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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16983 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12175/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. IO DE, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 12175/2025 promossa da:
C.F. , (già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SARA MIGLIOLI e dell'avv. MAURO
VAGLIO, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, al largo Di Torre
Argentina, n. 11, presso lo studio dell'avv. MAURO VAGLIO;
RICORRENTE
contro
C.F. , (GIÀ , in persona Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIAN LUCA RIGHI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Filippo Corridoni, n. 25, presso lo studio dell'avv. GIAN LUCA RIGHI;
RESISTENTE
pagina 1 di 3 nonché
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. MARCO DI LOTTI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Mazzini, n. 27 presso lo studio dell'avv. MARCO DI LOTTI;
INTERVENIENTE AD CP_6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha evocato in giudizio per ivi sentir CP_1 Controparte_3 dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato la domanda di revocazione a suo tempo azionata da (a cui è succeduta la nei confronti di Controparte_4 Controparte_3
(a cui è succeduta la e di Controparte_2 CP_1 Controparte_7
(già ) - al fine di sentir dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto di Controparte_8
Con compravendita stipulato tra e , in data 27 novembre 2013, a rogito del notaio CP_2 di Brescia, repertorio n. 1391192 e raccolta n. 31254 - e dunque ivi sentir ordinare la Persona_1 cancellazione della trascrizione di cui alla nota registro generale n. 43782, registro particolare n.
32447, presentazione n. 43 del 5.5.2015, sul complesso immobiliare, denominato " ", in CP_4
Comune di Roma, alla via Carciano, n.
4-50 e n. 60-70, costituito da due corpi di fabbrica a destinazione direzionale denominati "Edificio A1" ed "Edificio A2" e da un'area esterna di mq.20.407.
Ha depositato una comparsa di costituzione he si è associata alla domanda. Controparte_3
Con atto d'intervento volontario, si è costituita ad adiuvandum la società che ha acquistato medio tempore il compendio immobiliare oggetto della trascrizione di cui si chiede ordinarsi la cancellazione.
All'udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. tutte le parti hanno chiesto concordemente l'integrale compensazione delle spese di lite. pagina 2 di 3 Sulla base degli atti di causa, la domanda risulta fondata, sì da essere accolta.
Incidentalmente, occorre precisare che l'originario dante causa dell'odierna ricorrente
[...]
già ), a suo tempo convenuto nel Controparte_7 Controparte_8 giudizio di revocazione, non è litisconsorte necessario nel presente processo, non avendo peraltro alcun interesse ad agire.
Il passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di revocazione, la n.10251/2017 pubblicata il 22 maggio 2017 all'esito della causa di cui al n.r.g. 23142/2015, è attestato dalla certificazione di cui all'art. 124 dispp. att. c.p.c., agli atti di causa.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda deve essere giudizialmente ordinata, nel caso in cui la domanda venga rigettata.
In ragione della concorde richiesta d'integrale compensazione delle spese di lite, non può trovare applicazione il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99-112 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n.
10251/2017 pubblicata in data 22 maggio 2017 all'esito della causa n.r.g. 23142/2015;
2) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta dalla oggi di cui CP_4 Controparte_4 Controparte_3 alla nota di trascrizione registro generale n. 43782, registro particolare n. 32447, presentazione n. 43 del 5.5.2015;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata nel termine di trenta giorni dall'udienza di discussione orale del 14 novembre 2025, ai sensi del terzo comma della disposizione citata.
Così deciso in Roma, li 3 di dicembre 2025.
Il giudice
IO DE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. IO DE, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 12175/2025 promossa da:
C.F. , (già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SARA MIGLIOLI e dell'avv. MAURO
VAGLIO, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, al largo Di Torre
Argentina, n. 11, presso lo studio dell'avv. MAURO VAGLIO;
RICORRENTE
contro
C.F. , (GIÀ , in persona Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIAN LUCA RIGHI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Filippo Corridoni, n. 25, presso lo studio dell'avv. GIAN LUCA RIGHI;
RESISTENTE
pagina 1 di 3 nonché
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. MARCO DI LOTTI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Mazzini, n. 27 presso lo studio dell'avv. MARCO DI LOTTI;
INTERVENIENTE AD CP_6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha evocato in giudizio per ivi sentir CP_1 Controparte_3 dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato la domanda di revocazione a suo tempo azionata da (a cui è succeduta la nei confronti di Controparte_4 Controparte_3
(a cui è succeduta la e di Controparte_2 CP_1 Controparte_7
(già ) - al fine di sentir dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto di Controparte_8
Con compravendita stipulato tra e , in data 27 novembre 2013, a rogito del notaio CP_2 di Brescia, repertorio n. 1391192 e raccolta n. 31254 - e dunque ivi sentir ordinare la Persona_1 cancellazione della trascrizione di cui alla nota registro generale n. 43782, registro particolare n.
32447, presentazione n. 43 del 5.5.2015, sul complesso immobiliare, denominato " ", in CP_4
Comune di Roma, alla via Carciano, n.
4-50 e n. 60-70, costituito da due corpi di fabbrica a destinazione direzionale denominati "Edificio A1" ed "Edificio A2" e da un'area esterna di mq.20.407.
Ha depositato una comparsa di costituzione he si è associata alla domanda. Controparte_3
Con atto d'intervento volontario, si è costituita ad adiuvandum la società che ha acquistato medio tempore il compendio immobiliare oggetto della trascrizione di cui si chiede ordinarsi la cancellazione.
All'udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. tutte le parti hanno chiesto concordemente l'integrale compensazione delle spese di lite. pagina 2 di 3 Sulla base degli atti di causa, la domanda risulta fondata, sì da essere accolta.
Incidentalmente, occorre precisare che l'originario dante causa dell'odierna ricorrente
[...]
già ), a suo tempo convenuto nel Controparte_7 Controparte_8 giudizio di revocazione, non è litisconsorte necessario nel presente processo, non avendo peraltro alcun interesse ad agire.
Il passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di revocazione, la n.10251/2017 pubblicata il 22 maggio 2017 all'esito della causa di cui al n.r.g. 23142/2015, è attestato dalla certificazione di cui all'art. 124 dispp. att. c.p.c., agli atti di causa.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda deve essere giudizialmente ordinata, nel caso in cui la domanda venga rigettata.
In ragione della concorde richiesta d'integrale compensazione delle spese di lite, non può trovare applicazione il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99-112 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n.
10251/2017 pubblicata in data 22 maggio 2017 all'esito della causa n.r.g. 23142/2015;
2) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta dalla oggi di cui CP_4 Controparte_4 Controparte_3 alla nota di trascrizione registro generale n. 43782, registro particolare n. 32447, presentazione n. 43 del 5.5.2015;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata nel termine di trenta giorni dall'udienza di discussione orale del 14 novembre 2025, ai sensi del terzo comma della disposizione citata.
Così deciso in Roma, li 3 di dicembre 2025.
Il giudice
IO DE
pagina 3 di 3