Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 05/02/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02647/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13749/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13749 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Cuccuru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Guidonia Montecelio, via Carlo del Prete n. 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensiva
- del decreto ministeriale recante prot. M_D GMIL REG 2021 -OMISSIS-datato 3 novembre 2021, con il quale il Direttore Generale p.t. per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha disposto la sospensione disciplinare dall’impiego per quattro mesi a carico del Mar. Ord. -OMISSIS-, notificato il 4 novembre 2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con ricorso notificato e depositato il 27 dicembre 2021, il maresciallo ordinario dell’Esercito -OMISSIS- ha impugnato il decreto ministeriale datato 3 novembre 2021, meglio specificato in epigrafe, recante sospensione disciplinare dall’impiego, per aver occultato all’interno di un camerino di un noto esercizio commerciale in Livorno una microcamera, in grado di riprendere e memorizzare le immagini degli avventori intenti a provare abiti al suo interno; a fronte di archiviazione del relativo procedimento penale per mancanza di querela, l’Amministrazione ha accertato la violazione di doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità, al contegno del militare, in violazione di quanto disposto dagli artt. 712, in relazione al 575; 713 comma 2, 717 e 732 commi 1, 2 e 3 lettera a) del Testo Unico n. 90/2010;
-il ricorrente si affida al seguente motivo di diritto: “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1355 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010, IN COMBINATO CON L’ART. 1357 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI: SVIAMENTO. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. Violazione degli artt. 1387 -1389 codice ord.to militare (d.lgs. 15.3.2010 n. 66). -Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità ”;
Sarebbe mancata una rigorosa attività istruttoria in sede disciplinare, essendosi gli organi competenti avvalsi delle mere pregresse risultanze penali.
Non vi sarebbe prova che il maresciallo -OMISSIS- abbia messo la microcamera e che questa sia di sua proprietà.
Il procedimento penale è stato incardinato in ordine al reato di cui all’art. 615-bis c.p. relativo alle interferenze illecite nella vita privata, inerenti esclusivamente luoghi di privata dimora.
Non vi era quindi alcun elemento per procedere d’ufficio in assenza di immagini che ritraevano minori e l’inconsistenza sostanziale e formale della contestazione ab origine è stata confermata anche dalla mancanza di alcun possibile pregiudizio sollevato da eventuali persone lese.
Né l’Amministrazione militare ha svolto nuovi e separati riscontri per valutare in modo autonomo i fatti, comunque non emersi in modo sufficiente, chiaro e inequivocabile.
La mancata presentazione di difese nel procedimento disciplinare sarebbe giustificata dal fatto che tanto l’incolpato quanto il difensore fossero in servizio “ fuori Area ”.
La sanzione sarebbe illogica e sproporzionata tenuto conto che i dati in questione ineriscono solo alla vita privata del ricorrente ed esulano dall’ambito professionale.
Né risulterebbero appannati i criteri di rettitudine degli appartenenti alla Forza Armata o alterato il prestigio dell’Istituzione;
-il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso e ha depositato una relazione con documenti;
-all’esito della camera di consiglio del 7 febbraio 2022, la domanda di sospensione è stata rigettata, considerando “ che l’Amministrazione, al fine di emanare l’impugnato provvedimento disciplinare, ha disposto supplementi di indagine atti anche ad acquisire gli atti della Polizia Giudiziaria, propedeutici alla formulazione dell’ipotesi di reato, oggetto del procedimento penale poi archiviato per mancanza di querela;
Considerato, in particolare, che dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione, emergono chiaramente sia i fatti contestati al ricorrente, sia la loro riferibilità allo stesso , sia l’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione, che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, non si è limitata ad acquisire la richiesta ed il provvedimento di archiviazione – alquanto scarni - ma ha richiesto, tra l’altro, al comando provinciale Carabinieri Livorno - Reparto Operativo - Nucleo Investigativo l’invio di copia degli atti delle indagini preliminari svolte nei confronti del ricorrente nell’ambito del procedimento penale evidenziato;
Considerato, ancora, che da dette indagini preliminari, in particolare dall’esame del contenuto della microcamera nascosta, oggetto del procedimento penale, diversamente da quanto affermato nel ricorso, è emersa l’identità del ricorrente in occasione del posizionamento della telecamera, nonché la sua appartenenza allo stesso, dato il ritrovamento al suo interno anche di immagini di vita familiare;
Considerato, altresì, che il ricorrente, a cui è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare e della sua facoltà di presentare memorie e/o osservazioni, non è intervenuto nel procedimento de quo;
Considerato, pertanto, che la valutazione effettuata dall’Amministrazione in sede di emanazione del provvedimento disciplinare, espressione della discrezionalità tipica dell’Amministrazione stessa, sfugge alle censure di illegittimità avanzate dal ricorrente, sia sotto il profilo della presunta carenza di istruttoria, sia sotto il profilo della mancata possibilità di difesa, sia sotto il profilo del travisamento dei fatti, ed anzi il provvedimento disciplinare in discorso appare adeguatamente motivato in relazione alle ragioni sottese alla sua emanazione ”;
-all’udienza di merito per la trattazione del contenzioso arretrato del 24 gennaio 2025, presente il difensore della parte ricorrente come da verbale, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Considerato che:
-ai sensi dell’art. 1357 del d.lgs. 66/2010 “ 1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
d) la perdita del grado per rimozione ”;
-ai sensi dell’art. 1379, comma 1, del d.lgs. 66/2010 “ 1. La sospensione disciplinare è adottata a seguito di inchiesta formale, senza il necessario preventivo deferimento a una commissione di disciplina ”;
Ritenuto che:
-va in primo luogo confermata la completezza dell’accertamento del fatto materiale in sé considerato, alla luce di approfondimenti istruttori appositamente condotti dall’Amministrazione, che hanno consentito, tramite la visione dei file contenuti nella micro-sim, di accertare che è stato il ricorrente a mettere la microcamera all’interno della cabina di prova abiti, come risultante da un fotogramma che ritrae il medesimo che posizionava la telecamera, non avendo per altro verso il ricorrente dato elementi per smentire tale precisa e documentata ricostruzione dei fatti;
-sono quindi infondate le censure vertenti sul travisamento del fatto e dei presupposti e, in questo senso, si ribadiscono e confermano le considerazioni già ampiamente svolte nell’ordinanza cautelare sopra riportata;
-la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al militare in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento.
