TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2426 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MANILI AMERIGO giusta procura speciale in atti;
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
MANILI AMERIGO giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025 con cui anno chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
di voler modificare le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Roma in data 11/03/2015 alle condizioni di seguito indicate:
“
1. Accertare e dichiarare che ricorrono le condizioni di legge per
l'accoglimento del ricorso;
2. Disporre la revoca, ai sensi di legge, a decorrere dal 07/01/2025,
dell'assegno a titolo di contributo del padre sig. per il Parte_1
mantenimento della figlia [1996] come stabilito nel verbale di Persona_1
separazione dei coniugi davanti al Tribunale ordinario di Roma del
24/02/2015 nel procedimento iscritto con RG n. 57938/2014, omologato con
decreto dell'11/03/2015, cron. n. 7121/2015, ferme tutte le altre condizioni
di separazione in favore della sig.ra ; CP_1
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2426/2025
R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale
di Roma in data 11/03/2015, n. 7121/2015 nei termini e alle condizioni 3
trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2426 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MANILI AMERIGO giusta procura speciale in atti;
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
MANILI AMERIGO giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025 con cui anno chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
di voler modificare le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Roma in data 11/03/2015 alle condizioni di seguito indicate:
“
1. Accertare e dichiarare che ricorrono le condizioni di legge per
l'accoglimento del ricorso;
2. Disporre la revoca, ai sensi di legge, a decorrere dal 07/01/2025,
dell'assegno a titolo di contributo del padre sig. per il Parte_1
mantenimento della figlia [1996] come stabilito nel verbale di Persona_1
separazione dei coniugi davanti al Tribunale ordinario di Roma del
24/02/2015 nel procedimento iscritto con RG n. 57938/2014, omologato con
decreto dell'11/03/2015, cron. n. 7121/2015, ferme tutte le altre condizioni
di separazione in favore della sig.ra ; CP_1
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2426/2025
R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale
di Roma in data 11/03/2015, n. 7121/2015 nei termini e alle condizioni 3
trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi