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Sentenza 5 ottobre 2024
Sentenza 5 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 05/10/2024, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 3346 / 2020 promossa da:
(P. IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Rocco Demitri – attrice,
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro CP_1 C.F._1
Turini – convenuto,
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_2
Andrea Deangeli - convenuto
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza del 20/3/2024 riportandosi ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente.
_______________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la premettendo di Parte_1 essere creditrice dell'Ing. , suo ex amministratore, per alcuni fatti di mala gestio accertati CP_1
in sede sommaria cautelare da parte del Tribunale di Brescia, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la nullità, perché simulato in senso assoluto, di un atto di cessione di quote sociali autenticato nelle firme in data 10/7/2020 con cui l'Ing. ha trasferito per il prezzo di 3.000 euro CP_1
l'intera sua partecipazione sociale nella Gigapal s.r.l. in favore di , o, in subordine, Controparte_2 di dichiararlo inefficace nei confronti di essa creditrice ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Si sono costituiti i convenuti, resistendo alle domande.
La causa è stata istruita mediante documenti e trattenuta in decisione all'udienza del 20/3/2024.
2. Il fatto che il suo credito sia ancora sub iudice non preclude alla l'esercizio dell'azione Pt_1
di simulazione: la legittimazione del creditore ad agire, ai sensi dell'art 1416, co. 2 c.c., per far valere la simulazione dell'atto dispositivo compiuto dal proprio debitore va riconosciuta sulla base del semplice riscontro di una “situazione di pericolo per il diritto dell'attore, non rilevando, pertanto, che il diritto medesimo non sia ancora liquido ed esigibile, ovvero non sia ancora definitivamente accertato, per insorta contestazione sulla sua esistenza” (cfr. Cass. Sentenza n. 4452/1976). Quanto all'azione revocatoria, è sufficiente richiamare Cass. Sentenza n. 8013/1996: “è noto che, per
l'accoglimento dell'azione revocatoria, non è necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare (come si desume dal dettato dell'art. 2901 c.c., che tutela anche posizioni creditorie soggette o condizione o a termine), ma è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”.
Tanto chiarito, la OS in citazione scrive di aver ottenuto dal giudice monocratico del Tribunale di Brescia un'autorizzazione al sequestro conservativo di beni del fino a concorrenza con CP_1
l'importo di euro 860.000. Le condotte evidenziate nel ricorso ex art. 671 c.p.c., cui l'attrice fa
“espresso rinvio”, erano in estrema sintesi – e per quanto comprensibile dalla lettura del solo atto introduttivo di quel diverso procedimento, non accompagnato da alcuno degli allegati in esso menzionati - le seguenti: l'Ing. avrebbe depauperato il patrimonio della che CP_1 Pt_1
amministrava, (1) cedendo alla a prezzo vile tre immobili della (2) omettendo Parte_2 Pt_1
di incassarne il relativo prezzo, che era stato rateizzato mediante il rilascio di cambiali da parte dell'acquirente, (3) acquistando un immobile dalla Bongiovanni Immobiliare s.r.l. ad un prezzo, all'opposto, assai superiore rispetto al suo valore, prezzo corrisposto in parte mediante girata delle cambiali emesse dalla (4) egli avrebbe inoltre percepito compensi e prelevato denaro dalle Pt_2
casse sociali senza giustificazione. Il giudice della cautela – con ordinanza del 15/9/2020, in atti - ha contenuto l'importo del sequestro in euro 860.000, limitandolo ad una somma corrispondente alle differenze di prezzo verificate sulla scorta di una CTU resa in tempi brevissimi e senza contraddittorio ai fini dell'emissione di un decreto di sequestro inaudita altera parte; non è stata prodotta la CTU, né la perizia di parte che accompagnava il ricorso per sequestro, pertanto rimangono ignoti i Pt_1
prezzi di mercato posti a base della decisione sulla cautela, che il giudice del sequestro non riporta nel proprio provvedimento ma che sono probabilmente diversi da quelli esposti in ricorso, stante il ridimensionamento della pretesa (il sequestro era chiesto fino a concorrenza con l'importo di euro
1.300.000).
Tale ricostruzione dei fatti è contrastata dalla difesa dei convenuti mediante – anche in questo caso – il rinvio a un atto di altro procedimento: la prima memoria autorizzata depositata nel procedimento arbitrale che ha avuto ad oggetto le responsabilità dell'amministratore, nella quale erano state contestare le stime del CTU del procedimento cautelare e giustificate le dilazioni di pagamento concesse alla come normali nella prassi delle compravendite immobiliari Parte_2 tra imprese;
si sosteneva inoltre l'insindacabilità dell'opportunità delle scelte gestorie, per un verso,
e, per altro verso, la piena competenza dell'Ing. in materia di estimo immobiliare. Dalla lettura CP_1 di questa memoria si evince che vi è stato anche un reclamo contro l'ordinanza di sequestro del giudice monocratico di Brescia, che però nessuna parte ha prodotto.
In corso di causa si è pronunciato il Collegio arbitrale;
precisamente, il lodo reca la data dell'1/2/2024 e risulta certificato in data 16/2/2024 l'originale destinato a Dunque deve Pt_1 ritenersi che l'attrice ne fosse già in possesso alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/3/2024, sede in cui avrebbe potuto produrre il documento sopravvenuto, o chiedere un termine per procurarselo e depositarlo, con contestuale rinvio dell'udienza così che le parti potessero esercitare il contraddittorio su di esso;
invece, non solo non ne ha fatto parola, ma quando l'ha prodotto con la comparsa conclusionale non ha giustificato le ragioni del ritardo e non ha chiesto una rimessione in termini, limitandosi a dedurre che “Il provvedimento di sequestro concesso dal
Tribunale di Brescia, anche reclamato, ma senza successo, dal sig. è stato poi, nel febbraio CP_1
2024, confermato nel merito da parte del Collegio arbitrale, sicché il credito di parte attrice nei confronti del sig. è certo ed è, ad oggi, quantificabile in €. 804.000,00 euro circa, si produce il CP_1 lodo”. Dalla lettura del dispositivo del lodo si legge però che il danno cagionato dall'Ing. è stato CP_1
liquidato in circa 522 mila euro oltre interessi e rivalutazione, con ulteriore ridimensionamento rispetto alla richiesta di parte, sulla base – anche in questo caso – di una CTU, questa svolta in contraddittorio, non versata in atti allo stesso modo delle precedenti.
Si evince dalla produzione documentale della difesa del di cui alla memoria di replica ex CP_1
art. 190 c.p.c. – nella quale peraltro il convenuto reagisce alla produzione del lodo rilevandone la tardività ed asserendo che sarebbe stato comunicato alle parti l'1/2/2024 – che quel lodo è stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, che aveva fissato al 10/7/2024 l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
Tuttavia, anche a voler ritenere sussistente la legittimazione attiva della superando la Pt_1 carenza di allegazione e l'insufficienza documentale e facendo affidamento soltanto sull'accertamento sommario contenuto nella pronuncia cautelare resa inter partes - unico provvedimento fatto oggetto di contraddittorio in questa sede ma il cui percorso argomentativo rimane non verificabile - la stessa carenza allegativa si riscontra, come si vedrà, in ordine al presupposto oggettivo delle due azioni esercitate ed è preclusiva per l'accoglimento delle domande.
3. L'esperimento dell'azione di simulazione da parte del creditore del simulato alienante comporta la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene (cfr. Cass. Sentenza n. 5961/2008).
La prova del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo impugnato è nel caso di specie oltremodo carente. Scrive l'attore in citazione che il prezzo pattuito dal per la cessione del CP_2 suo 30% delle quote della Gigapal, 3.000 euro, pari al valore nominale, sarebbe “esiguo” e che non sarebbe “dato sapere il motivo di questa valutazione”; questo giudizio non si accompagna però ad argomentazioni esplicative né a documenti;
in particolare, della Gigapal non è prodotto un bilancio, né una visura dei registri immobiliari. E' vero che i convenuti si difendono altrettanto laconicamente
– il rilevando che le parti di una compravendita non debbono spiegare in contratto i motivi che CP_1
le hanno portate a determinare un certo prezzo, il sostenendo che il valore nominale delle CP_2
quote sarebbe il giusto prezzo – ma questo non autorizza ad obliterare completamento il suo Pt_1 ruolo di attore della causa, cui spetta di allegare e dimostrare i fatti posti a fondamento dell'azione.
Sul versante della revocatoria ordinaria è stato affermato che il suo presupposto oggettivo “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221/2019).
Dunque parte attrice era onerata, per l'accoglimento della sua domanda di revocatoria, di provare che la cessione delle quote della società Gigapal da parte del debitore ha reso più incerta o difficile la realizzazione delle sue ragioni creditorie, anche mediante presunzioni, senza tuttavia che sia possibile ricavare l'eventus damni dalla semplice contiguità temporale tra la cessione e quella comunicazione di cancelleria che erroneamente il Tribunale di Brescia effettuò nei confronti del il 7/7/2020 CP_1 notiziandolo della pendenza del procedimento cautelare prima dell'instaurazione del contradditorio nei suoi confronti, perché l'elemento oggettivo non può desumersi da quello soggettivo, essendo semmai quest'ultimo – la scientia damni – a presupporre una reale diminuzione della garanzia patrimoniale generica.
Trattandosi di una cessione effettuata per un prezzo dichiarato corrispondente al valore nominale delle quote, di euro 3.000, per sostenere l'esiguità del prezzo era imprescindibile innanzitutto l'allegazione, seppure sommaria, del valore effettivo del bene ceduto, che non è stata invece neppure accennata. In altre parole, se l'oggetto dell'atto revocando è un immobile, o un bene mobile di presumibile elevato valore – un diamante, un quadro d'autore – il potenziale pregiudizio alle ragioni creditorie può ritenersi connesso alla stessa natura del bene, ma trattandosi di quote di una società a responsabilità limitata, priva di qualsiasi notorietà sul territorio nazionale, per sostenere che il valore sia superiore a quello dichiarato è necessario sviluppare qualche deduzione, anche fondata su elementi presuntivi che sono a disposizione di chiunque in quanto ritraibili dai bilanci societari soggetti a pubblicazione nel registro delle imprese e dai registri immobiliari.
Non essendosi allegati elementi indiziari utili ad attribuire alle quote della Gigapal un valore superiore a quello dichiarato, deve ritenersi che la garanzia patrimoniale sia stata decurtata dal debitore di un valore di 3.000 euro, e questa diminuzione, dal punto di vista del creditore è Pt_1
sostanzialmente neutra, essendo fisiologico che il patrimonio del debitore subisca modeste variazioni qualitative e quantitative, e che disponga di beni di non considerevole valore, beni che potrebbe essere persino antieconomico sottoporre ad esecuzione. A meno che – ma questo non è dedotto – il debitore ponga in essere non uno soltanto ma una serie di atti dismissivi di beni di modesto valore che nel complesso diminuiscano la garanzia patrimoniale in misura apprezzabile.
4. In mancanza di prova del carattere pregiudizievole dell'atto, non possono trovare accoglimento né la domanda di simulazione né la domanda di revocatoria e gli ulteriori profili restano assorbiti.
5. Le spese seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di complessità media, applicati i valori minimi per tutte le fasi stante la semplicità delle poche questioni di fatto e di diritto implicate nella controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. rigetta le domanda attoree;
2. condanna la parte attrice a rifondere a ciascuno dei convenuti le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.431 oltre accessori di legge.
Così deciso in Rimini, il 4/10/2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 3346 / 2020 promossa da:
(P. IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Rocco Demitri – attrice,
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro CP_1 C.F._1
Turini – convenuto,
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_2
Andrea Deangeli - convenuto
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza del 20/3/2024 riportandosi ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente.
_______________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la premettendo di Parte_1 essere creditrice dell'Ing. , suo ex amministratore, per alcuni fatti di mala gestio accertati CP_1
in sede sommaria cautelare da parte del Tribunale di Brescia, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la nullità, perché simulato in senso assoluto, di un atto di cessione di quote sociali autenticato nelle firme in data 10/7/2020 con cui l'Ing. ha trasferito per il prezzo di 3.000 euro CP_1
l'intera sua partecipazione sociale nella Gigapal s.r.l. in favore di , o, in subordine, Controparte_2 di dichiararlo inefficace nei confronti di essa creditrice ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Si sono costituiti i convenuti, resistendo alle domande.
La causa è stata istruita mediante documenti e trattenuta in decisione all'udienza del 20/3/2024.
2. Il fatto che il suo credito sia ancora sub iudice non preclude alla l'esercizio dell'azione Pt_1
di simulazione: la legittimazione del creditore ad agire, ai sensi dell'art 1416, co. 2 c.c., per far valere la simulazione dell'atto dispositivo compiuto dal proprio debitore va riconosciuta sulla base del semplice riscontro di una “situazione di pericolo per il diritto dell'attore, non rilevando, pertanto, che il diritto medesimo non sia ancora liquido ed esigibile, ovvero non sia ancora definitivamente accertato, per insorta contestazione sulla sua esistenza” (cfr. Cass. Sentenza n. 4452/1976). Quanto all'azione revocatoria, è sufficiente richiamare Cass. Sentenza n. 8013/1996: “è noto che, per
l'accoglimento dell'azione revocatoria, non è necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare (come si desume dal dettato dell'art. 2901 c.c., che tutela anche posizioni creditorie soggette o condizione o a termine), ma è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”.
Tanto chiarito, la OS in citazione scrive di aver ottenuto dal giudice monocratico del Tribunale di Brescia un'autorizzazione al sequestro conservativo di beni del fino a concorrenza con CP_1
l'importo di euro 860.000. Le condotte evidenziate nel ricorso ex art. 671 c.p.c., cui l'attrice fa
“espresso rinvio”, erano in estrema sintesi – e per quanto comprensibile dalla lettura del solo atto introduttivo di quel diverso procedimento, non accompagnato da alcuno degli allegati in esso menzionati - le seguenti: l'Ing. avrebbe depauperato il patrimonio della che CP_1 Pt_1
amministrava, (1) cedendo alla a prezzo vile tre immobili della (2) omettendo Parte_2 Pt_1
di incassarne il relativo prezzo, che era stato rateizzato mediante il rilascio di cambiali da parte dell'acquirente, (3) acquistando un immobile dalla Bongiovanni Immobiliare s.r.l. ad un prezzo, all'opposto, assai superiore rispetto al suo valore, prezzo corrisposto in parte mediante girata delle cambiali emesse dalla (4) egli avrebbe inoltre percepito compensi e prelevato denaro dalle Pt_2
casse sociali senza giustificazione. Il giudice della cautela – con ordinanza del 15/9/2020, in atti - ha contenuto l'importo del sequestro in euro 860.000, limitandolo ad una somma corrispondente alle differenze di prezzo verificate sulla scorta di una CTU resa in tempi brevissimi e senza contraddittorio ai fini dell'emissione di un decreto di sequestro inaudita altera parte; non è stata prodotta la CTU, né la perizia di parte che accompagnava il ricorso per sequestro, pertanto rimangono ignoti i Pt_1
prezzi di mercato posti a base della decisione sulla cautela, che il giudice del sequestro non riporta nel proprio provvedimento ma che sono probabilmente diversi da quelli esposti in ricorso, stante il ridimensionamento della pretesa (il sequestro era chiesto fino a concorrenza con l'importo di euro
1.300.000).
Tale ricostruzione dei fatti è contrastata dalla difesa dei convenuti mediante – anche in questo caso – il rinvio a un atto di altro procedimento: la prima memoria autorizzata depositata nel procedimento arbitrale che ha avuto ad oggetto le responsabilità dell'amministratore, nella quale erano state contestare le stime del CTU del procedimento cautelare e giustificate le dilazioni di pagamento concesse alla come normali nella prassi delle compravendite immobiliari Parte_2 tra imprese;
si sosteneva inoltre l'insindacabilità dell'opportunità delle scelte gestorie, per un verso,
e, per altro verso, la piena competenza dell'Ing. in materia di estimo immobiliare. Dalla lettura CP_1 di questa memoria si evince che vi è stato anche un reclamo contro l'ordinanza di sequestro del giudice monocratico di Brescia, che però nessuna parte ha prodotto.
In corso di causa si è pronunciato il Collegio arbitrale;
precisamente, il lodo reca la data dell'1/2/2024 e risulta certificato in data 16/2/2024 l'originale destinato a Dunque deve Pt_1 ritenersi che l'attrice ne fosse già in possesso alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/3/2024, sede in cui avrebbe potuto produrre il documento sopravvenuto, o chiedere un termine per procurarselo e depositarlo, con contestuale rinvio dell'udienza così che le parti potessero esercitare il contraddittorio su di esso;
invece, non solo non ne ha fatto parola, ma quando l'ha prodotto con la comparsa conclusionale non ha giustificato le ragioni del ritardo e non ha chiesto una rimessione in termini, limitandosi a dedurre che “Il provvedimento di sequestro concesso dal
Tribunale di Brescia, anche reclamato, ma senza successo, dal sig. è stato poi, nel febbraio CP_1
2024, confermato nel merito da parte del Collegio arbitrale, sicché il credito di parte attrice nei confronti del sig. è certo ed è, ad oggi, quantificabile in €. 804.000,00 euro circa, si produce il CP_1 lodo”. Dalla lettura del dispositivo del lodo si legge però che il danno cagionato dall'Ing. è stato CP_1
liquidato in circa 522 mila euro oltre interessi e rivalutazione, con ulteriore ridimensionamento rispetto alla richiesta di parte, sulla base – anche in questo caso – di una CTU, questa svolta in contraddittorio, non versata in atti allo stesso modo delle precedenti.
Si evince dalla produzione documentale della difesa del di cui alla memoria di replica ex CP_1
art. 190 c.p.c. – nella quale peraltro il convenuto reagisce alla produzione del lodo rilevandone la tardività ed asserendo che sarebbe stato comunicato alle parti l'1/2/2024 – che quel lodo è stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, che aveva fissato al 10/7/2024 l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
Tuttavia, anche a voler ritenere sussistente la legittimazione attiva della superando la Pt_1 carenza di allegazione e l'insufficienza documentale e facendo affidamento soltanto sull'accertamento sommario contenuto nella pronuncia cautelare resa inter partes - unico provvedimento fatto oggetto di contraddittorio in questa sede ma il cui percorso argomentativo rimane non verificabile - la stessa carenza allegativa si riscontra, come si vedrà, in ordine al presupposto oggettivo delle due azioni esercitate ed è preclusiva per l'accoglimento delle domande.
3. L'esperimento dell'azione di simulazione da parte del creditore del simulato alienante comporta la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene (cfr. Cass. Sentenza n. 5961/2008).
La prova del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo impugnato è nel caso di specie oltremodo carente. Scrive l'attore in citazione che il prezzo pattuito dal per la cessione del CP_2 suo 30% delle quote della Gigapal, 3.000 euro, pari al valore nominale, sarebbe “esiguo” e che non sarebbe “dato sapere il motivo di questa valutazione”; questo giudizio non si accompagna però ad argomentazioni esplicative né a documenti;
in particolare, della Gigapal non è prodotto un bilancio, né una visura dei registri immobiliari. E' vero che i convenuti si difendono altrettanto laconicamente
– il rilevando che le parti di una compravendita non debbono spiegare in contratto i motivi che CP_1
le hanno portate a determinare un certo prezzo, il sostenendo che il valore nominale delle CP_2
quote sarebbe il giusto prezzo – ma questo non autorizza ad obliterare completamento il suo Pt_1 ruolo di attore della causa, cui spetta di allegare e dimostrare i fatti posti a fondamento dell'azione.
Sul versante della revocatoria ordinaria è stato affermato che il suo presupposto oggettivo “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221/2019).
Dunque parte attrice era onerata, per l'accoglimento della sua domanda di revocatoria, di provare che la cessione delle quote della società Gigapal da parte del debitore ha reso più incerta o difficile la realizzazione delle sue ragioni creditorie, anche mediante presunzioni, senza tuttavia che sia possibile ricavare l'eventus damni dalla semplice contiguità temporale tra la cessione e quella comunicazione di cancelleria che erroneamente il Tribunale di Brescia effettuò nei confronti del il 7/7/2020 CP_1 notiziandolo della pendenza del procedimento cautelare prima dell'instaurazione del contradditorio nei suoi confronti, perché l'elemento oggettivo non può desumersi da quello soggettivo, essendo semmai quest'ultimo – la scientia damni – a presupporre una reale diminuzione della garanzia patrimoniale generica.
Trattandosi di una cessione effettuata per un prezzo dichiarato corrispondente al valore nominale delle quote, di euro 3.000, per sostenere l'esiguità del prezzo era imprescindibile innanzitutto l'allegazione, seppure sommaria, del valore effettivo del bene ceduto, che non è stata invece neppure accennata. In altre parole, se l'oggetto dell'atto revocando è un immobile, o un bene mobile di presumibile elevato valore – un diamante, un quadro d'autore – il potenziale pregiudizio alle ragioni creditorie può ritenersi connesso alla stessa natura del bene, ma trattandosi di quote di una società a responsabilità limitata, priva di qualsiasi notorietà sul territorio nazionale, per sostenere che il valore sia superiore a quello dichiarato è necessario sviluppare qualche deduzione, anche fondata su elementi presuntivi che sono a disposizione di chiunque in quanto ritraibili dai bilanci societari soggetti a pubblicazione nel registro delle imprese e dai registri immobiliari.
Non essendosi allegati elementi indiziari utili ad attribuire alle quote della Gigapal un valore superiore a quello dichiarato, deve ritenersi che la garanzia patrimoniale sia stata decurtata dal debitore di un valore di 3.000 euro, e questa diminuzione, dal punto di vista del creditore è Pt_1
sostanzialmente neutra, essendo fisiologico che il patrimonio del debitore subisca modeste variazioni qualitative e quantitative, e che disponga di beni di non considerevole valore, beni che potrebbe essere persino antieconomico sottoporre ad esecuzione. A meno che – ma questo non è dedotto – il debitore ponga in essere non uno soltanto ma una serie di atti dismissivi di beni di modesto valore che nel complesso diminuiscano la garanzia patrimoniale in misura apprezzabile.
4. In mancanza di prova del carattere pregiudizievole dell'atto, non possono trovare accoglimento né la domanda di simulazione né la domanda di revocatoria e gli ulteriori profili restano assorbiti.
5. Le spese seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di complessità media, applicati i valori minimi per tutte le fasi stante la semplicità delle poche questioni di fatto e di diritto implicate nella controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. rigetta le domanda attoree;
2. condanna la parte attrice a rifondere a ciascuno dei convenuti le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.431 oltre accessori di legge.
Così deciso in Rimini, il 4/10/2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva