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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/02/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2884/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORI PAOLO Parte_1
APPELLANTE
E
, , parti rappresentate e difese Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. ALOISIO SIMONA e dall'Avv. PAPALUCA ROBERTO
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 5029/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
16.5.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori degli appellati, dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaetr d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, e Controparte_1
, premesso di lavorare alle dipendenze di società esercente Controparte_2 Parte_1 attività di vigilanza privata, svolgendo mansioni di “Guardia particolare giurata”, entrambi con inquadramento al IV livello del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata-Ruolo del
Personale Tecnico Operativo, di avere osservato un orario a tempo pieno pari a 40 ore settimanali percependo la retribuzione riportata nelle buste paga, inferiore rispetto a quella prevista dal c.c.n.l. citato, hanno allegato che, in particolare, essi non avevano percepito nella misura corretta le somme dovute a titolo di “Acconti futuri aumenti contrattuali” (cd. AFAC), voce prevista dall'art. 109 del c.c.n.l. applicato;
la società datrice, infatti, aveva versato tale voce retributiva quale indennità separata ed assoluta anziché quale elemento della paga base conglobata (i.e. retribuzione normale - salario unico) e, come tale, incidente anche su tutti gli ulteriori istituti contrattuali accessori e differiti.
Richiamati gli artt. 105 e 106 del c.c.n.l. in materia di “normale retribuzione” e di “salario unico nazionale”, i ricorrenti odierni appellati hanno sostenuto la natura retributiva dell' e la sua CP_3 inclusione negli elementi che costituiscono la “normale retribuzione”- “salario unico nazionale”, anche alla luce della sua assorbibilità nel caso di futuri aumenti retributivi, esplicitamente prevista nel citato art. 109 del c.c.n.l.; che essendo specificamente previsto che l'erogazione della predetta voce stipendiale decorre dal 1° marzo 2016, ovvero dopo la normale scadenza del c.c.n.l. (31 dicembre 2015) e ciò dichiaratamente “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo” e di “garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali” doveva altresì ritenersi che l' tenesse anche luogo dell'istituto CP_3 conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”, anch'essa corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi;
che tale ultima indennità di cui all'art. 106 del c.c.n.l., facente parte della retribuzione “normale” di cui all'art. 105, non poteva essere altra che quella relativa al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo disciplinata dall'art. 109 del c.c.n.l..
Pertanto, stante la richiamata natura di retribuzione normale dell'AFAC, la stessa doveva ricomprendersi nel calcolo del montante ai fini della determinazione di tutti gli istituti contrattuali di natura retributiva;
per tali ragioni nei conteggi allegati al ricorso gli importi erogati dalla società convenuta a decorrere dal mese di marzo 2016 a titolo di AFAC ex artt. 109 parte generale e 24 parte speciale del c.c.n.l. applicato (pari ad € 20,00 mensili) erano stati detratti dalle indennità separate (cd.
“parte bassa” del prospetto paga) ed inseriti tra gli elementi della paga base conglobata (cd. “parte alta” del prospetto paga), quale elemento anch'esso utile per la quantificazione di tutti gli ulteriori istituti contrattuali che ad essa facevano riferimento;
in ragione di tutto quanto esposto, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. gli odierni appellati hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare - che i ricorrenti avevano svolto attività di lavoro subordinato, ininterrottamente
e continuativamente, alle dipendenze della ognuno con diverso anno di assunzione Parte_1
comunque antecedente alla data del 1.6.2001 e sino a tutto il 31/3/2021 per e sino a tutto il CP_1
31/5/2021 per Cossidente con mansioni corrispondenti al 4° livello del Ruolo del Personale Tecnico
Operativo del CCNL per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, applicato di fatto dall'azienda e
comunque applicabile ai fini della determinazione equa e sufficiente, unitamente alla contrattazione
territoriale di categoria, ovvero a quel livello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
- che il ricorrente
ha prestato la sua attività nei tempi e nei modi indicati nel presente ricorso, ricevendo i compensi ivi
specificati, da ritenersi non corrispondenti alle norme contrattuali applicate e applicabili e comunque
insufficienti rispetto alla quantità ed alla qualità delle mansioni svolte, per tutti i motivi di cui in premessa
e, per l'effetto,condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 C.p.c., - a corrispondere A ) quanto al sig.
[...]
le somme maturate nel corso del rapporto di lavoro a titolo di differenze retributive pari CP_1 ad un importo complessivo di € 762,85 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della allegati al ricorso ovvero al pagamento della somma maggiore o minore di CP_4
giustizia .. B) quanto al Sig le somme maturate nel corso del rapporto di lavoro a Controparte_2 titolo di differenze retributive pari ad un importo complessivo di € 518,89 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della allegati al ricorso ovvero al pagamento CP_4 della somma maggiore o minore di giustizia .” Il tutto oltre accessori dalla maturazione al saldo e con vittoria di spese da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio richiedendo rigettarsi Parte_1
il ricorso per la sua infondatezza. A sostegno ha dedotto che gli artt. 1362 e 1363 c.c. non consentivano di ritenere la copertura economica prevista dall'art.109 del c.c.n.l. Vigilanza 2013 inglobata nel salario unico e nella retribuzione normale;
che in nessuna parte gli artt. 105 e 106 includevano la copertura economica nella retribuzione normale e nel salario;
che l'art. 106 indicava molteplici emolumenti come inglobati nel salario ma, pur citando l'art. 109, non includeva tra questi la copertura economica;
che il c.c.n.l. Vigilanza 2013 aveva previsto una diversa regolamentazione per la copertura economica e per l'indennità di vacanza contrattuale;
che l'indennità di vacanza contrattuale venne istituita dal Protocollo Governo Sindacati del 1993 come “elemento provvisorio della retribuzione”, da erogare dopo tre mesi di vacanza contrattuale in misura percentuale del tasso di inflazione programmato, prevedendosi che “dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata”; che successivamente era stata istituita la “copertura economica” dall'Accordo interconfederale del 15 aprile 2009 che ne aveva ancorato la determinazione all'indice dei prezzi al consumo mantenendo fermo il carattere provvisorio della erogazione, destinata a cessare con il nuovo c.c.n.l. attraverso il suo assorbimento negli aumenti contrattuali da questo disposti;
che il c.c.n.l. Vigilanza dell'8 aprile 2013 aveva reso necessario alle parti collettive regolamentare entrambi gli istituti dovendosi dare attuazione sia alle previsioni del previgente c.c.n.l. del 2006 – in relazione al quale operava l'indennità di vacanza contrattuale – sia anche regolare attraverso la neo-istituita copertura economica l'eventuale ritardo delle trattative alla scadenza del c.c.n.l. 2013; che infatti, il previgente c.c.n.l. Vigilanza del 2 maggio 2006 con scadenza al 31 dicembre 2008 prevedeva all'art. 145 il diritto dei lavoratori alla indennità di vacanza contrattuale e demandava al rinnovo contrattuale di regolare la cessazione di tale indennità; che il ritardo nelle trattative si era in effetti verificato, tanto è vero che il c.c.n.l. del 2006 con scadenza al
2008 era stato rinnovato solo nel 2013, pertanto il c.c.n.l. 2013 aveva regolamentato le modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale in esecuzione dell'art. 145 del c.c.n.l. del 2006, e lo aveva fatto attraverso la previsione del suo assorbimento nei disposti aumenti salariali come disposto dall'art. 142; che si prevedeva, quindi, la cessazione della indennità di vacanza contrattuale già prevista dall'art. 145 del c.c.n.l. 2006 attraverso il suo assorbimento nella una tantum e nei previsti incrementi retributivi;
che infatti l'art. 106 del c.c.n.l. 2013 precisava che i nuovi valori salariali erano comprensivi della indennità di vacanza contrattuale;
che per il caso di ritardo delle trattative alla scadenza del c.c.n.l. 2013 veniva prevista, invece, la neo-istituita “ copertura economica” la cui regolamentazione, estranea agli artt. 106 e 142 del c.c.n.l. 2013, era prevista dagli artt. 109 e 144 del c.c.n.l. 2013; che l'art. 109, il quale non conteneva alcuna riparametrazione dei 20,00 € in funzione dei livelli, era diretto a tutelare la dinamica dei trattamenti salariali in via provvisoria, come già avveniva per l'indennità di vacanza contrattuale, attraverso la corresponsione di una somma mensile ma con l'espressa previsione che gli importi erogati a detto titolo sarebbero stati assorbiti dai futuri incrementi retributivi;
che la regolamentazione contrattuale sia sulle modalità di cessazione della previgente indennità di vacanza contrattuale sia anche sulla introduzione della nuova copertura economica non consentiva alcuna confusione tra i detti emolumenti;
che l'art. 109 del c.c.n.l. 2013, assegnando alla copertura economica funzione di indennizzo e di acconto provvisorio su futuri aumenti contrattuali dimostra che le parti collettive non hanno rinunciato a regolamentare il nuovo trattamento economico.
Istruita in forma documentale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza in epigrafe, che ha accolto il ricorso, condannando la società al pagamento della somma di € 762,65 in favore di [...] e di euro 518,89 in favore di , il tutto oltre accessori e delle spese CP_1 Controparte_2
processuali.
Con atto depositato il 16.11.2023 ha quindi impugnato la sentenza censurando Parte_1 la ritenuta identificazione tra “copertura economica” e “indennità di vacanza contrattuale”, con la conseguenza che la prima non andava inclusa nel salario unico nazionale e non si riverberava su ulteriori istituti contrattuali. Segnatamente, ha piuttosto ricondotto il disposto dell'art. 109 del c.c.n.l. al concetto di retribuzione di fatto, di cui all'art. 112 del c.c.n.l., in maniera da non risultare utile per la determinazione di altri istituti retributivi, in quanto avente natura di erogazione eventuale e provvisoria nonché funzione di indennità o di superminimo, come chiarito da giurisprudenza di merito ampiamente richiamata. Infatti, la “copertura economica” possedeva una chiara funzione indennitaria – siccome diretta “a evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative” – e di eccedenza retributiva, in quanto acconto di “futuri aumenti contrattuali”, caratteri tali da collocarla nella retribuzione di fatto ex art.112 del c.c.n.l., in contrapposizione con il concetto di salario e di normale retribuzione. Tanto avrebbe trovato conferma nella circostanza che il salario di cui all'art. 106 del c.c.n.l. era stato determinato nell'anno 2013 e per il triennio 2013/2015, sicché sarebbe risultato del tutto illogico ritenere che i 20,00 € di copertura economica ne costituissero componente, atteso che ne era prevista la corresponsione (eventuale) dall'art. 109 solo alla scadenza del triennio e dal marzo 2016.
Analogamente, l'erogazione “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali” indicata dall'art. 109 del c.c.n.l. per la copertura economica e la previsione del suo “assorbimento nei futuri incrementi retributivi” avrebbero confermato ulteriormente trattarsi di emolumento estraneo al salario e alla retribuzione normale: trattavasi, infatti, di una retribuzione aggiuntiva ed eccedente il vigente salario, determinato dall'art. 106. Inoltre, il suo assorbimento attraverso i futuri miglioramenti retributivi paradossalmente comporterebbe la riduzione del salario già raggiunto, con ciò vanificando i benefici di tali futuri incrementi.
Ha illustrato le differenze tra l'istituto della “indennità di vacanza contrattuale” e quello della
“copertura economica”, riepilogandone la genesi e la funzione, sottolineandone la non sovrapponibilità.
Ha stigmatizzato l'erronea e superficiale lettura anche dell'art. 142 del c.c.n.l. del 2013, avendo il
Tribunale omesso di pronunciarsi sulle proprie argomentazioni in ordine alla successione tra contratti collettivi 2006-2013, indicative proprio dell'operazione di assorbimento della previgente indennità di vacanza contrattuale attraverso il salario determinato dall'art. 106 del c.c.n.l. del 2013, con ampi richiami al contenuto dell'art. 145 del c.c.n.l. del 2006, da leggersi in relazione all'art. 142 del c.c.n.l. del 2013.
La “copertura economica”, introdotta solo nel 2013, aveva invece la funzione di tutelare i lavoratori per il ritardo delle trattative alla scadenza dello stesso c.c.n.l. del 2013, con funzione sia di indennizzo per la protrazione delle trattative, sia anche di acconto assorbibile sui futuri aumenti contrattuali.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si sono costituiti e Controparte_1 P_
, richiedendo la conferma della sentenza impugnata e concludendo per il rigetto dell'appello.
[...]
All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Ritiene il Collegio di dare seguito all'orientamento già espresso da questa stessa Corte territoriale con le sentenze 180/2024 e 208/2024, richiamate dalla difesa degli appellati.
Come già anticipato, l'art. 109 del c.c.n.l. Vigilanza Privata 2013/15, rubricato “Copertura economica”, dispone che: “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli
Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di
Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
L'art. 106 del medesimo c.c.n.l., sotto la rubrica “Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)”, stabilisce che “Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla
Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente ...”.
Infine, l'art. 142, con rubrica “Una tantum”, prevede che “Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1 febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: ... Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto...”.
La questione centrale riguarda, pertanto, la natura pienamente retributiva o meno della voce stipendiale prevista dall'art. 109 e, di conseguenza, la sua computabilità nella base retributiva di calcolo degli istituti di retribuzione accessoria e differita richiesti nel presente giudizio.
Invero, appare sufficiente leggere tale ultima norma per rendersi conto come si tratti dell'istituto già conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”, essendo specificato che la cd. “copertura economica” è corrisposta “…al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”.
Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, specificando con chiarezza che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “…dai futuri incrementi retributivi”.
D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, essa è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
Inoltre, l'incidenza di tale voce di cui all'art. 109 nell'ambito della “retribuzione normale” di cui all'art. 105 si evince in maniera chiara e letterale dalla lettura degli articoli 106 e 142.
Infatti, per un verso, per il tenore dell'art. 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105.
Per un altro verso, l'art. 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione del c.c.n.l. 2013/15 (ossia dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio
2013) viene a precisare che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale chiarificazione stabilisce dunque come tale “una tantum” non sia da includersi nel “salario unico” e nella “retribuzione normale” (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'art. 142 viene a esplicitare come essa non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale per via de “l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto”.
Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del c.c.n.l. 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale, sia pure rinominata, prevista nell'art. 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'art. 142.
Pertanto, non può essere accolta la ricostruzione per la quale l'indennità di vacanza contrattuale menzionata nell'art. 106 sarebbe quella antecedente alla stipulazione del c.c.n.l. 2013/15 in quanto quest'ultima è già regolamentata – in modo totalmente difforme con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale – dall'art. 142, che tiene conto delle peculiarità che hanno condotto al rinnovo assai tardivo del contratto collettivo stesso.
Infatti, qualora si accedesse ad una tale prospettiva ermeneutica, il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del c.c.n.l. 2013/15 (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), nell'art. 106, con una sua inclusione nella retribuzione normale, e nell'art. 142, con una sua esclusione dalla retribuzione normale e con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.
Dunque, da quanto fino a questo punto esposto consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 106 va individuata proprio in quella disciplinata dall'art. 109, ossia in quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente in quella relativa alla scadenza del precedente c.c.n.l. e che ha portato al suo rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'art. 142.
L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e dunque nella retribuzione normale di cui all'art. 105 (che comprende tale salario unico).
Sicché, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere su ogni istituto in cui sia richiamata, quale base imponibile, la “retribuzione normale di lavoro”.
In tal senso, è da rilevare che in questa ipotesi, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. n. 14595/2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso c.c.n.l. in esame, nel senso appena esposto.
Ne deriva, pertanto, stante la natura di retribuzione normale di tale indennità, il riconoscimento dell'incidenza della stessa sulle mensilità differite (tredicesima e quattordicesima) e sulle ulteriori voci retributive rivendicate dal lavoratore (ferie, permessi, lavoro straordinario, indennità di malattia, indennità economiche aggiuntive, t.f.r.).
