Articolo 1 della Legge 16 aprile 1987, n. 183
Articolo 2
Versione
28 maggio 1987
Art. 1. (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie) 1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie e' costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarra' delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonche' la dotazione organica e le relative modalita' per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Entrata in vigore il 28 maggio 1987
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