Art. 6.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1965 in lire 178.000.000 si fara' fronte, per lire 176.000.000, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013 , istitutiva di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e, per lire 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1965, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1965 in lire 178.000.000 si fara' fronte, per lire 176.000.000, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013 , istitutiva di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e, per lire 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1965, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.