Nel caso di specie non pare che la scelta del periodo di sospensione risulti palesemente irragionevole né in alcun modo illogica. La gravità del fatto punito emerge infatti dagli atti dell’inchiesta formale a conclusione della quale la medesima Autorità, valutate le conclusioni dell’Ufficiale inquirente, il supplemento istruttorio finalizzato all’acquisizione del fascicolo penale e l’assenza di ulteriori atti, ha proposto di definire la posizione di stato del militare con l’adozione della sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per mesi quattro (TAR Milano, 702/2024; TAR Lazio, Roma, I-bis, 9146/2023);
-in tale commisurazione, a fronte di un comportamento ragionevolmente censurabile in modo grave, l’Amministrazione ha tenuto conto dello stato di servizio del sottufficiale ricorrente, comprensivo di encomi ed elogi, e ha ritenuto di procedere a una ponderata applicazione del principio di gradualità, valutando appunto come grave la condotta posta in essere perché, in assenza di puntuali difese e di ricostruzioni alternative, risulta obiettivamente qualificata come ispirata a finalità che ripugnano alla morale comune e offendono i valori che sono alla base dello status di militare;
-ne segue l’infondatezza delle censure in punto di difetto di proporzionalità e logicità della sanzione, atteso che le due tipologie di sanzioni disciplinari, di corpo e di stato, previste per il personale militare dagli articoli 1357 e 1358 del d. lgs. n. 66 del 2010, tutelano graduazioni diverse dell’interesse pubblico: le sanzioni di stato attengono alle violazioni più gravi della disciplina militare da cui consegue un effetto esterno alla medesima compagine militare, mentre le sanzioni di corpo esauriscono invece la loro funzione all’interno della citata organizzazione, rispondendo a una finalità educativa del punito in base alle esigenze delle Forze Armate (cfr. Cons. Stato, II, 5344/2023);
-l’Amministrazione ha correttamente evidenziato il carattere riprovevole della condotta e l’intervenuta violazione di varie disposizioni del d.p.r. 90/2010, ossia l’art. 712, che prescrive al militare che effettui il giuramento di impegnarsi solennemente per l’assolvimento dei compiti istituzionali con disciplina, onore, senso della responsabilità e consapevole partecipazione, “ senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali ”; l’art. 713, con particolare riferimento alla rilevanza dei comportamenti fuori dal servizio, in base al quale il militare “ deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene ”; l’art. 717, volto a sottolineare la peculiare importanza del senso di responsabilità, secondo cui “ il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate ”; e l’art. 732, con riferimento al dovere di salvaguardare il prestigio delle Forze armate, improntare il contegno alle norme che regolano la civile convivenza e astenersi da azioni non confacenti alla dignità e al decoro, secondo cui segnatamente “ 1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.
2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.
3. In particolare deve:
a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro ”;
-l’esito risultante nella sanzione disciplinare resiste quindi alle censure proposte, rilevato anche che condotte di installazione indebita di microcamere sono state valutate, anche in sede giurisdizionale, come legittimamente comportanti sanzioni anche più gravi (cfr. Cons. Stato, IV, 4761/2020: “ E' legittima la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta a un militare dell'arma dei carabinieri che abbia captato furtivamente, con strumenti elettronici, l'intimità della vita privata di una collega e di terzi ”);
-da quanto precede, è infondata la ricostruzione dei fatti del ricorrente, volta a sminuire la significatività della sua condotta o, al più, ad affermare la sussistenza di un fatto inoffensivo irrilevante sotto l’aspetto professionale e disciplinare;
-in conclusione, il ricorso è infondato ed è respinto;
-sussistono gravi ed eccezionali ragioni, riconducibili alla peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le persone coinvolte.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Francesco Tallaro, Consigliere
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele La Malfa Ribolla | Giacinta Serlenga |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.