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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/09/2025, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1666/2022 R.G. avente ad oggetto: intermediazione finanziaria promossa da
, nato ad [...] il [...], codice Parte_1 fiscale rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Carmela Pedullà, C.F._1 giusta procura in atti;
attore contro codice fiscale , partita Controparte_1 P.IVA_1 iva con sede in Milano, piazza Tre Torri 3, in persona dei procuratori speciali P.IVA_2
e rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Febbi, Controparte_2 CP_3
Osvaldo Lombardi, Filippo Casini e Dario Sanfilippo, giusta procura in atti;
convenuto
********
All'udienza del giorno 10.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 2.2.2022, ha Parte_1 citato in giudizio esponendo: che in data 2.11.2006 Controparte_1 aveva concluso un contratto di “apertura di rapporti con adesione al servizio di banca
1 diretta” con Ras Bank s.p.a. (oggi ; che, in esecuzione del contratto Controparte_1 quadro, aveva impartito in data 20.2.2007 l'ordine di acquisto delle obbligazioni GA
EL per il valore nominale di euro 150.000; che, dopo avere trasferito dette obbligazioni presso altri intermediari ( ed , aveva concluso in data 20.4.2016 un nuovo CP_4 CP_5 contratto con sul quale aveva trasferito nuovamente i titoli;
che Controparte_1
l'intermediario, violando gli obblighi informativi posti a suo carico, non aveva informato il cliente dell'intervenuta cessione delle quote societarie dalla EL GA ad e, CP_6 successivamente, ad dell'aggravamento del rischio di default della e Parte_2 Parte_2 del carattere altamente rischioso dell'investimento; che, in data 22.10.2017, l'investitore aveva appreso del default delle obbligazioni EL GA cedute ad in Parte_2 occasione della ricezione del dossier dei titoli e della mancata corresponsione degli interessi;
che aveva chiesto il disinvestimento dei titoli senza ricevere la restituzione del capitale.
L'attore ha lamentato l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi di informazione gravanti sull'intermediario, ai sensi degli artt. 21 e ss. TUF e del Regolamento Consob
11522/1998, e ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale, pari ad euro 150.000, nonché del danno morale conseguente al mancato rimborso della somma, da liquidare in via equitativa. In alternativa, ha chiesto la condanna dell'intermediario alla consegna di copia del contratto e delle condizioni generali di contratto, deducendo l'inadempimento rispetto all'obbligo di consegna della documentazione, ancorché richiesto con nota del 15.3.2021.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 22.4.2022 si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione delle domande attoree e, in Controparte_1 subordine, contestando la fondatezza delle stesse sul presupposto che nessun inadempimento sarebbe imputabile all'intermediario a seguito della conclusione del nuovo contratto di rientro, non avendo fornito alcun servizio di investimento. La convenuta ha eccepito la pretestuosità della domanda giudiziale, in ragione del rigetto della pretesa formulata davanti all'Arbitro delle Controversie Finanziarie con decisione del 23.7.2019 n. 1748; ha contestato altresì la domanda di condanna alla consegna della documentazione. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine, ha eccepito il concorso di colpa del cliente, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
2 Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, con ordinanza del 24.11.2022, sono state rigettate le richieste istruttorie. A seguito di alcuni rinvii, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 10.3.2025 e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta non è fondata.
In materia di intermediazione finanziaria è orientamento consolidato quello per cui la responsabilità dell'intermediario per la violazione degli obblighi di informazione e di corretta esecuzione degli ordini abbia natura contrattuale, ove la violazione contestata si sia collocata in una fase successiva alla conclusione del contratto di investimento (c.d. contratto-quadro) e precedente all'esecuzione dell'ordine di acquisto. Vanno richiamati, al riguardo, i principi sanciti da Cass. sez. un. 26725/2007 (e successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. nn.
25222/2010, 8462/2014, 525/2020, 15099/2021, 15099/2021, 10646/2023) secondo cui “la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione”.
Nel caso di specie, l'attore lamenta l'inadempimento dell'intermediario finanziario per non avere fornito un'adeguata informazione relativa al rischio di default dei titoli acquisitati in esecuzione dell'ordine di investimento del 20.2.2007, sicché la responsabilità ha natura contrattuale, con conseguente applicazione del regime giuridico (quanto alla ripartizione dell'onere della prova e della durata della prescrizione) per essa stabilito.
Accertata la natura contrattuale della responsabilità dell'intermediario e la durata decennale della prescrizione dell'azione risarcitoria (ai sensi dell'art. 2946 c.c.), è controversa in giurisprudenza l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.
Un primo orientamento (invocato dalla convenuta) fa leva sulla necessità di individuare il dies a quo della prescrizione nella data certa in cui si sarebbe verificato l'inadempimento dell'intermediario rispetto agli obblighi di condotta. A sostegno di tale tesi si è richiamata la 3 sentenza n. 1547/2004 della Corte di Cassazione, secondo cui la possibilità di spostare in avanti la decorrenza della prescrizione, fino al momento in cui il danneggiato abbia contezza della percezione del pregiudizio, va limitata alle ipotesi di responsabilità aquiliana;
al contrario, con riguardo alle azioni risarcitorie da inadempimento contrattuale, una corretta lettura degli artt. 2935 e 2946 c.c., ad avviso della Corte, impone di individuare il termine di decorrenza della prescrizione nella data in cui si è verificato l'inadempimento. La tesi in esame è stata richiamata dalla giurisprudenza di merito e dalla giurisprudenza dell'Arbitro delle Controversie Finanziarie che, in diverse pronunce (tra cui la decisione ACF n.
1748/2019 relativa alla domanda proposta da – doc. Parte_3
6), ha fatto applicazione di tale principio.
Secondo un diverso orientamento, richiamato dall'attore, in materia di azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine di acquisto dei titoli bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta (cfr. Cass. n. 2066/2023, in una fattispecie relativa all'acquisto di bond argentini).
Il contrasto giurisprudenziale sembra essere stato di recente risolto da alcune recenti pronunce della Corte di legittimità (si veda, in particolare, Cass. n. 32226/2024, Cass. n.
32227/2024, Cass. n. 14019/2025).
Nel tentativo di trovare un bilanciamento tra i contrapposti interessi (la tutela dell'investitore incolpevole e quella dell'intermediario a non vedersi esposto sine die al rischio di azioni risarcitorie derivanti dall'acquisto di titoli divenuti successivamente altamente rischiosi), si è ritenuto di mantenere distinta l'ipotesi in cui l'investitore abbia proposto la domanda di risoluzione del contratto (di investimento o dei singoli ordini) per inadempimento dell'intermediario e di conseguente restituzione del prezzo dalla domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di informazione da parte dell'intermediario.
L'ontologica diversità tra la domanda c.d. caducatoria di risoluzione del contratto (e di conseguente restituzione del prezzo) e la domanda di risarcimento del danno – la prima diretta ad accertare l'inadempimento dell'intermediario rispetto alla violazione dell'obbligo informativo precedente all'esecuzione dell'ordine di acquisto e la seconda finalizzata ad accertare il danno cagionato all'investitore – si ripercuote sull'individuazione del momento in cui fare valere il diritto (art. 2935 c.c.). Osserva Cass. 14019/2025: “il diverso modus 4 operandi della prescrizione nelle due fattispecie (domanda di risarcimento del danno e domanda di risoluzione per inadempimento) discende proprio dalla formulazione dell'art.
2935 cod. civ., a tenore del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'azione di risarcimento del danno, difatti, come si è già detto, in tanto può essere proposta in quanto si sia verificato il danno;
se il danno ancora non c'è il diritto al risarcimento del danno non può essere fatto valere. L'azione di risoluzione per inadempimento, parallelamente, può essere proposta dal momento in cui si è consumato un inadempimento che abbia i caratteri previsti dall'art. 1455 cod. civ. (deve trattarsi cioè di un inadempimento di non scarsa importanza: tra le moltissime Cass. n. 11640 del 2003), altrimenti il diritto non può essere giudizialmente azionato)”.
Facendo applicazione di tali principi, con riguardo all'azione di risarcimento del danno, si è affermato che il termine di prescrizione inizia a decorrere solo quando si manifesta il pregiudizio patrimoniale per l'investitore, con la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. Precisa la Corte:
«L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari;
derivati e prodotti simili;
etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili;
ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari
(soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento “anomalo”, che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale»)” (Cass. 32226/2024, 11214/2025).
Con riguardo, invece, all'azione di risoluzione del contratto, invece, il dies a quo della prescrizione decorre dall'esecuzione dell'ordine di acquisto. In questo senso, si è espressa
Cass. 14019/2025 secondo cui: «In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore e nei confronti 5 dell'intermediario, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell'avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario medesimo, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, questo essendo il momento in cui si verifica
l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere”.
Nel caso in esame, sebbene l'ordine di acquisto delle obbligazioni P.T. sia stato eseguito in data 20.2.2007 e nel decennio successivo non vi siano stati atti interruttivi della prescrizione, il dies a quo dell'azione risarcitoria inizia a decorrere dalla data in cui l'attore ha avuto immediata percezione del danno, coincidente con la ricezione del dossier titoli del 22.9.2017
(doc. 5).
Alla luce delle superiori considerazioni, non risulta decorso il termine di prescrizione decennale dell'azione risarcitoria.
3. Venendo al merito, la domanda proposta da non è Parte_1 fondata.
Per una migliore comprensione della vicenda, appare opportuno ripercorrere le circostanze di fatto da cui trae origine l'odierna controversia:
- il 2.11.2006 ha concluso il contratto di “apertura di Parte_1 rapporti con adesione al servizio di banca diretta” con Ras Bank s.p.a. (doc. 1-2, fascicolo attore);
- in data 20.2.2007 ha eseguito telefonicamente l'ordine di acquisto dei titoli Pt_1
GA EL n. 310723 del valore nominale di euro 150.000 per un controvalore di euro
136.644,36 al netto delle imposte e delle commissioni (doc. 3, fascicolo attore);
- il 2.1.2009 l'attore ha comunicato ad il recesso dal contratto di conto Controparte_1 corrente e ha chiesto il trasferimento dei titoli n. 310723 a (doc. 8, fascicolo CP_7 convenuta);
- il 20.4.2016 ha stipulato un nuovo contratto con Parte_1 avente ad oggetto l'apertura di un conto corrente, un dossier titoli nonché Controparte_1 un nuovo contratto di investimento (doc. 9 e 11 bis, fascicolo convenuta);
- in data 11.5.2016 l'attore ha chiesto il trasferimento dei titoli da Unicredit s.p.a. ad
[...]
tra questi vi erano le obbligazioni PT originariamente acquistate con l'ordine del CP_1
20.2.2007. 6 Dalla ricostruzione cronologica dei fatti di causa si ricava che l'unico servizio di investimento svolto da sia stato quello prestato in occasione dell'acquisto delle Controparte_1 obbligazioni P.T. in data 20.2.2007. Risulta dimostrato, infatti, che a seguito del recesso dal contratto con comunicato il 2.1.2009, l'investitore abbia trasferito le Controparte_1 obbligazioni P.T. dapprima a e successivamente ad Unicredit s.p.a., per poi CP_7 trasferirle nuovamente ad nel 2016, in occasione del rientro presso Controparte_1
l'intermediario convenuto.
Occorre, dunque, chiedersi se, a seguito della conclusione del nuovo contratto di investimento del 2016 e del ritrasferimento dei titoli presso detto intermediario, siano sorti in capo ad degli obblighi di informazione sul sopravvenuto carattere rischioso Controparte_1 dell'investimento, pur in assenza di un nuovo ordine di acquisto di titoli.
Ritiene il decidente, condividendo le argomentazioni difensive di parte convenuta, che la risposta al superiore quesito sia negativa.
Gli obblighi di diligenza ed informazione gravanti sull'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 21 TUF, devono essere eseguiti nella prestazione dei servizi di investimento ed in vista dell'esecuzione degli ordini. La previsione secondo cui gli intermediari hanno l'obbligo di «acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati» (art. 21 lett. b) TUF) non implica che gravi sull'intermediario un obbligo di costante informazione sull'aggravamento del rischio derivante dall'investimento già effettuato. Ed invero, al di fuori dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli di investimento, “gli obblighi informativi devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (cfr. Cass. n. 8997 del 2021; Cass. n. 17949 del 2020;
Cass. n. 10112 del 2018; come nota incisivamente Cass. n. 2185 del 2013, non massimata,
«dopo l'erogazione del servizio si è esaurita l'attività dell'intermediario con riferimento all'ordine eseguito»)”, con la conseguenza che gli obblighi di informazione dell'intermediario devono svolgersi “fino a quando il servizio di investimento non sia prestato. Il termine ultimo entro cui vanno adempiuti i richiamati obblighi informativi si colloca, in altre parole, in un momento successivo rispetto a quello di conferimento dell'«ordine» e va individuato in quello in cui è data esecuzione al mandato impartito con l'ordine medesimo” (Cass. 14109/2025, cit.).
Tale conclusione trova conferma nell'art. 28, comma 2, del Regolamento Consob 11522/1998 secondo cui gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni «se non dopo aver 7 fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento»”; da ciò consegue che la prestazione dell'intermediario non si esaurisce con la ricezione dell'ordine ma si protrae fino al momento dell'esecuzione dello stesso, al fine di fornire all'investitore tutte le informazioni necessarie anche in quel frangente temporale successivo alla stipula del contratto di investimento ed alla ricezione dell'ordine ma precedente all'esecuzione dello stesso. L'attività dell'intermediario si completa, tuttavia, nel momento dell'esecuzione dell'ordine, non sussistendo un dovere di informazione costante in merito all'investimento già eseguito.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, deve escludersi che sussista un obbligo, in capo ad di fornire informazioni sull'adeguatezza dei titoli trasferiti dal Controparte_1 nel 2016. L'intermediario, recependo l'ordine di trasferimento delle obbligazioni, Pt_1 ha operato come mero depositario dei titoli già acquistati. Non sono stati espletati servizi di investimento né risulta concluso un contratto di consulenza o di gestione di portafogli di investimento con Ne consegue che non era più tenuta Controparte_1 Controparte_1
a fornire informazioni sulla natura rischiosa dell'investimento nelle obbligazioni P.T. già eseguito.
Per quanto sopra, in mancanza di inadempimento imputabile all'intermediario, la domanda risarcitoria va rigettata.
4. Stessa sorte patisce la domanda di consegna della documentazione contrattuale formulata da Parte_1
L'attore, invocando (impropriamente) l'art. 117 TUB – che riguarda la materia dei contratti bancari, nella quale peraltro l'obbligo di consegna della documentazione è sancito dall'art. 119 –, ha dedotto di avere richiesto invano la consegna della documentazione contrattuale alla convenuta, come documentato dalla nota del 15.3.2021 e dalla risposta del 10.5.2021.
Invero, contrariamente a quanto affermato dall'attore, con la nota del 10.5.2021 CP_1 ha trasmesso: la richiesta di trasferimento dei titoli da Unicredit s.p.a. del 11.5.2016, le
[...] condizioni generali di contratto (“Norme Contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da ) ed il relativo “Foglio Informativo”, il Controparte_8
“modulo unico” e la richiesta di apertura del conto corrente con dossier titoli del 20.4.2016.
Risulta trasmessa, pertanto, tutta la documentazione sottoscritta nel 2016 dall'investitore, idonea a documentare i rapporti contrattuali nuovamente conclusi. 8 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, applicando i valori medi delle fasi di studio
(euro 2.552), introduttiva (euro 1.628) e decisionale (euro 4.253) e riducendo del cinquanta percento i valori medi della fase istruttoria (euro 2.835), stante la natura documentale della controversia.
La domanda di condanna per lite temeraria proposta da ex art. 96 c.p.c., Controparte_1 non è fondata. Ed invero, premesso che la convenuta ha basato essenzialmente la richiesta sanzionatoria in esame sulla consapevolezza in capo all'attore dell'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, il rigetto dell'eccezione di prescrizione e la presenza di orientamenti non univoci della giurisprudenza di legittimità in ordine all'individuazione del relativo dies a quo costituiscono circostanze ostative all'adozione della chiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1666/2022
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1 condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore di che liquida in euro 11.268, oltre spese Controparte_1 generali (15%), iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 26 settembre 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1666/2022 R.G. avente ad oggetto: intermediazione finanziaria promossa da
, nato ad [...] il [...], codice Parte_1 fiscale rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Carmela Pedullà, C.F._1 giusta procura in atti;
attore contro codice fiscale , partita Controparte_1 P.IVA_1 iva con sede in Milano, piazza Tre Torri 3, in persona dei procuratori speciali P.IVA_2
e rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Febbi, Controparte_2 CP_3
Osvaldo Lombardi, Filippo Casini e Dario Sanfilippo, giusta procura in atti;
convenuto
********
All'udienza del giorno 10.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 2.2.2022, ha Parte_1 citato in giudizio esponendo: che in data 2.11.2006 Controparte_1 aveva concluso un contratto di “apertura di rapporti con adesione al servizio di banca
1 diretta” con Ras Bank s.p.a. (oggi ; che, in esecuzione del contratto Controparte_1 quadro, aveva impartito in data 20.2.2007 l'ordine di acquisto delle obbligazioni GA
EL per il valore nominale di euro 150.000; che, dopo avere trasferito dette obbligazioni presso altri intermediari ( ed , aveva concluso in data 20.4.2016 un nuovo CP_4 CP_5 contratto con sul quale aveva trasferito nuovamente i titoli;
che Controparte_1
l'intermediario, violando gli obblighi informativi posti a suo carico, non aveva informato il cliente dell'intervenuta cessione delle quote societarie dalla EL GA ad e, CP_6 successivamente, ad dell'aggravamento del rischio di default della e Parte_2 Parte_2 del carattere altamente rischioso dell'investimento; che, in data 22.10.2017, l'investitore aveva appreso del default delle obbligazioni EL GA cedute ad in Parte_2 occasione della ricezione del dossier dei titoli e della mancata corresponsione degli interessi;
che aveva chiesto il disinvestimento dei titoli senza ricevere la restituzione del capitale.
L'attore ha lamentato l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi di informazione gravanti sull'intermediario, ai sensi degli artt. 21 e ss. TUF e del Regolamento Consob
11522/1998, e ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale, pari ad euro 150.000, nonché del danno morale conseguente al mancato rimborso della somma, da liquidare in via equitativa. In alternativa, ha chiesto la condanna dell'intermediario alla consegna di copia del contratto e delle condizioni generali di contratto, deducendo l'inadempimento rispetto all'obbligo di consegna della documentazione, ancorché richiesto con nota del 15.3.2021.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 22.4.2022 si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione delle domande attoree e, in Controparte_1 subordine, contestando la fondatezza delle stesse sul presupposto che nessun inadempimento sarebbe imputabile all'intermediario a seguito della conclusione del nuovo contratto di rientro, non avendo fornito alcun servizio di investimento. La convenuta ha eccepito la pretestuosità della domanda giudiziale, in ragione del rigetto della pretesa formulata davanti all'Arbitro delle Controversie Finanziarie con decisione del 23.7.2019 n. 1748; ha contestato altresì la domanda di condanna alla consegna della documentazione. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine, ha eccepito il concorso di colpa del cliente, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
2 Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, con ordinanza del 24.11.2022, sono state rigettate le richieste istruttorie. A seguito di alcuni rinvii, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 10.3.2025 e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta non è fondata.
In materia di intermediazione finanziaria è orientamento consolidato quello per cui la responsabilità dell'intermediario per la violazione degli obblighi di informazione e di corretta esecuzione degli ordini abbia natura contrattuale, ove la violazione contestata si sia collocata in una fase successiva alla conclusione del contratto di investimento (c.d. contratto-quadro) e precedente all'esecuzione dell'ordine di acquisto. Vanno richiamati, al riguardo, i principi sanciti da Cass. sez. un. 26725/2007 (e successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. nn.
25222/2010, 8462/2014, 525/2020, 15099/2021, 15099/2021, 10646/2023) secondo cui “la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione”.
Nel caso di specie, l'attore lamenta l'inadempimento dell'intermediario finanziario per non avere fornito un'adeguata informazione relativa al rischio di default dei titoli acquisitati in esecuzione dell'ordine di investimento del 20.2.2007, sicché la responsabilità ha natura contrattuale, con conseguente applicazione del regime giuridico (quanto alla ripartizione dell'onere della prova e della durata della prescrizione) per essa stabilito.
Accertata la natura contrattuale della responsabilità dell'intermediario e la durata decennale della prescrizione dell'azione risarcitoria (ai sensi dell'art. 2946 c.c.), è controversa in giurisprudenza l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.
Un primo orientamento (invocato dalla convenuta) fa leva sulla necessità di individuare il dies a quo della prescrizione nella data certa in cui si sarebbe verificato l'inadempimento dell'intermediario rispetto agli obblighi di condotta. A sostegno di tale tesi si è richiamata la 3 sentenza n. 1547/2004 della Corte di Cassazione, secondo cui la possibilità di spostare in avanti la decorrenza della prescrizione, fino al momento in cui il danneggiato abbia contezza della percezione del pregiudizio, va limitata alle ipotesi di responsabilità aquiliana;
al contrario, con riguardo alle azioni risarcitorie da inadempimento contrattuale, una corretta lettura degli artt. 2935 e 2946 c.c., ad avviso della Corte, impone di individuare il termine di decorrenza della prescrizione nella data in cui si è verificato l'inadempimento. La tesi in esame è stata richiamata dalla giurisprudenza di merito e dalla giurisprudenza dell'Arbitro delle Controversie Finanziarie che, in diverse pronunce (tra cui la decisione ACF n.
1748/2019 relativa alla domanda proposta da – doc. Parte_3
6), ha fatto applicazione di tale principio.
Secondo un diverso orientamento, richiamato dall'attore, in materia di azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine di acquisto dei titoli bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta (cfr. Cass. n. 2066/2023, in una fattispecie relativa all'acquisto di bond argentini).
Il contrasto giurisprudenziale sembra essere stato di recente risolto da alcune recenti pronunce della Corte di legittimità (si veda, in particolare, Cass. n. 32226/2024, Cass. n.
32227/2024, Cass. n. 14019/2025).
Nel tentativo di trovare un bilanciamento tra i contrapposti interessi (la tutela dell'investitore incolpevole e quella dell'intermediario a non vedersi esposto sine die al rischio di azioni risarcitorie derivanti dall'acquisto di titoli divenuti successivamente altamente rischiosi), si è ritenuto di mantenere distinta l'ipotesi in cui l'investitore abbia proposto la domanda di risoluzione del contratto (di investimento o dei singoli ordini) per inadempimento dell'intermediario e di conseguente restituzione del prezzo dalla domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di informazione da parte dell'intermediario.
L'ontologica diversità tra la domanda c.d. caducatoria di risoluzione del contratto (e di conseguente restituzione del prezzo) e la domanda di risarcimento del danno – la prima diretta ad accertare l'inadempimento dell'intermediario rispetto alla violazione dell'obbligo informativo precedente all'esecuzione dell'ordine di acquisto e la seconda finalizzata ad accertare il danno cagionato all'investitore – si ripercuote sull'individuazione del momento in cui fare valere il diritto (art. 2935 c.c.). Osserva Cass. 14019/2025: “il diverso modus 4 operandi della prescrizione nelle due fattispecie (domanda di risarcimento del danno e domanda di risoluzione per inadempimento) discende proprio dalla formulazione dell'art.
2935 cod. civ., a tenore del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'azione di risarcimento del danno, difatti, come si è già detto, in tanto può essere proposta in quanto si sia verificato il danno;
se il danno ancora non c'è il diritto al risarcimento del danno non può essere fatto valere. L'azione di risoluzione per inadempimento, parallelamente, può essere proposta dal momento in cui si è consumato un inadempimento che abbia i caratteri previsti dall'art. 1455 cod. civ. (deve trattarsi cioè di un inadempimento di non scarsa importanza: tra le moltissime Cass. n. 11640 del 2003), altrimenti il diritto non può essere giudizialmente azionato)”.
Facendo applicazione di tali principi, con riguardo all'azione di risarcimento del danno, si è affermato che il termine di prescrizione inizia a decorrere solo quando si manifesta il pregiudizio patrimoniale per l'investitore, con la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. Precisa la Corte:
«L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari;
derivati e prodotti simili;
etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili;
ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari
(soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento “anomalo”, che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale»)” (Cass. 32226/2024, 11214/2025).
Con riguardo, invece, all'azione di risoluzione del contratto, invece, il dies a quo della prescrizione decorre dall'esecuzione dell'ordine di acquisto. In questo senso, si è espressa
Cass. 14019/2025 secondo cui: «In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore e nei confronti 5 dell'intermediario, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell'avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario medesimo, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, questo essendo il momento in cui si verifica
l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere”.
Nel caso in esame, sebbene l'ordine di acquisto delle obbligazioni P.T. sia stato eseguito in data 20.2.2007 e nel decennio successivo non vi siano stati atti interruttivi della prescrizione, il dies a quo dell'azione risarcitoria inizia a decorrere dalla data in cui l'attore ha avuto immediata percezione del danno, coincidente con la ricezione del dossier titoli del 22.9.2017
(doc. 5).
Alla luce delle superiori considerazioni, non risulta decorso il termine di prescrizione decennale dell'azione risarcitoria.
3. Venendo al merito, la domanda proposta da non è Parte_1 fondata.
Per una migliore comprensione della vicenda, appare opportuno ripercorrere le circostanze di fatto da cui trae origine l'odierna controversia:
- il 2.11.2006 ha concluso il contratto di “apertura di Parte_1 rapporti con adesione al servizio di banca diretta” con Ras Bank s.p.a. (doc. 1-2, fascicolo attore);
- in data 20.2.2007 ha eseguito telefonicamente l'ordine di acquisto dei titoli Pt_1
GA EL n. 310723 del valore nominale di euro 150.000 per un controvalore di euro
136.644,36 al netto delle imposte e delle commissioni (doc. 3, fascicolo attore);
- il 2.1.2009 l'attore ha comunicato ad il recesso dal contratto di conto Controparte_1 corrente e ha chiesto il trasferimento dei titoli n. 310723 a (doc. 8, fascicolo CP_7 convenuta);
- il 20.4.2016 ha stipulato un nuovo contratto con Parte_1 avente ad oggetto l'apertura di un conto corrente, un dossier titoli nonché Controparte_1 un nuovo contratto di investimento (doc. 9 e 11 bis, fascicolo convenuta);
- in data 11.5.2016 l'attore ha chiesto il trasferimento dei titoli da Unicredit s.p.a. ad
[...]
tra questi vi erano le obbligazioni PT originariamente acquistate con l'ordine del CP_1
20.2.2007. 6 Dalla ricostruzione cronologica dei fatti di causa si ricava che l'unico servizio di investimento svolto da sia stato quello prestato in occasione dell'acquisto delle Controparte_1 obbligazioni P.T. in data 20.2.2007. Risulta dimostrato, infatti, che a seguito del recesso dal contratto con comunicato il 2.1.2009, l'investitore abbia trasferito le Controparte_1 obbligazioni P.T. dapprima a e successivamente ad Unicredit s.p.a., per poi CP_7 trasferirle nuovamente ad nel 2016, in occasione del rientro presso Controparte_1
l'intermediario convenuto.
Occorre, dunque, chiedersi se, a seguito della conclusione del nuovo contratto di investimento del 2016 e del ritrasferimento dei titoli presso detto intermediario, siano sorti in capo ad degli obblighi di informazione sul sopravvenuto carattere rischioso Controparte_1 dell'investimento, pur in assenza di un nuovo ordine di acquisto di titoli.
Ritiene il decidente, condividendo le argomentazioni difensive di parte convenuta, che la risposta al superiore quesito sia negativa.
Gli obblighi di diligenza ed informazione gravanti sull'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 21 TUF, devono essere eseguiti nella prestazione dei servizi di investimento ed in vista dell'esecuzione degli ordini. La previsione secondo cui gli intermediari hanno l'obbligo di «acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati» (art. 21 lett. b) TUF) non implica che gravi sull'intermediario un obbligo di costante informazione sull'aggravamento del rischio derivante dall'investimento già effettuato. Ed invero, al di fuori dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli di investimento, “gli obblighi informativi devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (cfr. Cass. n. 8997 del 2021; Cass. n. 17949 del 2020;
Cass. n. 10112 del 2018; come nota incisivamente Cass. n. 2185 del 2013, non massimata,
«dopo l'erogazione del servizio si è esaurita l'attività dell'intermediario con riferimento all'ordine eseguito»)”, con la conseguenza che gli obblighi di informazione dell'intermediario devono svolgersi “fino a quando il servizio di investimento non sia prestato. Il termine ultimo entro cui vanno adempiuti i richiamati obblighi informativi si colloca, in altre parole, in un momento successivo rispetto a quello di conferimento dell'«ordine» e va individuato in quello in cui è data esecuzione al mandato impartito con l'ordine medesimo” (Cass. 14109/2025, cit.).
Tale conclusione trova conferma nell'art. 28, comma 2, del Regolamento Consob 11522/1998 secondo cui gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni «se non dopo aver 7 fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento»”; da ciò consegue che la prestazione dell'intermediario non si esaurisce con la ricezione dell'ordine ma si protrae fino al momento dell'esecuzione dello stesso, al fine di fornire all'investitore tutte le informazioni necessarie anche in quel frangente temporale successivo alla stipula del contratto di investimento ed alla ricezione dell'ordine ma precedente all'esecuzione dello stesso. L'attività dell'intermediario si completa, tuttavia, nel momento dell'esecuzione dell'ordine, non sussistendo un dovere di informazione costante in merito all'investimento già eseguito.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, deve escludersi che sussista un obbligo, in capo ad di fornire informazioni sull'adeguatezza dei titoli trasferiti dal Controparte_1 nel 2016. L'intermediario, recependo l'ordine di trasferimento delle obbligazioni, Pt_1 ha operato come mero depositario dei titoli già acquistati. Non sono stati espletati servizi di investimento né risulta concluso un contratto di consulenza o di gestione di portafogli di investimento con Ne consegue che non era più tenuta Controparte_1 Controparte_1
a fornire informazioni sulla natura rischiosa dell'investimento nelle obbligazioni P.T. già eseguito.
Per quanto sopra, in mancanza di inadempimento imputabile all'intermediario, la domanda risarcitoria va rigettata.
4. Stessa sorte patisce la domanda di consegna della documentazione contrattuale formulata da Parte_1
L'attore, invocando (impropriamente) l'art. 117 TUB – che riguarda la materia dei contratti bancari, nella quale peraltro l'obbligo di consegna della documentazione è sancito dall'art. 119 –, ha dedotto di avere richiesto invano la consegna della documentazione contrattuale alla convenuta, come documentato dalla nota del 15.3.2021 e dalla risposta del 10.5.2021.
Invero, contrariamente a quanto affermato dall'attore, con la nota del 10.5.2021 CP_1 ha trasmesso: la richiesta di trasferimento dei titoli da Unicredit s.p.a. del 11.5.2016, le
[...] condizioni generali di contratto (“Norme Contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da ) ed il relativo “Foglio Informativo”, il Controparte_8
“modulo unico” e la richiesta di apertura del conto corrente con dossier titoli del 20.4.2016.
Risulta trasmessa, pertanto, tutta la documentazione sottoscritta nel 2016 dall'investitore, idonea a documentare i rapporti contrattuali nuovamente conclusi. 8 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, applicando i valori medi delle fasi di studio
(euro 2.552), introduttiva (euro 1.628) e decisionale (euro 4.253) e riducendo del cinquanta percento i valori medi della fase istruttoria (euro 2.835), stante la natura documentale della controversia.
La domanda di condanna per lite temeraria proposta da ex art. 96 c.p.c., Controparte_1 non è fondata. Ed invero, premesso che la convenuta ha basato essenzialmente la richiesta sanzionatoria in esame sulla consapevolezza in capo all'attore dell'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, il rigetto dell'eccezione di prescrizione e la presenza di orientamenti non univoci della giurisprudenza di legittimità in ordine all'individuazione del relativo dies a quo costituiscono circostanze ostative all'adozione della chiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1666/2022
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1 condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore di che liquida in euro 11.268, oltre spese Controparte_1 generali (15%), iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 26 settembre 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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