Atteso che la società appellante non ha contestato in alcun modo la quantificazione delle somme richieste dagli appellati, l'appello deve essere in sintesi respinto, con la conferma della sentenza impugnata. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori degli appellati, dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaetr d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2884/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORI PAOLO Parte_1
APPELLANTE
E
, , parti rappresentate e difese Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. ALOISIO SIMONA e dall'Avv. PAPALUCA ROBERTO
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 5029/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
16.5.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori degli appellati, dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaetr d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, e Controparte_1
, premesso di lavorare alle dipendenze di società esercente Controparte_2 Parte_1 attività di vigilanza privata, svolgendo mansioni di “Guardia particolare giurata”, entrambi con inquadramento al IV livello del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata-Ruolo del
Personale Tecnico Operativo, di avere osservato un orario a tempo pieno pari a 40 ore settimanali percependo la retribuzione riportata nelle buste paga, inferiore rispetto a quella prevista dal c.c.n.l. citato, hanno allegato che, in particolare, essi non avevano percepito nella misura corretta le somme dovute a titolo di “Acconti futuri aumenti contrattuali” (cd. AFAC), voce prevista dall'art. 109 del c.c.n.l. applicato;
la società datrice, infatti, aveva versato tale voce retributiva quale indennità separata ed assoluta anziché quale elemento della paga base conglobata (i.e. retribuzione normale - salario unico) e, come tale, incidente anche su tutti gli ulteriori istituti contrattuali accessori e differiti.
Richiamati gli artt. 105 e 106 del c.c.n.l. in materia di “normale retribuzione” e di “salario unico nazionale”, i ricorrenti odierni appellati hanno sostenuto la natura retributiva dell' e la sua CP_3 inclusione negli elementi che costituiscono la “normale retribuzione”- “salario unico nazionale”, anche alla luce della sua assorbibilità nel caso di futuri aumenti retributivi, esplicitamente prevista nel citato art. 109 del c.c.n.l.; che essendo specificamente previsto che l'erogazione della predetta voce stipendiale decorre dal 1° marzo 2016, ovvero dopo la normale scadenza del c.c.n.l. (31 dicembre 2015) e ciò dichiaratamente “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo” e di “garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali” doveva altresì ritenersi che l' tenesse anche luogo dell'istituto CP_3 conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”, anch'essa corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi;
che tale ultima indennità di cui all'art. 106 del c.c.n.l., facente parte della retribuzione “normale” di cui all'art. 105, non poteva essere altra che quella relativa al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo disciplinata dall'art. 109 del c.c.n.l..
Pertanto, stante la richiamata natura di retribuzione normale dell'AFAC, la stessa doveva ricomprendersi nel calcolo del montante ai fini della determinazione di tutti gli istituti contrattuali di natura retributiva;
per tali ragioni nei conteggi allegati al ricorso gli importi erogati dalla società convenuta a decorrere dal mese di marzo 2016 a titolo di AFAC ex artt. 109 parte generale e 24 parte speciale del c.c.n.l. applicato (pari ad € 20,00 mensili) erano stati detratti dalle indennità separate (cd.
“parte bassa” del prospetto paga) ed inseriti tra gli elementi della paga base conglobata (cd. “parte alta” del prospetto paga), quale elemento anch'esso utile per la quantificazione di tutti gli ulteriori istituti contrattuali che ad essa facevano riferimento;
in ragione di tutto quanto esposto, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. gli odierni appellati hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare - che i ricorrenti avevano svolto attività di lavoro subordinato, ininterrottamente
e continuativamente, alle dipendenze della ognuno con diverso anno di assunzione Parte_1
comunque antecedente alla data del 1.6.2001 e sino a tutto il 31/3/2021 per e sino a tutto il CP_1
31/5/2021 per Cossidente con mansioni corrispondenti al 4° livello del Ruolo del Personale Tecnico
Operativo del CCNL per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, applicato di fatto dall'azienda e
comunque applicabile ai fini della determinazione equa e sufficiente, unitamente alla contrattazione
territoriale di categoria, ovvero a quel livello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
- che il ricorrente
ha prestato la sua attività nei tempi e nei modi indicati nel presente ricorso, ricevendo i compensi ivi
specificati, da ritenersi non corrispondenti alle norme contrattuali applicate e applicabili e comunque
insufficienti rispetto alla quantità ed alla qualità delle mansioni svolte, per tutti i motivi di cui in premessa
e, per l'effetto,condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 C.p.c., - a corrispondere A ) quanto al sig.
[...]
le somme maturate nel corso del rapporto di lavoro a titolo di differenze retributive pari CP_1 ad un importo complessivo di € 762,85 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della allegati al ricorso ovvero al pagamento della somma maggiore o minore di CP_4
giustizia .. B) quanto al Sig le somme maturate nel corso del rapporto di lavoro a Controparte_2 titolo di differenze retributive pari ad un importo complessivo di € 518,89 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della allegati al ricorso ovvero al pagamento CP_4 della somma maggiore o minore di giustizia .” Il tutto oltre accessori dalla maturazione al saldo e con vittoria di spese da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio richiedendo rigettarsi Parte_1
il ricorso per la sua infondatezza. A sostegno ha dedotto che gli artt. 1362 e 1363 c.c. non consentivano di ritenere la copertura economica prevista dall'art.109 del c.c.n.l. Vigilanza 2013 inglobata nel salario unico e nella retribuzione normale;
che in nessuna parte gli artt. 105 e 106 includevano la copertura economica nella retribuzione normale e nel salario;
che l'art. 106 indicava molteplici emolumenti come inglobati nel salario ma, pur citando l'art. 109, non includeva tra questi la copertura economica;
che il c.c.n.l. Vigilanza 2013 aveva previsto una diversa regolamentazione per la copertura economica e per l'indennità di vacanza contrattuale;
che l'indennità di vacanza contrattuale venne istituita dal Protocollo Governo Sindacati del 1993 come “elemento provvisorio della retribuzione”, da erogare dopo tre mesi di vacanza contrattuale in misura percentuale del tasso di inflazione programmato, prevedendosi che “dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata”; che successivamente era stata istituita la “copertura economica” dall'Accordo interconfederale del 15 aprile 2009 che ne aveva ancorato la determinazione all'indice dei prezzi al consumo mantenendo fermo il carattere provvisorio della erogazione, destinata a cessare con il nuovo c.c.n.l. attraverso il suo assorbimento negli aumenti contrattuali da questo disposti;
che il c.c.n.l. Vigilanza dell'8 aprile 2013 aveva reso necessario alle parti collettive regolamentare entrambi gli istituti dovendosi dare attuazione sia alle previsioni del previgente c.c.n.l. del 2006 – in relazione al quale operava l'indennità di vacanza contrattuale – sia anche regolare attraverso la neo-istituita copertura economica l'eventuale ritardo delle trattative alla scadenza del c.c.n.l. 2013; che infatti, il previgente c.c.n.l. Vigilanza del 2 maggio 2006 con scadenza al 31 dicembre 2008 prevedeva all'art. 145 il diritto dei lavoratori alla indennità di vacanza contrattuale e demandava al rinnovo contrattuale di regolare la cessazione di tale indennità; che il ritardo nelle trattative si era in effetti verificato, tanto è vero che il c.c.n.l. del 2006 con scadenza al
2008 era stato rinnovato solo nel 2013, pertanto il c.c.n.l. 2013 aveva regolamentato le modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale in esecuzione dell'art. 145 del c.c.n.l. del 2006, e lo aveva fatto attraverso la previsione del suo assorbimento nei disposti aumenti salariali come disposto dall'art. 142; che si prevedeva, quindi, la cessazione della indennità di vacanza contrattuale già prevista dall'art. 145 del c.c.n.l. 2006 attraverso il suo assorbimento nella una tantum e nei previsti incrementi retributivi;
che infatti l'art. 106 del c.c.n.l. 2013 precisava che i nuovi valori salariali erano comprensivi della indennità di vacanza contrattuale;
che per il caso di ritardo delle trattative alla scadenza del c.c.n.l. 2013 veniva prevista, invece, la neo-istituita “ copertura economica” la cui regolamentazione, estranea agli artt. 106 e 142 del c.c.n.l. 2013, era prevista dagli artt. 109 e 144 del c.c.n.l. 2013; che l'art. 109, il quale non conteneva alcuna riparametrazione dei 20,00 € in funzione dei livelli, era diretto a tutelare la dinamica dei trattamenti salariali in via provvisoria, come già avveniva per l'indennità di vacanza contrattuale, attraverso la corresponsione di una somma mensile ma con l'espressa previsione che gli importi erogati a detto titolo sarebbero stati assorbiti dai futuri incrementi retributivi;
che la regolamentazione contrattuale sia sulle modalità di cessazione della previgente indennità di vacanza contrattuale sia anche sulla introduzione della nuova copertura economica non consentiva alcuna confusione tra i detti emolumenti;
che l'art. 109 del c.c.n.l. 2013, assegnando alla copertura economica funzione di indennizzo e di acconto provvisorio su futuri aumenti contrattuali dimostra che le parti collettive non hanno rinunciato a regolamentare il nuovo trattamento economico.
Istruita in forma documentale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza in epigrafe, che ha accolto il ricorso, condannando la società al pagamento della somma di € 762,65 in favore di [...] e di euro 518,89 in favore di , il tutto oltre accessori e delle spese CP_1 Controparte_2
processuali.
Con atto depositato il 16.11.2023 ha quindi impugnato la sentenza censurando Parte_1 la ritenuta identificazione tra “copertura economica” e “indennità di vacanza contrattuale”, con la conseguenza che la prima non andava inclusa nel salario unico nazionale e non si riverberava su ulteriori istituti contrattuali. Segnatamente, ha piuttosto ricondotto il disposto dell'art. 109 del c.c.n.l. al concetto di retribuzione di fatto, di cui all'art. 112 del c.c.n.l., in maniera da non risultare utile per la determinazione di altri istituti retributivi, in quanto avente natura di erogazione eventuale e provvisoria nonché funzione di indennità o di superminimo, come chiarito da giurisprudenza di merito ampiamente richiamata. Infatti, la “copertura economica” possedeva una chiara funzione indennitaria – siccome diretta “a evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative” – e di eccedenza retributiva, in quanto acconto di “futuri aumenti contrattuali”, caratteri tali da collocarla nella retribuzione di fatto ex art.112 del c.c.n.l., in contrapposizione con il concetto di salario e di normale retribuzione. Tanto avrebbe trovato conferma nella circostanza che il salario di cui all'art. 106 del c.c.n.l. era stato determinato nell'anno 2013 e per il triennio 2013/2015, sicché sarebbe risultato del tutto illogico ritenere che i 20,00 € di copertura economica ne costituissero componente, atteso che ne era prevista la corresponsione (eventuale) dall'art. 109 solo alla scadenza del triennio e dal marzo 2016.
Analogamente, l'erogazione “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali” indicata dall'art. 109 del c.c.n.l. per la copertura economica e la previsione del suo “assorbimento nei futuri incrementi retributivi” avrebbero confermato ulteriormente trattarsi di emolumento estraneo al salario e alla retribuzione normale: trattavasi, infatti, di una retribuzione aggiuntiva ed eccedente il vigente salario, determinato dall'art. 106. Inoltre, il suo assorbimento attraverso i futuri miglioramenti retributivi paradossalmente comporterebbe la riduzione del salario già raggiunto, con ciò vanificando i benefici di tali futuri incrementi.
Ha illustrato le differenze tra l'istituto della “indennità di vacanza contrattuale” e quello della
“copertura economica”, riepilogandone la genesi e la funzione, sottolineandone la non sovrapponibilità.
Ha stigmatizzato l'erronea e superficiale lettura anche dell'art. 142 del c.c.n.l. del 2013, avendo il
Tribunale omesso di pronunciarsi sulle proprie argomentazioni in ordine alla successione tra contratti collettivi 2006-2013, indicative proprio dell'operazione di assorbimento della previgente indennità di vacanza contrattuale attraverso il salario determinato dall'art. 106 del c.c.n.l. del 2013, con ampi richiami al contenuto dell'art. 145 del c.c.n.l. del 2006, da leggersi in relazione all'art. 142 del c.c.n.l. del 2013.
