Sentenza 2 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 02/11/2022, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2022
N. 03078/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02627/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2627 del 2011, proposto da
Helios S.r.l. Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati avvocati Rosario Calanni Fraccono e Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
- Assessorato Regionale della Salute della Regione IAna, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
- Azienda Sanitaria Provinciale n. 3 di Catania, in persona del l.r.p.t. pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto dell’Assessorato Regionale della Salute del 24 maggio 2010, pubblicato sulla GURS del 25 giugno 2010, recante indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale delle Residenze Sanitarie Assistenziali per soggetti fragili;
- del documento di programmazione allegato a tale decreto, limitatamente al punto 10 relativo agli aspetti tariffari connessi al servizio erogato da tali strutture;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota numero 1109 dell’ASP di Catania ed il parere ivi citato prot. 26689 del 2.10.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Salute della Regione IAna;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm., del 27 ottobre 2022, il dott. Calogero Commandatore;
Ritenuto e considerato.
Considerato che:
- con ricorso (in riassunzione), notificato in data 11/13 ottobre 2010, depositato presso il TAR Catania il 9 novembre successivo e presso il TAR Palermo il 12 dicembre 2011 a seguito di regolamento di competenza territoriale eccepito dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti in epigrafe.
- per l’Assessorato Regionale della Salute della Regione IAna si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato di Catania, che ha contestualmente eccepito il regolamento di competenza territoriale.
- con ordinanza presidenziale è stata disposta l’assegnazione del ricorso alla sede di Palermo del TAR per la IA.
- in data 26 settembre 2022 parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha richiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
- alla pubblica udienza del 27 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che:
- in data 26 settembre 2022, successivamente alla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza (21/24 giugno 2022), la società ricorrente ha depositato una memoria con la quale chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rilevando infatti, che il decreto assessoriale del 24 maggio 2010 – nella parte in cui impone una seconda decurtazione della retta delle Residenze Sanitarie Assistenziali per i giorni di degenza successivi al sessantesimo – è stato annullato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione IA con la sentenza n. 472 del 2021;
- l’annullamento del decreto impugnato, avendo effetto generale ed ex tunc , si considera pienamente satisfattivo per parte ricorrente;
- con nota del 1 ottobre 2021, tra l’altro, lo stesso Assessorato ha disposto la cessazione della trattenuta da parte di tutte le Aziende Sanitarie e nei confronti di tutte le strutture convenzionate;
- il Collegio, pertanto, preso atto dell’istanza depositata dalla società ricorrente il 26 settembre 2022, non può che dichiarare la cessata materia del contendere;
- in considerazione della complessità si ravvisano giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente FF
Francesco Mulieri, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO