Ordinanza collegiale 28 marzo 2024
Ordinanza cautelare 12 giugno 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01828/2026REG.PROV.COLL.
N. 05192/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5192 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vito Alberto Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 21188/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. AN TO ER;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società -OMISSIS- S.r.l. (di seguito, breviter , “-OMISSIS-”) è stata attinta da interdittiva antimafia spiccata in data 20 dicembre 2023 ex artt. 84 e 91, co. 6, d.lgs. n. 159/2011 dalla Prefettura di Roma, la quale ha ravvisato la sussistenza del rischio di permeabilità mafiosa sulla scorta di un compendio indiziario incentrato sulla figura della socia e amministratrice unica della società, signora -OMISSIS-, e sui rapporti professionali, commerciali e personali intrattenuti da questa o dalla società stessa con soggetti contigui a organizzazioni criminali o con pregiudizi penali.
2. – -OMISSIS- è insorta avverso il provvedimento prefettizio con rituale ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 co. 6, d.lgs. n. 159/2011 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, motivazione incongrua ed illogica. Secondo l’impianto demolitorio di primo grado, l’interdittiva gravata risulterebbe viziata da carenza di istruttoria circa i concreti elementi dai quali desumere il condizionamento mafioso in capo alla ditta. A detta della ricorrente, infatti, le dichiarazioni rese dalla sig.ra -OMISSIS- in sede di audizione, in uno con la documentazione relativa ai flussi finanziari della società, dimostrerebbero l’assoluta trasparenza dell’operato dell’amministratrice unica e di -OMISSIS-, l’estraneità della società a vicende penalmente rilevanti e l’assenza di qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale.
3. – Il primo giudice non ha apprezzato favorevolmente le note censorie dedotte dalla ricorrente e, nel respingere il ricorso, ha statuito che l’Autorità prefettizia ha “ adeguatamente istruito e motivato il provvedimento impugnato, che non risulta, pertanto, affetto da irragionevolezza, essendo basato su un quadro indiziario di particolare gravità che, alla stregua della logica del “ più probabile che non ”, (…) giustifica la valutazione in ordine alla permeabilità mafiosa dell’impresa ricorrente contenuta nel provvedimento impugnato ”. In particolare, il giudice di prime cure, dopo una panoramica sullo stato dell’arte dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di informative antimafia, ha evidenziato i molteplici elementi sintomatici di condizionamento rivenienti dai rapporti personali, commerciali e professionali con una pluralità di soggetti attinti da elementi di controindicazione.
4. – La società ha adìto, quindi, questo Consiglio di Stato con ricorso in appello per ottenere la riforma integrale della sentenza e l’annullamento del provvedimento prefettizio. Il gravame si fonda su un unico ordine di censure vertente sulla denuncia di errores in iudicando per violazione e falsa applicazione di legge, nonché per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e, comunque, motivazione incongrua e illogica.
4.1. – Nel solco di quanto già dedotto in prime cure, l’appellante critica la statuizione del T.A.R. capitolino per non aver ravvisato l’illegittimità del provvedimento prefettizio, asseritamente fondato su un quadro indiziario inidoneo a integrare i presupposti richiesti dalla legge per l’adozione della misura interdittiva. La società censura quindi, uno ad uno, gli elementi fondanti il giudizio prognostico effettuato dall’Autorità prefettizia. Segnatamente, a dire di -OMISSIS-, sarebbe da escludere l’esistenza di un condizionamento dell’attività di impresa da parte sia di -OMISSIS-– padre di -OMISSIS-, dal quale la signora -OMISSIS- ha acquisito il 25% del capitale sociale nel 2012 –, poiché deceduto -OMISSIS-, sia di -OMISSIS-– padre di -OMISSIS-, dal quale la -OMISSIS- ha acquisito il 15% del capitale sociale nel 2012 –, vista la risalenza temporale dell’applicazione a tale soggetto della misura cautelare menzionata nell’interdittiva e l’assenza di indicazioni all’interno del provvedimento prefettizio circa la conclusione del relativo procedimento penale. L’appellante nega il valore indiziario anche dei rapporti commerciali instaurati dalla -OMISSIS- con il signor -OMISSIS-, sottolineando la risalenza nel tempo dell’emissione della custodia cautelare nei confronti del soggetto in parola e la mancanza di collegamento tra tale vicenda e la compravendita – conclusa tra la -OMISSIS- e il -OMISSIS- – richiamata nell’atto prefettizio, anch’essa di molto precedente rispetto all’adozione dell’informazione antimafia.
Dipoi, per quanto concerne i rapporti professionali intrattenuti dalla -OMISSIS- con il signor -OMISSIS-, l’appellante afferma che l’amministratrice unica ha semplicemente stipulato con esso un accordo di produzione associata per la realizzazione di un lungometraggio, nonché evidenzia come i provvedimenti giudiziari da cui è stato attinto il -OMISSIS- sarebbero di gran lunga successivi all’interruzione della collaborazione con la sig.ra -OMISSIS- avvenuta -OMISSIS-. In merito ai rapporti personali con il signor -OMISSIS-, invece, l’Autorità prefettizia avrebbe errato sia a omettere il dato della esistenza di un rapporto coniugale tra i soggetti de quibus dal 2017 al 2022, sia a riscontrare un condizionamento dell’attività della ditta da parte di un soggetto che avrebbe soltanto percepito redditi da lavoro dipendente, in qualità di cameriere, dall’albergo della famiglia della -OMISSIS- negli anni 2011 e 2012 (dieci anni prima del provvedimento gravato innanzi al TAR per il Lazio).
Da ultimo, con riferimento ai rapporti avuti con alcuni soggetti inseriti nelle liste del personale della società, l’appellante propugna il carattere occasionale e casuale del rapporto intercorso tanto con il sig. -OMISSIS-, assunto nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Campania – che richiedeva venissero impiegati soggetti del luogo ove veniva realizzato il lungometraggio – per il tempo limitato alla lavorazione della correlativa pellicola con la qualifica di Aiuto Attrezzista, quanto con il sig. -OMISSIS-, “ assunto come autista per appena tre giorni ”. Per quanto attiene, invece, al rapporto di lavoro con il sig. -OMISSIS-, la società appellante mette in luce come si tratti di un “ soggetto assolutamente competente e di esperienza nel settore delle produzioni cinematografiche e radiotelevisive ” e come esso non abbia precedenti penali, non risulti indagato in alcun procedimento, né destinatario di alcuna misura.
5. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno il quale, per il tramite della difesa erariale, ha depositato una memoria difensiva con la quale domanda la reiezione dell’appello.
6. – All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, dopo il rituale scambio di memorie tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – L’appello è infondato per quanto si espone dappresso.
8. – Giova premettere che, secondo l’elaborazione giurisprudenziale consolidata, la misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa sussistere il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata; la valutazione prefettizia deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della logica del “ più probabile che non ”, consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti nel loro valore sintomatico; l’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale sopra richiamati, richiedono alla Prefettura un’attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell’esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 1° aprile 2025, n. 2764).
Sicché, l’impianto motivazionale dell’informazione antimafia deve fornire una rappresentazione complessiva degli elementi di permeabilità criminale che possono influire anche indirettamente sull’attività dell’impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso; il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa, posto a base dell’informativa, deve dar conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del “ più probabile che non ”, il giudice amministrativo, chiamato a verificare l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussiste tenuto conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona specificamente dedotte a sostegno dell’adottato provvedimento amministrativo ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2025, n. 5507).
9. – Richiamate queste coordinate ermeneutiche che costituiscono ormai ius receptum nella giurisprudenza amministrativa, il Collegio deve osservare che la fattispecie concreta che viene all’attenzione risponde ai connotati salienti del sillogismo inferenziale sotteso al giudizio prognostico sul rischio infiltrativo tipico dei procedimenti di prevenzione antimafia. Il complesso di elementi indiziari raccolti all’esito delle attività info-investigative è, infatti, consistente e diversificato spaziando da cessioni societarie, rapporti interpersonali e cointeressenze economiche con persone, fisiche o giuridiche, controindicate agli effetti della normativa antimafia.
9.1. – Passando ordinatamente in rassegna gli elementi sintomatici si può rilevare in primis che la società -OMISSIS- ha per oggetto sociale “ produzioni cinematografiche e televisive, prodotti editoriali, organizzazione di spettacoli, convegni ed eventi nel campo dello spettacolo ”. Il settore di attività non è irrilevante poiché il provvedimento impugnato in prime cure è scaturito proprio da un procedimento penale avviato a seguito di indagini relative all’infiltrazione di sodalizi criminali nelle attività di produzione cinematografica, culminato con la condanna in primo grado del sig. -OMISSIS- - soggetto col quale la società istante ha intrattenuto rapporti commerciali decisivi ai fini della prognosi infiltrativa -, a valle della quale sono scattate le misure interdittive.
9.2. – Nella compagine sociale all’atto della costituzione figuravano soci come -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultimo anche amministratore unico. Le quote societarie sono progressivamente passate di mano in capo a -OMISSIS- e, infine, nel 2012, alla signora -OMISSIS-, oggi socia totalitaria e amministratrice unica.
Orbene, -OMISSIS- è figlio di -OMISSIS-, poi deceduto -OMISSIS-, ma già condannato in via definitiva a cinque anni e sei mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso oltre alle pene accessorie. La circostanza che sia venuta meno la figura del -OMISSIS- non vale ad obliterare la posizione di contiguità dimostrata dalla signora -OMISSIS- nel rendersi cessionaria delle quote sociali nel 2012, né peraltro la difesa dell’appellante adduce alcun elemento idoneo a suffragare la tesi dell’inattualità della possibile condizionabilità mafiosa.
L’ulteriore cessione compiuta da -OMISSIS- a favore della signora -OMISSIS- aggiunge ulteriori interrelazioni personali a valenza sintomatica attesi i precedenti penali di quest’ultimo, figlio di -OMISSIS-, a sua volta coinvolto in procedimenti per reati fallimentari, peculato, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (questi ultimi reati-spia a norma dell’art. 84, co. 4, lett. a ), d.lgs. n. 159/2011).
Inoltre, come ben noto, il mero decorso del tempo non riveste alcuna valenza in chiave attenuativa del rischio infiltrativo in assenza di allegazione di elementi tangibili a discarico ( cfr . Consiglio di Stato sez. III, 27 novembre 2024, n. 9544). Con particolare riguardo al caso di specie, l’ipotesi investigativa su cui si fonda il provvedimento interdittivo è che il trasferimento della quasi totalità delle quote sociali dai suindicati soggetti all’attuale titolare – avvenuto in un breve lasso di tempo nel 2012 – sia stato un mero strumento per “schermare” la perdurante gestione di fatto della società stessa da parte di soggetti riconducibili alle organizzazioni criminali: ipotesi che trova conferma nella circostanza evidenziata nel provvedimento che la sig.ra -OMISSIS- non avesse alcuna pregressa esperienza nel settore (avendo lavorato, e continuato a lavorare anche per lungo tempo dopo l’assunzione del ruolo di legale rappresentante della società istante, quale dipendente di un ristorante gestito da suoi parenti) e che non risulti aver mai percepito redditi dalla società in questione, iniziando a riceverne solo in coincidenza temporale con l’avvio delle indagini sulla società odierna appellante.
9.3. – A questo quadro già dirimente, si aggiungono ulteriori elementi derivanti da rapporti negoziali tra la signora -OMISSIS- e altri soggetti controindicati. Da un lato, si fa riferimento all’acquisto con atto di compravendita tra privati di un fabbricato posto in essere nel 1997 tra la signora -OMISSIS- e il signor -OMISSIS-, individuo colpito da misure restrittive per ipotesi di reato di cui agli artt. 416- bis , 629 (estorsione) e 644 (usura) c.p.. Pur se risalente nel tempo, la vendita testimonia nuovamente una forma di prossimità con soggetti gravati da pregiudizi penali e di polizia legati alla sfera della criminalità organizzata.
Dall’altro lato, consta che la signora -OMISSIS- abbia concluso nel 2020 un accordo di produzione associata di lungometraggio con la società -OMISSIS- S.r.l., a sua volta raggiunta da informativa interdittiva nell’ambito della stessa indagine e con il suo legale rappresentante, il già citato sig. -OMISSIS-, soggetto successivamente indagato, imputato e condannato alla pena di 9 anni per associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio nel 2023. L’anteriorità temporale non vale a dimostrare l’estraneità alle sfere di influenza criminale tenuto conto della stretta prossimità temporale, della rimarchevole gravità dei fatti ascritti e della severità della pena comminata. Ad ulteriore conforto di tale considerazione milita la circostanza che le indagini penali nell’ambito delle quali il -OMISSIS- è stato tratto in arresto e successivamente condannato riguardano – tra l’altro – proprio un film prodotto da quest’ultimo nel 2020 per conto della società odierna istante, e quindi il principale prodotto della collaborazione tra le due imprese.
I ridetti accordi negoziali corroborano ulteriormente l’ipotesi investigativa secondo cui anche successivamente al ridetto trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel 2012, l’appellante abbia continuato ad intrattenere rapporti con soggetti che sono risultati pesantemente compromessi con organizzazioni criminali.
9.4. – Da ultimo, non sono stati efficacemente smentiti dalle allegazioni dell’appellante neanche gli ulteriori elementi indizianti rivenienti dal fatto che l’organico della società ha annoverato nel corso degli anni numerosi soggetti pregiudicati o attinti da elementi di controindicazione: tra questi, figura l’ex marito -OMISSIS-, il quale ha patteggiato nel 2022 una sentenza di condanna per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e, a dispetto degli argomenti di segno avverso, figura ancora tra i produttori esecutivi della società, indi si appalesano privi di pregio i tentativi argomentativi di predicare la sua estraneità dalle vicende societarie.
In più, hanno lavorato alle dipendenze dell’appellante anche i signori -OMISSIS-, pluripregiudicato per reati di associazione camorristica, -OMISSIS-, soggetto frequentante pregiudicati per reati associativi, e -OMISSIS-, già dipendente della -OMISSIS- di -OMISSIS-, colpita a sua volta da interdittiva antimafia.
Orbene, la difesa dell’appellante non ha introdotto efficacemente alcun elemento conferente che possa depotenziare l’ulteriore valenza indiziante riveniente da tali rapporti di dipendenza lavorativa. Al riguardo, milita a sostegno della impugnata interdittiva quella consolidata giurisprudenza amministrativa che ascrive valenza indiziante alla presenza anche di un solo dipendente controindicato: “ il condizionamento mafioso, che porta all’interdittiva della società, può derivare dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali, ma che figurino come dei dipendenti, entrati a far patte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi. Il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, che l’associazione criminale utilizza per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di lavoratori con precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non emergano specifici riscontri oggettivi sull’influenza nelle scelte dell’impresa. Le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: se invece vogliono avere tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti legati al mondo della criminalità ” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14 settembre 2018, n. 5410).
9.5 – Da ultimo, preme precisare per completezza che non coglie nel segno neanche la lamentata sottovalutazione dell’audizione della signora -OMISSIS- giacché nel provvedimento impugnato in prime cure si dà ampiamente conto delle dichiarazioni rese dalla stessa e delle plausibili ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a ritenerle non idonee a mutare la prognosi infiltrativa, ed a fronte di ciò l’odierna appellante si limita a lamentare genericamente l’omissione di ulteriori attività investigative senza però in alcun modo precisare in quale direzione l’Amministrazione avrebbe dovuto “estendere” le indagini, né tanto meno indicare specifici atti o accertamenti che avrebbero potuto essere compiuti a riscontro delle dichiarazioni raccolte dalla predetta sig.ra -OMISSIS-.
10. – Tutto ciò considerato, le deduzioni difensive si appalesano manifestamente inidonee a scalfire la tenuta del sillogismo indiziario, come visto, diversificato e corposo, e non introducono, se non in modo frammentario, argomenti suscettibili di contrastare il giudizio di controindicazione formulato dall’Autorità prefettizia.
In conclusione, l’appello deve essere respinto in quanto complessivamente infondato.
11. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Ministero appellato delle spese di lite che si liquidano nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AF EC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
AN TO ER, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TO ER | AF EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.