La “copertura economica”, introdotta solo nel 2013, aveva invece la funzione di tutelare i lavoratori per il ritardo delle trattative alla scadenza dello stesso c.c.n.l. del 2013, con funzione sia di indennizzo per la protrazione delle trattative, sia anche di acconto assorbibile sui futuri aumenti contrattuali.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si sono costituiti e Controparte_1 P_
, richiedendo la conferma della sentenza impugnata e concludendo per il rigetto dell'appello.
[...]
All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Ritiene il Collegio di dare seguito all'orientamento già espresso da questa stessa Corte territoriale con le sentenze 180/2024 e 208/2024, richiamate dalla difesa degli appellati.
Come già anticipato, l'art. 109 del c.c.n.l. Vigilanza Privata 2013/15, rubricato “Copertura economica”, dispone che: “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli
Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di
Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
L'art. 106 del medesimo c.c.n.l., sotto la rubrica “Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)”, stabilisce che “Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla
Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente ...”.
Infine, l'art. 142, con rubrica “Una tantum”, prevede che “Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1 febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: ... Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto...”.
La questione centrale riguarda, pertanto, la natura pienamente retributiva o meno della voce stipendiale prevista dall'art. 109 e, di conseguenza, la sua computabilità nella base retributiva di calcolo degli istituti di retribuzione accessoria e differita richiesti nel presente giudizio.
Invero, appare sufficiente leggere tale ultima norma per rendersi conto come si tratti dell'istituto già conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”, essendo specificato che la cd. “copertura economica” è corrisposta “…al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”.
Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, specificando con chiarezza che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “…dai futuri incrementi retributivi”.
D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, essa è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
Inoltre, l'incidenza di tale voce di cui all'art. 109 nell'ambito della “retribuzione normale” di cui all'art. 105 si evince in maniera chiara e letterale dalla lettura degli articoli 106 e 142.
Infatti, per un verso, per il tenore dell'art. 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105.
Per un altro verso, l'art. 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione del c.c.n.l. 2013/15 (ossia dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio
2013) viene a precisare che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale chiarificazione stabilisce dunque come tale “una tantum” non sia da includersi nel “salario unico” e nella “retribuzione normale” (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'art. 142 viene a esplicitare come essa non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale per via de “l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto”.
Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del c.c.n.l. 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale, sia pure rinominata, prevista nell'art. 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'art. 142.
Pertanto, non può essere accolta la ricostruzione per la quale l'indennità di vacanza contrattuale menzionata nell'art. 106 sarebbe quella antecedente alla stipulazione del c.c.n.l. 2013/15 in quanto quest'ultima è già regolamentata – in modo totalmente difforme con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale – dall'art. 142, che tiene conto delle peculiarità che hanno condotto al rinnovo assai tardivo del contratto collettivo stesso.
Infatti, qualora si accedesse ad una tale prospettiva ermeneutica, il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del c.c.n.l. 2013/15 (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), nell'art. 106, con una sua inclusione nella retribuzione normale, e nell'art. 142, con una sua esclusione dalla retribuzione normale e con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.
Dunque, da quanto fino a questo punto esposto consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 106 va individuata proprio in quella disciplinata dall'art. 109, ossia in quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente in quella relativa alla scadenza del precedente c.c.n.l. e che ha portato al suo rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'art. 142.
L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e dunque nella retribuzione normale di cui all'art. 105 (che comprende tale salario unico).
Sicché, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere su ogni istituto in cui sia richiamata, quale base imponibile, la “retribuzione normale di lavoro”.
In tal senso, è da rilevare che in questa ipotesi, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. n. 14595/2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso c.c.n.l. in esame, nel senso appena esposto.
Ne deriva, pertanto, stante la natura di retribuzione normale di tale indennità, il riconoscimento dell'incidenza della stessa sulle mensilità differite (tredicesima e quattordicesima) e sulle ulteriori voci retributive rivendicate dal lavoratore (ferie, permessi, lavoro straordinario, indennità di malattia, indennità economiche aggiuntive, t.f.r.).
Atteso che la società appellante non ha contestato in alcun modo la quantificazione delle somme richieste dagli appellati, l'appello deve essere in sintesi respinto, con la conferma della sentenza impugnata. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori degli appellati, dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaetr d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi