CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 566/22 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv. Rosario C.F._1
Fortino del foro di Cosenza, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Cattaneo n. 94 presso e nello studio del difensore
Appellante
E
, c.f. rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. Paolo Reda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza Via
IO TE pal. Domina
Appellata
Conclusioni: Per l'appellante: «Voglia l'adita Corte di Appello adita riformare la sentenza n. 177/2022 resa dal Tribunale di Paola in persona della Dott.ssa Scovotto, essendo assolutamente legittima e nei termini la riassunzione iniziata dal
e, nel merito, accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierno appellante, previa ammissione delle Pt_1 istruttorie, tutto come riportato nella premessa che precede, nonché nei propri scritti difensivi. Con vittoria di
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________ spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'erario avendo richiesto l'ammissione al patrocinio gratuito anche per il presente giudizio, chiedendone sin da ora la liquidazione»
Per l'appellata: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, 1) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame in relazione alla previsione di cui all'art.342 cpc;
2) in via subordinata ma sempre pregiudiziale al merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
3) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Paola, in favore del Giudice di Pace;
4) in via ancor più subordinata accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del giudice della cognizione ordinaria;
5) nel merito rigettare l'appello di parte avversa perché manifestamente infondato, pretestuoso e con evidenti scopi dilatori. Con vittoria in ogni caso di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado. 1.1. Con ricorso, depositato il 26.11.2019, , riassumeva innanzi al Tribunale di Paola Parte_1 il giudizio già iscritto presso il Tribunale di Cosenza al R.G. n. 1648/2015 (giusta sentenza n. 1611/2019 del 18.07.2019, con cui detta autorità giudiziaria ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Paola, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa), proponendo opposizione avverso l'atto di precetto del'11.02.2015 con cui
[...]
gli aveva intimato il pagamento della somma di € 923,33. CP_1
Nel contestare la validità di tale precetto e la fondatezza del credito ivi indicato, rilevava: - la nullità del medesimo atto per la mancata indicazione di tutti i dati necessari per individuare il titolo ad esso sotteso e la prescrizione del credito intimato, stante l'assenza di valide richieste di pagamento successive alla data del 26.10.2001, in cui lo stesso sarebbe sorto;
- l'erronea quantificazione del rimborso delle spese forfettarie nella misura del 12%, in luogo di quella del 10% prevista dall'art. 11 del decreto del 5.10.1994 n. 585, applicabile ratione temporis (trattandosi di un credito risalente al 2001);
- l'erroneo calcolo degli interessi, essendo gli stessi dovuti solo sugli onorari dalla data della loro formale richiesta (e non automaticamente); - la nullità del processo esecutivo ex adverso azionato per la violazione dell'art. 174 c.p.c. e la nullità del relativo pignoramento (per assenza del titolo ed impignorabilità dei relativi beni non specificamente individuati). Con comparsa, ritualmente depositata, si costituiva in giudizio , la quale, nel dare Controparte_1 atto della ricorrenza nella fattispecie in esame di un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., rilevava: -- in via preliminare ed assorbente, l'estinzione ex artt. 50 e 307 c.p.c. del giudizio per la mancata riassunzione nel termine perentorio di tre mesi indicato nell'anzidetta sentenza (pubblicata il 18.07.2019 e comunicata il 19.07.2019), stante il deposito del relativo ricorso (in luogo, peraltro, dell'adozione di un atto di citazione, come dovuto) solo il 26.11.2019, ovvero oltre il termine ultimo scaduto il 19.11.2019. Nel merito, in subordine, invocava il rigetto dell'avversa opposizione, perché infondata, con vittoria delle spese e competenze di lite. 1.2. Con sentenza n. 177/2022 Reg. Sent., pubblicata in data 03.03.2022, il Tribunale di Paola ha: 1) dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 307, comma 3, c.p.c.;
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
2) condannato alla rifusione, in favore di , delle spese lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate nella complessiva somma di € 440,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva, come per legge. In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione, formulata dalla convenuta, di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., stante la mancata sua riassunzione nel rispetto del termine perentorio di tre mesi fissato, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., con la sentenza n. 1611/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza il 18.07.2019 (depositata in atti). 1.3. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a due motivi di gravame Parte_1
(di cui meglio e diffusamente si dirà infra), con cui, in sintesi ha contestato:
-- l'erronea declatoria di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.;
-- il mancato esame delle domande avanzate in primo grado. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, , resistendo all'appello e Controparte_2 chiedendone l'inammissibilità e il rigetto. 1.4. Instaurato il giudizio innanzi alla seconda sezione civile e acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, dopo un rinvio di carattere preliminare, all'esito dell'udienza cartolare del 14.12.2022, venivano dichiarate inammissibili le richieste istruttorie e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'8 maggio 2024 e, quindi rinviata d'ufficio per i medesimi incombenti all'udienza del 26.02.2025. All'esito dell'udienza del 26.02.2025 la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 22.102025. All'udienza del 22.10.2025, sulle note di trattazione scritte depositate dall'appellante, la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica. Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e le memorie di replica.
§ 2. Le valutazioni della Corte. 2.1. Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto. 2.2. Va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essendo assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021). 2.3. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la declatoria di estinzione del giudizio pronunciata dal primo giudice censurandone l'erroneità. A sostegno del motivo deduce: -- che la sentenza del Tribunale di Cosenza veniva notificata in data 27 agosto 2019 a mani dell'Avv. Montesano;
-- che costui provvedeva alla riassunzione del giudizio in data 26 novembre 2019 con il giudizio iscritto al NRG 1812/19 presso il Tribunale di Paola;
-- che,
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________ pertanto, la riassunzione era avvenuta tempestivamente nel termine di tre mesi disposto dal Tribunale bruzio. Il motivo è infondato. È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui «il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia» (cfr. Cass. 12313 del 2019). Ebbene, dagli atti del giudizio emerge che:
-- il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1611/2019 del 18.07.2019 dichiarava la propria incompetenza per territorio ex art. 38 c.p.c. in favore del Tribunale di Paola, e fissava, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice ritenuto competente;
-- la suddetta sentenza veniva comunicata alle parti in data 19.07.2019 [tale circostanza deve ritenersi pacifica perché non contestata dall'appellante che, a ben vedere, non solo non ha dedotto e non ha fornito alcuna prova in contrario nel corso del giudizio di primo grado quanto, nell'atto di appello, riferisce della notifica avvenuta in data 27.08.2019 senza, tuttavia, contestare la mancata precedente comunicazione];
-- il giudizio innanzi al Tribunale di Paola è stato riassunto dall'attore con ricorso depositato il 26.11.2019. A fronte di tali dati è pacifica ed evidente la tardività della riassunzione correttamente rilevata dal primo giudice. Al fine di rispettare il termine perentorio di tre mesi, la riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre la data del 21.10.2019 (ossia tre mesi dalla comunicazione della sentenza), stante la mancata applicazione nel caso (come nella specie) di un giudizio di opposizione all'esecuzione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 742/1969 e 92 del r.d. n. 12/1941 (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 18.06.2020 n. 11780 e Cass. civ. sez. VI del 13.02.2020 n. 3542). Corretta e immune da censure è, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 307, comma 3, c.p.c. 2.3. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato il mancato esame delle domande proposte in primo grado, deducendo che “anche in caso di eventuale riassunzione tardiva del giudizio, lo stesso sarebbe comunque proseguito quale nuovo giudizio di opposizione all'esecuzione”. In merito -premesso che il motivo di appello è astrattamente inammissibile non contenendo una motivata censura sullo specifico punto alla sentenza gravata e non contenendo alcuna esplicitazione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto procedere all'esame del merito delle domande attoree- osserva la Corte che corretta è la valutazione del primo giudice che, dichiarata l'estinzione del giudizio, ha ritenuto che «la pronuncia in rito di estinzione del giudizio comporta, ovviamente, il mancato esame dei motivi di opposizione con cui l'attore ha contestato nel merito la fondatezza del credito intimato con l'atto di precetto impugnato». Diversamente opinando verrebbe meno la stessa ratio di prevedere un termine perentorio per la riassunzione con conseguente effetto estintivo in caso di mancato rispetto dello stesso. L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
§ 3. Le spese di lite.
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (euro 1.000,00), avuto riguardo alla complessità della causa ed al tenore delle difese. 3.2. Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione [come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 8982 del 2024 non osta alla condanna al pagamento del doppio del contributo unificato il fatto che l'appellante sia ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato].
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 177/2022 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata in data 03.03.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 che si liquidano in complessivi € 673,00 per compensi professionali oltre rimborso
[...] forfetario delle spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge. 3) Dà atto che sussistono i presupposti per condannare al versamento di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Così deciso in data 12 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
5