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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/07/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Matteo Prato Presidente relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2358/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Laghi;
- ricorrente -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Straticò; CP_1 C.F._2
- resistente - nonché
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 13.12.2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale, deducendo che in data 26.6.2016, in Castrovillari, aveva contratto matrimonio con
[...]
dalla cui unione in data 10.6.2015 era nato il figlio minore;
ha, poi, CP_1 Persona_1
sostenuto che il rapporto personale tra gli odierni contendenti si era progressivamente incrinato al punto tale che con decreto dell'8.10.2022 il Tribunale di Castrovillari omologò le condizioni di separazione dai coniugi medesimi concordate, che prevedevano l'affido condiviso del predetto minore con collocazione prevalente presso la madre, obbligo in capo al di concorrere al mantenimento Pt_1 della prole nella misura di € 200,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) e disciplina del relativo diritto di visita secondo le modalità ivi pattuite.
Nel libello introduttivo del presente procedimento ha rappresentato il sopravvenuto peggioramento della propria situazione patrimoniale-reddituale, non mancando - altresì - di riferire che dalla relazione
more uxorio intrattenuta con altra donna (tale era nato, in data 7.4.2024, il piccolo CP_3
ha, pertanto, invocato l'accoglimento delle conclusioni che in sede di prima Persona_2
memoria ex art. 473 bis.17 così venivano rassegnate: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Castrovillari in data 26.06.2016; Parte_2 CP_1
disciplinare i rapporti tra i genitori ed il figlio minore alla luce del piano Persona_1 genitoriale articolato nel ricorso introduttivo;
prevedere l'obbligo in capo al Sig. di Parte_1 versare la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore del figlio minore con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare alla Persona_1
Sig.ra a mezzo ricarica Postepay entro il giorno 10 di ogni mese;
prevedere l'obbligo di CP_1
corresponsione delle spese aventi carattere straordinario - documentate - in favore del figlio minore
nella misura del 50%. Tali spese potranno essere concordate anche tramite mail o WhatsApp ed in caso di mancata risposta entro 10 giorni opererà il regime del silenzio-assenso e la spesa dovrà considerarsi autorizzata;
disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di
Castrovillari affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'artt. 69 del DPR 396/2000. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimb.forf. cap ed iva nelle forme di legge, avendo il deducente chiesto ed ottenuto il beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio, beneficio nel quale insiste”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 18.4.2025 si è costituita in giudizio la quale - pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio proposta dal ricorrente - ha impugnato e contestato le avverse allegazioni in punto di disciplina del diritto di visita, non mancando di evidenziare che controparte si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole dall'ottobre 2022 al gennaio 2024, con conseguente richiesta di adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.39; ha insistito, inoltre, per l'incremento ad € 350,00 della somma dovuta a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione celebrata il 13.6.2025, il Giudice delegato ha preso atto della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. All'esito di un infruttuoso tentativo di conciliazione della lite, la causa è stata rinviata per la decisione, non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 4.10.2022 in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 1148-22
R.G., poi definito con decreto di omologa dell'8.10.2022.
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
2. Quanto, poi, al profilo concernente il contributo al mantenimento del figlio minore Persona_1
(di 10 anni) da parte del padre, va premesso che - ai sensi dell'art. 316 bis c.c. - “I genitori
[...]
devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo…”.
Il comma 4 dell'art. 337 ter c.c. prevede, poi, che “…ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di ciascun genitore. 5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…”. Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. - che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) - il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione, non potendo sottrarsi alla corresponsione di un assegno di mantenimento che sovvenga almeno alle fondamentali esigenze di vita dei figli (essendo suo onere attivarsi al massimo delle proprie possibilità onde reperire le risorse necessarie al sostentamento della prole) Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole.
2.1 Come noto, costituisce ius receptum il principio secondo cui in sede di revisione delle statuizioni rese in punto di assegno di mantenimento non possono essere presi in considerazione i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, né tutti quei fatti - preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno medesimo - che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che la pronuncia sull'assegno di mantenimento è idonea a dar luogo ad un giudicato (seppur "rebus sic stantibus") sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, potendo - di converso - legittimare una modifica il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dei coniugi che sia idoneo a determinare una significativa alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non già una nuova valutazione circa l'esistenza dei presupposti e l'entità dell'assegno medesimo.
A tale ordine di considerazioni va, altresì, aggiunto che “in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che
postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età” (in tal senso, ex multis,
Cass. Civ., Sez. 1 , ordinanza n. 32466 del 22/11/2023).
2.2 Ebbene, venendo a calare le predette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, va da subito registrato come il - per come dallo stesso confermato anche a verbale d'udienza del 13.6.2025 Pt_1
- presti attività lavorativa alle dipendenze della società in virtù di contratto part- Controparte_4
time a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile che, almeno con riferimento agli ultimi dodici mesi disponibili, si aggira intorno ai 550,00 euro.
Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno in questione, provata per tabulas è da ritenersi la circostanza che la situazione reddituale del sia peggiorata rispetto a quella presa in Pt_1
considerazione in sede di separazione (nell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, anno 2024, si registra un reddito complessivo pari ad € 6.522,00, rispetto agli € 8.581,00 registrati nel 2021 e di cui si dà atto anche nel decreto di omologa delle condizioni di separazione reso dall'intestato Tribunale l'8.10.2022).
D'altra parte, provata documentalmente risulta anche l'ulteriore sopravvenuta circostanza che, successivamente al giudizio di separazione, dalla relazione more uxorio con altra donna (tale
[...]
il abbia avuto due altri figli in data 7.4.2024 e CP_5 Pt_1 Persona_2
il 20.6.2025), al cui mantenimento egli dovrà necessariamente contribuire. Persona_3
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che siffatti profili - pur nella consapevolezza delle sempre crescenti esigenze legate alla crescita della prole - costituiscano fatti sopravvenuti alla pronuncia di separazione idonei ad incidere negativamente sulla posizione economica dell'onerato e ad alterare l'equilibrio economico raggiunto dalle parti in sede di omologa e, dunque, a fondare una rideterminazione del quantum dell'assegno di mantenimento de quo.
Pertanto, tenuto conto dell'età della prole (anni 10) e delle risorse della madre convivente (per come evincibili dalla documentazione reddituale dalla medesima versata in atti), si reputa opportuno porre a carico del l'obbligo di versare mensilmente, in favore della ricorrente ed entro i primi cinque Pt_1 giorni del mese, la somma di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e di contribuire, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie (previo accordo con la ricorrente e con successiva rendicontazione).
Di contro, a nulla rilevano - ai fini della decisione del presente giudizio - tanto il fatto che il veicolo di proprietà del ricorrente (targato FD647CY) sia stato attinto da fermo amministrativo (risalendo il primo siffatto gravame al 19.10.2018), quanto l'avere il medesimo subìto dei protesti (anche in tal caso risalendo alcuni di essi ad epoca antecedente alla conclusione del giudizio di separazione).
3. Per ciò che attiene, poi, alla disciplina del diritto di vista del padre - tenuto conto dell'età e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, del mancato raggiungimento di un accordo sul punto tra gli odierni contendenti e delle recenti parziali modifiche apportate dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione rubricato al n. 966-24 R.G.
Parte_1 ed azionato dall'odierno istante - si ritiene equo disporre che trattenga con sé presso la propria abitazione il figlio secondo le seguenti modalità: a) per tre settimane al mese, Persona_1 dall'uscita di scuola di mercoledì all'ingresso scolastico del venerdì mattina;
b) per una settimana al mese dalle ore 14,00 del sabato alle ore 8,00 del lunedì; c) nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre ovvero dalle ore 16,00 del 30 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio e, nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 16,00 del Venerdì Santo alle ore 20.00 del Lunedì di Pasqua;
d) infine, nel periodo estivo per trenta giorni (di cui 15 continuativi nel mese di luglio e 15 continuativi nel mese di agosto), salvo diverso accordo con la madre e tenuto conto della volontà e delle esigenze della prole, in ogni caso da concordare con il genitore collocatario entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Detto, poi, che quanto all'asserita mancata integrale corresponsione, da parte del ricorrente, del
CP_ mantenimento dovuto alla resistente nell'interesse della prole, la già dispone di titolo giudiziale da azionare in executivis per il recupero forzoso di quanto spettantele, va al riguardo osservato come parte ricorrente non abbia offerto prova di aver integralmente adempiuto all'obbligo, sul medesimo incombente, di concorrere al mantenimento (ordinario e straordinario) del figlio.
A tal riguardo evidentemente inammissibile, giacché manifestamente generico e per nulla circostanziato nel tempo e nello spazio risulta, infatti, il capitolo di prova n. 7 articolato dal ricorrente nel ricorso e nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. (Vero che il a mezzo dei sigg.ri Pt_1
, , e ha Parte_3 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
provveduto, mese per mese, a corrispondere alla sig.ra il contributo per il mantenimento CP_1
del figlio procreato con la stessa), costituendo approdo giurisprudenziale pacifico e consolidato il principio secondo cui “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (in tal senso ex multis, Cassazione civile, sez.
VI, 12/10/2011, n. 20997).
Pertanto, in accoglimento della domanda ex art. 473 bis.39 c.p.c. avanzata dalla resistente, va disposto l'ammonimento del genitore inadempiente ad adempiere puntualmente alle Parte_1
prestazioni economiche di mantenimento sul medesimo gravanti.
4.1 Non meritevole di accoglimento risulta, invece, la domanda con cui la resistente ha invocato il ristoro del pregiudizio asseritamente patito in ragione dell'altrui condotta inadempiente.
Ancor prima che totalmente lacunosa sotto il profilo probatorio, siffatta domanda risarcitoria risulta connotata da evidente deficit in punto di stretta allegazione, non essendo dato sapere in cosa si sia effettivamente concretizzato il lamentato pregiudizio che sarebbe venuto ad esistenza alla luce dei fatti dedotti nella comparsa di costituzione.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del presente giudizio e del solo parziale accoglimento delle reciproche domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 2358/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.6.2016, in
Castrovillari, da (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Parte_1 CP_1
Valentia il 25.7.1978), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castrovillari al n.
10, parte I, anno 2016.
2) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, in favore della Parte_1
resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00, oltre CP_1
al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso Persona_1
introduttivo del presente giudizio, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3) Disciplina il diritto di visita del padre secondo le modalità previste al punto 3 di parte motiva.
4) Ammonisce al puntuale adempimento delle prestazioni economiche di Parte_1
mantenimento sul medesimo gravanti.
5) Rigetta la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla resistente.
6) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castrovillari per le annotazioni e le incombenze di competenza.
7) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, all'esito della camera di consiglio del 4/7/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Presidente estensore
Dott. Matteo Prato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Matteo Prato Presidente relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2358/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Laghi;
- ricorrente -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Straticò; CP_1 C.F._2
- resistente - nonché
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 13.12.2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale, deducendo che in data 26.6.2016, in Castrovillari, aveva contratto matrimonio con
[...]
dalla cui unione in data 10.6.2015 era nato il figlio minore;
ha, poi, CP_1 Persona_1
sostenuto che il rapporto personale tra gli odierni contendenti si era progressivamente incrinato al punto tale che con decreto dell'8.10.2022 il Tribunale di Castrovillari omologò le condizioni di separazione dai coniugi medesimi concordate, che prevedevano l'affido condiviso del predetto minore con collocazione prevalente presso la madre, obbligo in capo al di concorrere al mantenimento Pt_1 della prole nella misura di € 200,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) e disciplina del relativo diritto di visita secondo le modalità ivi pattuite.
Nel libello introduttivo del presente procedimento ha rappresentato il sopravvenuto peggioramento della propria situazione patrimoniale-reddituale, non mancando - altresì - di riferire che dalla relazione
more uxorio intrattenuta con altra donna (tale era nato, in data 7.4.2024, il piccolo CP_3
ha, pertanto, invocato l'accoglimento delle conclusioni che in sede di prima Persona_2
memoria ex art. 473 bis.17 così venivano rassegnate: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Castrovillari in data 26.06.2016; Parte_2 CP_1
disciplinare i rapporti tra i genitori ed il figlio minore alla luce del piano Persona_1 genitoriale articolato nel ricorso introduttivo;
prevedere l'obbligo in capo al Sig. di Parte_1 versare la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore del figlio minore con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare alla Persona_1
Sig.ra a mezzo ricarica Postepay entro il giorno 10 di ogni mese;
prevedere l'obbligo di CP_1
corresponsione delle spese aventi carattere straordinario - documentate - in favore del figlio minore
nella misura del 50%. Tali spese potranno essere concordate anche tramite mail o WhatsApp ed in caso di mancata risposta entro 10 giorni opererà il regime del silenzio-assenso e la spesa dovrà considerarsi autorizzata;
disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di
Castrovillari affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'artt. 69 del DPR 396/2000. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimb.forf. cap ed iva nelle forme di legge, avendo il deducente chiesto ed ottenuto il beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio, beneficio nel quale insiste”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 18.4.2025 si è costituita in giudizio la quale - pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio proposta dal ricorrente - ha impugnato e contestato le avverse allegazioni in punto di disciplina del diritto di visita, non mancando di evidenziare che controparte si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole dall'ottobre 2022 al gennaio 2024, con conseguente richiesta di adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.39; ha insistito, inoltre, per l'incremento ad € 350,00 della somma dovuta a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione celebrata il 13.6.2025, il Giudice delegato ha preso atto della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. All'esito di un infruttuoso tentativo di conciliazione della lite, la causa è stata rinviata per la decisione, non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 4.10.2022 in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 1148-22
R.G., poi definito con decreto di omologa dell'8.10.2022.
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
2. Quanto, poi, al profilo concernente il contributo al mantenimento del figlio minore Persona_1
(di 10 anni) da parte del padre, va premesso che - ai sensi dell'art. 316 bis c.c. - “I genitori
[...]
devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo…”.
Il comma 4 dell'art. 337 ter c.c. prevede, poi, che “…ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di ciascun genitore. 5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…”. Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. - che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) - il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione, non potendo sottrarsi alla corresponsione di un assegno di mantenimento che sovvenga almeno alle fondamentali esigenze di vita dei figli (essendo suo onere attivarsi al massimo delle proprie possibilità onde reperire le risorse necessarie al sostentamento della prole) Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole.
2.1 Come noto, costituisce ius receptum il principio secondo cui in sede di revisione delle statuizioni rese in punto di assegno di mantenimento non possono essere presi in considerazione i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, né tutti quei fatti - preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno medesimo - che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che la pronuncia sull'assegno di mantenimento è idonea a dar luogo ad un giudicato (seppur "rebus sic stantibus") sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, potendo - di converso - legittimare una modifica il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dei coniugi che sia idoneo a determinare una significativa alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non già una nuova valutazione circa l'esistenza dei presupposti e l'entità dell'assegno medesimo.
A tale ordine di considerazioni va, altresì, aggiunto che “in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che
postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età” (in tal senso, ex multis,
Cass. Civ., Sez. 1 , ordinanza n. 32466 del 22/11/2023).
2.2 Ebbene, venendo a calare le predette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, va da subito registrato come il - per come dallo stesso confermato anche a verbale d'udienza del 13.6.2025 Pt_1
- presti attività lavorativa alle dipendenze della società in virtù di contratto part- Controparte_4
time a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile che, almeno con riferimento agli ultimi dodici mesi disponibili, si aggira intorno ai 550,00 euro.
Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno in questione, provata per tabulas è da ritenersi la circostanza che la situazione reddituale del sia peggiorata rispetto a quella presa in Pt_1
considerazione in sede di separazione (nell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, anno 2024, si registra un reddito complessivo pari ad € 6.522,00, rispetto agli € 8.581,00 registrati nel 2021 e di cui si dà atto anche nel decreto di omologa delle condizioni di separazione reso dall'intestato Tribunale l'8.10.2022).
D'altra parte, provata documentalmente risulta anche l'ulteriore sopravvenuta circostanza che, successivamente al giudizio di separazione, dalla relazione more uxorio con altra donna (tale
[...]
il abbia avuto due altri figli in data 7.4.2024 e CP_5 Pt_1 Persona_2
il 20.6.2025), al cui mantenimento egli dovrà necessariamente contribuire. Persona_3
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che siffatti profili - pur nella consapevolezza delle sempre crescenti esigenze legate alla crescita della prole - costituiscano fatti sopravvenuti alla pronuncia di separazione idonei ad incidere negativamente sulla posizione economica dell'onerato e ad alterare l'equilibrio economico raggiunto dalle parti in sede di omologa e, dunque, a fondare una rideterminazione del quantum dell'assegno di mantenimento de quo.
Pertanto, tenuto conto dell'età della prole (anni 10) e delle risorse della madre convivente (per come evincibili dalla documentazione reddituale dalla medesima versata in atti), si reputa opportuno porre a carico del l'obbligo di versare mensilmente, in favore della ricorrente ed entro i primi cinque Pt_1 giorni del mese, la somma di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e di contribuire, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie (previo accordo con la ricorrente e con successiva rendicontazione).
Di contro, a nulla rilevano - ai fini della decisione del presente giudizio - tanto il fatto che il veicolo di proprietà del ricorrente (targato FD647CY) sia stato attinto da fermo amministrativo (risalendo il primo siffatto gravame al 19.10.2018), quanto l'avere il medesimo subìto dei protesti (anche in tal caso risalendo alcuni di essi ad epoca antecedente alla conclusione del giudizio di separazione).
3. Per ciò che attiene, poi, alla disciplina del diritto di vista del padre - tenuto conto dell'età e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, del mancato raggiungimento di un accordo sul punto tra gli odierni contendenti e delle recenti parziali modifiche apportate dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione rubricato al n. 966-24 R.G.
Parte_1 ed azionato dall'odierno istante - si ritiene equo disporre che trattenga con sé presso la propria abitazione il figlio secondo le seguenti modalità: a) per tre settimane al mese, Persona_1 dall'uscita di scuola di mercoledì all'ingresso scolastico del venerdì mattina;
b) per una settimana al mese dalle ore 14,00 del sabato alle ore 8,00 del lunedì; c) nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre ovvero dalle ore 16,00 del 30 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio e, nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 16,00 del Venerdì Santo alle ore 20.00 del Lunedì di Pasqua;
d) infine, nel periodo estivo per trenta giorni (di cui 15 continuativi nel mese di luglio e 15 continuativi nel mese di agosto), salvo diverso accordo con la madre e tenuto conto della volontà e delle esigenze della prole, in ogni caso da concordare con il genitore collocatario entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Detto, poi, che quanto all'asserita mancata integrale corresponsione, da parte del ricorrente, del
CP_ mantenimento dovuto alla resistente nell'interesse della prole, la già dispone di titolo giudiziale da azionare in executivis per il recupero forzoso di quanto spettantele, va al riguardo osservato come parte ricorrente non abbia offerto prova di aver integralmente adempiuto all'obbligo, sul medesimo incombente, di concorrere al mantenimento (ordinario e straordinario) del figlio.
A tal riguardo evidentemente inammissibile, giacché manifestamente generico e per nulla circostanziato nel tempo e nello spazio risulta, infatti, il capitolo di prova n. 7 articolato dal ricorrente nel ricorso e nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. (Vero che il a mezzo dei sigg.ri Pt_1
, , e ha Parte_3 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
provveduto, mese per mese, a corrispondere alla sig.ra il contributo per il mantenimento CP_1
del figlio procreato con la stessa), costituendo approdo giurisprudenziale pacifico e consolidato il principio secondo cui “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (in tal senso ex multis, Cassazione civile, sez.
VI, 12/10/2011, n. 20997).
Pertanto, in accoglimento della domanda ex art. 473 bis.39 c.p.c. avanzata dalla resistente, va disposto l'ammonimento del genitore inadempiente ad adempiere puntualmente alle Parte_1
prestazioni economiche di mantenimento sul medesimo gravanti.
4.1 Non meritevole di accoglimento risulta, invece, la domanda con cui la resistente ha invocato il ristoro del pregiudizio asseritamente patito in ragione dell'altrui condotta inadempiente.
Ancor prima che totalmente lacunosa sotto il profilo probatorio, siffatta domanda risarcitoria risulta connotata da evidente deficit in punto di stretta allegazione, non essendo dato sapere in cosa si sia effettivamente concretizzato il lamentato pregiudizio che sarebbe venuto ad esistenza alla luce dei fatti dedotti nella comparsa di costituzione.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del presente giudizio e del solo parziale accoglimento delle reciproche domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 2358/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.6.2016, in
Castrovillari, da (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Parte_1 CP_1
Valentia il 25.7.1978), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castrovillari al n.
10, parte I, anno 2016.
2) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, in favore della Parte_1
resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00, oltre CP_1
al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso Persona_1
introduttivo del presente giudizio, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3) Disciplina il diritto di visita del padre secondo le modalità previste al punto 3 di parte motiva.
4) Ammonisce al puntuale adempimento delle prestazioni economiche di Parte_1
mantenimento sul medesimo gravanti.
5) Rigetta la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla resistente.
6) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castrovillari per le annotazioni e le incombenze di competenza.
7) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, all'esito della camera di consiglio del 4/7/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Presidente estensore
Dott. Matteo Prato