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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/10/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2446/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2446/2025 promossa da:
(C.F. , di seguito, per brevità, Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. ROSSINI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
[...] Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ROSSINI GIUSEPPE
INTIMANTE contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._1
INTIMATO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Parte intimante ha concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: dato atto del mancato pagamento delle rate scadenti primo, secondo e terzo mese dell'anno 2023 e delle rate scadenti successivamente al 22.4.2024 per € 7.000,00, dichiarare la giudiziale risoluzione per grave morosità del conduttore del contratto di locazione stipulato il 10.05.2022 fra la e e per l'effetto condannare il convenuto Parte_1 CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile locato, fissando la data del rilascio in favore dell'intimante ricorrente. Con vittoria di compensi e spese di causa.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato all'intimato, la società premesso di vantare un credito per € 7.000,00 nei confronti del Parte_1 Sig. per canoni non corrisposti per il periodo antecedente il 1.4.2023 e successivo al CP_1 30.4.2024, intimava a quest'ultimo lo sfratto per morosità evocandolo in giudizio ai fini della convalida.
L'intimato non compariva né si costituiva.
Con ordinanza in data 26/6/2025, il Giudice, rigettata l'istanza di rilascio con ordinanza provvisoriamente esecutiva e disponeva il mutamento del rito assegnando i termini di legge per l'integrazione delle difese.
Esaurito tale incombente, la causa è stata trattata all'udienza odierna, ove l'intimante ha ribadito le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Risoluzione del contratto per morosità
Alla luce delle risultanze di causa la domanda svolta in principalità dall'intimante è fondata e meritevole pertanto di accoglimento.
Nell'atto di intimazione la società che ha allegato il relativo contratto Parte_1 locativo registrato, ha riferito che: “…Il conduttore ha omesso il versamento dei canoni delle rate di locazione dovute:
- il 1° gennaio, 1° febbraio e 1° marzo del 2023 per l'importo di € 1.500,00
- dal 1° maggio del 2024 al 1° aprile 2025 per l'importo di € 5.500.
Il sig. ad oggi è moroso nel pagamento dei canoni di locazione dovuti per la locazione CP_1 dell'immobile sito in Magnago via Marconi n. 38 per un totale di 14 mensilità e così per la somma complessiva di € 7.000,00;”.
Nell'intimazione inoltre si dà atto che successivamente all'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione del giudizio afferente al pignoramento del credito in oggetto da parte del creditore dell'intimante (R.g.Es. n. 840/2023 Tribunale di Pavia) il conduttore si è reso moroso nella corresponsione dei ratei di canone per € 5.500,00.
Rispetto a tale morosità, successiva alla dichiarazione di estinzione alla procedura, è indubbia la permanenza del diritto di credito in capo alla parte locatrice, qui intimante.
A tale importo oltretutto va aggiunto quello pregresso non confluito nella procedura di pignoramento (per il quale l'intimante ha depositato un ricorso per decreto ingiuntivo, ottenuto il 02.09.2025: doc. 8 e 9).
In relazione a tale morosità, tenuto conto del fatto che il canone mensile è stato pattuito in euro 500,00 mensili, sussistono i presupposti, anche in termini di gravità dell'inadempimento (art. 1455 cc avuto riguardo anche a quanto previsto dall'art. 5 l. locaz.), giustificativi dell'accoglimento della domanda di risoluzione della locazione.
pagina 2 di 3 Rilascio dell'immobile
Per l'effetto merita accoglimento la domanda di rilascio dell'immobile da parte del conduttore fissando a tal fine, tenuto conto degli elementi esposti e del tempo decorso, termine per l'esecuzione sino alla data indicata in dispositivo (art. 56 l. locaz.)
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dell'intimato nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, dichiara risolto per morosità del conduttore il contratto di locazione stipulato il 10.05.2022 fra la e Parte_1 CP_1
2) Dispone che quest'ultimo rilasci l'immobile, libero da persone e cose, a favore dell'intimante fissando per l'esecuzione termine sino al 20/11/2025;
3) Condanna l'intimato a rifondere all'intimante le spese di lite liquidate in euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate per entrambe le fasi di giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2446/2025 promossa da:
(C.F. , di seguito, per brevità, Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. ROSSINI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
[...] Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ROSSINI GIUSEPPE
INTIMANTE contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._1
INTIMATO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Parte intimante ha concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: dato atto del mancato pagamento delle rate scadenti primo, secondo e terzo mese dell'anno 2023 e delle rate scadenti successivamente al 22.4.2024 per € 7.000,00, dichiarare la giudiziale risoluzione per grave morosità del conduttore del contratto di locazione stipulato il 10.05.2022 fra la e e per l'effetto condannare il convenuto Parte_1 CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile locato, fissando la data del rilascio in favore dell'intimante ricorrente. Con vittoria di compensi e spese di causa.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato all'intimato, la società premesso di vantare un credito per € 7.000,00 nei confronti del Parte_1 Sig. per canoni non corrisposti per il periodo antecedente il 1.4.2023 e successivo al CP_1 30.4.2024, intimava a quest'ultimo lo sfratto per morosità evocandolo in giudizio ai fini della convalida.
L'intimato non compariva né si costituiva.
Con ordinanza in data 26/6/2025, il Giudice, rigettata l'istanza di rilascio con ordinanza provvisoriamente esecutiva e disponeva il mutamento del rito assegnando i termini di legge per l'integrazione delle difese.
Esaurito tale incombente, la causa è stata trattata all'udienza odierna, ove l'intimante ha ribadito le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Risoluzione del contratto per morosità
Alla luce delle risultanze di causa la domanda svolta in principalità dall'intimante è fondata e meritevole pertanto di accoglimento.
Nell'atto di intimazione la società che ha allegato il relativo contratto Parte_1 locativo registrato, ha riferito che: “…Il conduttore ha omesso il versamento dei canoni delle rate di locazione dovute:
- il 1° gennaio, 1° febbraio e 1° marzo del 2023 per l'importo di € 1.500,00
- dal 1° maggio del 2024 al 1° aprile 2025 per l'importo di € 5.500.
Il sig. ad oggi è moroso nel pagamento dei canoni di locazione dovuti per la locazione CP_1 dell'immobile sito in Magnago via Marconi n. 38 per un totale di 14 mensilità e così per la somma complessiva di € 7.000,00;”.
Nell'intimazione inoltre si dà atto che successivamente all'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione del giudizio afferente al pignoramento del credito in oggetto da parte del creditore dell'intimante (R.g.Es. n. 840/2023 Tribunale di Pavia) il conduttore si è reso moroso nella corresponsione dei ratei di canone per € 5.500,00.
Rispetto a tale morosità, successiva alla dichiarazione di estinzione alla procedura, è indubbia la permanenza del diritto di credito in capo alla parte locatrice, qui intimante.
A tale importo oltretutto va aggiunto quello pregresso non confluito nella procedura di pignoramento (per il quale l'intimante ha depositato un ricorso per decreto ingiuntivo, ottenuto il 02.09.2025: doc. 8 e 9).
In relazione a tale morosità, tenuto conto del fatto che il canone mensile è stato pattuito in euro 500,00 mensili, sussistono i presupposti, anche in termini di gravità dell'inadempimento (art. 1455 cc avuto riguardo anche a quanto previsto dall'art. 5 l. locaz.), giustificativi dell'accoglimento della domanda di risoluzione della locazione.
pagina 2 di 3 Rilascio dell'immobile
Per l'effetto merita accoglimento la domanda di rilascio dell'immobile da parte del conduttore fissando a tal fine, tenuto conto degli elementi esposti e del tempo decorso, termine per l'esecuzione sino alla data indicata in dispositivo (art. 56 l. locaz.)
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dell'intimato nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, dichiara risolto per morosità del conduttore il contratto di locazione stipulato il 10.05.2022 fra la e Parte_1 CP_1
2) Dispone che quest'ultimo rilasci l'immobile, libero da persone e cose, a favore dell'intimante fissando per l'esecuzione termine sino al 20/11/2025;
3) Condanna l'intimato a rifondere all'intimante le spese di lite liquidate in euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate per entrambe le fasi di giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 3 di 3