Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 25.2.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7457/2024 R.G.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Bellucci
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Oranges - resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t CP_2
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 26.3.2024 il ha convenuto in giudizio l' e l'
[...]
al fine di sentir: Controparte_1
a) accertare e dichiarare che il ricorrente non ha mai ricevuto nel termine di 5 anni previsto dalla legge alcun atto interruttivo né da parte dell'Ente impositore né da parte del Concessionario;
b) per l'effetto accertare e dichiarare che si è verificata la Decadenza per il mancato rispetto dei relativi termini e il presunto diritto di credito vantato nei suoi confronti si è prescritto per inerzia del creditore lì dove siano intercorsi i 5 anni previsti dal
Legislatore; c) per l'effetto DICHIARARE LA NULLITÀ della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 07176202300001475000 Fascicolo n. 2023/189103 nonché intimazione di pagamento n. 07120239011043663/000; d) per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente non risulta debitore nei confronti dell' (già e Controparte_1 Controparte_3 dell'Ente impositore relativamente alle cartelle n. 07120150140905579000, n. 07120160013261345000, n. 07120160013261446000, n. 07120160032238302000, n.
07120160076632353000, n. 37120170005928366000, n. 37120180001682600000, n.
37120180022326370000, n. 37120190008489872000, n. 37120190020754754000, n.
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e) per l'effetto ordinare alla convenuta la cancellazione dal ruolo esattoriale delle cartelle de quo agitur.
Si è costituita in giudizio l' che, eccependo Controparte_1 l'improponibilità e l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione dell'1.10.2024 il procuratore del ricorrente ha precisato che “la CP_ domanda è stata formulata nei confronti dell' e dell' . Controparte_1
CP_ Pertanto, stante la mancata costituzione in giudizio dell' la causa è stata rinviata cinque volte (cfr. verbali di udienza del: 1.10.2024, 5.11.2024, 14.1.2025, 11.2.2025, 18.2.2025) per consentire a parte ricorrente di fornire prova della notifica del ricorso a tale ente.
*** Posto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300001475000
e l'intimazione di pagamento n. 07120239011043663/000 per cui è causa non sono state depositate dal ricorrente, ma dall'agente per la riscossione, deve premettersi che, per come formulata, la domanda è fondata sulla asserita estinzione per prescrizione dei crediti contributivi vantati dall' nei suindicati avvisi di addebito, nonché dei crediti (non CP_2 meglio identificati) vantati dalle DIREZIONI DEL LAVORO di COSENZA, NAPOLI,
BARI e CATANIA nelle suindicate cartelle di pagamento.
Orbene, il ricorrente non ha convenuto in giudizio i suindicati enti creditori che, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. SSUU 7514/2022) sono i soggetti legittimati passivi della suindicata domanda attorea.
CP_ Ed invero, quanto all' come innanzi evidenziato, nonostante la causa sia stata rinviata innumerevoli volte, il ricorrente non ha fornito prova della notifica del ricorso a tale ente.
All'udienza odierna, peraltro, così come a quella fissata per l'11.2.2025, il ricorrente neppure
è comparso, così mostrando una sostanziale carenza di interesse.
Quanto alle Direzioni del Lavoro di Cosenza, Napoli, Bari e Catania, le stesse neppure sono state convenute in giudizio.
Per tali motivi che assorbono ogni altra questione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
In ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
2 a) dichiara la domanda improcedibile;
b) compensa le spese di lite tra le parti costituite.
In Napoli, il 25.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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