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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/11/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3893/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Maberino,
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Vittorio Petrocco;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 1.8.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto, depositato il 11.6.2025, con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Borzonasca (GE) il 13.6.2015 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2 2) La Sig. in accordo con il marito, ha lasciato la casa coniugale precedentemente Pt_1
all'udienza di comparizione, ha provveduto a ritirare i suoi beni ed effetti personali ed ha lasciato il marito nella piena ed esclusiva disponibilità dell'alloggio di via Caregli n. 2 in
Borzonasca, trasferendosi a vivere in Chiavari Corso Lavagna N. 61 - Interno: P.T..
3) i coniugi sono autosufficienti, ciascuno è in grado di provvedere al personale mantenimento con la propria capacità di reddito e lavoro per cui rinunciano a reciprocamente percepire un assegno.
4) A definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali nonché a titolo di restituzioni e rimborsi e di somma una tantum ex art 5 L 898\70 il Sig è tenuto a versare Controparte_1
alla Sig. la somma di euro 13.000\00 (tredicimila) e ciò con le seguenti Parte_1
modalità:
• € 6.500,00 alla sottoscrizione e deposito del ricorso congiunto;
• € 3.500,00 al deposito della sentenza di omologa della separazione;
• € 3.000,00 al deposito delle note scritte in vista dell'udienza carolare di divorzio;
5) A fronte del pagamento della predetta somma di euro 13.000\00 (tredicimila), le parti dichiarano di aver nell'accordo definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali, di essere soddisfatte e non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) Le spese legali sono compensate con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 2, parte I, anno 2015), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Maberino,
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Vittorio Petrocco;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 1.8.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto, depositato il 11.6.2025, con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Borzonasca (GE) il 13.6.2015 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2 2) La Sig. in accordo con il marito, ha lasciato la casa coniugale precedentemente Pt_1
all'udienza di comparizione, ha provveduto a ritirare i suoi beni ed effetti personali ed ha lasciato il marito nella piena ed esclusiva disponibilità dell'alloggio di via Caregli n. 2 in
Borzonasca, trasferendosi a vivere in Chiavari Corso Lavagna N. 61 - Interno: P.T..
3) i coniugi sono autosufficienti, ciascuno è in grado di provvedere al personale mantenimento con la propria capacità di reddito e lavoro per cui rinunciano a reciprocamente percepire un assegno.
4) A definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali nonché a titolo di restituzioni e rimborsi e di somma una tantum ex art 5 L 898\70 il Sig è tenuto a versare Controparte_1
alla Sig. la somma di euro 13.000\00 (tredicimila) e ciò con le seguenti Parte_1
modalità:
• € 6.500,00 alla sottoscrizione e deposito del ricorso congiunto;
• € 3.500,00 al deposito della sentenza di omologa della separazione;
• € 3.000,00 al deposito delle note scritte in vista dell'udienza carolare di divorzio;
5) A fronte del pagamento della predetta somma di euro 13.000\00 (tredicimila), le parti dichiarano di aver nell'accordo definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali, di essere soddisfatte e non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) Le spese legali sono compensate con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 2, parte I, anno 2015), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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