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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
- Giudice -Dott.ssa Luigia Franzese
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6174 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023,
avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CARRARA Parte_1
,
FRANCESCOPAOLO;
e
RICORRENTE
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv.to RUSSO VINCENZO;
Controparte_1
RESISTENTE
nonché
Controparte_2 presso il Tribunale di Santa RI Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.06.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.09.2023, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) il 15.05.1999 con parte resistente, dalla cui unione sono nati tre figli: Per 1 (il 22.08.2001), Per_2 (il 4.05.2005) e Per 3 (il 16.05.2007).
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva alle condizioni indicate nel ricorso la separazione personale con addebito al marito.
Si costituiva in data 10.11.2023 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione avanzata dalla ricorrente ma chiedeva pronunciarsi sentenza alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza cartolare del 27.06.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo pertanto,
la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità
delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: A) i coniugi addivengono definitivamente alla separazione personale e da oggi, con l'obbligo del mutuo, civile e reciproco rispetto, vivranno separatamente: la sig.ra
CE continuerà a risiedere nella casa familiare in Marcianise alla via Madonna della
Libera n.35, di proprietà del sig. CI e quest'ultimo ha già trasferito il suo domicilio ed i suoi effetti personali tutti in San LA La AD (CE) alla via
Domenico Gentile n. 100, c.a.p. 81020, obbligandosi a comunicare eventuali cambi di domicilio;
B) la casa familiare in Marcianise alla via Madonna della Libera n.35 continuerà ad essere occupata in via esclusiva dalla moglie e dai figli suddetti;
C) il sig. US CI verserà alla signora RI CE l'assegno mensile di € 900,00 (novecento/00-300,00 euro per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT dal prossimo anno, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
D) gli assegni familiari, come per legge, spetteranno ai coniugi, nella misura del
50% ciascuno, i quali si impegnano a collaborare per il seguito della procedura amministrativa annuale;
E) i coniugi si impegnano a partecipare alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno e per esse si intendono quelle mediche, scolastiche, ludiche, sportive, vacanze etc., più segnatamente quelle per acquisto dei libri, gite d'istruzione, università, master, vacanze e viaggi per studio, acquisto e manutenzione e tassa di circolazione ed assicurazione dei mezzi di trasporto dei figli etc., nonché le spese per lezioni scolastiche private e sportive, previo accordo e documentazione di spesa, riportandosi per tutto quanto non previsto dal presente patto al protocollo tra
Magistrati del Tribunale di Santa RI Capua Vetere e avvocati del 29/03/2024. Il sig. US CI si impegna altresì a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria della casa familiare nella misura del 50% delle stesse intendendosi come discrimine tra spesa straordinaria ed ordinaria l'importo superiore ad € 200,00; F) il figlio EL starà con il padre il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00; inoltre, a fine settimana alterni, EL starà con il padre dalle ore
10.00 del sabato mattina alle ore 21.00 della domenica con pernotto;
G) i figli RI e EO organizzeranno con il padre gli incontri settimanali secondo le loro esigenze di studio e relazioni sociali. Il padre comunque si impegna a trascorrere con tutti e tre i figli i seguenti periodi di vacanza: per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedi in albis o entrambi i giorni predetti consecutivi sempre ad anni alterni ed infine per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, sempre ad anni alterni, da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
i figli trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
H) per quanto concerne invece la fruizione dei permessi ex lege n.104/92 (tre giorni mensili) per il figlio EL, essi verranno fruiti per intero dalla signora CE durante tutto l'arco dell'anno eccetto che per i mesi di luglio e agosto nei quali il signor CI trascorrerà le vacanze estive con il figlio EL, e nei quali, sarà il signor CI a fruire dei tre giorni di permesso previsti;
I) le parti rinunciano ai reciproci addebiti e la signora RI CE rinuncia altresì alla domanda risarcitoria per infedeltà coniugale a fronte del trasferimento del
50% dell'usufrutto della casa familiare in Marcianise alla via Madonna della Libera
n.35 in suo favore da parte del marito, sig. US CI, oggi proprietario esclusivo della stessa e della quale riserva a sé medesimo la restante quota del 50% dell'usufrutto con reciproco accrescimento. Con il presente accordo il sig. CI intende formalizzare anche la suddetta condizione nonché il trasferimento della nuda proprietà del su indicato immobile ai tre figli in comunione pro indiviso, come da atto che si trascrive di seguito alle presenti clausole e che costituisce corpo e parte integrante del presente accordo. Il sig. US CI comunque si impegna a non richiedere alcunché alla signora RI CE per il godimento e l'occupazione del suddetto immobile neanche per la sua quota di usufrutto al 50%;
J) il suddetto accordo patrimoniale, che si allega al presente atto come preliminare all'atto definitivo di trasferimento della nuda proprietà e della quota del 50% dell'usufrutto, da formalizzarsi con atto separato e successivo innanzi al notaio,
è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare ovvero delle controversie di carattere patrimoniale;
K) le parti concordano per la compensazione di spese e compensi professionali e gli avvocati rinunciano al beneficio del vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale.
ACCORDO INTEGRATIVO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON PRELIMINARE DI TRASFERIMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' AI FIGLI, DEL
CO-USUFRUTTO ALLA MOGLIE AL 50% E CON RISERVA DELLA QUOTA DEL 50%
DELL'USUFRUTTO DEL DANTE CAUSA
della casa familiare in Marcianise (CE), località "Giardino", alla Via Madonna della
Libera, I Traversa Privata, n.35 censito in catasto al Foglio 6 con la Particella 2149
Tutto ciò premesso e previa conferma della sovra estesa narrativa come patto espresso del presente atto, i signori US CI, RI CE, EO CI,
RI CI nonché EL CI, rappresentato dalla signora RI CE, amministratrice di sostegno del primo, addivengono alle seguenti pattuizioni: 1) il sig. US CI, con separato e successivo atto notarile a stipularsi entro il 30/07/2025, si impegna a trasferire, a titolo gratuito ed in esecuzione dei patti di risoluzione della crisi coniugale sopra riportati, ai figli EO CI, nonché
EL CI e RI CI, come sopra rappresentati, che accettano ed acquistano, la nuda proprietà in comune e pro indiviso del fabbricato ubicato in
Marcianise, località "Giardino", alla Via Madonna della Libera, I Traversa Privata,
n.35, elevato di un piano fuori terra oltre al piano seminterrato ed annessa piccola area scoperta pertinenziale, così composto:
- al piano terra da soggiorno, cucina, corridoio di disimpegno, tre camere da letto, ripostiglio, bagno e servizio;
- al piano seminterrato dal locale cantina;
confinante per un lato, con proprietà Golino;
per altro lato, con Via Giannini;
per altro lato ancora, con proprietà Bucciero;
censito in catasto urbano alla via Francesco Giannini, al foglio 6 con la particella 2149, piano T-S1, categoria A/2 casse 4°, consistenza 7,5 vani catastali, superficie mq 294, rendita catastale €832,79;
2) sempre in esecuzione dei patti tesi alla risoluzione della crisi coniugale il sig.
US CI, con lo stesso separato e successivo atto notarile a stipularsi entro il 30/06/2025, si impegna a trasferire alla signora RI CE, che accetta ed acquista, la quota del 50% dell'usufrutto generale vitalizio del sopradescritto fabbricato, riservando a sé medesimo la restante quota del 50% dell'usufrutto con reciproco accrescimento;
3) il diritto di usufrutto dei signori US CI e RI CE si consoliderà alla nuda proprietà con la morte del più longevo tra gli usufruttuari medesimi, con esclusione di qualsivoglia effetto retroattivo. Gli usufruttuari per la quota del 50% ciascuno, inoltre, sono dispensati dall'effettuazione dell'inventario e dalla prestazione di qualsivoglia garanzia a norma dell'articolo 1002 del codice civile;
4) ai fini della conformità urbanistica, il dante causa sig. US CI dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, numero 52, che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto che, in copia non autentica rilasciate dall'Agenzia del Territorio - Catasto Fabbricati Ufficio
Provinciale di Caserta il 28/01/2025, previa visione ed approvazione delle parti tutte sopra costituite si allegano al presente atto sotto la lettera "B". Il dante causa dichiara altresì e le parti aventi causa ne prendono atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale o da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
con l'ulteriore precisazione relativamente all'unità immobiliare censita in catasto al foglio 6 con la particella 2149, che la piccola area scoperta pertinenziale non è rappresentata in planimetria per essere parte unica di un lotto edificato in data anteriore all'anno 1986 e, dunque, censito anteriormente al primo gennaio 2002; il tutto confermato dal provvedimento edilizio autorizzativo in seguito riportato.
L'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è, peraltro, conforme alle risultanze catastali emergenti dalle visure aggiornate dell'Agenzia del Territorio che si allegano sub lettera sub lettera "C" al presente atto, tutte ottenute per estratto autentico telematico richiesto da tecnico all'uopo autorizzato;
5) il dante causa, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 numero 445, dichiara, sotto la propria responsabilità che l'opera edilizia relativa al corpo di fabbrica oggetto del presente atto e relativa alla stessa, è stata realizzata in assenza di provvedimento autorizzativo e che, per detto abuso è stata presentata presso il Comune di Marcianise domanda di concessione in sanatoria protocollata il 27 maggio 1986 con il numero 12.890 a fronte della quale è stata rilasciata il 13 dicembre 2001 concessione edilizia in sanatoria numero 1693/2001 dal Dirigente del V Settore Comunale. L'immobile non è stato oggetto di altri interventi edilizi o mutamenti di destinazioni che avrebbero richiesto il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi e che non esistono aree scoperte di pertinenza di estensione tale da richiedere l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica come disposto dalla vigente normativa. A tutt'oggi il dante causa, la signora RI CE, il sig. EO CI e la sig.ra RI CI non hanno avuto legale conoscenza dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori urbanistici di alcun genere. Le parti costituite dichiarano che non esiste certificato di abitabilità e/o agibilità. Le parti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 192/2005
e successive modiche ed integrazioni di cui al decreto legislativo n.48/2020, dichiarano di ben conoscere gli impianti della casa familiare su indicata ed allegano l'attestato di prestazione energetica sub lettera "D" al presente atto, e di essere in regola con le prescrizioni e per le operazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto termico istallato. Il dante causa dichiara che non si è verificata nessuna delle condizioni, previste dalla legge, che possano incidere sulla validità dell'attestato energetico prodotto;
7) il possesso dei beni immobili spetta ai co-usufruttuari sig. US CI e sig.ra RI CE. Le parti tutte sopra costituite fanno riferimento, infine, allo stato di fatto attuale degli immobili, con diritti e servitù annessi e dipendenze, accessori e pertinenze, nulla escluso ed eccettuato di cui ai titoli di provenienza, con particolare riferimento ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui fanno parte, come disposto dagli articoli 1117 e seguenti del Codice
Civile ove non diversamente disposto dai più risalenti atti di provenienza di cui le parti stesse hanno piena conoscenza per averne materiale possesso. Le parti dichiarano che l'immobile non è parte di alcun condominio e che non è oggetto di alcun contezioso giudiziale;
8) il dante causa presta garanzia circa la piena ed esclusiva proprietà, la libera disponibilità e la titolarità dei diritti oggetto del trasferimento, nonché per l'inesistenza sugli stessi di diritti reali, pesi, privilegi, iscrizioni, trascrizioni ipoteche, od altre formalità pregiudizievoli al trasferimento;
9) il dante causa conferma, infine, la natura personale dei diritti che con questo atto si impegna a trasferire perché di provenienza avita dai suoi genitori, come disposto dall'articolo 179, lettera - b) del codice civile;
10) ai fini fiscali, le parti chiedono sin d'ora e chiederanno alla stipula dell'atto definitivo notarile di trasferimento, in applicazione ed esecuzione della sentenza della
Corte Costituzionale n.154 depositata il 10 maggio 1999, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 19 L.
6.3.1987 n.74, che il trasferimento dell'immobile su indicato rientri nella disciplina di cui all'art. 19 legge 74/87 e successive modifiche, come emendata dalla Corte costituzionale, e dichiarano di avere diritto di beneficiare all'esenzione assoluta da tutti i tributi, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ivi comprese le imposte ipotecaria e catastale, come previsto dall'art. 19 della L.
6.3.1987 N. 74, trattandosi di atto relativo al procedimento di separazione personale tra coniugi ed ai connessi accordi di risoluzione consensuale e bonaria della crisi coniugale.
I signori EL, EO e RI CI nonché la signora RI CE hanno comunque diritto alle agevolazioni fiscali (prima casa) previste dall'art. 1 Nota II-bis) della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986 numero 131, ed a tal fine i signori EO CI, RI CI e RI
CE, anche nella qualità sopra declinata in narrativa, dichiarano: a) di essere residenti nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato;
b) di non essere titolare esclusivi o in comunione con il padre/coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto del presente atto;
c) di non essere titolari, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni disposte dalle norme richiamate nel comma 1 lettera c) della predetta Nota II-bis; d) che l'appartamento oggetto del presente atto è abitazione rientrante nelle categorie catastali per le quali è prevista l'applicabilità della agevolazioni prima casa;
e) che il valore di quanto ricevuto ascende a quello che discende dalla rendita catastale in atti;
che questo è il primo atto a titolo gratuito effettuato tra le parti.
Le parti chiedono sin d'ora e chiederanno all'atto notarile definitivo di trasferimento l'applicazione del D.L.70/88 convertito in Legge 154/88 allo scopo di conseguire la conferma delle rendite proposte.
11) le parti sono consapevoli che gli eventuali trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del
Collegio si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento da perfezionarsi con separato e successivo atto notarile di trasferimento e, pertanto, a prendere atto degli accordi se non connotati da profili di illiceità. Sono altresì consapevoli che il Cancelliere attesterà a verbale che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare di cui all'art. 29, comma 1-bis. L. 52 del 1985, fermo restando che il Cancelliere non assume alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica.
Sono, infine, consapevoli che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore potrebbe dar luogo a necessaria procedura di correzione di errore materiale laddove esperibile e che altrimenti comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità;
12) le parti e i difensori si impegnano a curare nel modo più celere la stipula dell'atto definitivo notarile di trasferimento della nuda proprietà ai figli in comune e pro indiviso e della quota del 50% dell'usufrutto alla sig. RI CE nonché alla trascrizione del trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio - Agenzia del
Territorio della pubblicità immobiliare;
le parti e i difensori si impegnano altresì a depositare in via telematica agli atti del procedimento la copia della trascrizione -rilasciata dall'Ufficio Agenzia del Territorio competente dell'atto definitivo di trasferimento dell'immobile come sopra pattuito;
13) il presente atto, per espresso accordo tra le parti, vale comunque come preliminare di trasferimento della nuda proprietà a titolo gratuito ai figli EL, EO e RI
CI e della quota del 50% dell'usufrutto alla sig.ra RI CE, da formalizzarsi con atto separato e successivo innanzi al notaio, ed è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare ovvero delle controversie di carattere patrimoniale;
14) eventuali spese del presente atto e consequenziali cedono a carico del dante causa.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
considerato che
le parti con i patti di separazione non intendono trasferire ma si impegnano a trasferire l'immobile;
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei
Controparte_1 nato a [...] nata a [...] il [...], econiugi Parte_1
,
(CE) l'1/08/1970;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6,
Parte I, Serie, anno 1999);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. RI Capua Vetere nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Dott.ssa Rossella Di Palo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
- Giudice -Dott.ssa Luigia Franzese
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6174 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023,
avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CARRARA Parte_1
,
FRANCESCOPAOLO;
e
RICORRENTE
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv.to RUSSO VINCENZO;
Controparte_1
RESISTENTE
nonché
Controparte_2 presso il Tribunale di Santa RI Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.06.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.09.2023, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) il 15.05.1999 con parte resistente, dalla cui unione sono nati tre figli: Per 1 (il 22.08.2001), Per_2 (il 4.05.2005) e Per 3 (il 16.05.2007).
