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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 451/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6314/2022 depositato il 25/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga N. 10 96011 Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avv. Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1373/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2446 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall' a v v. Difensore_1 impugna la sentenza n. 1373/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento IMU 2013 n. 2446/2018 per un importo di € 7.377,00.
Motivazioni dell'appello:
1. Difetto di motivazione dell'avviso: L'atto non spiega le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto del recupero dell'imposta. Si limita a riportare dati catastali e importi, senza chiarire il calcolo dell'imposta.
2. Violazione dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011: L'imposta è stata calcolata su valori catastali non corretti. La contribuente contesta la proprietà e l'imponibilità di due immobili (categoria D/8) in concessione alla ditta “Marina dei Ciclopi”, che utilizza pontili galleggianti amovibili (smontati ogni settembre e rimontati a maggio). Secondo la stessa l'Agenzia delle Entrate, tali strutture non sono soggette a IMU se non stabilmente ancorate al suolo.
3. Difetto di legittimazione passiva: La sig.ra Nominativo_2 non è proprietaria degli immobili D/8. Il Demanio ha accatastato i beni, ma la contribuente non è tenuta al pagamento dell'IMU.
Conclusioni di parte appellante
- annullamento dell'avviso di accertamento.
- Riforma della sentenza impugnata.
- Condanna del Comune alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di Augusta che insisteva sulla legittimità dell'avviso in riferimento all'asserito difetto dimotivazione. Rileva che l'atto è motivato in modo sufficiente: indica dati catastali, rendita, periodo di possesso, e calcolo dell'imposta e la contribuente ha potuto esercitare il diritto di difesa, quindi non sussiste vizio di motivazione. In ordine alla legittimazione passiva, osserva che la sig.ra Nominativo_2 è concessionaria del bene demaniale, quindi è soggetto passivo IMU e la categoria catastale D/8 è stata attribuita dal Demanio, e la base imponibile è stata calcolata correttamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In ordine al paventato difetto di motivazione, alla luce delle adeguate prospettazioni della difesa che ha affrontato la questione nel merito, si osserva che sono stati individuati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno rpovocato l'emissione dell'atto impugnato, senza violazione del diritto di difesa.
Circa l'eccessiva onerosità della base imponibile, essa è direttamente conseguenziale alla categoria catastale D/8, determinata a suo tempo dal Demanio Marittimo. Essa si ricava dalla rendita catastale rivalutata al 5% e moltiplicata per il coefficiente catastale specifico.
Non è superfluo rilevare infatti che l'Imu è di stretta derivazione catastale e la sig.ra Nominativo_2 è concessionaria del bene demaniale, quindi è soggetto passivo IMU. La categoria catastale D/8 è stata attribuita dal Demanio, e la base imponibile è stata calcolata correttamente.
Si osserva che i Pontili galleggianti anche se amovibili, sono stati accatastati e quindi soggetti a IMU.
Regolare è l'aliquota applicata, che è quella deliberata dal Comune e vigente nell'anno d'imposta.
in ordine alle spese la particolarità della questione ( IMU su pontili amovibili) giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Palermo,3 luglio 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6314/2022 depositato il 25/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga N. 10 96011 Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avv. Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1373/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2446 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall' a v v. Difensore_1 impugna la sentenza n. 1373/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento IMU 2013 n. 2446/2018 per un importo di € 7.377,00.
Motivazioni dell'appello:
1. Difetto di motivazione dell'avviso: L'atto non spiega le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto del recupero dell'imposta. Si limita a riportare dati catastali e importi, senza chiarire il calcolo dell'imposta.
2. Violazione dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011: L'imposta è stata calcolata su valori catastali non corretti. La contribuente contesta la proprietà e l'imponibilità di due immobili (categoria D/8) in concessione alla ditta “Marina dei Ciclopi”, che utilizza pontili galleggianti amovibili (smontati ogni settembre e rimontati a maggio). Secondo la stessa l'Agenzia delle Entrate, tali strutture non sono soggette a IMU se non stabilmente ancorate al suolo.
3. Difetto di legittimazione passiva: La sig.ra Nominativo_2 non è proprietaria degli immobili D/8. Il Demanio ha accatastato i beni, ma la contribuente non è tenuta al pagamento dell'IMU.
Conclusioni di parte appellante
- annullamento dell'avviso di accertamento.
- Riforma della sentenza impugnata.
- Condanna del Comune alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di Augusta che insisteva sulla legittimità dell'avviso in riferimento all'asserito difetto dimotivazione. Rileva che l'atto è motivato in modo sufficiente: indica dati catastali, rendita, periodo di possesso, e calcolo dell'imposta e la contribuente ha potuto esercitare il diritto di difesa, quindi non sussiste vizio di motivazione. In ordine alla legittimazione passiva, osserva che la sig.ra Nominativo_2 è concessionaria del bene demaniale, quindi è soggetto passivo IMU e la categoria catastale D/8 è stata attribuita dal Demanio, e la base imponibile è stata calcolata correttamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In ordine al paventato difetto di motivazione, alla luce delle adeguate prospettazioni della difesa che ha affrontato la questione nel merito, si osserva che sono stati individuati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno rpovocato l'emissione dell'atto impugnato, senza violazione del diritto di difesa.
Circa l'eccessiva onerosità della base imponibile, essa è direttamente conseguenziale alla categoria catastale D/8, determinata a suo tempo dal Demanio Marittimo. Essa si ricava dalla rendita catastale rivalutata al 5% e moltiplicata per il coefficiente catastale specifico.
Non è superfluo rilevare infatti che l'Imu è di stretta derivazione catastale e la sig.ra Nominativo_2 è concessionaria del bene demaniale, quindi è soggetto passivo IMU. La categoria catastale D/8 è stata attribuita dal Demanio, e la base imponibile è stata calcolata correttamente.
Si osserva che i Pontili galleggianti anche se amovibili, sono stati accatastati e quindi soggetti a IMU.
Regolare è l'aliquota applicata, che è quella deliberata dal Comune e vigente nell'anno d'imposta.
in ordine alle spese la particolarità della questione ( IMU su pontili amovibili) giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Palermo,3 luglio 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE