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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7190/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7190/2014 promossa da
in persona del suo legale Pt_1 Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. dell'avv. Nicola Maria Emanuele DE
LEONARDIS, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'Avv. NARDELLI Giovanni, giusta procura Controparte_2 in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_3 patrocinio dell'Avv. LEOCI Claudia, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 14 I.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, la Pt_1 [...]
premettendo che: Controparte_1
- con contratto di fornitura stipulato in Alberobello con la Controparte_3
quest'ultima si obbligava a realizzare in favore della
[...] Parte_2
n. 3 prefabbricati modulari al costo di € 28.333,33,
[...] somma che doveva essere versata con le seguenti modalità: € 5.000 + Iva al Co montaggio completo dei tre prefabbricati;
€ 7.777, 78 + Iva con RI a 60 giorni dal montaggio completo dei tre prefabbricati;
€ 7.777, 78 con RI.BA 90 giorni dal montaggio completo dei tre prefabbricati;
- con lettera del 02.07.2012, la intimava il pagamento della Controparte_3 somma di € 32.653,33 portata dalle fatture: n. 8 del 14.12.11 per € 2.000,00, n.
3 del 15.02.2012 per € 28.233,33 e n. 5 del 30.04.12 per € 2.420,00;
- l'odierna ricorrente, con lettere A/R del 26.07.2012 e del 06.09.2012, eccepiva che l'opera era incompleta oltreché affetta da vizi e richiedeva l'ultimazione dei lavori ed in particolare la costruzione del terzo fabbricato mai realizzato e l'eliminazione dei vizi e difetti dei prefabbricati già realizzati;
- la ricorrente riceveva ulteriori diffide ad adempiere (lettera del 26/03/2014; lettera A/R 03/04/2014); ha convenuto in giudizio la e , in Controparte_3 Controparte_2 qualità di cessionario del credito dalla prima vantato, con la richiesta di:
“Dichiarare risolto, per grave inadempimento della società Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, il contratto di fornitura in
[...] opera avente ad oggetto la realizzazione di n. 3 prefabbricati modulari intercorso tra la società attrice e la 2) Dichiarare ed accertare Controparte_3 come non dovuto da parte della società attrice ed in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore ovvero del Controparte_3 signor quale cessionario del credito, il pagamento della somma Controparte_2 portata dalle fatture n. 8 del 14.12.11 di Euro 2.000,00 e n. 3 del 15.02.2012 di
Euro 28.233,33 ovvero di qualunque altra somma a pretendersi. 3) Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice e pari ad euro 30.000,00
pagina 2 di 14 anche per il mancato rispetto dei tempi di consegna, per non aver realizzato
l'opera a regola d'arte, per la mancata realizzazione del terzo modulo prefabbricato così come previsto in contratto, oltre a quelli dovuti extra contratto.
4) In via subordinata, condannare la in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno da liquidarsi dal
Giudice con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.”.
I.2. – Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il Controparte_3 rigetto delle domande formulate dall'attrice, contestando le avverse deduzioni.
La convenuta ha in particolare dedotto l'esatta esecuzione di quanto previsto dal contratto intercorso tra la e Parte_2 CP_1
e la dimostrata: 1) dalla descrizione dei
[...] Controparte_3 manufatti contenuta nella fattura n.8/11 (doc. 5 prod. convenuta); 2) dal carteggio intercorso tra le due ditte, in particolare dalle comunicazioni inviate da a del 22.03.2012 e del Controparte_3 Parte_2
28.05.2012 (doc. 2 e 3 prod. convenuta), e soprattutto dalla missiva del
29.05.2012 inviata in risposta dalla in cui si confermava la Parte_2 disponibilità della predetta ditta all'accesso degli operai della
[...] per la “ultimazione dei lavori di Vostra competenza”; 3) dal fatto CP_3 che i manufatti appaltati alla dalla Controparte_3 Parte_2 erano a loro volta oggetto di contratto di appalto pubblico Rep. 04/2011,
[...] indetto dalla dalla Controparte_5 [...]
, e che la suddetta Pubblica Amministrazione, oltre ad interloquire Pt_2 direttamente con la convenuta a mezzo del Direttore dei Controparte_3
Lavori durante l'esecuzione degli stessi, ha ora in uso la zona di posa in opera, dopo regolare collaudo del 30.11.2012, che ha attestato la regolarità e conformità al disciplinare di gara delle opere ricadenti nella zona di Putignano.
Ha poi sostenuto che nessun fondamento né giuridico né soprattutto probatorio sorregge la richiesta della ricorrente al risarcimento danni, apoditticamente e genericamente indicata nella somma di € 30.000, persino superiore all'ammontare dei lavori complessivi affidati alla Controparte_3
[...]
pagina 3 di 14 I.3. – Costituendosi in giudizio, cessionario del credito Controparte_2 vantato dalla contestando le avverse deduzioni, ed Controparte_3 in particolare deducendo che, in virtù della natura pro solvendo della cessione
(come evincibile dall'art. 4 del contratto di cessione, doc. 1 prod. Monaco), la sua posizione processuale – attesa la non volontà di richiedere il pagamento della credito residuo – assume rilievo collaterale rispetto alla domanda attorea, e rimarcando la mancanza di nessuna evidenza probatoria ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno, ha richiesto: “1) rigettare la domanda proposta dalla poiché infondata in fatto e diritto, sia Parte_3 in punto an che in punto quantum, e comunque tenere indenne il convenuto sig.
da ogni pregiudizio ad essa connesso, non avendo egli dato Controparte_2 alcuna causa all'istaurazione del presente giudizio”.
I.4. – Istruita la causa per mezzo di prove documentali, testimoniali e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio del ing. la causa è Persona_1 pervenuta all'udienza del 20/11/2012, all'esito della quale è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – La domanda attorea è infondata e merita le sorti del rigetto.
I.1. – Invero, oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esatto adempimento relativo al contratto di fornitura in opera stipulato tra la committente e il fornitore Parte_3 [...]
di cui si chiede la risoluzione e il correlativo risarcimento Controparte_3 dei danni subiti, per un importo pari ad euro 30.000,00 o in alternativa determinato dal Giudice con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Orbene, in materia di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. formulata, da parte attrice, si osserva quanto segue.
Va premesso, in linea generale, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo pagina 4 di 14 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così Cass., sez.
Un., sent. 30/10/2001, n. 13533; Cass., sez. III., sent. 28/01/2002, n. 982;
Cass., sez. III., sent. 11/12/2002, n. 17626; di recente, Cass., sez. III, n. 8979 del 18/01/2024).
Pertanto, il creditore, che intende far valere tale responsabilità, è gravato unicamente dall'onere di dimostrare in giudizio il titolo, allegare l'inadempimento e provare il danno;
diversamente, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta al debitore costituirsi in giudizio e dimostrare di aver esattamente adempiuto, ovvero di aver posto in essere quello sforzo di diligenza richiesto dalla natura della prestazione e che, per tale ragione, l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (c.d. prova liberatoria).
Nel caso in esame, l'attrice ha documentalmente provato la fonte negoziale del suo diritto (doc.2 prod. attrice): l'oggetto del contratto prevedeva la realizzazione di n. 3 prefabbricati modulari (art. 1), al costo di € 28.333,33, somma che doveva essere versata con le seguenti modalità: € 5.000 + Iva al Co montaggio completo dei tre prefabbricati;
€ 7.777, 78 + Iva con RI a 60 giorni dal montaggio completo dei tre prefabbricati;
€ 7.777, 78 con RI.BA 90 giorni dal montaggio completo dei tre prefabbricati (art. 7).
Quanto poi all'inadempimento del fornitore, che in tesi giustificherebbe la risoluzione del contratto, parte attrice ha allegato che l'opera non era stata in alcun modo terminata e risultava incompleta, oltreché affetta da vizi e difetti.
Ora, a fronte dell'allegazione di un fatto negativo, quale è appunto l'inadempimento di un'obbligazione assunta, la prova del fatto estintivo – e cioè
l'adempimento della stessa – spetta al debitore inadempiente.
pagina 5 di 14 Parte convenuta, al fine di provare l'esatto adempimento, ha addotto, con riferimento alla mancata realizzazione del terzo prefabbricato, che esso era un modulo cantiere, destinato ad essere rimosso alla congegna dell'opera, come evincibile dalla descrizione della fornitura di cui alla fattura n.8/11 (doc. 5 prod. convenuta).
Con riferimento poi, ai lamentati vizi dell'opera, la convenuta ha addotto che dal carteggio intercorso tra le due ditte, in particolare dalle comunicazioni inviate da a del 22.03.2012 e del Controparte_3 Parte_2
28.05.2012 (doc. 2 e 3 prod. convenuta), e soprattutto dalla missiva del
29.05.2012 (inviata in risposta dalla in cui si confermava la Parte_2 disponibilità della predetta ditta all'accesso degli operai della
[...] per la “ultimazione dei lavori”) emergerebbe che la prestazione CP_3 eseguita non era mai stata contestata dalla ditta attrice.
Infine, parte convenuta ha addotto che i manufatti appaltati alla
[...] dalla erano a loro volta oggetto di Controparte_3 Parte_2 contratto di appalto pubblico Rep. 04/2011, indetto dalla Controparte_5 urbani- dalla , e che la suddetta Pubblica
[...] CP_5 Parte_2
Amministrazione, oltre ad interloquire direttamente con la convenuta
[...]
a mezzo del Direttore dei Lavori durante l'esecuzione degli stessi, CP_3 ha ora in uso la zona di posa in opera, dopo regolare collaudo del 30.11.2012, che ha attestato la regolarità e conformità al disciplinare di gara delle opere ricadenti nella zona di Putignano.
Ebbene, sulla scorta delle risultanze probatorie in atti ed in particolare dell'elaborazione degli esiti della consulenza d'ufficio, affidata all'Ing. Per_1
, e sintetizzati nell'elaborato peritale con esaustività e completezza di
[...] particolari, tale per cui si mutuano le relative conclusioni, in quanto intrinsecamente attendibili, non contraddittorie, dotate di efficacia logica e persuasiva, si rileva che “il predetto contratto non risulta portato a compimento per la mancata installazione del prefabbricato C (n.3) in contestazione”.
L'ausiliario giudiziale ha poi accertato, all'esito dell'ispezione dei due prefabbricati effettuata, che “il pavimento di parquet laminato di legno (…) presenta
pagina 6 di 14 avvallamenti e rigonfiamenti superficiali (…). I serramenti (presentano alcune macchie di vernice (…) facilmente eliminabili con opportuni prodotti sgrassanti.
Tutte le strutture, i tamponamenti, i tramezzi, la copertura, le gronde ed i pluviali, impianto idrico e impianto elettrico sono stati posti in opera regolarmente, ad eccezione di un boiler che risulta installato in modo non corretto
e che andrebbe riposizionato correttamente” (cfr. l'elaborato peritale depositato il
05/05/2016).
Dalle risultanze di causa emerge dunque l'inadempimento soltanto parziale della prestazione dedotta nel contratto inter partes: la parzialità dell'inadempimento si è invero concretizzata nella mancata consegna di un prefabbricato (su tre pattuiti) e nei riscontrati vizi esecutivi dei manufatti realizzati.
A questo punto deve tuttavia rilevarsi che ai sensi dell'art. 1455 c.c., “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
In altre parole, la risoluzione per inadempimento esige che l'inadempimento della prestazione sia di non scarsa importanza, ossia grave. A contrario, ove l'inadempimento sia di scarsa importanza, la domanda di risoluzione non può avere seguito. Tuttavia, l'art. 1455 c.c., in quanto norma generale, può essere derogata in specifiche situazioni nelle quali il legislatore sottrae alla valutazione del giudice l'importanza dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa viene in rilevo altresì l'art. 1497 c.c., che statuisce che il compratore ha “il diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento” se la cosa “non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso cui la cosa è destinata”, ma solo se “il difetto di qualità eccede i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi”.
Ora, parte della dottrina sostiene che la gravità dell'inadempimento deve essere valutata esclusivamente alla luce della funzione del contratto, in relazione alla sua attitudine a turbare l'equilibrio sinallagmatico. In particolare, nell'ipotesi di inadempimento inesatto o parziale, la gravità deve essere ponderata secondo un criterio oggettivo, di proporzionalità. Dunque, sarebbe grave l'inadempimento pagina 7 di 14 che determina una significativa alterazione dell'equilibrio tra le prestazioni dedotte.
Secondo, altra parte della dottrina bisognerebbe considerare l'interesse de creditore, ponendosi nella sua prospettiva. Sarebbe, pertanto grave l'inadempimento che pregiudica in modo significativo l'interesse del creditore, anche nel caso in cui esso non si traduca in una alterazione obiettivamente significativa del rapporto tra le prestazioni.
Invero, a fronte delle summenzionate elaborazioni interpretative, appare condivisibile la tesi sposata dalla giurisprudenza secondo la quale la gravità dell'inadempimento deve essere valutata avendo riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio (Cass. n. Cass. n. 4314/2016): in primo luogo il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale – criterio oggettivo- (Cass. n. 6548/2010); sotto altro profilo complementare al primo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambi le parti, quali un atteggiamento incolpevole, o una tempestiva riparazione dell'opera, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra, che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata – criterio soggettivo- (Cass. n. 3954/2008).
Non sfugge peraltro che il requisito di gravità dell'inadempimento si sottrae alle regole di ripartizione dell'onere della prova, dovendo essere accertato d'ufficio dal giudice (Cass. n. 23148/2013), il quale, deve tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. n. 7187/2022, Cass. 8220/2021).
Ebbene, nel caso in specie, premessa, la parzialità dell'inadempimento, concretizzatasi nella mancata consegna del terzo prefabbricato e nei riscontrati vizi esecutivi dell'opera, occorre rapportare l'entità dell'inadempimento e dei vizi medesimi al valore complessivo della fornitura, atteso che ai fini della risoluzione pagina 8 di 14 del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, come nel caso di specie, l'indagine circa la gravità dell'inadempimento deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio di proporzionalità che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso (cfr. Cass. 24003/2004).
Complementare al principio suddetto è poi quello ulteriore secondo il quale, in tema di risoluzione per inadempimento il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto sì da dare luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché ad eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (cfr. Cass. 22346/2014).
Va poi evidenziato che: “L'interesse cui, ai sensi dell'art.1455 c.c., va comparata l'importanza dell'inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dall'interesse che la parte inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto” (v. Cass.
20/2/2018 n.4022).
Parametrando i principi cardine suddetti alla fattispecie in esame, va tenuto conto del contratto di fornitura oggetto del presente giudizio (ovverosia il contratto stipulato tra e Pt_1 Controparte_1 [...]
e della avvenuta installazione di n. 2 prefabbricati delle Controparte_3 dimensioni – il primo – di m. 19,80x3,00x 2,40/2,80 h esterna e – il secondo – di m. 9,16 x 5,40x 2,40/4 ,00 h esterna, per un valore stimato dal C.T.U. di €
19.000,00 oltre IVA (è questo infatti l'importo del saldo della fornitura determinato dall'ausiliario giudiziale e sottoposto alla valutazione delle parti ai fini del bonario componimento della lite), a fronte del prezzo complessivo di €
28.333,33 pattuito in contratto.
Dalle risultanze peritale emerge dunque che il valore della parte adempiuta era assolutamente preponderante rispetto all'intera obbligazione e, correlativamente, minoritaria la prestazione rimasta inadempiuta.
pagina 9 di 14 La rilevata entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione costituisce elemento di valutazione del giudizio sulla scarsa importanza dell'inadempimento (cfr. Cass., 6367/1993; Cass.,
3742/2006; CASS., n. 24003/2004), contribuendo ad escludere la sensibile alterazione del sinallagma contrattuale, in forza del pregiudizio subito da parte attrice.
A ciò si aggiunga la sostanziale tenuità dei difetti riscontrati in sede di indagine peritale: i vizi riscontrati non incidono, all'evidenza, per natura, entità e tipologia, sull'idoneità dei manufatti consegnati a garantire l'uso cui erano finalizzati, non apparendo di tale rilevanza da precluderne l'utilizzo e da necessitarne l'integrale sostituzione.
Deve poi considerarsi il contesto globale della vicenda: non può infatti trascurarsi, come evidenziato dal C.T.U., che il rapporto di fornitura per cui è causa si inseriva nell'ambito dei lavori di potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata nei comuni di Mola di Bari, Noicattaro
e Putignano, aggiudicati dalla società attrice a seguito di pubblico incanto (cfr. il contratto di appalto, stipulato in data 12/10/2011 rep. 04/2011, tra
[...]
e la impresa Controparte_6 attrice), lavori che prevedevano, tra l'altro, anche la realizzazione di uffici/servizi per gli operatori e gli utenti.
I prefabbricati consegnati dalla convenuta erano dunque destinati ad inserirsi nel complesso delle opere appaltate alla odierna attrice e, non a caso, sono invero in regolare uso al (circostanza pacifica ed Controparte_6 oggetto di accertamento peritale).
Significativa è allora la circostanza, emersa dalle risultanze di causa, costituita dal superamento della prova collaudo, all'esito della quale è stato valutato positivamente il completamento dell'opera appaltata alla società attrice, senza eccezioni di difetti e/o vizi.
Ciò conferma la scarsa importanza dell'inadempimento di parte convenuta, ed in particolare che la mancata consegna del terzo modulo e i vizi dell'opera eccepiti non rendevano la fornitura eseguita inidonea all'uso cui era destinata.
pagina 10 di 14 Analogo discorso vale per il dedotto ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine negozialmente previsto (espressamente “ritenuto non essenziale”, giusta previsione dell'art. 4 del contratto di fornitura inter partes).
Quindi, a fronte delle condivisibili ricognizioni peritali, l'inadempimento parziale o inesatto della convenuta non poteva certamente assurgere a quella rilevanza tale da legittimare la richiesta risoluzione, potendo la fornitura assolvere alla funzione cui era preordinata.
Ciò depone nel senso di escludere il verificarsi, per effetto dell'inadempimento, di una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale.
Dalle risultanze istruttorie emerge anzi che, in base alla funzione del negozio, l'incidenza dell'inadempimento accertato, avuto riguardo all'interesse dell'acquirente alla complessiva prestazione convenuta, era tale da legittimare, al più, una eventuale richiesta di risoluzione parziale (nella specie neanche richiesta), cioè limitata alla prestazione inadempiuta, apparendo invece priva di giustificazione la pretesa di estendere la risoluzione anche alla prestazione correttamente eseguita.
Risulta, quindi, acclarato un inadempimento parziale, ovvero inesatto da parte del prestatore d'opera, limitato, nei termini suddetti, in rapporto proporzionale rispetto alla totalità della fornitura e, in quanto tale, inidoneo a supportare l'invocata risoluzione del contratto, configurabile solamente nell'ipotesi di rilevante incidenza sul rapporto sinallagmatico inter partes ma, nel caso di specie, incidente solamente sul deprezzamento parziale della fornitura con conseguente riduzione del suo valore nei termini ridetti, ipotesi, estranea all'oggetto della causa, atteso che alcuna domanda di natura estimatoria è stata proposta dall'attrice, così precludendo qualsiasi accertamento giudiziale in merito al ridotto valore dell'opera.
Ne consegue la rilevata mancanza della condizione dell'azione risolutoria proposta dalla società attrice, configurabile in un inadempimento di non scarsa importanza rispetto all'interesse che la stessa aveva alla compiuta esecuzione dell'opera e, quindi, il rigetto della relativa domanda.
II.2. – Infondata è altresì la domanda di risarcimento del danno.
pagina 11 di 14 Invero, il rigetto della domanda di risoluzione determinato dalla scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacché anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato un danno risarcibile (Cass. n. 12466/2016).
Invero, si osserva, in termini generali, che il regime probatorio agevolato di cui beneficia il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale ovvero per l'adempimento, non lo sottrae, in caso di domanda per il risarcimento del danno, dall'obbligo di allegare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, riconducibili all'altrui inadempimento nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il danno evento ed i danni conseguenza. Vedasi, ex multis, Cass. 24632/2015 “Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”.
E, ancora, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano sez. XI,
17/04/2020, n.2446 “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli art. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova , in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta essere stata adempiuta, 2)il danno, 3)il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile”.
Infine, Tribunale Biella, sentenza n. 122 del 15.01.2020“In tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, pur essendo esonerato dal dimostrare l'inadempimento della controparte, deve tuttavia provare sia il danno che il quantum”.
Nella specie, la domanda risarcitoria, basata sulle conseguenze negative asseritamente derivanti dal parziale adempimento della prestazione dedotta nel pagina 12 di 14 contratto di fornitura, è rimasta solo labialmente affermata: nessun elemento di fatto l'attrice ha dedotto, nei termini processuali all'uopo previsti, al fine di consentire una valutazione circa la sussistenza e l'entità del danno subito.
Sul punto, va tra l'altro osservato che non potrebbe neppure farsi luogo alla liquidazione equitativa in assenza della prova dell'esistenza del danno e delle difficoltà oggettiva di determinazione dello stesso come affermato costantemente dalla giurisprudenza: “L'esercizio del potere discrezionale del giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e
2056 c.c. dà luogo, non già ad un giudizio di equità, bensì ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cd. equità giudiziale correttiva od integrativa. Quest'ultima presuppone che sia fornita la prova circa l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Diversamente non è possibile surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata prova del danno nella sua esistenza” (ex multis, Cass., n. 17752 del
08/09/2015).
Pertanto, rilevato che parte attrice non ha provato né nell'an, nè nel quantum il danno relativo alla mancata consegna del terzo prefabbricato, si rigetta la domanda attorea.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisoria, in ragione dell'entità delle questioni trattate e della prossimità del valore della lite al minimo dello scaglione di riferimento (fase di studio della controversia: € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.835,00; fase decisionale: € 2.127,00).
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA le domande proposte dall'attrice;
2) CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, liquidate in € 9.142,00 per ciascuna, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Leoci per dichiarata sua anticipazione.
3) PONE definitivamente le spese di C.T.U., come separatamente liquidate in corso di causa, a carico dell'attrice.
Bari, 9 febbraio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7190/2014 promossa da
in persona del suo legale Pt_1 Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. dell'avv. Nicola Maria Emanuele DE
LEONARDIS, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'Avv. NARDELLI Giovanni, giusta procura Controparte_2 in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_3 patrocinio dell'Avv. LEOCI Claudia, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 14 I.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, la Pt_1 [...]
premettendo che: Controparte_1
- con contratto di fornitura stipulato in Alberobello con la Controparte_3
quest'ultima si obbligava a realizzare in favore della
[...] Parte_2
n. 3 prefabbricati modulari al costo di € 28.333,33,
[...] somma che doveva essere versata con le seguenti modalità: € 5.000 + Iva al Co montaggio completo dei tre prefabbricati;
€ 7.777, 78 + Iva con RI a 60 giorni dal montaggio completo dei tre prefabbricati;
€ 7.777, 78 con RI.BA 90 giorni dal montaggio completo dei tre prefabbricati;
- con lettera del 02.07.2012, la intimava il pagamento della Controparte_3 somma di € 32.653,33 portata dalle fatture: n. 8 del 14.12.11 per € 2.000,00, n.
3 del 15.02.2012 per € 28.233,33 e n. 5 del 30.04.12 per € 2.420,00;
- l'odierna ricorrente, con lettere A/R del 26.07.2012 e del 06.09.2012, eccepiva che l'opera era incompleta oltreché affetta da vizi e richiedeva l'ultimazione dei lavori ed in particolare la costruzione del terzo fabbricato mai realizzato e l'eliminazione dei vizi e difetti dei prefabbricati già realizzati;
- la ricorrente riceveva ulteriori diffide ad adempiere (lettera del 26/03/2014; lettera A/R 03/04/2014); ha convenuto in giudizio la e , in Controparte_3 Controparte_2 qualità di cessionario del credito dalla prima vantato, con la richiesta di:
“Dichiarare risolto, per grave inadempimento della società Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, il contratto di fornitura in
[...] opera avente ad oggetto la realizzazione di n. 3 prefabbricati modulari intercorso tra la società attrice e la 2) Dichiarare ed accertare Controparte_3 come non dovuto da parte della società attrice ed in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore ovvero del Controparte_3 signor quale cessionario del credito, il pagamento della somma Controparte_2 portata dalle fatture n. 8 del 14.12.11 di Euro 2.000,00 e n. 3 del 15.02.2012 di
Euro 28.233,33 ovvero di qualunque altra somma a pretendersi. 3) Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice e pari ad euro 30.000,00
pagina 2 di 14 anche per il mancato rispetto dei tempi di consegna, per non aver realizzato
l'opera a regola d'arte, per la mancata realizzazione del terzo modulo prefabbricato così come previsto in contratto, oltre a quelli dovuti extra contratto.
4) In via subordinata, condannare la in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno da liquidarsi dal
Giudice con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.”.
I.2. – Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il Controparte_3 rigetto delle domande formulate dall'attrice, contestando le avverse deduzioni.
La convenuta ha in particolare dedotto l'esatta esecuzione di quanto previsto dal contratto intercorso tra la e Parte_2 CP_1
e la dimostrata: 1) dalla descrizione dei
[...] Controparte_3 manufatti contenuta nella fattura n.8/11 (doc. 5 prod. convenuta); 2) dal carteggio intercorso tra le due ditte, in particolare dalle comunicazioni inviate da a del 22.03.2012 e del Controparte_3 Parte_2
28.05.2012 (doc. 2 e 3 prod. convenuta), e soprattutto dalla missiva del
29.05.2012 inviata in risposta dalla in cui si confermava la Parte_2 disponibilità della predetta ditta all'accesso degli operai della
[...] per la “ultimazione dei lavori di Vostra competenza”; 3) dal fatto CP_3 che i manufatti appaltati alla dalla Controparte_3 Parte_2 erano a loro volta oggetto di contratto di appalto pubblico Rep. 04/2011,
[...] indetto dalla dalla Controparte_5 [...]
, e che la suddetta Pubblica Amministrazione, oltre ad interloquire Pt_2 direttamente con la convenuta a mezzo del Direttore dei Controparte_3
Lavori durante l'esecuzione degli stessi, ha ora in uso la zona di posa in opera, dopo regolare collaudo del 30.11.2012, che ha attestato la regolarità e conformità al disciplinare di gara delle opere ricadenti nella zona di Putignano.
Ha poi sostenuto che nessun fondamento né giuridico né soprattutto probatorio sorregge la richiesta della ricorrente al risarcimento danni, apoditticamente e genericamente indicata nella somma di € 30.000, persino superiore all'ammontare dei lavori complessivi affidati alla Controparte_3
[...]
pagina 3 di 14 I.3. – Costituendosi in giudizio, cessionario del credito Controparte_2 vantato dalla contestando le avverse deduzioni, ed Controparte_3 in particolare deducendo che, in virtù della natura pro solvendo della cessione
(come evincibile dall'art. 4 del contratto di cessione, doc. 1 prod. Monaco), la sua posizione processuale – attesa la non volontà di richiedere il pagamento della credito residuo – assume rilievo collaterale rispetto alla domanda attorea, e rimarcando la mancanza di nessuna evidenza probatoria ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno, ha richiesto: “1) rigettare la domanda proposta dalla poiché infondata in fatto e diritto, sia Parte_3 in punto an che in punto quantum, e comunque tenere indenne il convenuto sig.
da ogni pregiudizio ad essa connesso, non avendo egli dato Controparte_2 alcuna causa all'istaurazione del presente giudizio”.
I.4. – Istruita la causa per mezzo di prove documentali, testimoniali e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio del ing. la causa è Persona_1 pervenuta all'udienza del 20/11/2012, all'esito della quale è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – La domanda attorea è infondata e merita le sorti del rigetto.
I.1. – Invero, oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esatto adempimento relativo al contratto di fornitura in opera stipulato tra la committente e il fornitore Parte_3 [...]
di cui si chiede la risoluzione e il correlativo risarcimento Controparte_3 dei danni subiti, per un importo pari ad euro 30.000,00 o in alternativa determinato dal Giudice con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Orbene, in materia di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. formulata, da parte attrice, si osserva quanto segue.
Va premesso, in linea generale, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo pagina 4 di 14 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così Cass., sez.
Un., sent. 30/10/2001, n. 13533; Cass., sez. III., sent. 28/01/2002, n. 982;
Cass., sez. III., sent. 11/12/2002, n. 17626; di recente, Cass., sez. III, n. 8979 del 18/01/2024).
Pertanto, il creditore, che intende far valere tale responsabilità, è gravato unicamente dall'onere di dimostrare in giudizio il titolo, allegare l'inadempimento e provare il danno;
diversamente, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta al debitore costituirsi in giudizio e dimostrare di aver esattamente adempiuto, ovvero di aver posto in essere quello sforzo di diligenza richiesto dalla natura della prestazione e che, per tale ragione, l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (c.d. prova liberatoria).
Nel caso in esame, l'attrice ha documentalmente provato la fonte negoziale del suo diritto (doc.2 prod. attrice): l'oggetto del contratto prevedeva la realizzazione di n. 3 prefabbricati modulari (art. 1), al costo di € 28.333,33, somma che doveva essere versata con le seguenti modalità: € 5.000 + Iva al Co montaggio completo dei tre prefabbricati;
€ 7.777, 78 + Iva con RI a 60 giorni dal montaggio completo dei tre prefabbricati;
€ 7.777, 78 con RI.BA 90 giorni dal montaggio completo dei tre prefabbricati (art. 7).
Quanto poi all'inadempimento del fornitore, che in tesi giustificherebbe la risoluzione del contratto, parte attrice ha allegato che l'opera non era stata in alcun modo terminata e risultava incompleta, oltreché affetta da vizi e difetti.
Ora, a fronte dell'allegazione di un fatto negativo, quale è appunto l'inadempimento di un'obbligazione assunta, la prova del fatto estintivo – e cioè
l'adempimento della stessa – spetta al debitore inadempiente.
pagina 5 di 14 Parte convenuta, al fine di provare l'esatto adempimento, ha addotto, con riferimento alla mancata realizzazione del terzo prefabbricato, che esso era un modulo cantiere, destinato ad essere rimosso alla congegna dell'opera, come evincibile dalla descrizione della fornitura di cui alla fattura n.8/11 (doc. 5 prod. convenuta).
Con riferimento poi, ai lamentati vizi dell'opera, la convenuta ha addotto che dal carteggio intercorso tra le due ditte, in particolare dalle comunicazioni inviate da a del 22.03.2012 e del Controparte_3 Parte_2
28.05.2012 (doc. 2 e 3 prod. convenuta), e soprattutto dalla missiva del
29.05.2012 (inviata in risposta dalla in cui si confermava la Parte_2 disponibilità della predetta ditta all'accesso degli operai della
[...] per la “ultimazione dei lavori”) emergerebbe che la prestazione CP_3 eseguita non era mai stata contestata dalla ditta attrice.
Infine, parte convenuta ha addotto che i manufatti appaltati alla
[...] dalla erano a loro volta oggetto di Controparte_3 Parte_2 contratto di appalto pubblico Rep. 04/2011, indetto dalla Controparte_5 urbani- dalla , e che la suddetta Pubblica
[...] CP_5 Parte_2
Amministrazione, oltre ad interloquire direttamente con la convenuta
[...]
a mezzo del Direttore dei Lavori durante l'esecuzione degli stessi, CP_3 ha ora in uso la zona di posa in opera, dopo regolare collaudo del 30.11.2012, che ha attestato la regolarità e conformità al disciplinare di gara delle opere ricadenti nella zona di Putignano.
Ebbene, sulla scorta delle risultanze probatorie in atti ed in particolare dell'elaborazione degli esiti della consulenza d'ufficio, affidata all'Ing. Per_1
, e sintetizzati nell'elaborato peritale con esaustività e completezza di
[...] particolari, tale per cui si mutuano le relative conclusioni, in quanto intrinsecamente attendibili, non contraddittorie, dotate di efficacia logica e persuasiva, si rileva che “il predetto contratto non risulta portato a compimento per la mancata installazione del prefabbricato C (n.3) in contestazione”.
L'ausiliario giudiziale ha poi accertato, all'esito dell'ispezione dei due prefabbricati effettuata, che “il pavimento di parquet laminato di legno (…) presenta
pagina 6 di 14 avvallamenti e rigonfiamenti superficiali (…). I serramenti (presentano alcune macchie di vernice (…) facilmente eliminabili con opportuni prodotti sgrassanti.
Tutte le strutture, i tamponamenti, i tramezzi, la copertura, le gronde ed i pluviali, impianto idrico e impianto elettrico sono stati posti in opera regolarmente, ad eccezione di un boiler che risulta installato in modo non corretto
e che andrebbe riposizionato correttamente” (cfr. l'elaborato peritale depositato il
05/05/2016).
Dalle risultanze di causa emerge dunque l'inadempimento soltanto parziale della prestazione dedotta nel contratto inter partes: la parzialità dell'inadempimento si è invero concretizzata nella mancata consegna di un prefabbricato (su tre pattuiti) e nei riscontrati vizi esecutivi dei manufatti realizzati.
A questo punto deve tuttavia rilevarsi che ai sensi dell'art. 1455 c.c., “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
In altre parole, la risoluzione per inadempimento esige che l'inadempimento della prestazione sia di non scarsa importanza, ossia grave. A contrario, ove l'inadempimento sia di scarsa importanza, la domanda di risoluzione non può avere seguito. Tuttavia, l'art. 1455 c.c., in quanto norma generale, può essere derogata in specifiche situazioni nelle quali il legislatore sottrae alla valutazione del giudice l'importanza dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa viene in rilevo altresì l'art. 1497 c.c., che statuisce che il compratore ha “il diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento” se la cosa “non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso cui la cosa è destinata”, ma solo se “il difetto di qualità eccede i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi”.
Ora, parte della dottrina sostiene che la gravità dell'inadempimento deve essere valutata esclusivamente alla luce della funzione del contratto, in relazione alla sua attitudine a turbare l'equilibrio sinallagmatico. In particolare, nell'ipotesi di inadempimento inesatto o parziale, la gravità deve essere ponderata secondo un criterio oggettivo, di proporzionalità. Dunque, sarebbe grave l'inadempimento pagina 7 di 14 che determina una significativa alterazione dell'equilibrio tra le prestazioni dedotte.
Secondo, altra parte della dottrina bisognerebbe considerare l'interesse de creditore, ponendosi nella sua prospettiva. Sarebbe, pertanto grave l'inadempimento che pregiudica in modo significativo l'interesse del creditore, anche nel caso in cui esso non si traduca in una alterazione obiettivamente significativa del rapporto tra le prestazioni.
Invero, a fronte delle summenzionate elaborazioni interpretative, appare condivisibile la tesi sposata dalla giurisprudenza secondo la quale la gravità dell'inadempimento deve essere valutata avendo riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio (Cass. n. Cass. n. 4314/2016): in primo luogo il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale – criterio oggettivo- (Cass. n. 6548/2010); sotto altro profilo complementare al primo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambi le parti, quali un atteggiamento incolpevole, o una tempestiva riparazione dell'opera, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra, che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata – criterio soggettivo- (Cass. n. 3954/2008).
Non sfugge peraltro che il requisito di gravità dell'inadempimento si sottrae alle regole di ripartizione dell'onere della prova, dovendo essere accertato d'ufficio dal giudice (Cass. n. 23148/2013), il quale, deve tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. n. 7187/2022, Cass. 8220/2021).
Ebbene, nel caso in specie, premessa, la parzialità dell'inadempimento, concretizzatasi nella mancata consegna del terzo prefabbricato e nei riscontrati vizi esecutivi dell'opera, occorre rapportare l'entità dell'inadempimento e dei vizi medesimi al valore complessivo della fornitura, atteso che ai fini della risoluzione pagina 8 di 14 del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, come nel caso di specie, l'indagine circa la gravità dell'inadempimento deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio di proporzionalità che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso (cfr. Cass. 24003/2004).
Complementare al principio suddetto è poi quello ulteriore secondo il quale, in tema di risoluzione per inadempimento il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto sì da dare luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché ad eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (cfr. Cass. 22346/2014).
Va poi evidenziato che: “L'interesse cui, ai sensi dell'art.1455 c.c., va comparata l'importanza dell'inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dall'interesse che la parte inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto” (v. Cass.
20/2/2018 n.4022).
Parametrando i principi cardine suddetti alla fattispecie in esame, va tenuto conto del contratto di fornitura oggetto del presente giudizio (ovverosia il contratto stipulato tra e Pt_1 Controparte_1 [...]
e della avvenuta installazione di n. 2 prefabbricati delle Controparte_3 dimensioni – il primo – di m. 19,80x3,00x 2,40/2,80 h esterna e – il secondo – di m. 9,16 x 5,40x 2,40/4 ,00 h esterna, per un valore stimato dal C.T.U. di €
19.000,00 oltre IVA (è questo infatti l'importo del saldo della fornitura determinato dall'ausiliario giudiziale e sottoposto alla valutazione delle parti ai fini del bonario componimento della lite), a fronte del prezzo complessivo di €
28.333,33 pattuito in contratto.
Dalle risultanze peritale emerge dunque che il valore della parte adempiuta era assolutamente preponderante rispetto all'intera obbligazione e, correlativamente, minoritaria la prestazione rimasta inadempiuta.
pagina 9 di 14 La rilevata entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione costituisce elemento di valutazione del giudizio sulla scarsa importanza dell'inadempimento (cfr. Cass., 6367/1993; Cass.,
3742/2006; CASS., n. 24003/2004), contribuendo ad escludere la sensibile alterazione del sinallagma contrattuale, in forza del pregiudizio subito da parte attrice.
A ciò si aggiunga la sostanziale tenuità dei difetti riscontrati in sede di indagine peritale: i vizi riscontrati non incidono, all'evidenza, per natura, entità e tipologia, sull'idoneità dei manufatti consegnati a garantire l'uso cui erano finalizzati, non apparendo di tale rilevanza da precluderne l'utilizzo e da necessitarne l'integrale sostituzione.
Deve poi considerarsi il contesto globale della vicenda: non può infatti trascurarsi, come evidenziato dal C.T.U., che il rapporto di fornitura per cui è causa si inseriva nell'ambito dei lavori di potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata nei comuni di Mola di Bari, Noicattaro
e Putignano, aggiudicati dalla società attrice a seguito di pubblico incanto (cfr. il contratto di appalto, stipulato in data 12/10/2011 rep. 04/2011, tra
[...]
e la impresa Controparte_6 attrice), lavori che prevedevano, tra l'altro, anche la realizzazione di uffici/servizi per gli operatori e gli utenti.
I prefabbricati consegnati dalla convenuta erano dunque destinati ad inserirsi nel complesso delle opere appaltate alla odierna attrice e, non a caso, sono invero in regolare uso al (circostanza pacifica ed Controparte_6 oggetto di accertamento peritale).
Significativa è allora la circostanza, emersa dalle risultanze di causa, costituita dal superamento della prova collaudo, all'esito della quale è stato valutato positivamente il completamento dell'opera appaltata alla società attrice, senza eccezioni di difetti e/o vizi.
Ciò conferma la scarsa importanza dell'inadempimento di parte convenuta, ed in particolare che la mancata consegna del terzo modulo e i vizi dell'opera eccepiti non rendevano la fornitura eseguita inidonea all'uso cui era destinata.
pagina 10 di 14 Analogo discorso vale per il dedotto ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine negozialmente previsto (espressamente “ritenuto non essenziale”, giusta previsione dell'art. 4 del contratto di fornitura inter partes).
Quindi, a fronte delle condivisibili ricognizioni peritali, l'inadempimento parziale o inesatto della convenuta non poteva certamente assurgere a quella rilevanza tale da legittimare la richiesta risoluzione, potendo la fornitura assolvere alla funzione cui era preordinata.
Ciò depone nel senso di escludere il verificarsi, per effetto dell'inadempimento, di una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale.
Dalle risultanze istruttorie emerge anzi che, in base alla funzione del negozio, l'incidenza dell'inadempimento accertato, avuto riguardo all'interesse dell'acquirente alla complessiva prestazione convenuta, era tale da legittimare, al più, una eventuale richiesta di risoluzione parziale (nella specie neanche richiesta), cioè limitata alla prestazione inadempiuta, apparendo invece priva di giustificazione la pretesa di estendere la risoluzione anche alla prestazione correttamente eseguita.
Risulta, quindi, acclarato un inadempimento parziale, ovvero inesatto da parte del prestatore d'opera, limitato, nei termini suddetti, in rapporto proporzionale rispetto alla totalità della fornitura e, in quanto tale, inidoneo a supportare l'invocata risoluzione del contratto, configurabile solamente nell'ipotesi di rilevante incidenza sul rapporto sinallagmatico inter partes ma, nel caso di specie, incidente solamente sul deprezzamento parziale della fornitura con conseguente riduzione del suo valore nei termini ridetti, ipotesi, estranea all'oggetto della causa, atteso che alcuna domanda di natura estimatoria è stata proposta dall'attrice, così precludendo qualsiasi accertamento giudiziale in merito al ridotto valore dell'opera.
Ne consegue la rilevata mancanza della condizione dell'azione risolutoria proposta dalla società attrice, configurabile in un inadempimento di non scarsa importanza rispetto all'interesse che la stessa aveva alla compiuta esecuzione dell'opera e, quindi, il rigetto della relativa domanda.
II.2. – Infondata è altresì la domanda di risarcimento del danno.
pagina 11 di 14 Invero, il rigetto della domanda di risoluzione determinato dalla scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacché anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato un danno risarcibile (Cass. n. 12466/2016).
Invero, si osserva, in termini generali, che il regime probatorio agevolato di cui beneficia il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale ovvero per l'adempimento, non lo sottrae, in caso di domanda per il risarcimento del danno, dall'obbligo di allegare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, riconducibili all'altrui inadempimento nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il danno evento ed i danni conseguenza. Vedasi, ex multis, Cass. 24632/2015 “Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”.
E, ancora, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano sez. XI,
17/04/2020, n.2446 “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli art. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova , in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta essere stata adempiuta, 2)il danno, 3)il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile”.
Infine, Tribunale Biella, sentenza n. 122 del 15.01.2020“In tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, pur essendo esonerato dal dimostrare l'inadempimento della controparte, deve tuttavia provare sia il danno che il quantum”.
Nella specie, la domanda risarcitoria, basata sulle conseguenze negative asseritamente derivanti dal parziale adempimento della prestazione dedotta nel pagina 12 di 14 contratto di fornitura, è rimasta solo labialmente affermata: nessun elemento di fatto l'attrice ha dedotto, nei termini processuali all'uopo previsti, al fine di consentire una valutazione circa la sussistenza e l'entità del danno subito.
Sul punto, va tra l'altro osservato che non potrebbe neppure farsi luogo alla liquidazione equitativa in assenza della prova dell'esistenza del danno e delle difficoltà oggettiva di determinazione dello stesso come affermato costantemente dalla giurisprudenza: “L'esercizio del potere discrezionale del giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e
2056 c.c. dà luogo, non già ad un giudizio di equità, bensì ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cd. equità giudiziale correttiva od integrativa. Quest'ultima presuppone che sia fornita la prova circa l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Diversamente non è possibile surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata prova del danno nella sua esistenza” (ex multis, Cass., n. 17752 del
08/09/2015).
Pertanto, rilevato che parte attrice non ha provato né nell'an, nè nel quantum il danno relativo alla mancata consegna del terzo prefabbricato, si rigetta la domanda attorea.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisoria, in ragione dell'entità delle questioni trattate e della prossimità del valore della lite al minimo dello scaglione di riferimento (fase di studio della controversia: € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.835,00; fase decisionale: € 2.127,00).
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA le domande proposte dall'attrice;
2) CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, liquidate in € 9.142,00 per ciascuna, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Leoci per dichiarata sua anticipazione.
3) PONE definitivamente le spese di C.T.U., come separatamente liquidate in corso di causa, a carico dell'attrice.
Bari, 9 febbraio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 14 di 14