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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/10/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 27/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 27 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 72/2023 pronunciata in data
25.05.2023 dal Giudice di Pace di Mondovì
TRA
(p.iva ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIORDANO CARLOTTA (c.f. – indirizzo p.e.c. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio di quest'ultima sito in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 20;
APPELLANTE
E
(p.iva ), rappresentata e difesa, come da procura in CP_1 P.IVA_2 atti, dall'Avv. FUSCO FRANCESCO (c.f. e dall'Avv. C.F._2
NI ED SS (c.f. , da ritenersi C.F._3
elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi p.e.c.;
APPELLATA
E
(c.f. Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via preliminare
Rigettare la richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla in quanto infondata. In via principale Parte_1
- Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e riformare integralmente la sentenza n. 72/2023 pronunciata in data 25.05.2023, pubblicata in data 1.06.2023 dal Giudice di Pace di Mondovì in persona del dott. Fausto Nasi e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dall'esponente che qui si riportano:
In via principale
Rigettare l'opposizione avviso di accertamento esecutivo n.
302215400000803379, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente dichiarare pienamente valido ed efficace tale atto.
In via subordinata
Ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da controparte e, conseguentemente, rilevare la fondatezza dell'avviso di accertamento opposto.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di parziale adesione alle domande avversarie, condannare parte ricorrente al pagamento delle somme che saranno determinate.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre
CPA e rimborso forfettario come per legge.”;
- per CP_1
“In via preliminare
- Dichiarare l'appello avversario inammissibile;
In via principale
- respingersi l'appello avversario in quanto infondato;
Nel merito
2 - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone
Unico sia da parte del e della Provincia rimettersi alla Corte CP_2
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, rideterminare
l'avviso di accertamento tenendo conto di quanto già pagato dalla ricorrente;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha promosso appello avverso Parte_1
la sentenza n. 72/2023 pronunciata in data 25.05.2023 e depositata il 01.06.2023 dal
Giudice di Pace di Mondovì in persona del Dott. Fausto Nasi, con la quale, in accoglimento dell'opposizione promossa da è stato annullato l'avviso CP_1
3 di accertamento esecutivo n. 30225400000803379 (riferito all'anno 2021) emesso dalla per conto del per omesso pagamento del Parte_1 CP_2 Controparte_2
canone unico annuale relativo a n. 3 impianti pubblicitari.
In particolare, parte appellante, ricostruito il quadro normativo di cui alla Legge n.
160/2019 in vigore dal 01.01.2021, ha sostenuto l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il fosse privo di legittimazione a CP_2 richiedere e percepire il canone unico con violazione dell'art. 1 comma 816, lamentando altresì l'errata interpretazione dell'art. 1 comma 835. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 12.3.2024 si è costituita la eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e contestando nel merito tutti gli assunti avversari e domandando la reiezione dell'impugnazione proposta, reiterando le difese già svolte in primo grado.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è Controparte_2
stata dichiarata la contumacia (v. provvedimento del 17.5.2024).
Il giudice ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del
23.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta.
Ammissibilità dell'appello
1. preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in CP_1
quanto non redatto secondo le prescrizioni del novellato art. 342 c.p.c. L'eccezione è infondata.
1.1. Com' è noto, l'art. 342 c.p.c. richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
1.2. Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle
4 dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
1.3. Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. civ.
8871/2010 in motivazione;
n. 9244/2007).
1.4. Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non
è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. A tal fine, tuttavia, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. di recente, Cass. civ. n. 13268/2020).
1.5. Nella specie, l'atto di appello individua chiaramente i punti censurati della sentenza di primo grado, le ragioni del dissenso alle argomentazioni del giudice e la soluzione proposta, sicché lo stesso deve reputarsi pienamente ammissibile.
1.6. Infatti, l'appello è stato formulato con un unico e articolato motivo riguardante la ritenuta errata interpretazione dei commi 818 e 835 dell'art. 1 della
Legge n. 160/2019, con conseguente errore di applicazione della normativa di riferimento. Il motivo è specifico e ben dettagliato, non vi è quindi alcuna inammissibilità pretesa dell'appello, le ragioni di contestazione sono essenzialmente sulla portata e l'interpretazione della normativa, che non è, all'evidenza, condivisa tra le parti.
Merito
2. Nel merito, l'appello va rigettato, anche se si reputa necessario integrare la motivazione resa dal giudice di primo grado, in ossequio al principio espresso dalla
5 Suprema Corte, secondo il quale “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante.
Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso, v. Cass. civ. n.
20652/2009).
2.1. Nella specie risulta pacifico è che il canone di cui all'avviso di accertamento impugnato è stato applicato in relazione a n. 3 installazioni pubblicitarie collocate su strada provinciale situata all'interno del Comune di per la cui CP_2 installazione è stata rilasciata autorizzazione da parte della Provincia, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del cd. Codice della strada, D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (“La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale
o provinciale”).
2.2. Dunque, per affermare o negare che anche per le istallazioni su strada provinciale permanga la competenza impositiva del (come in passato per CP_2
l'imposta di pubblicità) è necessario analizzare dalla Legge n. 160/2019 istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, anche detto “canone unico patrimoniale” (cd. CUP).
2.3. Come noto, infatti, detta Legge ha introdotto e disciplinato, a decorrere dal
2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da istituirsi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane per
6 le strade di loro pertinenza, prevedendo – in un'ottica di semplificazione – che detto canone sostituisca gli altri prelievi aventi analogo titolo (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
imposta comunale sulla pubblicità; diritto sulle pubbliche affissioni;
canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada)
e sia ricomprensivo anche “di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi
a prestazioni di servizi” (comma 816). La richiamata disciplina legislativa, cioè, ha inteso sostituire le varie imposte / canoni relativi alla pubblicità fissa (ICP, CIMP,
COSAP, TOSAP, canone di autorizzazione di cui all'art. 127 C.d.S.) con un unico canone cui ha attribuito qualifica di “patrimoniale”.
2.4. Sulla portata della nuova normativa si è acceso un dibattito. Secondo una parte degli interpreti il canone avrebbe una natura “bicefala” in quanto costituito da due componenti concorrenti: quella relativa all'occupazione di suolo, da un lato, e quella relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari, dall'altro; talché, in caso di cartello pubblicitario collocato su strada provinciale passante all'interno di un centro abitato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti, entrambe le componenti sarebbero dovute e il soggetto che ha collocato il cartello sarebbe tenuto a versare la quota di canone relativa all'occupazione di suolo alla Provincia e la quota relativa alla diffusione di messaggi pubblicitario al (questa è chiaramente CP_2
l'interpretazione condivisa dalla perché garantirebbe il diritto alla riscossione Pt_1
del canone da parte del . Altra parte degli interpreti, Controparte_2 invece, ritiene che l'interpretazione corretta – tenuto conto del “senso fatto palese dal significato delle parole” (art. 12 Preleggi) contenute nel comma 819 della L.
160/2019 – debba fare riferimento ad entrambi i presupposti sopra richiamati, ma in senso alternativo dato che il canone è unico, talché la debenza del canone dovrebbe essere individuata in base al soggetto proprietario della strada sulla quale l'impianto pubblicitario e, quindi, in base all'ente che ha rilasciato la relativa autorizzazione, il quale subisce il peso dell'impianto pubblicitario.
3. Tale ultima impostazione si reputa maggiormente condivisibile, tenuto conto dell'interpretazione letterale e teleologica del dettato normativo. In particolare,
7 appaiono rilevanti i seguenti commi dell'art. 1 della citata Legge (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).
3.1. Il già citato comma 816 sancisce che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni
e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
3.2. Il presupposto del canone è disciplinato dal comma 819 che stabilisce: “819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Aggiunge poi il comma 820 che: L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma
819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
3.3. A mente del comma 823 “Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato e in base al comma 835 il suo pagamento è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al
8 rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo”.
3.4. I commi 824 e 825 disciplinano i criteri per la quantificazione del canone
(sempre sul presupposto che è unico) prevedendo: “824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) (ossia per le occupazioni di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti compresi gli spazi sottostanti e soprastanti), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale
o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità./ 825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati”.
4. Ebbene, dalla lettura sistematica delle norme si evince che il legislatore, in una prospettiva di semplificazione, ha voluto unificare in un unico e unitario canone
9 (di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) tutti i canoni, imposte, tasse precedentemente vigenti, ciascuno con presupposti distinti e facenti capo a diversi Enti, introducendo un regime unitario di trattamento dell'onere.
4.1. In particolare è indubbio che sia stato unificato in detto canone unico il canone per l'occupazione di suolo pubblico e l'imposta sulle esposizioni pubblicitarie, tanto che nel caso di occupazione delle aree pubbliche a scopo di diffusione di messaggi pubblicitari è dovuto sempre solo il canone unico, ma nella misura di cui al comma 825, che assorbe in sé quello determinato ai sensi del comma
824 (quindi, sarà dovuto un solo canone, calcolato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario per metri quadrati).
4.2. Per quanto, infatti, nessuna delle disposizioni della Legge n. 160/2019 individui espressamente l'ente titolare del potere impositivo, l'unicità del “canone”, come delineato dal legislatore, implica necessariamente l'unicità del soggetto che può pretenderne il pagamento, in entrambe le sue componenti per l'occupazione e per la diffusione di messaggi pubblicitari.
4.3. Che i presupposti per l'applicazione del canone (comma 819) siano due, infatti, non significa che gli stessi diano luogo a due diverse imposizioni di competenza di distinti enti;
anzi, è proprio precisato che in caso di occupazione senza diffusione di messaggi pubblicitari il canone sarà determinato in base ai criteri di cui al comma 824 mentre se l'occupazione è attuata con impianti pubblicitari il canone resterà unico, ma determinato secondo il comma 825 e non è dovuto (anche) nella misura di cui al comma 824.
4.4. L'unicità del canone anche lato attivo della sua titolarità appare confermato dal sopra citato comma 835 che ne ricollega il pagamento al momento
(contestualmente) ed all'ente che rilascia la concessione o autorizzazione, il quale quantifica e riscuote il canone, con ciò confermando che lo stesso funge da corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici: se, infatti, il canone va versato all'ente che rilascia la concessione all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari, unico, in coerenza con l'unicità del canone, deve essere l'ente che rilascia detta autorizzazione, e tale ente non può essere individuato
10 che in quello sul cui suolo pubblico insiste il mezzo pubblicitario autorizzato (ove si tratti di mezzo pubblicitario che insiste su suolo pubblico).
4.5. Appare, inoltre, significativo che il comma 825 abbia individuato specificamente la titolarità del canone in capo al Comune (che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede) allorquando la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga senza occupazione di suolo pubblico ma all'esterno di veicoli: in tale caso, infatti, non essendo invocabile alcun criterio di collegamento con l'ente proprietario del suolo pubblico occupato dall'impianto pubblicitario, la titolarità dell'entrata non può che essere individuata in base a criteri oggettivi (rilascio della licenza, residenza del proprietario del veicolo ad uso privato).
4.6. Alla luce della normativa così ricostruita, è quindi indubbio che il canone di cui alla Legge n. 160/2019 rappresenti una nuova e diversa forma di imposizione a fronte della concessione ed occupazione del suolo pubblico anche a scopo pubblicitario, “la cui struttura giuridica non può e non deve essere costruita con la lente bifasica (ramo suolo e ramo pubblicità) derivante dalla precedente impostazione del sistema, ponendosi tale lettura in aperto contrasto con la lettera della legge e l'unificazione espressamente voluta e disciplinata dal legislatore nella direzione patrimoniale dell'entrata unica anche in tale ipotesi, costituendo il CUP un corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici da pagarsi (comma 835) a coloro che rilasciano la concessione subendo il peso dell'impianto pubblicitario” (Tribunale Bologna n. 2853 del 29.10.2024).
5. Respinta la tesi della permanente struttura duplice del canone (che, invece, il legislatore ha proprio voluto indicare come unico e conglobante tutte le precedenti imposte, tasse e canoni), non vi è alcun appiglio normativo che consenta di individuare nel Comune il titolare del canone unico in caso di occupazione con impianti pubblicitari di suolo pubblico provinciale per il quale sia la Provincia a rilasciare la relativa concessione: la titolarità in capo al infatti, è solo CP_2
prevista per i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga su suolo comunale, oppure senza occupazione di suolo pubblico ma all'esterno di veicoli
11 adibiti ad uso pubblico o privato (in tal senso v. Tribunale Ivrea n. 975 del
08.07.2025). Né depongono in contrario le disposizioni invocate dall'appellante.
5.1. La circostanza che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, anche detto “canone unico patrimoniale” (CUP), debba essere disciplinato in modo da assicurare agli enti un gettito pari a quello che veniva conseguito dai canoni e tributi sostituti, come indicato dal comma 817 (secondo cui
“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”), non significa che l'interpretazione delle norme che seguono tale clausola d'invarianza debba essere condizionata, potendo e dovendo i Comuni, come gli alti enti locali – proprio alla luce delle successive previsioni di cui ai commi 818 e ss. – organizzarsi attraverso i nuovi regolamenti per garantirsi pari gettito, anche con la possibilità di modificare le tariffe in aumento: difatti, la norma non stabilisce che il canone è disciplinato “dall'ente” in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ma “dagli enti”, così rinviando a possibili accordi tra gli enti interessati per assicurare l'invarianza del gettito complessivo percepito, anche in applicazione del possibile aumento tariffario (Tribunale Como n. 167 del 6.03.2025, che aggiunge come “Il comma 820, poi, si limita a stabilire che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, il che vuol dire che l'(unico) ente impositore deve determinare il canone applicando, ove pertinente, la sola componente per la diffusione di messaggi pubblicitari, e non quella per l'occupazione di suolo pubblico.
Detta norma, tuttavia, in alcun modo prevede che l'ente titolare del potere impositivo del canone nella componente per la diffusione pubblicitaria debba essere sempre il comune, e mai la provincia. Semplicemente, la provincia – ove il mezzo di diffusione insista su strada provinciale -, laddove applicherà il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819, non applicherà il canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”).
12 5.2. Peraltro lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze (nel corso di
“Telefisco 2024”) precisava che: “Non si condivide l'interpretazione avanzata, proprio sulla base della semplice lettura della disposizione recata dall'articolo 1, comma 819, della legge 160/2019, la quale stabilisce espressamente alla lettera a) che il presupposto del canone unico patrimoniale (Cup) è «l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico». Il presupposto, ovviamente, necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, fermo restando che, in mancanza di tale richiesta, gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente. Part Pertanto, occorre avere riguardo, per individuare il soggetto attivo del all'ente proprietario dell'area interessata dall'occupazione. La previsione del comma 818 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell'articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il Cup per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti che sono considerati comunali, anche nel caso in cui l'ente proprietario è la
Provincia. La norma, in definitiva, costituisce un allineamento con quanto già previsto dal successivo comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. La lettura sistematica delle Part norme, quindi, comporta che il è applicato dall'ente titolare dell'area pubblica, con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti.”.
6. Può quindi ritenersi, alla luce della normativa come sopra riportata e interpretata, che i Comuni possono istituire il canone riguardo a impianti pubblicitari esterni ai veicoli di persone residenti o su strade comunali o considerate tali (ossia non comunali ma poste all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a
10.000 abitanti), ma non su strade extraurbane demaniali o provinciali, senza che
13 possa in alcun modo rilevare la diversa disposizione del Regolamento Comunale o di quello Provinciale (vedi Tribunale Treviso n. 426 del 18.03.2025).
7. L'appello va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado, seppure integrata nella sua motivazione secondo quanto anzidetto.
Spese
8. La presenza di orientamenti della giurisprudenza di merito contrastanti e l'assenza di un pronunciamento della Corte di Cassazione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
9. Stante il rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del
D.P.R. n. 115/2002), dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di
Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Cuneo il 23/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 27 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 72/2023 pronunciata in data
25.05.2023 dal Giudice di Pace di Mondovì
TRA
(p.iva ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIORDANO CARLOTTA (c.f. – indirizzo p.e.c. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio di quest'ultima sito in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 20;
APPELLANTE
E
(p.iva ), rappresentata e difesa, come da procura in CP_1 P.IVA_2 atti, dall'Avv. FUSCO FRANCESCO (c.f. e dall'Avv. C.F._2
NI ED SS (c.f. , da ritenersi C.F._3
elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi p.e.c.;
APPELLATA
E
(c.f. Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via preliminare
Rigettare la richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla in quanto infondata. In via principale Parte_1
- Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e riformare integralmente la sentenza n. 72/2023 pronunciata in data 25.05.2023, pubblicata in data 1.06.2023 dal Giudice di Pace di Mondovì in persona del dott. Fausto Nasi e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dall'esponente che qui si riportano:
In via principale
Rigettare l'opposizione avviso di accertamento esecutivo n.
302215400000803379, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente dichiarare pienamente valido ed efficace tale atto.
In via subordinata
Ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da controparte e, conseguentemente, rilevare la fondatezza dell'avviso di accertamento opposto.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di parziale adesione alle domande avversarie, condannare parte ricorrente al pagamento delle somme che saranno determinate.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre
CPA e rimborso forfettario come per legge.”;
- per CP_1
“In via preliminare
- Dichiarare l'appello avversario inammissibile;
In via principale
- respingersi l'appello avversario in quanto infondato;
Nel merito
2 - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone
Unico sia da parte del e della Provincia rimettersi alla Corte CP_2
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, rideterminare
l'avviso di accertamento tenendo conto di quanto già pagato dalla ricorrente;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha promosso appello avverso Parte_1
la sentenza n. 72/2023 pronunciata in data 25.05.2023 e depositata il 01.06.2023 dal
Giudice di Pace di Mondovì in persona del Dott. Fausto Nasi, con la quale, in accoglimento dell'opposizione promossa da è stato annullato l'avviso CP_1
3 di accertamento esecutivo n. 30225400000803379 (riferito all'anno 2021) emesso dalla per conto del per omesso pagamento del Parte_1 CP_2 Controparte_2
canone unico annuale relativo a n. 3 impianti pubblicitari.
In particolare, parte appellante, ricostruito il quadro normativo di cui alla Legge n.
160/2019 in vigore dal 01.01.2021, ha sostenuto l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il fosse privo di legittimazione a CP_2 richiedere e percepire il canone unico con violazione dell'art. 1 comma 816, lamentando altresì l'errata interpretazione dell'art. 1 comma 835. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 12.3.2024 si è costituita la eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e contestando nel merito tutti gli assunti avversari e domandando la reiezione dell'impugnazione proposta, reiterando le difese già svolte in primo grado.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è Controparte_2
stata dichiarata la contumacia (v. provvedimento del 17.5.2024).
Il giudice ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del
23.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta.
Ammissibilità dell'appello
1. preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in CP_1
quanto non redatto secondo le prescrizioni del novellato art. 342 c.p.c. L'eccezione è infondata.
1.1. Com' è noto, l'art. 342 c.p.c. richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
1.2. Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle
4 dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
1.3. Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. civ.
8871/2010 in motivazione;
n. 9244/2007).
1.4. Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non
è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. A tal fine, tuttavia, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. di recente, Cass. civ. n. 13268/2020).
1.5. Nella specie, l'atto di appello individua chiaramente i punti censurati della sentenza di primo grado, le ragioni del dissenso alle argomentazioni del giudice e la soluzione proposta, sicché lo stesso deve reputarsi pienamente ammissibile.
1.6. Infatti, l'appello è stato formulato con un unico e articolato motivo riguardante la ritenuta errata interpretazione dei commi 818 e 835 dell'art. 1 della
Legge n. 160/2019, con conseguente errore di applicazione della normativa di riferimento. Il motivo è specifico e ben dettagliato, non vi è quindi alcuna inammissibilità pretesa dell'appello, le ragioni di contestazione sono essenzialmente sulla portata e l'interpretazione della normativa, che non è, all'evidenza, condivisa tra le parti.
Merito
2. Nel merito, l'appello va rigettato, anche se si reputa necessario integrare la motivazione resa dal giudice di primo grado, in ossequio al principio espresso dalla
5 Suprema Corte, secondo il quale “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante.
Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso, v. Cass. civ. n.
20652/2009).
2.1. Nella specie risulta pacifico è che il canone di cui all'avviso di accertamento impugnato è stato applicato in relazione a n. 3 installazioni pubblicitarie collocate su strada provinciale situata all'interno del Comune di per la cui CP_2 installazione è stata rilasciata autorizzazione da parte della Provincia, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del cd. Codice della strada, D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (“La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale
o provinciale”).
2.2. Dunque, per affermare o negare che anche per le istallazioni su strada provinciale permanga la competenza impositiva del (come in passato per CP_2
l'imposta di pubblicità) è necessario analizzare dalla Legge n. 160/2019 istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, anche detto “canone unico patrimoniale” (cd. CUP).
2.3. Come noto, infatti, detta Legge ha introdotto e disciplinato, a decorrere dal
2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da istituirsi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane per
6 le strade di loro pertinenza, prevedendo – in un'ottica di semplificazione – che detto canone sostituisca gli altri prelievi aventi analogo titolo (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
imposta comunale sulla pubblicità; diritto sulle pubbliche affissioni;
canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada)
e sia ricomprensivo anche “di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi
a prestazioni di servizi” (comma 816). La richiamata disciplina legislativa, cioè, ha inteso sostituire le varie imposte / canoni relativi alla pubblicità fissa (ICP, CIMP,
COSAP, TOSAP, canone di autorizzazione di cui all'art. 127 C.d.S.) con un unico canone cui ha attribuito qualifica di “patrimoniale”.
2.4. Sulla portata della nuova normativa si è acceso un dibattito. Secondo una parte degli interpreti il canone avrebbe una natura “bicefala” in quanto costituito da due componenti concorrenti: quella relativa all'occupazione di suolo, da un lato, e quella relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari, dall'altro; talché, in caso di cartello pubblicitario collocato su strada provinciale passante all'interno di un centro abitato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti, entrambe le componenti sarebbero dovute e il soggetto che ha collocato il cartello sarebbe tenuto a versare la quota di canone relativa all'occupazione di suolo alla Provincia e la quota relativa alla diffusione di messaggi pubblicitario al (questa è chiaramente CP_2
l'interpretazione condivisa dalla perché garantirebbe il diritto alla riscossione Pt_1
del canone da parte del . Altra parte degli interpreti, Controparte_2 invece, ritiene che l'interpretazione corretta – tenuto conto del “senso fatto palese dal significato delle parole” (art. 12 Preleggi) contenute nel comma 819 della L.
160/2019 – debba fare riferimento ad entrambi i presupposti sopra richiamati, ma in senso alternativo dato che il canone è unico, talché la debenza del canone dovrebbe essere individuata in base al soggetto proprietario della strada sulla quale l'impianto pubblicitario e, quindi, in base all'ente che ha rilasciato la relativa autorizzazione, il quale subisce il peso dell'impianto pubblicitario.
3. Tale ultima impostazione si reputa maggiormente condivisibile, tenuto conto dell'interpretazione letterale e teleologica del dettato normativo. In particolare,
7 appaiono rilevanti i seguenti commi dell'art. 1 della citata Legge (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).
3.1. Il già citato comma 816 sancisce che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni
e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
3.2. Il presupposto del canone è disciplinato dal comma 819 che stabilisce: “819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Aggiunge poi il comma 820 che: L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma
819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
3.3. A mente del comma 823 “Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato e in base al comma 835 il suo pagamento è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al
8 rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo”.
3.4. I commi 824 e 825 disciplinano i criteri per la quantificazione del canone
(sempre sul presupposto che è unico) prevedendo: “824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) (ossia per le occupazioni di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti compresi gli spazi sottostanti e soprastanti), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale
o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità./ 825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati”.
4. Ebbene, dalla lettura sistematica delle norme si evince che il legislatore, in una prospettiva di semplificazione, ha voluto unificare in un unico e unitario canone
9 (di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) tutti i canoni, imposte, tasse precedentemente vigenti, ciascuno con presupposti distinti e facenti capo a diversi Enti, introducendo un regime unitario di trattamento dell'onere.
4.1. In particolare è indubbio che sia stato unificato in detto canone unico il canone per l'occupazione di suolo pubblico e l'imposta sulle esposizioni pubblicitarie, tanto che nel caso di occupazione delle aree pubbliche a scopo di diffusione di messaggi pubblicitari è dovuto sempre solo il canone unico, ma nella misura di cui al comma 825, che assorbe in sé quello determinato ai sensi del comma
824 (quindi, sarà dovuto un solo canone, calcolato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario per metri quadrati).
4.2. Per quanto, infatti, nessuna delle disposizioni della Legge n. 160/2019 individui espressamente l'ente titolare del potere impositivo, l'unicità del “canone”, come delineato dal legislatore, implica necessariamente l'unicità del soggetto che può pretenderne il pagamento, in entrambe le sue componenti per l'occupazione e per la diffusione di messaggi pubblicitari.
4.3. Che i presupposti per l'applicazione del canone (comma 819) siano due, infatti, non significa che gli stessi diano luogo a due diverse imposizioni di competenza di distinti enti;
anzi, è proprio precisato che in caso di occupazione senza diffusione di messaggi pubblicitari il canone sarà determinato in base ai criteri di cui al comma 824 mentre se l'occupazione è attuata con impianti pubblicitari il canone resterà unico, ma determinato secondo il comma 825 e non è dovuto (anche) nella misura di cui al comma 824.
4.4. L'unicità del canone anche lato attivo della sua titolarità appare confermato dal sopra citato comma 835 che ne ricollega il pagamento al momento
(contestualmente) ed all'ente che rilascia la concessione o autorizzazione, il quale quantifica e riscuote il canone, con ciò confermando che lo stesso funge da corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici: se, infatti, il canone va versato all'ente che rilascia la concessione all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari, unico, in coerenza con l'unicità del canone, deve essere l'ente che rilascia detta autorizzazione, e tale ente non può essere individuato
10 che in quello sul cui suolo pubblico insiste il mezzo pubblicitario autorizzato (ove si tratti di mezzo pubblicitario che insiste su suolo pubblico).
4.5. Appare, inoltre, significativo che il comma 825 abbia individuato specificamente la titolarità del canone in capo al Comune (che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede) allorquando la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga senza occupazione di suolo pubblico ma all'esterno di veicoli: in tale caso, infatti, non essendo invocabile alcun criterio di collegamento con l'ente proprietario del suolo pubblico occupato dall'impianto pubblicitario, la titolarità dell'entrata non può che essere individuata in base a criteri oggettivi (rilascio della licenza, residenza del proprietario del veicolo ad uso privato).
4.6. Alla luce della normativa così ricostruita, è quindi indubbio che il canone di cui alla Legge n. 160/2019 rappresenti una nuova e diversa forma di imposizione a fronte della concessione ed occupazione del suolo pubblico anche a scopo pubblicitario, “la cui struttura giuridica non può e non deve essere costruita con la lente bifasica (ramo suolo e ramo pubblicità) derivante dalla precedente impostazione del sistema, ponendosi tale lettura in aperto contrasto con la lettera della legge e l'unificazione espressamente voluta e disciplinata dal legislatore nella direzione patrimoniale dell'entrata unica anche in tale ipotesi, costituendo il CUP un corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici da pagarsi (comma 835) a coloro che rilasciano la concessione subendo il peso dell'impianto pubblicitario” (Tribunale Bologna n. 2853 del 29.10.2024).
5. Respinta la tesi della permanente struttura duplice del canone (che, invece, il legislatore ha proprio voluto indicare come unico e conglobante tutte le precedenti imposte, tasse e canoni), non vi è alcun appiglio normativo che consenta di individuare nel Comune il titolare del canone unico in caso di occupazione con impianti pubblicitari di suolo pubblico provinciale per il quale sia la Provincia a rilasciare la relativa concessione: la titolarità in capo al infatti, è solo CP_2
prevista per i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga su suolo comunale, oppure senza occupazione di suolo pubblico ma all'esterno di veicoli
11 adibiti ad uso pubblico o privato (in tal senso v. Tribunale Ivrea n. 975 del
08.07.2025). Né depongono in contrario le disposizioni invocate dall'appellante.
5.1. La circostanza che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, anche detto “canone unico patrimoniale” (CUP), debba essere disciplinato in modo da assicurare agli enti un gettito pari a quello che veniva conseguito dai canoni e tributi sostituti, come indicato dal comma 817 (secondo cui
“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”), non significa che l'interpretazione delle norme che seguono tale clausola d'invarianza debba essere condizionata, potendo e dovendo i Comuni, come gli alti enti locali – proprio alla luce delle successive previsioni di cui ai commi 818 e ss. – organizzarsi attraverso i nuovi regolamenti per garantirsi pari gettito, anche con la possibilità di modificare le tariffe in aumento: difatti, la norma non stabilisce che il canone è disciplinato “dall'ente” in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ma “dagli enti”, così rinviando a possibili accordi tra gli enti interessati per assicurare l'invarianza del gettito complessivo percepito, anche in applicazione del possibile aumento tariffario (Tribunale Como n. 167 del 6.03.2025, che aggiunge come “Il comma 820, poi, si limita a stabilire che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, il che vuol dire che l'(unico) ente impositore deve determinare il canone applicando, ove pertinente, la sola componente per la diffusione di messaggi pubblicitari, e non quella per l'occupazione di suolo pubblico.
Detta norma, tuttavia, in alcun modo prevede che l'ente titolare del potere impositivo del canone nella componente per la diffusione pubblicitaria debba essere sempre il comune, e mai la provincia. Semplicemente, la provincia – ove il mezzo di diffusione insista su strada provinciale -, laddove applicherà il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819, non applicherà il canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”).
12 5.2. Peraltro lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze (nel corso di
“Telefisco 2024”) precisava che: “Non si condivide l'interpretazione avanzata, proprio sulla base della semplice lettura della disposizione recata dall'articolo 1, comma 819, della legge 160/2019, la quale stabilisce espressamente alla lettera a) che il presupposto del canone unico patrimoniale (Cup) è «l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico». Il presupposto, ovviamente, necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, fermo restando che, in mancanza di tale richiesta, gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente. Part Pertanto, occorre avere riguardo, per individuare il soggetto attivo del all'ente proprietario dell'area interessata dall'occupazione. La previsione del comma 818 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell'articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il Cup per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti che sono considerati comunali, anche nel caso in cui l'ente proprietario è la
Provincia. La norma, in definitiva, costituisce un allineamento con quanto già previsto dal successivo comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. La lettura sistematica delle Part norme, quindi, comporta che il è applicato dall'ente titolare dell'area pubblica, con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti.”.
6. Può quindi ritenersi, alla luce della normativa come sopra riportata e interpretata, che i Comuni possono istituire il canone riguardo a impianti pubblicitari esterni ai veicoli di persone residenti o su strade comunali o considerate tali (ossia non comunali ma poste all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a
10.000 abitanti), ma non su strade extraurbane demaniali o provinciali, senza che
13 possa in alcun modo rilevare la diversa disposizione del Regolamento Comunale o di quello Provinciale (vedi Tribunale Treviso n. 426 del 18.03.2025).
7. L'appello va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado, seppure integrata nella sua motivazione secondo quanto anzidetto.
Spese
8. La presenza di orientamenti della giurisprudenza di merito contrastanti e l'assenza di un pronunciamento della Corte di Cassazione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
9. Stante il rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del
D.P.R. n. 115/2002), dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di
Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Cuneo il 23/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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