi, era pari alla inferiore somma di € 618,00. Riservata l'azione di risarcimento danno per l'inadempimento agli obblighi contrattuali del lavoratore, la società opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la rideterminazione della somma dovuta in quella netta di
€ 618,00.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposto che contestava il motivo di opposizione, da considerarsi pretestuoso, per avere finalità meramente dilatorie e quindi deduceva la esatta quantificazione dell'importo ingiunto, calcolato al lordo delle ritenute di legge. Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alla refusione del danno, ai sensi dell'art. 96 cpc., da liquidare in via equitativa, oltre spese e competenze di lite, da distrarsi.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte, disposte, ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025.
L'opposizione è infondata per le ragioni di cui alla presente motivazione.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento,
e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore (opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto (opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n.
761/2002). Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie la odierna parte opposta, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della società ha chiesto, mediante ricorso per Parte_1
decreto ingiuntivo, il pagamento della retribuzione dovuta per il mese di giugno
2024 per come emergente dalla relativa busta paga. La società opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo dedotto in ricorso e, con riferimento al credito azionato dal lavoratore, ne ha sostanzialmente riconosciuto la sussistenza deducendo solo la erroneità della richiesta per come effettuata al lordo delle ritenute di legge.
Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, deve pertanto ritenersi che il lavoratore abbia provato il diritto di credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo.
Non è condivisibile la censura mossa dall'opponente in ordine alla erroneità delle somme richieste dal lavoratore per come calcolate al lordo delle ritenute di legge.
È principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il Giudice, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di prestazioni retributive in favore del lavoratore, non è tenuto a determinare l'importo al netto della ritenuta d'acconto prevista per i redditi da lavoro subordinato dalla normativa tributaria, giacché in forza delle disposizioni tributarie vigenti (vedasi art. 23 dpr
600/1973), solo in caso di tempestiva erogazione della somma, il datore di lavoro, che agisce quale sostituto d'imposta, è autorizzato ad operare le ritenute fiscali e previdenziali di legge.
Anche di recente la giurisprudenza ha ribadito che “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (cfr Cass. 18044/2015; Cass. 8017/2019).
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore ( l.
4 aprile 1952 n. 218 , art. 19 ) è di stretta interpretazione , tale norma “… limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili …” ( tra le altre Cass 17 febbraio 2009 n. 3782).
Pertanto, quando il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute fiscali, soccorre, dunque, il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incombe al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative Imposte (vedi Cass. 19790/2011; Cass.
16489/2014).
Da tali principi deriva che, nel caso di specie, correttamente il lavoratore ha richiesto (ed il giudice ha riconosciuto, mediante emissione di ingiunzione di pagamento) la somma dovuta a titolo di retribuzione al lordo delle ritenute di legge in quanto, come chiarito dalle suddette pronunce della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di effettuare la ritenuta sorge solo al momento del pagamento attuato dal datore di lavoro (spontaneamente o coattivamente a seguito di esecuzione eventualmente intrapresa dal lavoratore in base al titolo di condanna). In base alle superiori considerazioni la opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Al rigetto dell'opposizione segue l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Le spese di lite vengono poste a carico della parte opponente secondo la regola della soccombenza e distratte in favore del difensore della parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Non si fa luogo alla invocata condanna ex art. 96 c.p.c. in mancanza della allegazione di danni e tenuto conto del ristoro alla infondata azione mediante riconoscimento delle spese legali e della tempestiva decisione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
642/2024, che dichiara esecutivo;
2. condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
opposizione che liquida complessivamente in € 462,00 oltre spese generali al
15%, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giovanna Chiaese.
Salerno, 14.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5741/2024 R.G. LAVORO, avente ad oggetto: opposizione a decreto Ingiuntivo
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall' Avv. Rosita Gigi;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Chiaese;
CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.11.2024, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 642/2024, emesso dal Tribunale di
Salerno, in funzione di giudice del lavoro, in data 1.10.2024, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma, al lordo delle ritenute di CP_1
legge, di €. 798,87 a titolo di retribuzione relativa al mese di giugno 2024 oltre le spese del monitorio;
con l'unico motivo di opposizione, contestava la pretesa creditoria evidenziando che la retribuzione spettante per la predetta mensilità doveva essere calcolata e richiesta dal lavoratore al netto delle ritenute di legge e, quindi, era pari alla inferiore somma di € 618,00. Riservata l'azione di risarcimento danno per l'inadempimento agli obblighi contrattuali del lavoratore, la società opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la rideterminazione della somma dovuta in quella netta di
€ 618,00.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposto che contestava il motivo di opposizione, da considerarsi pretestuoso, per avere finalità meramente dilatorie e quindi deduceva la esatta quantificazione dell'importo ingiunto, calcolato al lordo delle ritenute di legge. Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alla refusione del danno, ai sensi dell'art. 96 cpc., da liquidare in via equitativa, oltre spese e competenze di lite, da distrarsi.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte, disposte, ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025.
L'opposizione è infondata per le ragioni di cui alla presente motivazione.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento,
e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore (opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto (opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n.
761/2002). Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie la odierna parte opposta, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della società ha chiesto, mediante ricorso per Parte_1
decreto ingiuntivo, il pagamento della retribuzione dovuta per il mese di giugno
2024 per come emergente dalla relativa busta paga. La società opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo dedotto in ricorso e, con riferimento al credito azionato dal lavoratore, ne ha sostanzialmente riconosciuto la sussistenza deducendo solo la erroneità della richiesta per come effettuata al lordo delle ritenute di legge.
Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, deve pertanto ritenersi che il lavoratore abbia provato il diritto di credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo.
Non è condivisibile la censura mossa dall'opponente in ordine alla erroneità delle somme richieste dal lavoratore per come calcolate al lordo delle ritenute di legge.
È principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il Giudice, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di prestazioni retributive in favore del lavoratore, non è tenuto a determinare l'importo al netto della ritenuta d'acconto prevista per i redditi da lavoro subordinato dalla normativa tributaria, giacché in forza delle disposizioni tributarie vigenti (vedasi art. 23 dpr
600/1973), solo in caso di tempestiva erogazione della somma, il datore di lavoro, che agisce quale sostituto d'imposta, è autorizzato ad operare le ritenute fiscali e previdenziali di legge.
Anche di recente la giurisprudenza ha ribadito che “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (cfr Cass. 18044/2015; Cass. 8017/2019).
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore ( l.
4 aprile 1952 n. 218 , art. 19 ) è di stretta interpretazione , tale norma “… limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili …” ( tra le altre Cass 17 febbraio 2009 n. 3782).
Pertanto, quando il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute fiscali, soccorre, dunque, il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incombe al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative Imposte (vedi Cass. 19790/2011; Cass.
16489/2014).
Da tali principi deriva che, nel caso di specie, correttamente il lavoratore ha richiesto (ed il giudice ha riconosciuto, mediante emissione di ingiunzione di pagamento) la somma dovuta a titolo di retribuzione al lordo delle ritenute di legge in quanto, come chiarito dalle suddette pronunce della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di effettuare la ritenuta sorge solo al momento del pagamento attuato dal datore di lavoro (spontaneamente o coattivamente a seguito di esecuzione eventualmente intrapresa dal lavoratore in base al titolo di condanna). In base alle superiori considerazioni la opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Al rigetto dell'opposizione segue l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Le spese di lite vengono poste a carico della parte opponente secondo la regola della soccombenza e distratte in favore del difensore della parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Non si fa luogo alla invocata condanna ex art. 96 c.p.c. in mancanza della allegazione di danni e tenuto conto del ristoro alla infondata azione mediante riconoscimento delle spese legali e della tempestiva decisione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
642/2024, che dichiara esecutivo;
2. condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
opposizione che liquida complessivamente in € 462,00 oltre spese generali al
15%, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giovanna Chiaese.
Salerno, 14.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio