Art. 38. Borse di studio.
E' abrogato l' articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 615 .
Per consentire mediante l'assegnazione - di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, e' stanziata la somma di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.
Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalita' di conferimento delle borse di studio annuali o pluriennali.
L'assegnazione avviene per concorso provinciale, consistente in una prova scritta anonima sui tema scelto dal candidato tra piu' temi proposti dalla Commissioni esaminatrice su argomenti di cultura generale, prova che eccezionalmente puo' essere integrata con una verifica orale.
Al concorso sono ammessi gli alunni che hanno con seguito la promozione per scrutinio o nella prima sessione di esami.
Le Commissioni per il concorso provinciale possono essere suddivise in sottocommissioni a seconda del numero dei concorrenti, e sono nominate dal provveditore agli studi.
Ciascun gruppo esaminatore e' costituito da: un preside di ruolo, tre insegnanti due dei quali appartenenti ai ruoli delle scuole statali, e un funzionario della Amministrazione della pubblica istruzione.
Nei casi di parita' di merito sara' tenuto conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' ogni anno a far pubblicare l'elenco dei vincitori.
A decorrere dall'esercizio finanziar o 1962-63 e' altresi' autorizzato l'aumento di pasti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili statali per la somma iniziale di lire 60 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e da aumentare per lire 20 milioni all'anno negli esercizi successivi sino a raggiungere il complessivo importo di lire 100 milioni nei nell'esercizio finanziario 1964-65.
Le norme del presente articolo sono applicate anche agli alunni della scuola di completamento dell'obbligo fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni ad essi relative.
E' abrogato l' articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 615 .
Per consentire mediante l'assegnazione - di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, e' stanziata la somma di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.
Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalita' di conferimento delle borse di studio annuali o pluriennali.
L'assegnazione avviene per concorso provinciale, consistente in una prova scritta anonima sui tema scelto dal candidato tra piu' temi proposti dalla Commissioni esaminatrice su argomenti di cultura generale, prova che eccezionalmente puo' essere integrata con una verifica orale.
Al concorso sono ammessi gli alunni che hanno con seguito la promozione per scrutinio o nella prima sessione di esami.
Le Commissioni per il concorso provinciale possono essere suddivise in sottocommissioni a seconda del numero dei concorrenti, e sono nominate dal provveditore agli studi.
Ciascun gruppo esaminatore e' costituito da: un preside di ruolo, tre insegnanti due dei quali appartenenti ai ruoli delle scuole statali, e un funzionario della Amministrazione della pubblica istruzione.
Nei casi di parita' di merito sara' tenuto conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' ogni anno a far pubblicare l'elenco dei vincitori.
A decorrere dall'esercizio finanziar o 1962-63 e' altresi' autorizzato l'aumento di pasti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili statali per la somma iniziale di lire 60 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e da aumentare per lire 20 milioni all'anno negli esercizi successivi sino a raggiungere il complessivo importo di lire 100 milioni nei nell'esercizio finanziario 1964-65.
Le norme del presente articolo sono applicate anche agli alunni della scuola di completamento dell'obbligo fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni ad essi relative.