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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1437/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 20 marzo 2025, promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, piazza San Francesco di Paola n. 47, presso lo studio legale degli avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Ugo Pecoraro che lo rappresentano e difendono, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
, in persona del suo Sindaco (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Epifanio Giglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Alberti, sito in Palermo, Via Tunisi n.11, per procura in atti
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti. 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 20/01/2020, Il Tribunale di Marsala, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del , così disponeva: Parte_1 Controparte_1
“1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna a rifondere il convenuto delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA se dovuti;
3) pone, nei rapporti interni alle parti, definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu separatamente liquidate ”.
Esponeva il primo giudice che: con l'atto di citazione aveva esposto che mentre percorreva a piedi a Parte_1 CP_1
la via Porta Palermo, giunta all'altezza della macelleria , a causa del pavimento dissestato
[...] CP_2
e non manutenuto, inciampava e finiva per perdere l'equilibrio rovinando a terra;
infatti, i lastroni in marmo si presentano fuori quota tra l'uno e l'altro, nonché con eccessiva distanza tra essi.
Rilevava il primo giudice che:
l'esposizione dell'attrice difettava, innanzitutto, di una chiara descrizione dell'eziologia del danno: non si comprendeva, cioè, se la frattura distale di tibia e perone dalla stessa lamentato fosse da riconnettere all'inciampo o all'impatto con il suolo successivo alla perdita di equilibrio;
non contribuiva alla ricostruzione dei fatti in oggetto la documentazione fotografica versata in atti da parte attrice: tutte le foto, in bianco e nero, erano state scattate dall'alto e non rendevano conto dei lamentati dislivelli ed, inoltre, i solchi tra una basola e l'altra risultavano dell'ampiezza di alcuni centimetri, come desumibile nettamente dalla comparazione tra i mozziconi di sigaretta in essi abbondantemente presenti e la distanza tra i bordi delle lastre di marmo;
la riproduzione fotografica in oggetto era estremamente parziale, poiché limitata ad una superficie inferiore al metro quadrato e non offriva la possibilità di apprezzare le condizioni complessive del tratto di strada percorso dalla non consentendo, quindi, di verificare quanto fosse Parte_1
insidiosa, in tale contesto, la collocazione del lamentato (ma non provato) dislivello tra le basole;
la successiva assunzione della prova testimoniale non consentiva neppure di ritenere la sussistenza dei presupposti di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. in quanto il riferimento alla presenza di buche profonde quanto un piede – cui faceva riferimento la teste , madre della attrice- Testimone_1
risultava smentito dalle stesse allegazioni di parte attrice, oltre che dalla documentazione fotografica 4
prodotta, dove non era dato riscontrare la presenza di solchi di ampiezza superiore ad una decina di centimetri (mentre la profondità rimaneva non misurata né ex post misurabile in considerazione della qualità delle foto); la teste , madre della attrice, aveva dichiarato: “stavo passeggiando e spingevo il Testimone_1
passeggino con all'interno mio nipote, figlio di mia figlia mia figlia camminava avanti a Pt_1
me insieme all'altra figlia […] io ho visto mia figlia cadere all'improvviso; lamentava dolore alla caviglia;
non poteva alzarsi;
inizialmente non ho notato perché mia figlia fosse caduta;
poi quando mi sono avvicinata per soccorrerla ho visto che la pavimentazione presentava delle buche e dei dislivelli;
ricordo che il piede di mia figlia era dentro la buca;
noi non immaginavamo che c'erano le buche a terra;
io non so dire quanto era grande e profonda la buca;
ci entrava un piede, non so se era più grande di un piede;
mia figlia è caduta vicino la macelleria sita in via Porta Palermo […] la strada era tutta piena di buche;
non vi è l'asfalto ma la strada si presenta con il basolato di marmo;
questi basolati sono tutti rotti”; la teste aveva dichiarato: “mi trovavo a fianco a mia sorella quando, Testimone_2
improvvisamente ed inaspettatamente l'ho vista cadere;
ricordo che è caduta all'indietro; noi ci trovavamo sull'asfalto, nonostante la strada sia provvista di marciapiedi;
dietro di noi vi era mia madre con il passeggino con a bordo mio nipote, il figlio di mia sorella dove è caduta mia Pt_1
sorella vi era una buca profonda […] la strada era provvista di illuminazione pubblica;
era funzionante ma la luce era scarsa;
non ricordo se il manto stradale era dissestato o meno […] la buca nella quale
è caduta mia sorella era visibile, era pulita, non vi erano oggetti che ne occultavano la presenza;
non vi era molta gente;
non ricordo se vi erano segnali o meno relativi alla presenza della buca […] la strada che percorrevo insieme a mia sorella era ed è lastricata come quella riprodotta nelle foto, tuttavia non ricordo se si presenta o meno come in foto e, precisamente, se tra un basolato e l'altro vi sono delle buche dovute alla mancanza di materiale di congiunzione”. la natura stessa del basolato, soluzione tecnica di pavimentazione stradale tipica dei centri storici siciliani e, nella specie, di quello di , ben conosciuta dall'attrice poiché ivi residente Controparte_1
(in via Unità d'Italia, ad alcune centinaia di metri dal luogo del sinistro), imponeva al pedone una particolare attenzione, così che la presenza di solchi irregolari non risultava particolarmente insidiosa, poiché priva di quel carattere di sorpresa che più facilmente può trarre in inganno il passante;
la strada era illuminata e la “buca” era libera, visibile e pulita. 5
Concludeva il primo giudice affermando che la caduta lamentata dalla era da addebitare Parte_1
ad un'andatura imprudente e a conseguente distrazione della attrice e non allo stato di manutenzione.,
(peraltro non sufficientemente provato mediante la produzione fotografica in atti) del manto stradale.
Al riguardo, rammentava ulteriormente che “Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” e, pertanto, difettando i presupposti di responsabilità ex art. 2051 c.c., la domanda doveva essere rigettata.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che aveva errato il Parte_1
Giudice di prime cure a non ritenere raggiunta la prova in ordine ai fatti posti a fondamento delle domande risarcitorie dalla stessa formulate.
Contrariamente a quanto motivato dal Tribunale, l'esame delle risultanze istruttorie evidenziava come, nel caso concreto, risultava ampiamente provato, sia il fatto storico, sia la responsabilità dell'incidente alla stessa occorso - come anche confermato dalla relazione di consulenza medico legale disposta dal Decidente- che andava interamente ascritta al , se non Controparte_1
in maniera esclusiva, sicuramente in misura maggiore, a causa dell'omessa e/o un insufficiente manutenzione della strada pubblica ove si era verificato il sinistro.
Dalla narrazione dei fatti confermata dall'istruttoria della causa era emerso come il sinistro in oggetto ed i conseguenti danni fisici dalla stessa riportati erano attribuibili solo ed esclusivamente alle precarie condizioni di manutenzione del manto stradale della parte terminale della via Porta Palermo appartenente al che, pertanto, a norma degli artt.14 C.D.S e 2051 c.c., Controparte_1 CP_1
doveva rispondere dei danni in oggetto.
Il Giudice di Prime Cure aveva dedotto, senza alcun riscontro probatorio, che la stessa circolava su una strada appartenente al c.d. “centro storico cittadino” ove era notorio che la pavimentazione era costituita da lastre di marmo e dunque il pedone comunque doveva apprestare una attenzione maggiore. 6
Il luogo del sinistro era il limite ultimo di una strada lastricata in marmo che poi si congiungeva con la normale pavimentazione in asfalto, creando appunto l'insidia ove la stessa era rimasta vittima.
Come risultava dall'istruttoria della causa, la stessa camminava sul marciapiede e, scendendo dallo stesso per raggiungere quello di fronte, essendo costretta a transitare sul manto stradale non essendoci altra via per attraversare la strada, inciampava a causa della cattiva manutenzione della pavimentazione.
In altre parole, non soltanto la pavimentazione del manto stradale in quel tratto era totalmente dissestata ed irregolare, ma costituiva una vera e propria insidia atteso che si passava repentinamente da una pavimentazione in asfalto a delle basole marmoree molto distanti le une dalle altre, formandosi delle intercapedini non visibili e totalmente irregolari.
Inoltre, le fessure esistenti tra una basola e l'altra non erano in realtà delle peculiarità della pavimentazione marmorea, ma erano frutto di una totale mancanza di manutenzione delle vie medesime, in quanto tali spazi o fessure erano colmate con materiale bituminoso o metallico, causando insidie occulte per la collettività e il singolo incolpevole pedone.
La circostanza della insidia e del trabocchetto, determinata dalla buca presente sul manto stradale, a differenza di quanto dedotto dal primo giudice, era stata provata a mezzo dei testi escussi, non corrispondendo inoltre a realtà che dalle foto allegate in atti, e riconosciute dal teste come luoghi del sinistro, non fosse evincibile o riscontrabile e valutabile non solo la grandezza di tali buche e avvallamenti, ma anche e soprattutto la loro pericolosità.
Aveva infatti prodotto le riproduzioni fotografiche del luogo del sinistro dalle quali si rilevava la mancata cura e manutenzione della strada da parte del che aveva determinato la sua caduta. CP_1
Si rilevava che la pavimentazione della strada era non soltanto fuori quota ma anche che era costituita da basole tra loro distanti- coma desumibile anche dalla presenza delle cicche di sigaretta proprio nello spazio tra le stesse basole- tanto che lo spazio tra le stesse era così largo da far entrare un piede di donna.
Inoltre dalle deposizione di entrambi i testi si rilevava che era caduta all'indietro, circostanza che dimostrava in maniera incontrovertibile che le era venuto a mancare il terreno sotto i piedi, proprio perché il piede era andato a finire all'interno dell'avvallamento tra una basola e l'altra.
Inoltre la circostanza che la stessa fosse a conoscenza dei luoghi del sinistro e, quindi, della natura stessa del basolato, poiché residente in via Unità d'Italia, ad alcune centinaia di metri dal luogo del sinistro, avrebbe semmai dovuto portare il decidente ad una valutazione di corresponsabilità o di 7
responsabilità concorsuale, tra cose in custodia e danneggiato, ma non ad escludere la responsabilità del ex artt. 2043, 2051 c.c.. CP_1
Ed, infatti, il Decidente avrebbe dovuto applicare il principio di autoresponsabilità, richiamato anche dalla Corte Costituzionale.In definitiva, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il doveva ritenersi CP_1
responsabile quale custode della strada, concetto quest'ultimo che faceva riferimento ad un effettivo potere che implicava il governo e l'uso della cosa ed a cui erano riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché della cosa stessa per sua natura o per particolari conseguenze, non derivasse danno ad altri.
Inoltre era incomprensibile il comportamento del primo giudice che, all'esito delle prove orali, aveva formulato una proposta conciliativa tra le parti e da queste non richiesta, in quanto formulata ex art. 185 bis c.p.c. - invitandola ad accettare a tacitazione di ogni pretesa presente e futura collegata al sinistro occorso la somma complessiva di € 16.000,00, oltre spese di lite liquidate forfettariamente in
€ 3.000,00- dalla stessa dal convenuto. Parte_2
Lo stesso C.T.U., dott.ssa al fine di rispondere al quesito formulato dal Decidente circa la Per_1
compatibilità causale dei fatti al danno riportato dall'attrice, aveva fugato ogni dubbio affermando che: “la dinamica riferita dalla sig.ra era in grado di determinare le conseguenze cliniche Parte_1
evidenziate nell'immediatezza dai sanitari del P.S., rendo di fatto presente e valido il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni. Le menomazioni riscontrate in data odierna all'esame obbiettivo appaiono pienamente compatibili con le lesioni subite in occasione del sinistro”.
Conseguentemente il C.T.U. aveva concluso affermando che secondo il tipo di lesioni, i comuni tempi di guarigione, nonché le terapie resesi necessarie per il trattamento, avevano determinato in capo all'attrice “un D.B. permanente del 6% una ITA pari a gg. 15 e una ITP di 30 gg. al 75%, 30 gg. al 50%, e di 15 gg. al 25% potendosi riconoscere un danno biologico pari al 10%. (…)ammontando le spese legali sostenute ritenute giustificate e congrue pari a € 1.200,00” ( primo motivo ).
Aveva inoltre errato il Giudice di Prime Cure a dichiarare la sua condanna al pagamento delle spese legali, atteso sia l'accettazione della proposta conciliativa, sia la seguente nomina del CTU, dallo stesso disposta. Il comportamento tenuto dalle parti, infatti avrebbe giustificato quanto meno la compensazione delle spese di lite ( secondo motivo ).
Il si costituiva in giudizio ed esponeva che correttamente era stato Controparte_1
ricondotto dal primo giudice l'evento alla esclusiva condotta dell'appellante, sulla base della manifesta visibilità del dislivello del basolato di marmo di cui era formato il manto stradale, nel centro 8
storico, la cui caratteristica costruttiva, con intercapedini tra una basola e l'altra, era nota a tutti i cittadini.
Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il primo Giudice nella fattispecie aveva correttamente ritenuto di escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., riconducendo la esclusiva responsabilità del sinistro al comportamento della stessa danneggiata, con una esaustiva motivazione, facendo una concreta applicazione del cosiddetto principio fortuito autonomo e incidentale, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione che aveva ritenuto che “non sussiste la responsabilità in capo al custode se un fatto esterno, a lui non imputabile e che può concretizzarsi anche nel comportamento del danneggiato stesso, sia stato da solo sufficiente a cagionare il danno: in tale situazione, infatti si è in presenza del caso fortuito”.
Il Tribunale, nella specie, aveva accertato l'insussistenza dell'insidia o trabocchetto, rilevando che proprio in ragione delle emergenze istruttorie, la sconnessione del basolato di marmo di cui erano formati tutti i centri storici delle nostre città, erano notoriamente conosciuti, stante che, per loro natura, erano intervallati l'uno dall'altro. Inoltre, nella specie, le circostanze di tempo (buono) e di luogo ( visibilità delle sconnessioni) e l'assenza di materiale occultante escludeva che il basolato potesse costituire insidia. La circostanza che il dislivello dei basolati fosse visibile, era altresì desumibile dalla circostanza ammessa, sia dalla stesa danneggiata, in sede di interrogatorio formale, sia dalla teste , i quali avevano riferito che il punto in cui si era verificato il sinistro era Tes_1
sgombro da foglie giornali e/ o da materiale occultante.
Nessuna valenza aveva la asserita doglianza dell'appellante, secondo la quale, benché vi fosse la pubblica illuminazione funzionante all'ora del sinistro (ore 22) la luce era scarsa, affidandosi ad un interessato giudizio proveniente dai testi, intimi congiunti della danneggiata (madre e sorella).
Nessuna valenza probatoria aveva la circostanza che l'appellante abitava a circa 1 km di distanza e non a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro. Che il luogo del sinistro fosse conosciuto, (al di là dell'effettiva distanza), era facilmente desumibile dall'ubicazione dello stesso in pieno centro storico della città da tutti i cittadini frequentato e quindi anche dall'appellante e, comunque, non era lontano dall'abitazione della danneggiata.
L'appellante, dunque, non aveva fornito la prova che la disconnessione del manto stradale formato da basolato di marmo costituiva una insidia o trabocchetto per gli utenti della strada e che il CP_1
aveva violato il precetto del neminem leadere. 9
Dette circostanze,avevano portato correttamente ad un apprezzamento valutativo del giudice, in ordine all'oggettiva visibilità dei dislivelli del basolato di marmo, congruamente motivato, che escludeva che la conformazione dello stesso (caratteristica tipica dei centri storici) potesse costituire una insidia.
Correttamente il giudice aveva motivato sul punto dell'insussistenza del trabocchetto, ritenendo che la caduta della fosse ascrivibile alla esclusiva condotta della danneggiata, la quale ben Parte_1
avrebbe potuto (e dovuto) avvedersi della presenza della sconnessione della pavimentazione costituita da basolati di marmo e dei dislivelli dello stesso dal piano di calpestio, non occultata da elementi esterni (circostanza confermata dall'attrice e dal teste ) e ampiamente visibile come era Tes_1
dato evincersi dalla produzione fotografica in atti, ritraenti lo stato dei luoghi.
Parte appellante lamentava che il giudice di I° grado aveva errato nel valutare le risultanze istruttorie, rilevando la contraddittorietà delle determinazioni assunte in corso di causa, avendo fatto, prima proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e poi disposto la C.T.U. medico legale, evidenziando che vi era un presupposto convincimento che l'evento lesivo fosse imputabile al Al riguardo CP_1
rilevava che nessun valore vincolante avevano avuto e potevano ovviamente avere le superiori determinazioni, (peraltro assunte dal giudice onorario delegato all'istruttoria e non dal Giudice togato titolare della causa, che poi l'aveva decisa) in ordine al convincimento del giudice, il quale era stato espresso soltanto con la sentenza di merito, dandone congrua motivazione,
Il 20 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
E' da premetter in punto di fatto che è pacifico che l'attrice, in data 09.07.2014, camminando sul marciapiede e scendendo dallo stesso per raggiungere quello di fronte, transitando sul manto stradale
, a causa del dislivello esistente tra le basole del manto stradale è inciampata .
E' pacifico che il sinistro si è verificato in ore serali ( ore 22 ), ma in strada fornita di illuminazione pubblica e, quindi, in condizioni di visibilità e che l'attrice era a conoscenza dello stato dei luoghi essendo residente a poca distanza dagli stessi ( circa 1 km. )
Così ricostruito il fatto da cui si è prodotto il danno oggetto di controversia, occorre verificare se possa configurarsi la responsabilità a carico dell' ente proprietario e gestore della via del sinistro. La questione attiene all'eventualità di applicare al caso di specie la disciplina della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. 10
In proposito, deve rammentarsi che è pacifico che le ipotesi di responsabilità da cosa in custodia hanno natura oggettiva, con la conseguenza che la colpevolezza per determinati eventi deve essere addossata a colui che ha la custodia della cosa, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. Sez. Un., n. 20943/2022).
Pertanto, le ipotesi di responsabilità in esame devono ritenersi fondate su due elementi di fatto, l'uno positivo, consistente nella necessaria dimostrazione che il danno si pone in connessione causale con la cosa custodita, e l'altro negativo, fondato sulla inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente. Pertanto, il custode, qualora il danneggiato alleghi la derivazione causale dei suoi danni dalla cosa custodita, può liberarsi da responsabilità solo provando il caso fortuito, da intendersi come istituto che “appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode” (Cass. civ. n. 11152/2023). In definitiva, dunque, il caso fortuito attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno;
pertanto, il custode, per liberarsi da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo al suo dominio, idoneo ad interrompere quel nesso causale tra il danno e la cosa custodita e che, potendo sostanziarsi anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato, deve necessariamente presentare i caratteri propri del caso fortuito, consistenti nell'imprevedibilità e nell'eccezionalità del fatto medesimo.
Invero, a conferma di quanto espresso si richiama l'orientamento adottato dai Giudici di legittimità, secondo cui “sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) 11
in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, v. le sentenze n. 21619 del 2007 e n. 15991 del 2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode. Ne consegue che l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod. pen., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno”
(Cass. civ. n. 29821/2024).
La Suprema Corte di Cassazione ha altresì rammentato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, qualora entri in interazione con la cosa, “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. n. 29821/2024).
Tanto premesso, tenuto conto di quanto suesposto in diritto, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, si debba escludere la responsabilità del convenuto, in quanto l'evento de quo appare determinato da fattori non riconducibili allo stato della via pubblica. Invero, la storicità della pavimentazione, realizzata in basolato, la cui natura intrinseca prevede la presenza naturale di spazio 12
tra i vari blocchi di basole e l'esistenza di normali dislivelli tra una basola e l'altra, induce a ritenere l'esistenza di naturali caratteristiche di una pavimentazione di tal fatta.
Né peraltro dai rilievi fotografici in atti si rilevano delle disconnessioni o delle infrazioni delle basole, così da poterne affermare l'intrinseco stato di pericolosità del manto stradale.
Inoltre, valorizzando il dovere di ragionevole cautela, espressione del principio di solidarietà ex art. 2 Cost., secondo cui ogni individuo deve operare secondo l'ordinaria cautela richiedibile a ciascun consociato, è possibile ritenere la caduta de qua come accidentale, determinata più da dinamiche casuali che dallo stato dei luoghi. Giova, invero, rilevare che, proprio nel rispetto del generale dovere di ragionevole cautela che incombe su ciascun individuo, colui che percorre una via storica, caratterizzata da una pavimentazione dissimile rispetto a quella ordinaria, deve attraversarla con oculatezza. Pertanto, la circostanza secondo cui il sinistro si è verificato sulla via pubblica è da considerare quale mera occasione del fatto, potendosi considerare la caduta de qua conseguenza di un comportamento umano sopravvenuto, capace, da solo, di determinare l'evento di danno e interrompere definitivamente la connessione eziologica tra la condizione del manto stradale e il fatto dannoso (che versano in rapporto di efficienza causale meramente naturalistica).
A sostegno di quanto appena affermato, giova pure evidenziare che è pacifico che la via si presentava illuminata e quindi era ben possibile per l'attrice accorgersi delle intersezioni tra le varie porzioni di basole che le consentivano l'adozione della necessaria avvedutezza indispensabile, ed esigibile, in quelle circostanze.
In definitiva, adottando il criterio del generale dovere di cautela che grava su ciascun consociato, e considerando che la pavimentazione storica della strada percorsa dell'attrice presentava , per sua natura, delle insenature più o meno accentuate tra i vari blocchi di basole, deve ritenersi che la caduta oggetto di controversia sia stata accidentale, determinata da un fatto umano, riconducibile alla stessa danneggiata, che esclude la responsabilità oggettiva del custode della via lungo la quale ha avuto luogo il sinistro.
Va quindi rigettato il primo motivo di appello
Appare conforme a giustizia disporre la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità del caso.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza resa in data 20/01/2020 dal Tribunale di Marsala, Controparte_1 13
compensa tra le parti le spese del primo grado del giudizio e conferma, per il resto, l'impugnata sentenza.
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1437/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 20 marzo 2025, promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, piazza San Francesco di Paola n. 47, presso lo studio legale degli avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Ugo Pecoraro che lo rappresentano e difendono, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
, in persona del suo Sindaco (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Epifanio Giglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Alberti, sito in Palermo, Via Tunisi n.11, per procura in atti
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti. 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 20/01/2020, Il Tribunale di Marsala, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del , così disponeva: Parte_1 Controparte_1
“1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna a rifondere il convenuto delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA se dovuti;
3) pone, nei rapporti interni alle parti, definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu separatamente liquidate ”.
Esponeva il primo giudice che: con l'atto di citazione aveva esposto che mentre percorreva a piedi a Parte_1 CP_1
la via Porta Palermo, giunta all'altezza della macelleria , a causa del pavimento dissestato
[...] CP_2
e non manutenuto, inciampava e finiva per perdere l'equilibrio rovinando a terra;
infatti, i lastroni in marmo si presentano fuori quota tra l'uno e l'altro, nonché con eccessiva distanza tra essi.
Rilevava il primo giudice che:
l'esposizione dell'attrice difettava, innanzitutto, di una chiara descrizione dell'eziologia del danno: non si comprendeva, cioè, se la frattura distale di tibia e perone dalla stessa lamentato fosse da riconnettere all'inciampo o all'impatto con il suolo successivo alla perdita di equilibrio;
non contribuiva alla ricostruzione dei fatti in oggetto la documentazione fotografica versata in atti da parte attrice: tutte le foto, in bianco e nero, erano state scattate dall'alto e non rendevano conto dei lamentati dislivelli ed, inoltre, i solchi tra una basola e l'altra risultavano dell'ampiezza di alcuni centimetri, come desumibile nettamente dalla comparazione tra i mozziconi di sigaretta in essi abbondantemente presenti e la distanza tra i bordi delle lastre di marmo;
la riproduzione fotografica in oggetto era estremamente parziale, poiché limitata ad una superficie inferiore al metro quadrato e non offriva la possibilità di apprezzare le condizioni complessive del tratto di strada percorso dalla non consentendo, quindi, di verificare quanto fosse Parte_1
insidiosa, in tale contesto, la collocazione del lamentato (ma non provato) dislivello tra le basole;
la successiva assunzione della prova testimoniale non consentiva neppure di ritenere la sussistenza dei presupposti di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. in quanto il riferimento alla presenza di buche profonde quanto un piede – cui faceva riferimento la teste , madre della attrice- Testimone_1
risultava smentito dalle stesse allegazioni di parte attrice, oltre che dalla documentazione fotografica 4
prodotta, dove non era dato riscontrare la presenza di solchi di ampiezza superiore ad una decina di centimetri (mentre la profondità rimaneva non misurata né ex post misurabile in considerazione della qualità delle foto); la teste , madre della attrice, aveva dichiarato: “stavo passeggiando e spingevo il Testimone_1
passeggino con all'interno mio nipote, figlio di mia figlia mia figlia camminava avanti a Pt_1
me insieme all'altra figlia […] io ho visto mia figlia cadere all'improvviso; lamentava dolore alla caviglia;
non poteva alzarsi;
inizialmente non ho notato perché mia figlia fosse caduta;
poi quando mi sono avvicinata per soccorrerla ho visto che la pavimentazione presentava delle buche e dei dislivelli;
ricordo che il piede di mia figlia era dentro la buca;
noi non immaginavamo che c'erano le buche a terra;
io non so dire quanto era grande e profonda la buca;
ci entrava un piede, non so se era più grande di un piede;
mia figlia è caduta vicino la macelleria sita in via Porta Palermo […] la strada era tutta piena di buche;
non vi è l'asfalto ma la strada si presenta con il basolato di marmo;
questi basolati sono tutti rotti”; la teste aveva dichiarato: “mi trovavo a fianco a mia sorella quando, Testimone_2
improvvisamente ed inaspettatamente l'ho vista cadere;
ricordo che è caduta all'indietro; noi ci trovavamo sull'asfalto, nonostante la strada sia provvista di marciapiedi;
dietro di noi vi era mia madre con il passeggino con a bordo mio nipote, il figlio di mia sorella dove è caduta mia Pt_1
sorella vi era una buca profonda […] la strada era provvista di illuminazione pubblica;
era funzionante ma la luce era scarsa;
non ricordo se il manto stradale era dissestato o meno […] la buca nella quale
è caduta mia sorella era visibile, era pulita, non vi erano oggetti che ne occultavano la presenza;
non vi era molta gente;
non ricordo se vi erano segnali o meno relativi alla presenza della buca […] la strada che percorrevo insieme a mia sorella era ed è lastricata come quella riprodotta nelle foto, tuttavia non ricordo se si presenta o meno come in foto e, precisamente, se tra un basolato e l'altro vi sono delle buche dovute alla mancanza di materiale di congiunzione”. la natura stessa del basolato, soluzione tecnica di pavimentazione stradale tipica dei centri storici siciliani e, nella specie, di quello di , ben conosciuta dall'attrice poiché ivi residente Controparte_1
(in via Unità d'Italia, ad alcune centinaia di metri dal luogo del sinistro), imponeva al pedone una particolare attenzione, così che la presenza di solchi irregolari non risultava particolarmente insidiosa, poiché priva di quel carattere di sorpresa che più facilmente può trarre in inganno il passante;
la strada era illuminata e la “buca” era libera, visibile e pulita. 5
Concludeva il primo giudice affermando che la caduta lamentata dalla era da addebitare Parte_1
ad un'andatura imprudente e a conseguente distrazione della attrice e non allo stato di manutenzione.,
(peraltro non sufficientemente provato mediante la produzione fotografica in atti) del manto stradale.
Al riguardo, rammentava ulteriormente che “Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” e, pertanto, difettando i presupposti di responsabilità ex art. 2051 c.c., la domanda doveva essere rigettata.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che aveva errato il Parte_1
Giudice di prime cure a non ritenere raggiunta la prova in ordine ai fatti posti a fondamento delle domande risarcitorie dalla stessa formulate.
Contrariamente a quanto motivato dal Tribunale, l'esame delle risultanze istruttorie evidenziava come, nel caso concreto, risultava ampiamente provato, sia il fatto storico, sia la responsabilità dell'incidente alla stessa occorso - come anche confermato dalla relazione di consulenza medico legale disposta dal Decidente- che andava interamente ascritta al , se non Controparte_1
in maniera esclusiva, sicuramente in misura maggiore, a causa dell'omessa e/o un insufficiente manutenzione della strada pubblica ove si era verificato il sinistro.
Dalla narrazione dei fatti confermata dall'istruttoria della causa era emerso come il sinistro in oggetto ed i conseguenti danni fisici dalla stessa riportati erano attribuibili solo ed esclusivamente alle precarie condizioni di manutenzione del manto stradale della parte terminale della via Porta Palermo appartenente al che, pertanto, a norma degli artt.14 C.D.S e 2051 c.c., Controparte_1 CP_1
doveva rispondere dei danni in oggetto.
Il Giudice di Prime Cure aveva dedotto, senza alcun riscontro probatorio, che la stessa circolava su una strada appartenente al c.d. “centro storico cittadino” ove era notorio che la pavimentazione era costituita da lastre di marmo e dunque il pedone comunque doveva apprestare una attenzione maggiore. 6
Il luogo del sinistro era il limite ultimo di una strada lastricata in marmo che poi si congiungeva con la normale pavimentazione in asfalto, creando appunto l'insidia ove la stessa era rimasta vittima.
Come risultava dall'istruttoria della causa, la stessa camminava sul marciapiede e, scendendo dallo stesso per raggiungere quello di fronte, essendo costretta a transitare sul manto stradale non essendoci altra via per attraversare la strada, inciampava a causa della cattiva manutenzione della pavimentazione.
In altre parole, non soltanto la pavimentazione del manto stradale in quel tratto era totalmente dissestata ed irregolare, ma costituiva una vera e propria insidia atteso che si passava repentinamente da una pavimentazione in asfalto a delle basole marmoree molto distanti le une dalle altre, formandosi delle intercapedini non visibili e totalmente irregolari.
Inoltre, le fessure esistenti tra una basola e l'altra non erano in realtà delle peculiarità della pavimentazione marmorea, ma erano frutto di una totale mancanza di manutenzione delle vie medesime, in quanto tali spazi o fessure erano colmate con materiale bituminoso o metallico, causando insidie occulte per la collettività e il singolo incolpevole pedone.
La circostanza della insidia e del trabocchetto, determinata dalla buca presente sul manto stradale, a differenza di quanto dedotto dal primo giudice, era stata provata a mezzo dei testi escussi, non corrispondendo inoltre a realtà che dalle foto allegate in atti, e riconosciute dal teste come luoghi del sinistro, non fosse evincibile o riscontrabile e valutabile non solo la grandezza di tali buche e avvallamenti, ma anche e soprattutto la loro pericolosità.
Aveva infatti prodotto le riproduzioni fotografiche del luogo del sinistro dalle quali si rilevava la mancata cura e manutenzione della strada da parte del che aveva determinato la sua caduta. CP_1
Si rilevava che la pavimentazione della strada era non soltanto fuori quota ma anche che era costituita da basole tra loro distanti- coma desumibile anche dalla presenza delle cicche di sigaretta proprio nello spazio tra le stesse basole- tanto che lo spazio tra le stesse era così largo da far entrare un piede di donna.
Inoltre dalle deposizione di entrambi i testi si rilevava che era caduta all'indietro, circostanza che dimostrava in maniera incontrovertibile che le era venuto a mancare il terreno sotto i piedi, proprio perché il piede era andato a finire all'interno dell'avvallamento tra una basola e l'altra.
Inoltre la circostanza che la stessa fosse a conoscenza dei luoghi del sinistro e, quindi, della natura stessa del basolato, poiché residente in via Unità d'Italia, ad alcune centinaia di metri dal luogo del sinistro, avrebbe semmai dovuto portare il decidente ad una valutazione di corresponsabilità o di 7
responsabilità concorsuale, tra cose in custodia e danneggiato, ma non ad escludere la responsabilità del ex artt. 2043, 2051 c.c.. CP_1
Ed, infatti, il Decidente avrebbe dovuto applicare il principio di autoresponsabilità, richiamato anche dalla Corte Costituzionale.In definitiva, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il doveva ritenersi CP_1
responsabile quale custode della strada, concetto quest'ultimo che faceva riferimento ad un effettivo potere che implicava il governo e l'uso della cosa ed a cui erano riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché della cosa stessa per sua natura o per particolari conseguenze, non derivasse danno ad altri.
Inoltre era incomprensibile il comportamento del primo giudice che, all'esito delle prove orali, aveva formulato una proposta conciliativa tra le parti e da queste non richiesta, in quanto formulata ex art. 185 bis c.p.c. - invitandola ad accettare a tacitazione di ogni pretesa presente e futura collegata al sinistro occorso la somma complessiva di € 16.000,00, oltre spese di lite liquidate forfettariamente in
€ 3.000,00- dalla stessa dal convenuto. Parte_2
Lo stesso C.T.U., dott.ssa al fine di rispondere al quesito formulato dal Decidente circa la Per_1
compatibilità causale dei fatti al danno riportato dall'attrice, aveva fugato ogni dubbio affermando che: “la dinamica riferita dalla sig.ra era in grado di determinare le conseguenze cliniche Parte_1
evidenziate nell'immediatezza dai sanitari del P.S., rendo di fatto presente e valido il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni. Le menomazioni riscontrate in data odierna all'esame obbiettivo appaiono pienamente compatibili con le lesioni subite in occasione del sinistro”.
Conseguentemente il C.T.U. aveva concluso affermando che secondo il tipo di lesioni, i comuni tempi di guarigione, nonché le terapie resesi necessarie per il trattamento, avevano determinato in capo all'attrice “un D.B. permanente del 6% una ITA pari a gg. 15 e una ITP di 30 gg. al 75%, 30 gg. al 50%, e di 15 gg. al 25% potendosi riconoscere un danno biologico pari al 10%. (…)ammontando le spese legali sostenute ritenute giustificate e congrue pari a € 1.200,00” ( primo motivo ).
Aveva inoltre errato il Giudice di Prime Cure a dichiarare la sua condanna al pagamento delle spese legali, atteso sia l'accettazione della proposta conciliativa, sia la seguente nomina del CTU, dallo stesso disposta. Il comportamento tenuto dalle parti, infatti avrebbe giustificato quanto meno la compensazione delle spese di lite ( secondo motivo ).
Il si costituiva in giudizio ed esponeva che correttamente era stato Controparte_1
ricondotto dal primo giudice l'evento alla esclusiva condotta dell'appellante, sulla base della manifesta visibilità del dislivello del basolato di marmo di cui era formato il manto stradale, nel centro 8
storico, la cui caratteristica costruttiva, con intercapedini tra una basola e l'altra, era nota a tutti i cittadini.
Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il primo Giudice nella fattispecie aveva correttamente ritenuto di escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., riconducendo la esclusiva responsabilità del sinistro al comportamento della stessa danneggiata, con una esaustiva motivazione, facendo una concreta applicazione del cosiddetto principio fortuito autonomo e incidentale, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione che aveva ritenuto che “non sussiste la responsabilità in capo al custode se un fatto esterno, a lui non imputabile e che può concretizzarsi anche nel comportamento del danneggiato stesso, sia stato da solo sufficiente a cagionare il danno: in tale situazione, infatti si è in presenza del caso fortuito”.
Il Tribunale, nella specie, aveva accertato l'insussistenza dell'insidia o trabocchetto, rilevando che proprio in ragione delle emergenze istruttorie, la sconnessione del basolato di marmo di cui erano formati tutti i centri storici delle nostre città, erano notoriamente conosciuti, stante che, per loro natura, erano intervallati l'uno dall'altro. Inoltre, nella specie, le circostanze di tempo (buono) e di luogo ( visibilità delle sconnessioni) e l'assenza di materiale occultante escludeva che il basolato potesse costituire insidia. La circostanza che il dislivello dei basolati fosse visibile, era altresì desumibile dalla circostanza ammessa, sia dalla stesa danneggiata, in sede di interrogatorio formale, sia dalla teste , i quali avevano riferito che il punto in cui si era verificato il sinistro era Tes_1
sgombro da foglie giornali e/ o da materiale occultante.
Nessuna valenza aveva la asserita doglianza dell'appellante, secondo la quale, benché vi fosse la pubblica illuminazione funzionante all'ora del sinistro (ore 22) la luce era scarsa, affidandosi ad un interessato giudizio proveniente dai testi, intimi congiunti della danneggiata (madre e sorella).
Nessuna valenza probatoria aveva la circostanza che l'appellante abitava a circa 1 km di distanza e non a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro. Che il luogo del sinistro fosse conosciuto, (al di là dell'effettiva distanza), era facilmente desumibile dall'ubicazione dello stesso in pieno centro storico della città da tutti i cittadini frequentato e quindi anche dall'appellante e, comunque, non era lontano dall'abitazione della danneggiata.
L'appellante, dunque, non aveva fornito la prova che la disconnessione del manto stradale formato da basolato di marmo costituiva una insidia o trabocchetto per gli utenti della strada e che il CP_1
aveva violato il precetto del neminem leadere. 9
Dette circostanze,avevano portato correttamente ad un apprezzamento valutativo del giudice, in ordine all'oggettiva visibilità dei dislivelli del basolato di marmo, congruamente motivato, che escludeva che la conformazione dello stesso (caratteristica tipica dei centri storici) potesse costituire una insidia.
Correttamente il giudice aveva motivato sul punto dell'insussistenza del trabocchetto, ritenendo che la caduta della fosse ascrivibile alla esclusiva condotta della danneggiata, la quale ben Parte_1
avrebbe potuto (e dovuto) avvedersi della presenza della sconnessione della pavimentazione costituita da basolati di marmo e dei dislivelli dello stesso dal piano di calpestio, non occultata da elementi esterni (circostanza confermata dall'attrice e dal teste ) e ampiamente visibile come era Tes_1
dato evincersi dalla produzione fotografica in atti, ritraenti lo stato dei luoghi.
Parte appellante lamentava che il giudice di I° grado aveva errato nel valutare le risultanze istruttorie, rilevando la contraddittorietà delle determinazioni assunte in corso di causa, avendo fatto, prima proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e poi disposto la C.T.U. medico legale, evidenziando che vi era un presupposto convincimento che l'evento lesivo fosse imputabile al Al riguardo CP_1
rilevava che nessun valore vincolante avevano avuto e potevano ovviamente avere le superiori determinazioni, (peraltro assunte dal giudice onorario delegato all'istruttoria e non dal Giudice togato titolare della causa, che poi l'aveva decisa) in ordine al convincimento del giudice, il quale era stato espresso soltanto con la sentenza di merito, dandone congrua motivazione,
Il 20 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
E' da premetter in punto di fatto che è pacifico che l'attrice, in data 09.07.2014, camminando sul marciapiede e scendendo dallo stesso per raggiungere quello di fronte, transitando sul manto stradale
, a causa del dislivello esistente tra le basole del manto stradale è inciampata .
E' pacifico che il sinistro si è verificato in ore serali ( ore 22 ), ma in strada fornita di illuminazione pubblica e, quindi, in condizioni di visibilità e che l'attrice era a conoscenza dello stato dei luoghi essendo residente a poca distanza dagli stessi ( circa 1 km. )
Così ricostruito il fatto da cui si è prodotto il danno oggetto di controversia, occorre verificare se possa configurarsi la responsabilità a carico dell' ente proprietario e gestore della via del sinistro. La questione attiene all'eventualità di applicare al caso di specie la disciplina della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. 10
In proposito, deve rammentarsi che è pacifico che le ipotesi di responsabilità da cosa in custodia hanno natura oggettiva, con la conseguenza che la colpevolezza per determinati eventi deve essere addossata a colui che ha la custodia della cosa, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. Sez. Un., n. 20943/2022).
Pertanto, le ipotesi di responsabilità in esame devono ritenersi fondate su due elementi di fatto, l'uno positivo, consistente nella necessaria dimostrazione che il danno si pone in connessione causale con la cosa custodita, e l'altro negativo, fondato sulla inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente. Pertanto, il custode, qualora il danneggiato alleghi la derivazione causale dei suoi danni dalla cosa custodita, può liberarsi da responsabilità solo provando il caso fortuito, da intendersi come istituto che “appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode” (Cass. civ. n. 11152/2023). In definitiva, dunque, il caso fortuito attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno;
pertanto, il custode, per liberarsi da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo al suo dominio, idoneo ad interrompere quel nesso causale tra il danno e la cosa custodita e che, potendo sostanziarsi anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato, deve necessariamente presentare i caratteri propri del caso fortuito, consistenti nell'imprevedibilità e nell'eccezionalità del fatto medesimo.
Invero, a conferma di quanto espresso si richiama l'orientamento adottato dai Giudici di legittimità, secondo cui “sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) 11
in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, v. le sentenze n. 21619 del 2007 e n. 15991 del 2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode. Ne consegue che l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod. pen., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno”
(Cass. civ. n. 29821/2024).
La Suprema Corte di Cassazione ha altresì rammentato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, qualora entri in interazione con la cosa, “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. n. 29821/2024).
Tanto premesso, tenuto conto di quanto suesposto in diritto, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, si debba escludere la responsabilità del convenuto, in quanto l'evento de quo appare determinato da fattori non riconducibili allo stato della via pubblica. Invero, la storicità della pavimentazione, realizzata in basolato, la cui natura intrinseca prevede la presenza naturale di spazio 12
tra i vari blocchi di basole e l'esistenza di normali dislivelli tra una basola e l'altra, induce a ritenere l'esistenza di naturali caratteristiche di una pavimentazione di tal fatta.
Né peraltro dai rilievi fotografici in atti si rilevano delle disconnessioni o delle infrazioni delle basole, così da poterne affermare l'intrinseco stato di pericolosità del manto stradale.
Inoltre, valorizzando il dovere di ragionevole cautela, espressione del principio di solidarietà ex art. 2 Cost., secondo cui ogni individuo deve operare secondo l'ordinaria cautela richiedibile a ciascun consociato, è possibile ritenere la caduta de qua come accidentale, determinata più da dinamiche casuali che dallo stato dei luoghi. Giova, invero, rilevare che, proprio nel rispetto del generale dovere di ragionevole cautela che incombe su ciascun individuo, colui che percorre una via storica, caratterizzata da una pavimentazione dissimile rispetto a quella ordinaria, deve attraversarla con oculatezza. Pertanto, la circostanza secondo cui il sinistro si è verificato sulla via pubblica è da considerare quale mera occasione del fatto, potendosi considerare la caduta de qua conseguenza di un comportamento umano sopravvenuto, capace, da solo, di determinare l'evento di danno e interrompere definitivamente la connessione eziologica tra la condizione del manto stradale e il fatto dannoso (che versano in rapporto di efficienza causale meramente naturalistica).
A sostegno di quanto appena affermato, giova pure evidenziare che è pacifico che la via si presentava illuminata e quindi era ben possibile per l'attrice accorgersi delle intersezioni tra le varie porzioni di basole che le consentivano l'adozione della necessaria avvedutezza indispensabile, ed esigibile, in quelle circostanze.
In definitiva, adottando il criterio del generale dovere di cautela che grava su ciascun consociato, e considerando che la pavimentazione storica della strada percorsa dell'attrice presentava , per sua natura, delle insenature più o meno accentuate tra i vari blocchi di basole, deve ritenersi che la caduta oggetto di controversia sia stata accidentale, determinata da un fatto umano, riconducibile alla stessa danneggiata, che esclude la responsabilità oggettiva del custode della via lungo la quale ha avuto luogo il sinistro.
Va quindi rigettato il primo motivo di appello
Appare conforme a giustizia disporre la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità del caso.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza resa in data 20/01/2020 dal Tribunale di Marsala, Controparte_1 13
compensa tra le parti le spese del primo grado del giudizio e conferma, per il resto, l'impugnata sentenza.
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE