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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/10/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 1589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1589/2023 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RL RI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo
Chivasso, Viale Vittorio Veneto n. 3/B come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(p. iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore dott. rappresentata e difesa dagli avvocati CP_2
LI ZI ME e NA RA AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pacchiana in Torino,
Corso Siccardi n. 11 bis, come da delega in calce alla memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: cessione d'azienda.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 22.12.2023.
Per la resistente:
- come da memoria depositata in data 20.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2023, il sig. ha convenuto in Pt_1 giudizio la chiedendo al giudice di accertare il verificarsi di una CP_1 vicenda traslativa ex art. 2112 c.c. tra l'ex datrice di lavoro Cooperativa Sociale
1 R.g. Lav. n. 1589/2023
(di seguito per brevità e la convenuta CP_3 CP_3 CP_1
e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della cessionaria nonché di condannare la convenuta CP_1 al pagamento delle retribuzioni maturate sin dalla cessazione del rapporto di lavoro con la cedente . CP_3
Si è costituita in giudizio la eccependo il difetto di competenza CP_1 territoriale del Tribunale di Ivrea e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 30.05.2024, il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
2 Innanzi tutto, occorre ribadire l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta per le ragioni già illustrate nell'ordinanza emessa in data 30.05.2024. Come noto, ai sensi dell'art. 413
c.p.c. competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Secondo le pacifiche modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del (recupero presso l'Ospedale di Chivasso del materiale da Pt_1 consegnare e rientro presso lo stesso Ospedale, al termine delle consegne per la restituzione del mezzo) nel caso di specie, l'ospedale di Chivasso deve essere considerato come “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” ai sensi dell'art. 413 c.p.c., ovverosia quel luogo ove il datore di lavoro dispone di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Ciò precisato,
Chivasso è comune rientrante nel circondario del Tribunale di Ivrea e pertanto va affermata la competenza del Tribunale adito.
La parte convenuta, a sostegno della propria tesi ha richiamato un precedente di questo giudice in cui si era esclusa la competenza del Tribunale di Ivrea poiché i ricorrenti, anch'essi impiegati in un appalto affidato da ASLTO4 non avevano adeguatamente assolto al proprio onere di allegazione e prova circa la sussistenza di una dipendenza aziendale presso la committenza ove i dipendenti svolgevano la loro prestazione. A tale riguardo, occorre però rilevare che la valutazione circa l'assolvimento o meno dell'onere di allegazione e prova va fatta evidentemente con riferimento al singolo caso in base ai fatti dedotti dalle parti
2 R.g. Lav. n. 1589/2023
e alle istanze di prova formulate. Dunque, la valutazione negativa espressa in un determinato giudizio non può in alcun modo valere per un altro. Si aggiunga inoltre che la Suprema Corte di Cassazione – in epoca successiva al precedente menzionato – ha chiarito che (Cass. lav., 26081/2023) la nozione di dipendenza aziendale “non coincide con quella di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa … è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 cod.proc.civ. “è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio”
… Sviluppando i principi innanzi menzionati con specifico riguardo alla prestazione di lavoro nell'ambito di un appalto, può ritenersi conforme alla ratio dell'art. 413 cod.proc.civ. l'individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur di proprietà della società committente, ove il lavoratore ha, in via esclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro- appaltatore”.
Venendo al caso di specie, come già rilevato nell'ordinanza del 30.05.2024,
l'ospedale di Chivasso costituiva il luogo posto sotto il controllo dell' Pt_2 ove erano collocati beni aziendali strumentali alla realizzazione del servizio affidato alla come il mezzo assegnato al ricorrente per lo CP_3 svolgimento delle consegne. Dunque, deve ritenersi che a Chivasso fosse presente quel nucleo minimo di beni organizzati necessari al perseguimento dei fini imprenditoriali e sufficiente per la radicazione della competenza.
3. Va inoltre rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta atteso che nel caso di specie in cui il ricorrente ha chiesto di accertare l'avvenuta
3 R.g. Lav. n. 1589/2023
cessione d'azienda tra e non trova applicazione il CP_3 CP_1 termine decadenziale previsto per l'impugnativa del licenziamento.
4. Nel merito, è documentale e/o pacifico che: in data 14.06.2010, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di con contratto di lavoro a tempo CP_3 determinato poi trasformato in indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di autista trasportatore, inquadrato nel livello A2 settore Cooperative Sociali (cfr. doc. n. 11 ricorrente); con delibera del direttore generale n. 944 del 9.8.2019 l'ASLTO4 ha affidato all'odierna convenuta il servizio in precedenza gestito dalla “di CP_3 carico, trasporto, scarico e consegna del materiale dai magazzini aziendali ai centri utilizzatori e servizio di facchinaggio” (cfr. doc. n. 7 ricorrente); in occasione del cambio appalto la ha domandato alla CP_1 CP_3
l'elenco del personale impiegato nel servizio al fine di procedere
[...] all'eventuale assunzione ai sensi dell'art.4 del CCNL Multiservizi, (cfr. doc. 13 ricorrente); con lettera del 29.01.2020, la ha comunicato alla i CP_3 CP_1 nominativi dei dipendenti addetti all'appalto in questione, ovverosia il ricorrente assunto in data 14.06.2010 e il sig. assunto in data 23.07.2019 CP_4
(cfr. doc. n. 15 ricorrente); la convenuta ha proceduto all'assunzione del solo sig. ritenendo che il CP_4 ricorrente non fosse adibito al servizio appaltato (cfr. doc. n. 14 ricorrente); nel frattempo, mediante procedura ex art. 7 commi 1 e 2 legge n. 604/1966 la ha proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con CP_3 il ricorrente per soppressione della sua posizione lavorativa (cfr. doc. n. 16 ricorrente).
Ciò posto, il ricorrente ha agito in giudizio affermando che in occasione del cambio appalto avvenuto tra l'ex datrice di lavoro e l'odierna CP_3 convenuta si sarebbe verificata una vera e propria vicenda traslativa e ha pertanto chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria in forza del disposto dell'art. 2112 c.c. CP_1
Orbene, l'art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce che:
“L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto
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d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda.”
Secondo quanto recentemente affermato in giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. Lav.,
n. 27607/24): “La formulazione letterale e la costruzione sintattica della disposizione normativa, così come novellata, rende chiaro che il legislatore, pur mantenendo distinti due fenomeni giuridici caratterizzati da vicende negoziali differenti, ha ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che – in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa – opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da
“elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa”.
(…) Ebbene, tenuti presenti la giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché
l'intento legislativo di ricondurre, salvi casi eccezionali, il subentro nell'appalto nell'ambito della (distinta) fattispecie della cessione del ramo di azienda, si deve valutare - per identificare la discontinuità dell'impresa subentrante (che abbia acquisito il personale già impiegato nell'appalto) - se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto. L'applicazione delle tutele dettate dall'art. 2112 c.c. conseguirà tutte le volte in cui si rilevi che l'entità trasferita – senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell'impresa subentrante – sia idonea ad eseguire l'appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa. Le modifiche organizzative apportate dall'impresa subentrante nella fase di esecuzione dell'appalto determineranno, dunque, una
“discontinuità” nella misura in cui incidano sul complesso aziendale in modo tale da integrare una autonomia funzionale insufficiente: la valutazione dei fattori, che attiene tipicamente all'accertamento demandato al giudice di merito, dovrà concentrarsi sulla frazione del preesistente complesso produttivo utilizzato dall'impresa subentrante al fine di comprendere se quella organizzazione funzionale rappresenti una struttura coordinata e autonomamente capace di
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conseguire un determinato obiettivo (l'esecuzione dell'appalto), senza necessità di rilevanti integrazioni da parte dell'impresa subentrante nell'appalto.”
Dunque, in ipotesi di subentro da parte di una nuova impresa nella gestione di un servizio appaltato – come avvenuto nel caso di specie, in cui la convenuta è risultata aggiudicataria del servizio di trasporto e consegna precedentemente affidato dall'ASLTO4 alla – si presume il verificarsi di una vicenda CP_3 traslativa ai sensi dell'art. 2112 c.c., con conseguente operatività di tutte le tutele in esso affermate, salvo che sussistano elementi di discontinuità nella gestione del servizio, tali da determinare una specifica identità di impresa con onere della prova in capo alla parte convenuta, che afferma la non configurabilità della fattispecie traslativa. Sarebbe stato dunque onere della allegare e provare quegli elementi di novità e di discontinuità CP_1 apportati nella gestione del servizio in disamina al fine di comprovare l'autonomia funzionale del ramo aziendale impiegato per l'esecuzione dell'appalto oggetto di causa.
Ebbene, si ritiene che nel caso di specie la convenuta non abbia assolto al proprio onere di allegazione, ancor prima che di prova. Il ricorrente ha infatti dedotto in modo specifico e dettagliato le modalità di svolgimento del servizio affidato dall'ASLTO4, aggiungendo che le attività sono proseguite secondo le stesse identiche modalità anche successivamente al cambio appalto, senza incontrare contestazioni da parte della convenuta. La si è infatti CP_1 limitata ad affermare del tutto genericamente la non configurabilità di un trasferimento d'azienda in ragione del mero fatto che la stessa CP_1 avrebbe svolto il servizio con mezzi di trasporto propri, ovverosia quelli indicati a pagina 5 della memoria difensiva. A tale riguardo, è però sufficiente rilevare che, anche ammessa la circostanza, questa non appare in alcun modo sufficiente a dimostrare l'autonomia funzionale del ramo aziendale impiegato nell'appalto rispetto alla precedente gestione, atteso che è pacifico in quanto non contestato che il servizio ha continuato ad essere organizzato e gestito con le stesse identiche modalità attuate in precedenza. Dunque, nel caso di specie non risulta che la abbia apportato alcuna significativa modifica CP_1 organizzativa nell'esecuzione del servizio appaltato (numero di addetti impiegati, organizzazione dei trasporti e delle consegne e così via), rispetto alla precedente gestione, sicché nel caso di specie non possono dirsi sussistenti elementi di
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discontinuità di portata tale da escludere la configurabilità di una cessione d'azienda ex art. 2112 c.c.
Si aggiunga ancora che l'adibizione del ricorrente all'appalto oggetto di causa è desumibile dal documento n. 15 di parte ricorrente. Inoltre, come sopra rilevato, il ricorrente ha dedotto in modo puntuale le modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa in esecuzione del servizio oggetto di appalto, senza incontrare contestazioni da parte della convenuta. L'adibizione del Pt_1 al servizio affidato da ASLTO4 va dunque ritenuta pacifica.
In conclusione quindi va accertata e dichiarata la sussistenza del diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con la e quest'ultima va condannata alla costituzione a favore del CP_1 ricorrente di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal
1.02.2020 alle medesime condizioni economiche e normative vigenti durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della Cooperativa Sociale Ginepro Uno nonché al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate – dedotto
l'aliunde perceptum - e alla regolarizzazione contributiva.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore indeterminabile di bassa complessità (omessa la fase istruttoria poiché non svolta).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con la e per l'effetto: CP_1
- condanna la alla costituzione a favore del ricorrente di un CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.02.2020 alle medesime condizioni economiche e normative vigenti durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della Cooperativa Sociale Ginepro Uno;
- condanna la a pagare al ricorrente le retribuzioni maturate CP_1 dal 1.2.2020 e alla regolarizzazione contributiva e assicurativa sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, dedotto l'eventuale aliunde perceptum risultante da estratto conto Inps aggiornato oltre accessori di legge;
7 R.g. Lav. n. 1589/2023
- condanna, infine, la alla rifusione in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 7.400,00 oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore del difensore antistatario;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 08/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1589/2023 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RL RI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo
Chivasso, Viale Vittorio Veneto n. 3/B come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(p. iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore dott. rappresentata e difesa dagli avvocati CP_2
LI ZI ME e NA RA AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pacchiana in Torino,
Corso Siccardi n. 11 bis, come da delega in calce alla memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: cessione d'azienda.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 22.12.2023.
Per la resistente:
- come da memoria depositata in data 20.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2023, il sig. ha convenuto in Pt_1 giudizio la chiedendo al giudice di accertare il verificarsi di una CP_1 vicenda traslativa ex art. 2112 c.c. tra l'ex datrice di lavoro Cooperativa Sociale
1 R.g. Lav. n. 1589/2023
(di seguito per brevità e la convenuta CP_3 CP_3 CP_1
e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della cessionaria nonché di condannare la convenuta CP_1 al pagamento delle retribuzioni maturate sin dalla cessazione del rapporto di lavoro con la cedente . CP_3
Si è costituita in giudizio la eccependo il difetto di competenza CP_1 territoriale del Tribunale di Ivrea e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 30.05.2024, il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
2 Innanzi tutto, occorre ribadire l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta per le ragioni già illustrate nell'ordinanza emessa in data 30.05.2024. Come noto, ai sensi dell'art. 413
c.p.c. competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Secondo le pacifiche modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del (recupero presso l'Ospedale di Chivasso del materiale da Pt_1 consegnare e rientro presso lo stesso Ospedale, al termine delle consegne per la restituzione del mezzo) nel caso di specie, l'ospedale di Chivasso deve essere considerato come “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” ai sensi dell'art. 413 c.p.c., ovverosia quel luogo ove il datore di lavoro dispone di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Ciò precisato,
Chivasso è comune rientrante nel circondario del Tribunale di Ivrea e pertanto va affermata la competenza del Tribunale adito.
La parte convenuta, a sostegno della propria tesi ha richiamato un precedente di questo giudice in cui si era esclusa la competenza del Tribunale di Ivrea poiché i ricorrenti, anch'essi impiegati in un appalto affidato da ASLTO4 non avevano adeguatamente assolto al proprio onere di allegazione e prova circa la sussistenza di una dipendenza aziendale presso la committenza ove i dipendenti svolgevano la loro prestazione. A tale riguardo, occorre però rilevare che la valutazione circa l'assolvimento o meno dell'onere di allegazione e prova va fatta evidentemente con riferimento al singolo caso in base ai fatti dedotti dalle parti
2 R.g. Lav. n. 1589/2023
e alle istanze di prova formulate. Dunque, la valutazione negativa espressa in un determinato giudizio non può in alcun modo valere per un altro. Si aggiunga inoltre che la Suprema Corte di Cassazione – in epoca successiva al precedente menzionato – ha chiarito che (Cass. lav., 26081/2023) la nozione di dipendenza aziendale “non coincide con quella di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa … è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 cod.proc.civ. “è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio”
… Sviluppando i principi innanzi menzionati con specifico riguardo alla prestazione di lavoro nell'ambito di un appalto, può ritenersi conforme alla ratio dell'art. 413 cod.proc.civ. l'individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur di proprietà della società committente, ove il lavoratore ha, in via esclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro- appaltatore”.
Venendo al caso di specie, come già rilevato nell'ordinanza del 30.05.2024,
l'ospedale di Chivasso costituiva il luogo posto sotto il controllo dell' Pt_2 ove erano collocati beni aziendali strumentali alla realizzazione del servizio affidato alla come il mezzo assegnato al ricorrente per lo CP_3 svolgimento delle consegne. Dunque, deve ritenersi che a Chivasso fosse presente quel nucleo minimo di beni organizzati necessari al perseguimento dei fini imprenditoriali e sufficiente per la radicazione della competenza.
3. Va inoltre rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta atteso che nel caso di specie in cui il ricorrente ha chiesto di accertare l'avvenuta
3 R.g. Lav. n. 1589/2023
cessione d'azienda tra e non trova applicazione il CP_3 CP_1 termine decadenziale previsto per l'impugnativa del licenziamento.
4. Nel merito, è documentale e/o pacifico che: in data 14.06.2010, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di con contratto di lavoro a tempo CP_3 determinato poi trasformato in indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di autista trasportatore, inquadrato nel livello A2 settore Cooperative Sociali (cfr. doc. n. 11 ricorrente); con delibera del direttore generale n. 944 del 9.8.2019 l'ASLTO4 ha affidato all'odierna convenuta il servizio in precedenza gestito dalla “di CP_3 carico, trasporto, scarico e consegna del materiale dai magazzini aziendali ai centri utilizzatori e servizio di facchinaggio” (cfr. doc. n. 7 ricorrente); in occasione del cambio appalto la ha domandato alla CP_1 CP_3
l'elenco del personale impiegato nel servizio al fine di procedere
[...] all'eventuale assunzione ai sensi dell'art.4 del CCNL Multiservizi, (cfr. doc. 13 ricorrente); con lettera del 29.01.2020, la ha comunicato alla i CP_3 CP_1 nominativi dei dipendenti addetti all'appalto in questione, ovverosia il ricorrente assunto in data 14.06.2010 e il sig. assunto in data 23.07.2019 CP_4
(cfr. doc. n. 15 ricorrente); la convenuta ha proceduto all'assunzione del solo sig. ritenendo che il CP_4 ricorrente non fosse adibito al servizio appaltato (cfr. doc. n. 14 ricorrente); nel frattempo, mediante procedura ex art. 7 commi 1 e 2 legge n. 604/1966 la ha proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con CP_3 il ricorrente per soppressione della sua posizione lavorativa (cfr. doc. n. 16 ricorrente).
Ciò posto, il ricorrente ha agito in giudizio affermando che in occasione del cambio appalto avvenuto tra l'ex datrice di lavoro e l'odierna CP_3 convenuta si sarebbe verificata una vera e propria vicenda traslativa e ha pertanto chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria in forza del disposto dell'art. 2112 c.c. CP_1
Orbene, l'art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce che:
“L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto
4 R.g. Lav. n. 1589/2023
d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda.”
Secondo quanto recentemente affermato in giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. Lav.,
n. 27607/24): “La formulazione letterale e la costruzione sintattica della disposizione normativa, così come novellata, rende chiaro che il legislatore, pur mantenendo distinti due fenomeni giuridici caratterizzati da vicende negoziali differenti, ha ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che – in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa – opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da
“elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa”.
(…) Ebbene, tenuti presenti la giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché
l'intento legislativo di ricondurre, salvi casi eccezionali, il subentro nell'appalto nell'ambito della (distinta) fattispecie della cessione del ramo di azienda, si deve valutare - per identificare la discontinuità dell'impresa subentrante (che abbia acquisito il personale già impiegato nell'appalto) - se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto. L'applicazione delle tutele dettate dall'art. 2112 c.c. conseguirà tutte le volte in cui si rilevi che l'entità trasferita – senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell'impresa subentrante – sia idonea ad eseguire l'appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa. Le modifiche organizzative apportate dall'impresa subentrante nella fase di esecuzione dell'appalto determineranno, dunque, una
“discontinuità” nella misura in cui incidano sul complesso aziendale in modo tale da integrare una autonomia funzionale insufficiente: la valutazione dei fattori, che attiene tipicamente all'accertamento demandato al giudice di merito, dovrà concentrarsi sulla frazione del preesistente complesso produttivo utilizzato dall'impresa subentrante al fine di comprendere se quella organizzazione funzionale rappresenti una struttura coordinata e autonomamente capace di
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conseguire un determinato obiettivo (l'esecuzione dell'appalto), senza necessità di rilevanti integrazioni da parte dell'impresa subentrante nell'appalto.”
Dunque, in ipotesi di subentro da parte di una nuova impresa nella gestione di un servizio appaltato – come avvenuto nel caso di specie, in cui la convenuta è risultata aggiudicataria del servizio di trasporto e consegna precedentemente affidato dall'ASLTO4 alla – si presume il verificarsi di una vicenda CP_3 traslativa ai sensi dell'art. 2112 c.c., con conseguente operatività di tutte le tutele in esso affermate, salvo che sussistano elementi di discontinuità nella gestione del servizio, tali da determinare una specifica identità di impresa con onere della prova in capo alla parte convenuta, che afferma la non configurabilità della fattispecie traslativa. Sarebbe stato dunque onere della allegare e provare quegli elementi di novità e di discontinuità CP_1 apportati nella gestione del servizio in disamina al fine di comprovare l'autonomia funzionale del ramo aziendale impiegato per l'esecuzione dell'appalto oggetto di causa.
Ebbene, si ritiene che nel caso di specie la convenuta non abbia assolto al proprio onere di allegazione, ancor prima che di prova. Il ricorrente ha infatti dedotto in modo specifico e dettagliato le modalità di svolgimento del servizio affidato dall'ASLTO4, aggiungendo che le attività sono proseguite secondo le stesse identiche modalità anche successivamente al cambio appalto, senza incontrare contestazioni da parte della convenuta. La si è infatti CP_1 limitata ad affermare del tutto genericamente la non configurabilità di un trasferimento d'azienda in ragione del mero fatto che la stessa CP_1 avrebbe svolto il servizio con mezzi di trasporto propri, ovverosia quelli indicati a pagina 5 della memoria difensiva. A tale riguardo, è però sufficiente rilevare che, anche ammessa la circostanza, questa non appare in alcun modo sufficiente a dimostrare l'autonomia funzionale del ramo aziendale impiegato nell'appalto rispetto alla precedente gestione, atteso che è pacifico in quanto non contestato che il servizio ha continuato ad essere organizzato e gestito con le stesse identiche modalità attuate in precedenza. Dunque, nel caso di specie non risulta che la abbia apportato alcuna significativa modifica CP_1 organizzativa nell'esecuzione del servizio appaltato (numero di addetti impiegati, organizzazione dei trasporti e delle consegne e così via), rispetto alla precedente gestione, sicché nel caso di specie non possono dirsi sussistenti elementi di
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discontinuità di portata tale da escludere la configurabilità di una cessione d'azienda ex art. 2112 c.c.
Si aggiunga ancora che l'adibizione del ricorrente all'appalto oggetto di causa è desumibile dal documento n. 15 di parte ricorrente. Inoltre, come sopra rilevato, il ricorrente ha dedotto in modo puntuale le modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa in esecuzione del servizio oggetto di appalto, senza incontrare contestazioni da parte della convenuta. L'adibizione del Pt_1 al servizio affidato da ASLTO4 va dunque ritenuta pacifica.
In conclusione quindi va accertata e dichiarata la sussistenza del diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con la e quest'ultima va condannata alla costituzione a favore del CP_1 ricorrente di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal
1.02.2020 alle medesime condizioni economiche e normative vigenti durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della Cooperativa Sociale Ginepro Uno nonché al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate – dedotto
l'aliunde perceptum - e alla regolarizzazione contributiva.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore indeterminabile di bassa complessità (omessa la fase istruttoria poiché non svolta).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con la e per l'effetto: CP_1
- condanna la alla costituzione a favore del ricorrente di un CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.02.2020 alle medesime condizioni economiche e normative vigenti durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della Cooperativa Sociale Ginepro Uno;
- condanna la a pagare al ricorrente le retribuzioni maturate CP_1 dal 1.2.2020 e alla regolarizzazione contributiva e assicurativa sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, dedotto l'eventuale aliunde perceptum risultante da estratto conto Inps aggiornato oltre accessori di legge;
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- condanna, infine, la alla rifusione in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 7.400,00 oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore del difensore antistatario;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 08/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica AR
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