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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza da ultimo fissata con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
letto il dettato dell'art. 429 c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Nocera Inferiore, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 11
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6163/2021 R.G., avente ad oggetto “contratto di locazione”, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Maurizio Falcone;
- OPPONENTE -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Gaetano Bruno;
- OPPOSTA -
All'udienza celebrata in data 16.4.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1599/21 emesso, in data 25.10.21, dal Tribunale di Nocera Inferiore, è stato ingiunto all'impresa di pagare l'importo di euro 9.100,00, oltre interessi legali e spese della Parte_1
procedura monitoria, in favore della società a titolo di canoni di Controparte_1
locazioni concernenti l'arco temporale circoscritto tra il mese ottobre dell'anno 2020 e quello di aprile dell'anno 2021.
pagina 2 di 11 Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data in data 4.12.21, l'impresa ha spiegato Parte_1
opposizione avverso siffatto provvedimento monitorio, chiedendo la revoca dello stesso. A suffragio dell'avanzata opposizione, la testé citata società ha esposto:
- che, con contratto sottoscritto in data 8.5.17 e registrato in pari data presso il competente Ufficio
Cont Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, la A S.a.s. aveva concesso in locazione per uso diverso ad essa impresa opponente “l'unità immobiliare sita in Fisciano alla via Cupa
Cervito n. 36, al piano terra, identificata al N.C.E.U. del Comune di Fisciano, al Foglio 6,
Particella 694, Subalterno 5, […] composta da una porzione da adibire ad uso deposito/magazzino e da un'altra, posta su una struttura sopraelevata, destinata ad uso uffici”;
- che, segnatamente, i summenzionati immobili erano stati concessi in locazione per l'esercizio dell'attività di “commercio all'ingrosso e deposito merce […] che comporta contatti diretti con il pubblico”;
- che, in data 14.12.20, a seguito di un esposto presentato dalla società denominata
[...]
, il personale del Settore Tecnico del Comune di Fisciano, unitamente alla Parte_2
Polizia Municipale del medesimo Comune, era recatosi presso i locali oggetto del contratto di locazione, avendo nel frangente dato atto che il legale rappresentate della “aveva CP_1 dichiarato che il piano interrato non è oggetto di locazione ed inutilizzato”, nonché aggiunto che “sarebbe stato a disposizione per un ampliamento futuro della società
[...]
locataria della restante parte dell'immobile”; Parte_2
- che con ordinanza n. 3/2021 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Fisciano – rilevato “che il piano seminterrato avrebbe dovuto essere adibito ad uso deposito a servizio della proprietaria , nonché che per lo stesso non risulta la segnalazione certificata di CP_1 agibilità, necessaria per l'utilizzo dello stesso” – era stata ordinata ad essa società opponente la cessazione ad horas dell'attività;
- che, conseguentemente, essa impresa opponente aveva dovuto “reperire immediatamente un nuovo locale ove poter traslocare la propria attività, sostenendo costi ed oneri sproporzionati”;
- che i contraenti avevano concordato “di sospendere il pagamento dei canoni in attesa di capire
l'evolversi della situazione”;
- che, ad onta di quanto convenuto, “del tutto inopinatamente”, era stato notificato ad essa opponente l'atto di intimazione di sfratto per morosità, “probabilmente per divergenze tra i Co soci della .GA”; pagina 3 di 11 - che, in data 20.4.21, essa opponente aveva provveduto a riconsegnare l'immobile alla locatrice,
la quale, pur avendo accettato la consegna delle chiavi, aveva ritenuto il deposito cauzionale, ammontante ad euro 2.400,00, “imputando la sua condotta a fantomatici costi per il ripristino dello stato dei luoghi”.
Così ricostruita la vicenda fattuale, la difesa dell'opponente ha eccepito la nullità del contratto di locazione “per la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 c.c.”, giacché, da un lato, sarebbe affetto da nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto “il contratto di locazione (o di affitto di azienda) relativo a beni che per essere situati in una particolare zona possono avere solo una certa destinazione e non altra”; dall'altro, l'immobile concesso in locazione sarebbe “situato in zona urbanistica che non consente la destinazione per cui è stato concesso in locazione”. Ad ulteriore suffragio della sollevata eccezione di nullità, l'opponente ha dedotto che la on avrebbe potuto CP_1
“concedere in locazione i locali de quibus in quanto gli stessi dovevano rimanere – inderogabilmente – nella sua disponibilità, ovvero, se ve ne fosse stato bisogno, potevano al più essere concessi alla medesima società conduttrice dei locali situati ai piani superiori” (ossia la Parte_2
, tenuto conto che il sig. , legale rappresentante p.t. della società locatrice,
[...] Controparte_1 avrebbe dichiarato nell'atto sostitutivo di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000, trasmesso al Consorzio ASI dall'ing. in data 31.5.18, che “il piano interrato dell'opificio industriale […] non è oggetto di CP_3
locazione […] e sarà a disposizione per un eventuale ampliamento futuro della società
[...]
. Parte_2
Di là dall'aver approntato le dianzi illustrate difese, l'impresa ha spiegato domanda Parte_1 riconvenzionale preordinata a sentir condannare la – previo accertamento della nullità del CP_1
contratto di locazione per cui è causa – alla restituzione di tutti gli importi alla medesima versati in esecuzione di un contratto di locazione nullo, compreso quello corrisposto a titolo di deposito cauzionale. A fondamento della proposta domanda, l'opponente ha sostenuto che “la pronuncia di nullità del contratto ha effetto retroattivo, quindi tutte le prestazioni già eseguite in adempimento di un contratto nullo vanno restituite”.
In via subordinata, poi, l'opponente ha chiesto di pronunciare la risoluzione del contratto per cui è disputa in ragione del “gravissimo inadempimento” della locatrice, nonché di condannare quest'ultima alla corresponsione dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale. A sostegno della pretesa de qua, la conduttrice ha asserito che l'inadempimento della sarebbe sostanziatosi nell'aver CP_1
“concesso in locazione, affinché la società conduttrice vi svolgesse l'attività di commercio all'ingrosso
e deposito merci, un immobile ricadente nel Piano Regolatore Territoriale Consortile (P.R.T.C.) ASI
pagina 4 di 11 Salerno in zona definita D – industriale, quindi situato in zona urbanistica che non consente tale destinazione d'uso”.
In via ulteriormente gradata, l'impresa ha domandato di “dichiarare risolto al 20 aprile Parte_1
2021 per fatto imputabile alla o, comunque, non per inadempimento o disdetta o recesso del CP_1 conduttore” il contratto locazione e, per l'effetto, di dichiarare la stessa tenuta al versamento, CP_1 del complessivo di 23.400,00 euro, a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, corrispondente a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto”. A suffragio di tale ultima riconvenzionale gradata, la difesa dell'opponente ha affermato che, pur avendo la società CP_1
Parte concesso in locazione all'impresa “l'unità immobiliare sita in Fisciano alla via Cupa Cervito n.
36, al piano terra, identificata al N.C.E.U. del Comune di Fisciano, al Foglio 6, Particella 694,
Subalterno 5”, il sig. , socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della Controparte_1 avrebbe “reso una falsa o, quantomeno, reticente dichiarazione, rilasciando atto sostitutivo di CP_1 notorietà ex D.P.R. n. 445/2000, trasmesso all'ASI Salerno dall'ing. a mezzo posta Persona_1 elettronica certificata del 31 maggio 2018”, nel corpo del quale avrebbe dato atto che “il piano interrato dell'opificio industriale, censito al Foglio 6, Particella 694, Sub. 5 e 6, […] non è oggetto di locazione e sarà a disposizione per un eventuale ampliamento futuro della società
[...]
. Parte_2
Notificati l'atto introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza, la società Controparte_1
ha provveduto a costituirsi con comparsa di risposta depositata in data 29.4.22,
[...]
invocando la reiezione delle avverse pretese. A fondamento del richiesto rigetto, la difesa di detta opposta ha sostenuto, da un lato, che l'impossibilità dell'oggetto rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, II comma, c.c. ricorrerebbe “allorquando la prestazione sia obiettivamente insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico, che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa è diretta”; dall'altro, che la società avrebbe, “senza alcuna autorizzazione” della locatrice, “eseguito lavori che hanno Parte_1 cambiato la destinazione d'uso del locale affittato per uso deposito nel 2017”, come risulterebbe irrefutabilmente dal verbale di riconsegna dell'immobile stilato in data 20.4.21, con la conseguenza per la quale sarebbe “stata la trasformazione del locale ad uso vendita diretta, originariamente fittato nel
2017 ad uso deposito, a rendere un oggetto diverso da quello fittato, per cui alcuna responsabilità può
Con essere attribuita alla società Ga. per l'uso diverso che, attraverso opere, la ha voluto Parte_1 imporre al locale a piano terra”.
pagina 5 di 11 Non concessa l'invocata provvisoria esecuzione dell'opposto provvedimento monitorio, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve in limine indugiarsi sull'eccezione di nullità del contratto di locazione “per la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 c.c.” sollevata dall'impresa opponente. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, se è vero che “è nullo ex art. 1418, secondo comma, cod.civ., per impossibilità giuridica dell'oggetto, il contratto di locazione relativo a beni che per essere situati in una particolare zona possono avere solo una certa destinazione e non altra” (Cass. n. 18886/08, con la quale la
Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il contratto di locazione avente ad oggetto un immobile da destinarsi a supermercato con divieto, per il conduttore, di qualsiasi modifica, essendo tale destinazione non consentita dalla disciplina urbanistica del territorio in cui era sito l'immobile locato che la individuava come area agricola con vincolo di rispetto cimiteriale), parimenti irrefutabile è che nel caso in esame l'immobile concesso in locazione potesse in astratto esser destinato all'uso pattuito dai contraenti (ossia, come espressamente previsto dall'art. 1 del contratto di locazione per cui è causa, “uso deposito/magazzino” e “uso uffici”), come si evince sia dalle norme tecniche di attuazione del Piano ASI che dall'ordinanza n. 3/2021 del Dirigente del Settore Tecnico del Parte Comune di Fisciano, con la quale era stata ordinata alla l'immediata cessazione dell'attività esercitata all'interno dell'immobile oggetto del contratto di locazione sulla scorta dell'argomentazione per la quale “per l'avvio dell'attività era necessario, previa verifica delle nuove norme tecniche di attuazione del Piano ASI, munirsi preventivamente del nulla osta del Consorzio ASI con stipula dell'apposita convenzione con il suddetto ente ed era necessario procedere alla trasmissione al SUAP di SCIA unica”. Detto altrimenti, la cessazione dell'attività esercitata dall'opponente nei locali di proprietà della stata disposta – non già perché l'immobile concesso in locazione non potesse, CP_1 per esser situato in una particolare zona, esser destinato all'uso convenuto dai paciscenti, bensì – in ragione del mancato conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative. Al riguardo, non può tacersi che, secondo la Corte di nomofilachia, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio (cfr. Cass. ord. n. 9558/17; Cass. n. 23695/04). In altri termini, le eventuali irregolarità dell'immobile oggetto del contratto di locazione, “così come le cessazioni dell'attività produttiva disposte dalle autorità amministrative, non costituiscono cause di nullità del contratto, potendo, al più assumere rilievo sotto il profilo della non corretta esecuzione del rapporto”
(Cass. n. 18289/22; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 14067/23; Cass. n. 1735/11; Cass. ord. n. 14731/18). pagina 6 di 11 In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non può ritenersi che il contratto di locazione sia affetto da nullità, giacché la cessazione dell'attività esercitata dalla conduttrice all'interno dell'immobile de quo, lungi dall'esser dipesa dall'ubicazione dello stesso in una zona nell'ambito della quale gli immobili non possono esser destinati all'uso convenuto dai contraenti, è stata conseguenza del mancato conseguimento delle occorrenti autorizzazioni.
Il rigetto dell'esaminata eccezione di nullità implica la reiezione della domanda riconvenzionale con la Parte quale la società ha chiesto di condannare la alla restituzione di tutti gli importi alla CP_1
medesima versati in esecuzione del contratto di locazione, compreso quello corrisposto a titolo di deposito cauzionale, presupponendo l'accoglimento di tale pretesa la declaratoria di nullità del negozio di cui si discorre in quanto l'opponente ha posto claris litteris a fondamento della spiegata domanda di ripetizione la natura indebita dei versamenti effettuati in esecuzione di un contratto asseritamente affetto da nullità.
Tanto atteso, occorre osservare che il giudizio di opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è anche la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto all'azione spiegata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.: sicché, incombe sul creditore opposto l'onere di provare il credito azionato, con la conseguenza che il mancato assolvimento dello stesso determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Segnatamente, in materia di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di allegare e provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 13533/01).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, la spiegata opposizione non può che essere rigettata, giacché la fonte dell'azionato diritto di credito non è stata oggetto di contestazione e l'inadempimento imputato alla locatrice – che si sarebbe sostanziato nell'aver “concesso in locazione, affinché la società conduttrice vi svolgesse l'attività di commercio all'ingrosso e deposito merci, un immobile ricadente nel Piano Regolatore Territoriale Consortile (P.R.T.C.) ASI Salerno in zona definita
D-industriale, quindi situato in zona urbanistica che non consente tale destinazione d'uso” – non può considerarsi tale: invero, “grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende
pagina 7 di 11 esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, con la conseguenza che, ove egli non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato, sicché la destinazione particolare dell'immobile (tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative) diviene rilevante – quale condizione di efficacia, elemento presupposto o, infine, contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto – solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso” (Cass. ord. n. 14067/23; nel medesimo senso,
Cass. n. 1735/11; Cass. ord. n. 14731/18). Apertis verbis, nel caso in cui il conduttore non ottenga le autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie per l'uso del bene locato non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al locatore, quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato (Cass. n. 13395/07).
Ebbene, nel caso in esame, la società locatrice giammai ha assunto l'obbligazione di garantire che all'interno dei locali oggetto del contratto avrebbe potuto essere esercitata l'attività di cui all'oggetto sociale dell'odierna istante né si è impegnata a far conseguire alla ricorrente le autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie a render possibile l'esercizio di tale attività, vieppiù considerato che la conduttrice avesse claris litteris dichiarato – nel corpo dell'art. 1 del contratto di locazione per cui è causa – “di aver visionato l'immobile […] e di averlo trovato idoneo all'utilizzo che intende farne”.
Peraltro, il prefato approdo nemmeno potrebbe essere infirmato sostenendo che la rammentata impostazione non potrebbe trovare applicazione nell'ambito della presente controversia in quanto nel contratto sarebbe stato espressamente individuato l'uso cui l'immobile avrebbe dovuto esser destinato.
A tale argomentazione sarebbe agevole replicare, da un lato, che la destinazione particolare dell'immobile locato (tale da richiedere che l'immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche, ed ottenga specifiche licenze amministrative) diviene “rilevante (quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto) soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso” (Cass. n. 11865/15); dall'altro, che i paciscenti – lungi dall'aver convenuto che la locatrice avrebbe dovuto rendere i locali conformi alle prescrizioni da osservare affinché potesse esser esercitata l'attività di cui all'oggetto sociale della conduttrice – si sono limitati a dare atto che l'immobile avrebbe dovuto esser destinato al “ad uso deposito/magazzino” e “ad uso uffici”.
pagina 8 di 11 Né la società opponente ha dato prova dell'eccepito fatto modificativo, asseritamente sostanziatosi in un accordo con il quale i contraenti avrebbero convenuto la transitoria sospensione del pagamento dei canoni a seguito dell'ordinanza n. 3/2021 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Fisciano, non avendo prodotto documentazione o chiesto l'ammissione di prove costituende preordinate.
L'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria implica l'assorbimento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta in via riconvenzionale subordinata, a suffragio della quale l'opponente ha dedotto che la controparte negoziale avrebbe
“concesso in locazione, affinché la società conduttrice vi svolgesse l'attività di commercio all'ingrosso
e deposito merci, un immobile […] situato in zona urbanistica che non consente tale destinazione
d'uso”, essendo stata esclusa la configurabilità dell'allegato inadempimento.
Al riguardo, pare opportuno osservare che nemmeno l'art. 10 del contratto di locazione – nel corpo del quale i paciscenti hanno de facto previsto una condizione risolutiva, avendo espressamente pattuito che il contratto avrebbe cessato di produrre i propri effetti al verificarsi non di un inadempimento della locatrice, ma di un evento futuro e incerto (Cass. n. 24532/18), quale il “diniego di licenze, autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell'attività della conduttrice” – potrebbe fondare l'accoglimento della proposta domanda di risoluzione, giacché, da un lato, “l'eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva, corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo, è un'eccezione in senso stretto, che il giudice non può rilevare d'ufficio, né la parte sollevare per la prima volta in appello” (Cass. n. 17463/21); dall'altro, l'opponente ha addotto a sostegno dell'invocata risoluzione – non già l'avveramento della condizione risolutiva de qua, bensì – il grave inadempimento della locatrice.
Da ultimo, s'impone di scrutinare la domanda riconvenzionale proposta in via estremamente gradata con la quale l'opponente ha chiesto, previa declaratoria di risoluzione del contratto di locazione “per fatto imputabile alla o, comunque, non per inadempimento o disdetta o recesso del CP_1 conduttore”, di condannare la locatrice al pagamento “del complessivo di 23.400,00 euro, a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, corrispondente a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto”.
In ordine a siffatta pretesa, par d'uopo evidenziare che, in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27 L. n. 392/78, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Dal tenore lessicale della predetta pagina 9 di 11 disposizione s'inferisce che «l'ostacolo al conseguimento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale da parte del conduttore non sia costituito da un eventuale (qualsiasi) inadempimento di quest'ultimo, bensì dalla “cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo
27, che sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, e dunque a un inadempimento del conduttore che sia qualificato dalla relativa gravità attestato da accertamento giudiziale, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto» (Cass. n. 23344/19). Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che
«il termine "recesso" nell'ambito dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978 n.392, che esclude il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento […], è impiegato in una accezione ampia, comprensiva di ogni risoluzione anticipata del contratto che, anche se formalmente consensuale per adesione del locatore, possa farsi risalire ad una manifestazione di volontà del conduttore che non abbia più interesse alla continuazione della locazione» (Cass. Sez. Un. 2231/95).
Alla luce di quanto osservato, la proposta domanda non può trovare accoglimento, tenuto conto: che è stata rigettata la domanda riconvenzionale volta a sentir pronunciare la risoluzione per il grave inadempimento imputato alla locatrice;
che mai l'opponente ha dedotto che il contratto abbia cessato di produrre effetti in ragione della disdetta o del recesso dall'impresa proprietaria dell'immobile; che i locali oggetto del contratto risultano esser stati spontaneamente riconsegnati dalla conduttrice in data
20.4.21, come risulta dal verbale di rilascio stilato in pari data, a seguito della notificazione all'opponente di atto di intimazione di sfratto per morosità, circostanza dalla quale l'avvenuta riconsegna dell'immobile di cui si discorre può farsi risalire al mutuo consenso dei contraenti.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'impresa opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulla proposta opposizione a decreto ingiuntivo, atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1599/21 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'impresa opponente;
pagina 10 di 11 3. condanna la parte opponente alla refusione, in favore dell'impresa opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 16.4.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 11 di 11