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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4197 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24685 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
RR EL, CF/PI: , con l'avv. HEFFLER VALERIO, domicilio eletto C.F._1 presso il suo studio in Milano, via degli Arcimboldi n. 2;
-attrice-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. NEGRO FEDERICA, Controparte_1 P.IVA_1
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pietro Maestri n. 2;
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 10 gennaio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attrice ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avergli affidato in appalto l'opera di c.d. ristrutturazione dell'immobile di Milano, via Rembrandt n. 58, con contratto del 19 maggio 2021, e di avere subito l'inadempimento del convenuto, il quale, già in ritardo rispetto al termine di consegna dell'opera concordato al 30 settembre 2021, dispose ingiustificatamente una
“sospensione a tempo indeterminato” dei lavori in data 8 novembre 2021, sì che l'attrice dovette comunicare la risoluzione del contratto per inadempimento.
L'attrice ha dedotto che l'opera non fu dunque conclusa dal convenuto e che, a fronte di acconti pagati per € 73.756,92 oltre IVA, il convenuto aveva eseguito, alla data di sospensione dei lavori, opere per soli € 57.967,40 oltre IVA, con una differenza pari a € 15.789,52 oltre IVA che deve essere rimborsata.
L'attrice ha inoltre dedotto che, stante pure la scarsa qualità dell'opera in parte compiuta, il
1 completamento a mezzo di impresa terza comportò la spesa di € 27.235,57 oltre IVA, maggiore rispetto al saldo del prezzo d'appalto che, ove l'opera fosse stata completata a regola d'arte, l'attrice avrebbe dovuto pagare al convenuto, pari a € 18.069,93 oltre IVA, con un maggior costo, i.e. un danno, di € 9.165,64 oltre IVA.
L'attrice ha inoltre domandato la condanna del convenuto al pagamento della penale da ritardo, indicata in € 3.900,00.
Su tali basi l'attrice ha concluso, in citazione, perché, dato atto dell'inadempimento del convenuto, questi sia condannato a pagare a favore dell'attrice la somma di € 28.855,16 oltre IVA e interessi e spese del procedimento di mediazione e perché il convenuto sia dichiarato tenuto a consegnare all'attrice le certificazioni dell'impermeabilizzazione del lastrico solare e dei serramenti.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato qualsiasi proprio inadempimento e ha piuttosto dedotto che la sua decisione di sospendere l'esecuzione dell'opera fu conseguenza del rifiuto opposto dal sig. padre dell'attrice, di consentirne la prosecuzione: in particolare, CP_2 in data 8 novembre 2021, il sig. RI impedì l'installazione del condizionatore da parte del subappaltatore del convenuto. Previa contestazione della pretesa penale da ritardo, il convenuto ha agito, in via riconvenzionale, perché l'attrice sia condannata a pagargli il saldo del prezzo d'appalto
(per € 21.195,90), a titolo di adempimento del contratto, e perché sia condannata a pagare a suo favore la somma di € 3.607,14, valore di impianti e materiali trattenuti dall'attrice.
La causa è stata istruita tramite esame dei testimoni indicati dalle parti, sulle circostanze dedotte a prova dalle parti e ammesse, e consulenza tecnica d'ufficio affidata alle cure del CTU Geom.
[...]
Per_1
Essa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 10 gennaio 2025, previo decorso dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 9 aprile 2025.
*
2. Sulla risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento del convenuto.
Sebbene non sia stata esplicitamente articolata nelle conclusioni, è evidente che l'attrice pone a fondamento della propria azione la pretesa di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento del convenuto.
Infatti, la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione. Ciò in quanto il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi
2 al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.
Nel caso di specie l'attrice ha allegato il grave inadempimento del convenuto;
ha allegato di avere
“comunicato” la risoluzione del contratto in data 15 novembre 2021; ha allegato di avere fatto completare l'opera a un nuovo appaltatore;
ha domandato la restituzione di parte del corrispettivo pagato, eccedente rispetto al valore dell'opera in parte compiuta;
ha domandato il risarcimento del danno consistente nel c.d. maggior costo di riappalto.
L'attrice ha dunque allegato i presupposti (grave inadempimento) e azionato le conseguenze
(restituzione del prezzo) dell'azione di risoluzione, così formulandola implicitamente, ma in modo non equivoco.
La domanda di risoluzione per inadempimento è fondata, come di seguito.
L'inadempimento allegato è certamente grave e si fonda su fatti non contestati: è pacifico che il convenuto in data 8 novembre 2021 comunicò la sospensione a tempo indeterminato dei lavori di compimento dell'opera e che tale sospensione si protrasse, senza ulteriori comunicazioni rilevanti, sino al 15 novembre 2021.
L'inadempimento non può certo essere considerato di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., posto che trattasi di volontario rifiuto di dare corso all'obbligazione principale dell'appaltatore, a fronte del termine contrattuale per la consegna dell'opera già da tempo scaduto.
Del tutto infondata è, poi, la giustificazione addotta dal convenuto, che scrisse di «minacce e contestazioni verbali» provenienti dal sig. (doc. 4 attrice). Le minacce non sono state CP_2 nemmeno allegate specificamente in atti. Ciò che è emerso dall'istruttoria testimoniale (udienza del
15 aprile 2024) è invece che, diversamente rispetto a quanto previsto in contratto (ove è chiaramente indicato, quanto all'impianto di aria condizionata, «CONCORDARE DOVE FAR PASSARE I TUBI -
MODELLO MOTORE E DIMENSIONI - FORSE 2 MOTORI PICCOLI»), il convenuto pretese, a mezzo di un subappaltatore, di procedere all'installazione di una macchina non concordata e sulle dimensioni della quale il sig. RI, per conto della figlia, sollevò obiezioni.
Fondati o meno che fossero i timori del sig. RI che lo portarono a obiettare, il disaccordo sulla fornitura, e il rifiuto di consentire l'installazione di una macchina non concordata, non giustifica certo la decisione dell'appaltatore di sospendere sine die il compimento dell'opera tutta.
È dunque fondata l'allegazione del grave inadempimento, che fonda a sua volta la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto.
3 Su tale premessa potranno essere valutate le reciproche domande di condanna.
*
3. Sulle domanda di condanna dell'attrice.
Pacifico l'avvenuto pagamento in acconto della somma di € 73.756,92 oltre IVA, il valore dell'opera in parte compiuta sino all'8 novembre 2021 è stato computato a mezzo di CTU.
Dalle conclusioni del consulente Geom. non si ha motivo di dissentire, in quanto Persona_1
l'elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- «esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte» (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della
Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.
Negli scritti conclusivi, peraltro, anche l'attrice ha concordato sulla quantificazione del valore della parte di opera compiuta, computata dal CTU in € 70.671,85 oltre IVA.
La domanda restitutoria dell'attrice è dunque fondata limitatamente alla somma di € 3.085,07 (€
73.756,92 meno € 70.671,85) oltre IVA.
Quanto alla domanda risarcitoria, correttamente l'attrice ha allegato il danno subito in termini di maggiore costo per l'appalto del completamento dell'opera a impresa terza.
Ove l'impresa convenuta avesse completato l'opera a regola d'arte, l'attrice le avrebbe dovuto corrispondere € 21.155,00 oltre IVA (€ 91.826,85 meno € 70.671,85).
L'attrice ha documentato di avere pagato € 16.843,57 oltre IVA all'impresa Grifo Costruzioni S.r.l.
(doc. da 26 a 30 attrice), € 3.900,00 oltre IVA all'impresa Futura Alluminio 2000 S.r.l. (doc. da 12 a
15 attrice) ed € 450,00 oltre IVA per la porta blindata (doc. 16, importo valorizzato entro quanto allegato dall'attrice).
Non risultano invece qualificabili come costi del nuovo appalto, e dunque come danno, i compensi e le spese pagati in favore del nuovo direttore dei lavori Arch. : l'attrice ha Controparte_3 chiaramente allegato in atti che il precedente direttore dei lavori, Geom. rimase CP_4 inadempiente al contratto d'opera professionale, sì che la necessità di reperire un nuovo professionista
4 e pagarlo non dipese certo dall'inadempimento del convenuto.
Si individua dunque una spesa per c.d. riappalto di € 21.193,57 oltre IVA (€ 16.843,57 più € 3.900,00 più € 450,00). Il maggior costo è dunque pari a soli € 38,57 oltre IVA (€ 21.193,57 meno € 21.155,00).
Va riconosciuto a favore dell'attrice anche il rimborso della spesa di € 940,00 per la perizia stragiudiziale dell'Arch, (doc. 10), che, come è emerso in sede di CTU, ha rivestito Persona_2 grande importanza nel consentire di discernere fra i lavori la cui esecuzione da parte del convenuto era contestata, rispetto a quelli pacificamente da lui eseguiti.
Per contro, come correttamente argomentato dal convenuto, nulla può essere riconosciuto a titolo di penale: la clausola n. 12 del contratto (doc. 3 attrice) prevede infatti una penale da ritardo, che non può essere applicata al diverso caso di inadempimento.
Nulla, infine, può essere preteso quanto all'obbligo di consegna di certificazioni a carico dell'appaltatore che non abbia completato l'opera, posto che solo alla consegna dell'opera può
l'appaltatore provvedere a certificare le caratteristiche dell'opera compiuta;
né può essere richiesto il rimborso delle spese del procedimento di mediazione fallito, posto che nel caso di specie la mediazione non era obbligatoria e grava dunque sull'attrice la spesa liberamente assunta del relativo procedimento.
In definitiva, si individua un credito dell'attrice di € 3.085,07 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale (notificazione della citazione in data 22 giugno 2023) sino al pagamento.
Il maggior costo del secondo appalto e le spese per la perizia stragiudiziale dell'Arch. Persona_2 costituiscono una perdita patrimoniale che merita ristoro ai sensi dell'art. 1223 c.c.: trattasi dunque di obbligazione risarcitoria, debito c.d. di valore, che va portato all'attualità tramite rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data dell'esborso sino alla data odierna;
e così per € 44,05 oltre IVA ed € 1.073,48. Sulle tali somme, così come oggi liquidate, andranno computati interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della presente sentenza sino al pagamento.
*
4. Sulla domanda riconvenzionale del convenuto.
Le domande riconvenzionali del convenuto, seppure procedibili (posto che le disposizioni in materia di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità non si applicano alle controversie fra consumatori e professionisti, quali quella odierna), sono del tutto infondate, come di seguito.
Quanto al saldo del prezzo d'appalto, si è già visto come il CTU abbia accertato che il convenuto percepì, in acconto, somme superiore rispetto al valore della parte di opera compiuta. Egli è dunque debitore, e non creditore.
Quanto al prezzo di materiali e impianti trattenuti e non restituiti, all'esito dell'istruttoria testimoniale
5 è emerso chiaramente come la sig.ra RI non abbia trattenuto nulla se non alcuni oggetti di modico valore (scala, secchi…) che ella si è sempre offerta di restituire all'appaltatore. Nulla è dovuto dunque a tale titolo.
Ritenuto in conclusione che
In definitiva, in parziale accoglimento delle domande dell'attrice, il contratto denominato «Contratto di Appalto Lavori di manutenzione straordinaria di abitazione unifamiliare Via Rembrandt 58 -
MILANO» e prodotto come doc. 3 attrice deve essere risolto per inadempimento del convenuto.
Il convenuto deve essere condannato a pagare a favore dell'attrice € 3.085,07 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dal 22 giugno 2023 sino al pagamento;
€
44,05 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. da oggi sino al pagamento;
€ 1.073,48 oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. da oggi sino al pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione del convenuto, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (che si individua nel valore del contratto risolto) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, comunque entro il limite della nota spese depositata.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico del convenuto.
Il convenuto non può essere condannato a rifondere all'attrice € 707,20 a titolo di rimborso spese di consulenza tecnica di parte in corso di causa, non avendo parte attrice documentato la spesa (i doc.
64 e 65, menzionati in comparsa conclusionale, non risultano presenti nel fascicolo di parte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 22 giugno 2023, da EL RI nei confronti di nel Controparte_1
contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) risolve per inadempimento del convenuto il contratto denominato «Contratto di Appalto Lavori di manutenzione straordinaria di abitazione unifamiliare Via Rembrandt 58 - MILANO» e prodotto come doc. 3 attrice;
2) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attrice la somma di € 3.085,07 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dal 22 giugno 2023 sino al pagamento;
3) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attrice la somma di € 44,05 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. da oggi sino al pagamento;
4) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attrice la somma di € 1.073,48 oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. da oggi sino al pagamento;
5) pone a carico del convenuto le spese della CTU;
6 6) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in
€ 545,00 per spese esenti ed € 4.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 23 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
RR EL, CF/PI: , con l'avv. HEFFLER VALERIO, domicilio eletto C.F._1 presso il suo studio in Milano, via degli Arcimboldi n. 2;
-attrice-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. NEGRO FEDERICA, Controparte_1 P.IVA_1
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pietro Maestri n. 2;
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 10 gennaio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attrice ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avergli affidato in appalto l'opera di c.d. ristrutturazione dell'immobile di Milano, via Rembrandt n. 58, con contratto del 19 maggio 2021, e di avere subito l'inadempimento del convenuto, il quale, già in ritardo rispetto al termine di consegna dell'opera concordato al 30 settembre 2021, dispose ingiustificatamente una
“sospensione a tempo indeterminato” dei lavori in data 8 novembre 2021, sì che l'attrice dovette comunicare la risoluzione del contratto per inadempimento.
L'attrice ha dedotto che l'opera non fu dunque conclusa dal convenuto e che, a fronte di acconti pagati per € 73.756,92 oltre IVA, il convenuto aveva eseguito, alla data di sospensione dei lavori, opere per soli € 57.967,40 oltre IVA, con una differenza pari a € 15.789,52 oltre IVA che deve essere rimborsata.
L'attrice ha inoltre dedotto che, stante pure la scarsa qualità dell'opera in parte compiuta, il
1 completamento a mezzo di impresa terza comportò la spesa di € 27.235,57 oltre IVA, maggiore rispetto al saldo del prezzo d'appalto che, ove l'opera fosse stata completata a regola d'arte, l'attrice avrebbe dovuto pagare al convenuto, pari a € 18.069,93 oltre IVA, con un maggior costo, i.e. un danno, di € 9.165,64 oltre IVA.
L'attrice ha inoltre domandato la condanna del convenuto al pagamento della penale da ritardo, indicata in € 3.900,00.
Su tali basi l'attrice ha concluso, in citazione, perché, dato atto dell'inadempimento del convenuto, questi sia condannato a pagare a favore dell'attrice la somma di € 28.855,16 oltre IVA e interessi e spese del procedimento di mediazione e perché il convenuto sia dichiarato tenuto a consegnare all'attrice le certificazioni dell'impermeabilizzazione del lastrico solare e dei serramenti.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato qualsiasi proprio inadempimento e ha piuttosto dedotto che la sua decisione di sospendere l'esecuzione dell'opera fu conseguenza del rifiuto opposto dal sig. padre dell'attrice, di consentirne la prosecuzione: in particolare, CP_2 in data 8 novembre 2021, il sig. RI impedì l'installazione del condizionatore da parte del subappaltatore del convenuto. Previa contestazione della pretesa penale da ritardo, il convenuto ha agito, in via riconvenzionale, perché l'attrice sia condannata a pagargli il saldo del prezzo d'appalto
(per € 21.195,90), a titolo di adempimento del contratto, e perché sia condannata a pagare a suo favore la somma di € 3.607,14, valore di impianti e materiali trattenuti dall'attrice.
La causa è stata istruita tramite esame dei testimoni indicati dalle parti, sulle circostanze dedotte a prova dalle parti e ammesse, e consulenza tecnica d'ufficio affidata alle cure del CTU Geom.
[...]
Per_1
Essa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 10 gennaio 2025, previo decorso dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 9 aprile 2025.
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2. Sulla risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento del convenuto.
Sebbene non sia stata esplicitamente articolata nelle conclusioni, è evidente che l'attrice pone a fondamento della propria azione la pretesa di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento del convenuto.
Infatti, la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione. Ciò in quanto il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi
2 al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.
Nel caso di specie l'attrice ha allegato il grave inadempimento del convenuto;
ha allegato di avere
“comunicato” la risoluzione del contratto in data 15 novembre 2021; ha allegato di avere fatto completare l'opera a un nuovo appaltatore;
ha domandato la restituzione di parte del corrispettivo pagato, eccedente rispetto al valore dell'opera in parte compiuta;
ha domandato il risarcimento del danno consistente nel c.d. maggior costo di riappalto.
L'attrice ha dunque allegato i presupposti (grave inadempimento) e azionato le conseguenze
(restituzione del prezzo) dell'azione di risoluzione, così formulandola implicitamente, ma in modo non equivoco.
La domanda di risoluzione per inadempimento è fondata, come di seguito.
L'inadempimento allegato è certamente grave e si fonda su fatti non contestati: è pacifico che il convenuto in data 8 novembre 2021 comunicò la sospensione a tempo indeterminato dei lavori di compimento dell'opera e che tale sospensione si protrasse, senza ulteriori comunicazioni rilevanti, sino al 15 novembre 2021.
L'inadempimento non può certo essere considerato di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., posto che trattasi di volontario rifiuto di dare corso all'obbligazione principale dell'appaltatore, a fronte del termine contrattuale per la consegna dell'opera già da tempo scaduto.
Del tutto infondata è, poi, la giustificazione addotta dal convenuto, che scrisse di «minacce e contestazioni verbali» provenienti dal sig. (doc. 4 attrice). Le minacce non sono state CP_2 nemmeno allegate specificamente in atti. Ciò che è emerso dall'istruttoria testimoniale (udienza del
15 aprile 2024) è invece che, diversamente rispetto a quanto previsto in contratto (ove è chiaramente indicato, quanto all'impianto di aria condizionata, «CONCORDARE DOVE FAR PASSARE I TUBI -
MODELLO MOTORE E DIMENSIONI - FORSE 2 MOTORI PICCOLI»), il convenuto pretese, a mezzo di un subappaltatore, di procedere all'installazione di una macchina non concordata e sulle dimensioni della quale il sig. RI, per conto della figlia, sollevò obiezioni.
Fondati o meno che fossero i timori del sig. RI che lo portarono a obiettare, il disaccordo sulla fornitura, e il rifiuto di consentire l'installazione di una macchina non concordata, non giustifica certo la decisione dell'appaltatore di sospendere sine die il compimento dell'opera tutta.
È dunque fondata l'allegazione del grave inadempimento, che fonda a sua volta la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto.
3 Su tale premessa potranno essere valutate le reciproche domande di condanna.
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3. Sulle domanda di condanna dell'attrice.
Pacifico l'avvenuto pagamento in acconto della somma di € 73.756,92 oltre IVA, il valore dell'opera in parte compiuta sino all'8 novembre 2021 è stato computato a mezzo di CTU.
Dalle conclusioni del consulente Geom. non si ha motivo di dissentire, in quanto Persona_1
l'elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- «esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte» (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della
Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.
Negli scritti conclusivi, peraltro, anche l'attrice ha concordato sulla quantificazione del valore della parte di opera compiuta, computata dal CTU in € 70.671,85 oltre IVA.
La domanda restitutoria dell'attrice è dunque fondata limitatamente alla somma di € 3.085,07 (€
73.756,92 meno € 70.671,85) oltre IVA.
Quanto alla domanda risarcitoria, correttamente l'attrice ha allegato il danno subito in termini di maggiore costo per l'appalto del completamento dell'opera a impresa terza.
Ove l'impresa convenuta avesse completato l'opera a regola d'arte, l'attrice le avrebbe dovuto corrispondere € 21.155,00 oltre IVA (€ 91.826,85 meno € 70.671,85).
L'attrice ha documentato di avere pagato € 16.843,57 oltre IVA all'impresa Grifo Costruzioni S.r.l.
(doc. da 26 a 30 attrice), € 3.900,00 oltre IVA all'impresa Futura Alluminio 2000 S.r.l. (doc. da 12 a
15 attrice) ed € 450,00 oltre IVA per la porta blindata (doc. 16, importo valorizzato entro quanto allegato dall'attrice).
Non risultano invece qualificabili come costi del nuovo appalto, e dunque come danno, i compensi e le spese pagati in favore del nuovo direttore dei lavori Arch. : l'attrice ha Controparte_3 chiaramente allegato in atti che il precedente direttore dei lavori, Geom. rimase CP_4 inadempiente al contratto d'opera professionale, sì che la necessità di reperire un nuovo professionista
4 e pagarlo non dipese certo dall'inadempimento del convenuto.
Si individua dunque una spesa per c.d. riappalto di € 21.193,57 oltre IVA (€ 16.843,57 più € 3.900,00 più € 450,00). Il maggior costo è dunque pari a soli € 38,57 oltre IVA (€ 21.193,57 meno € 21.155,00).
Va riconosciuto a favore dell'attrice anche il rimborso della spesa di € 940,00 per la perizia stragiudiziale dell'Arch, (doc. 10), che, come è emerso in sede di CTU, ha rivestito Persona_2 grande importanza nel consentire di discernere fra i lavori la cui esecuzione da parte del convenuto era contestata, rispetto a quelli pacificamente da lui eseguiti.
Per contro, come correttamente argomentato dal convenuto, nulla può essere riconosciuto a titolo di penale: la clausola n. 12 del contratto (doc. 3 attrice) prevede infatti una penale da ritardo, che non può essere applicata al diverso caso di inadempimento.
Nulla, infine, può essere preteso quanto all'obbligo di consegna di certificazioni a carico dell'appaltatore che non abbia completato l'opera, posto che solo alla consegna dell'opera può
l'appaltatore provvedere a certificare le caratteristiche dell'opera compiuta;
né può essere richiesto il rimborso delle spese del procedimento di mediazione fallito, posto che nel caso di specie la mediazione non era obbligatoria e grava dunque sull'attrice la spesa liberamente assunta del relativo procedimento.
In definitiva, si individua un credito dell'attrice di € 3.085,07 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale (notificazione della citazione in data 22 giugno 2023) sino al pagamento.
Il maggior costo del secondo appalto e le spese per la perizia stragiudiziale dell'Arch. Persona_2 costituiscono una perdita patrimoniale che merita ristoro ai sensi dell'art. 1223 c.c.: trattasi dunque di obbligazione risarcitoria, debito c.d. di valore, che va portato all'attualità tramite rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data dell'esborso sino alla data odierna;
e così per € 44,05 oltre IVA ed € 1.073,48. Sulle tali somme, così come oggi liquidate, andranno computati interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della presente sentenza sino al pagamento.
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4. Sulla domanda riconvenzionale del convenuto.
Le domande riconvenzionali del convenuto, seppure procedibili (posto che le disposizioni in materia di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità non si applicano alle controversie fra consumatori e professionisti, quali quella odierna), sono del tutto infondate, come di seguito.
Quanto al saldo del prezzo d'appalto, si è già visto come il CTU abbia accertato che il convenuto percepì, in acconto, somme superiore rispetto al valore della parte di opera compiuta. Egli è dunque debitore, e non creditore.
Quanto al prezzo di materiali e impianti trattenuti e non restituiti, all'esito dell'istruttoria testimoniale
5 è emerso chiaramente come la sig.ra RI non abbia trattenuto nulla se non alcuni oggetti di modico valore (scala, secchi…) che ella si è sempre offerta di restituire all'appaltatore. Nulla è dovuto dunque a tale titolo.
Ritenuto in conclusione che
In definitiva, in parziale accoglimento delle domande dell'attrice, il contratto denominato «Contratto di Appalto Lavori di manutenzione straordinaria di abitazione unifamiliare Via Rembrandt 58 -
MILANO» e prodotto come doc. 3 attrice deve essere risolto per inadempimento del convenuto.
Il convenuto deve essere condannato a pagare a favore dell'attrice € 3.085,07 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dal 22 giugno 2023 sino al pagamento;
€
44,05 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. da oggi sino al pagamento;
€ 1.073,48 oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. da oggi sino al pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione del convenuto, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (che si individua nel valore del contratto risolto) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, comunque entro il limite della nota spese depositata.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico del convenuto.
Il convenuto non può essere condannato a rifondere all'attrice € 707,20 a titolo di rimborso spese di consulenza tecnica di parte in corso di causa, non avendo parte attrice documentato la spesa (i doc.
64 e 65, menzionati in comparsa conclusionale, non risultano presenti nel fascicolo di parte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 22 giugno 2023, da EL RI nei confronti di nel Controparte_1
contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) risolve per inadempimento del convenuto il contratto denominato «Contratto di Appalto Lavori di manutenzione straordinaria di abitazione unifamiliare Via Rembrandt 58 - MILANO» e prodotto come doc. 3 attrice;
2) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attrice la somma di € 3.085,07 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dal 22 giugno 2023 sino al pagamento;
3) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attrice la somma di € 44,05 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. da oggi sino al pagamento;
4) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attrice la somma di € 1.073,48 oltre interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. da oggi sino al pagamento;
5) pone a carico del convenuto le spese della CTU;
6 6) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in
€ 545,00 per spese esenti ed € 4.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 23 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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