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva alle condizioni indicate nel ricorso la separazione personale con addebito al marito.
Si costituiva in data 10.11.2023 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione avanzata dalla ricorrente ma chiedeva pronunciarsi sentenza alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza cartolare del 27.06.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo pertanto,
la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità
delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: A) i coniugi addivengono definitivamente alla separazione personale e da oggi, con l'obbligo del mutuo, civile e reciproco rispetto, vivranno separatamente: la sig.ra
CE continuerà a risiedere nella casa familiare in Marcianise alla via Madonna della
Libera n.35, di proprietà del sig. CI e quest'ultimo ha già trasferito il suo domicilio ed i suoi effetti personali tutti in San LA La AD (CE) alla via
Domenico Gentile n. 100, c.a.p. 81020, obbligandosi a comunicare eventuali cambi di domicilio;
B) la casa familiare in Marcianise alla via Madonna della Libera n.35 continuerà ad essere occupata in via esclusiva dalla moglie e dai figli suddetti;
C) il sig. US CI verserà alla signora RI CE l'assegno mensile di € 900,00 (novecento/00-300,00 euro per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT dal prossimo anno, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
D) gli assegni familiari, come per legge, spetteranno ai coniugi, nella misura del
50% ciascuno, i quali si impegnano a collaborare per il seguito della procedura amministrativa annuale;
E) i coniugi si impegnano a partecipare alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno e per esse si intendono quelle mediche, scolastiche, ludiche, sportive, vacanze etc., più segnatamente quelle per acquisto dei libri, gite d'istruzione, università, master, vacanze e viaggi per studio, acquisto e manutenzione e tassa di circolazione ed assicurazione dei mezzi di trasporto dei figli etc., nonché le spese per lezioni scolastiche private e sportive, previo accordo e documentazione di spesa, riportandosi per tutto quanto non previsto dal presente patto al protocollo tra
Magistrati del Tribunale di Santa RI Capua Vetere e avvocati del 29/03/2024. Il sig. US CI si impegna altresì a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria della casa familiare nella misura del 50% delle stesse intendendosi come discrimine tra spesa straordinaria ed ordinaria l'importo superiore ad € 200,00; F) il figlio EL starà con il padre il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00; inoltre, a fine settimana alterni, EL starà con il padre dalle ore
10.00 del sabato mattina alle ore 21.00 della domenica con pernotto;
G) i figli RI e EO organizzeranno con il padre gli incontri settimanali secondo le loro esigenze di studio e relazioni sociali. Il padre comunque si impegna a trascorrere con tutti e tre i figli i seguenti periodi di vacanza: per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedi in albis o entrambi i giorni predetti consecutivi sempre ad anni alterni ed infine per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, sempre ad anni alterni, da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
i figli trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
H) per quanto concerne invece la fruizione dei permessi ex lege n.104/92 (tre giorni mensili) per il figlio EL, essi verranno fruiti per intero dalla signora CE durante tutto l'arco dell'anno eccetto che per i mesi di luglio e agosto nei quali il signor CI trascorrerà le vacanze estive con il figlio EL, e nei quali, sarà il signor CI a fruire dei tre giorni di permesso previsti;
I) le parti rinunciano ai reciproci addebiti e la signora RI CE rinuncia altresì alla domanda risarcitoria per infedeltà coniugale a fronte del trasferimento del
50% dell'usufrutto della casa familiare in Marcianise alla via Madonna della Libera
n.35 in suo favore da parte del marito, sig. US CI, oggi proprietario esclusivo della stessa e della quale riserva a sé medesimo la restante quota del 50% dell'usufrutto con reciproco accrescimento. Con il presente accordo il sig. CI intende formalizzare anche la suddetta condizione nonché il trasferimento della nuda proprietà del su indicato immobile ai tre figli in comunione pro indiviso, come da atto che si trascrive di seguito alle presenti clausole e che costituisce corpo e parte integrante del presente accordo. Il sig. US CI comunque si impegna a non richiedere alcunché alla signora RI CE per il godimento e l'occupazione del suddetto immobile neanche per la sua quota di usufrutto al 50%;
J) il suddetto accordo patrimoniale, che si allega al presente atto come preliminare all'atto definitivo di trasferimento della nuda proprietà e della quota del 50% dell'usufrutto, da formalizzarsi con atto separato e successivo innanzi al notaio,
è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare ovvero delle controversie di carattere patrimoniale;
K) le parti concordano per la compensazione di spese e compensi professionali e gli avvocati rinunciano al beneficio del vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale.
ACCORDO INTEGRATIVO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON PRELIMINARE DI TRASFERIMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' AI FIGLI, DEL
CO-USUFRUTTO ALLA MOGLIE AL 50% E CON RISERVA DELLA QUOTA DEL 50%
DELL'USUFRUTTO DEL DANTE CAUSA
della casa familiare in Marcianise (CE), località "Giardino", alla Via Madonna della
Libera, I Traversa Privata, n.35 censito in catasto al Foglio 6 con la Particella 2149
Tutto ciò premesso e previa conferma della sovra estesa narrativa come patto espresso del presente atto, i signori US CI, RI CE, EO CI,
RI CI nonché EL CI, rappresentato dalla signora RI CE, amministratrice di sostegno del primo, addivengono alle seguenti pattuizioni: 1) il sig. US CI, con separato e successivo atto notarile a stipularsi entro il 30/07/2025, si impegna a trasferire, a titolo gratuito ed in esecuzione dei patti di risoluzione della crisi coniugale sopra riportati, ai figli EO CI, nonché
EL CI e RI CI, come sopra rappresentati, che accettano ed acquistano, la nuda proprietà in comune e pro indiviso del fabbricato ubicato in
Marcianise, località "Giardino", alla Via Madonna della Libera, I Traversa Privata,
n.35, elevato di un piano fuori terra oltre al piano seminterrato ed annessa piccola area scoperta pertinenziale, così composto:
- al piano terra da soggiorno, cucina, corridoio di disimpegno, tre camere da letto, ripostiglio, bagno e servizio;
- al piano seminterrato dal locale cantina;
confinante per un lato, con proprietà Golino;
per altro lato, con Via Giannini;
per altro lato ancora, con proprietà Bucciero;
censito in catasto urbano alla via Francesco Giannini, al foglio 6 con la particella 2149, piano T-S1, categoria A/2 casse 4°, consistenza 7,5 vani catastali, superficie mq 294, rendita catastale €832,79;
2) sempre in esecuzione dei patti tesi alla risoluzione della crisi coniugale il sig.
US CI, con lo stesso separato e successivo atto notarile a stipularsi entro il 30/06/2025, si impegna a trasferire alla signora RI CE, che accetta ed acquista, la quota del 50% dell'usufrutto generale vitalizio del sopradescritto fabbricato, riservando a sé medesimo la restante quota del 50% dell'usufrutto con reciproco accrescimento;
3) il diritto di usufrutto dei signori US CI e RI CE si consoliderà alla nuda proprietà con la morte del più longevo tra gli usufruttuari medesimi, con esclusione di qualsivoglia effetto retroattivo. Gli usufruttuari per la quota del 50% ciascuno, inoltre, sono dispensati dall'effettuazione dell'inventario e dalla prestazione di qualsivoglia garanzia a norma dell'articolo 1002 del codice civile;
4) ai fini della conformità urbanistica, il dante causa sig. US CI dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, numero 52, che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto che, in copia non autentica rilasciate dall'Agenzia del Territorio - Catasto Fabbricati Ufficio
Provinciale di Caserta il 28/01/2025, previa visione ed approvazione delle parti tutte sopra costituite si allegano al presente atto sotto la lettera "B". Il dante causa dichiara altresì e le parti aventi causa ne prendono atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale o da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
con l'ulteriore precisazione relativamente all'unità immobiliare censita in catasto al foglio 6 con la particella 2149, che la piccola area scoperta pertinenziale non è rappresentata in planimetria per essere parte unica di un lotto edificato in data anteriore all'anno 1986 e, dunque, censito anteriormente al primo gennaio 2002; il tutto confermato dal provvedimento edilizio autorizzativo in seguito riportato.
L'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è, peraltro, conforme alle risultanze catastali emergenti dalle visure aggiornate dell'Agenzia del Territorio che si allegano sub lettera sub lettera "C" al presente atto, tutte ottenute per estratto autentico telematico richiesto da tecnico all'uopo autorizzato;
5) il dante causa, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 numero 445, dichiara, sotto la propria responsabilità che l'opera edilizia relativa al corpo di fabbrica oggetto del presente atto e relativa alla stessa, è stata realizzata in assenza di provvedimento autorizzativo e che, per detto abuso è stata presentata presso il Comune di Marcianise domanda di concessione in sanatoria protocollata il 27 maggio 1986 con il numero 12.890 a fronte della quale è stata rilasciata il 13 dicembre 2001 concessione edilizia in sanatoria numero 1693/2001 dal Dirigente del V Settore Comunale. L'immobile non è stato oggetto di altri interventi edilizi o mutamenti di destinazioni che avrebbero richiesto il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi e che non esistono aree scoperte di pertinenza di estensione tale da richiedere l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica come disposto dalla vigente normativa. A tutt'oggi il dante causa, la signora RI CE, il sig. EO CI e la sig.ra RI CI non hanno avuto legale conoscenza dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori urbanistici di alcun genere. Le parti costituite dichiarano che non esiste certificato di abitabilità e/o agibilità. Le parti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 192/2005
e successive modiche ed integrazioni di cui al decreto legislativo n.48/2020, dichiarano di ben conoscere gli impianti della casa familiare su indicata ed allegano l'attestato di prestazione energetica sub lettera "D" al presente atto, e di essere in regola con le prescrizioni e per le operazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto termico istallato. Il dante causa dichiara che non si è verificata nessuna delle condizioni, previste dalla legge, che possano incidere sulla validità dell'attestato energetico prodotto;
7) il possesso dei beni immobili spetta ai co-usufruttuari sig. US CI e sig.ra RI CE. Le parti tutte sopra costituite fanno riferimento, infine, allo stato di fatto attuale degli immobili, con diritti e servitù annessi e dipendenze, accessori e pertinenze, nulla escluso ed eccettuato di cui ai titoli di provenienza, con particolare riferimento ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui fanno parte, come disposto dagli articoli 1117 e seguenti del Codice
Civile ove non diversamente disposto dai più risalenti atti di provenienza di cui le parti stesse hanno piena conoscenza per averne materiale possesso. Le parti dichiarano che l'immobile non è parte di alcun condominio e che non è oggetto di alcun contezioso giudiziale;
8) il dante causa presta garanzia circa la piena ed esclusiva proprietà, la libera disponibilità e la titolarità dei diritti oggetto del trasferimento, nonché per l'inesistenza sugli stessi di diritti reali, pesi, privilegi, iscrizioni, trascrizioni ipoteche, od altre formalità pregiudizievoli al trasferimento;
9) il dante causa conferma, infine, la natura personale dei diritti che con questo atto si impegna a trasferire perché di provenienza avita dai suoi genitori, come disposto dall'articolo 179, lettera - b) del codice civile;
10) ai fini fiscali, le parti chiedono sin d'ora e chiederanno alla stipula dell'atto definitivo notarile di trasferimento, in applicazione ed esecuzione della sentenza della
Corte Costituzionale n.154 depositata il 10 maggio 1999, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 19 L.
6.3.1987 n.74, che il trasferimento dell'immobile su indicato rientri nella disciplina di cui all'art. 19 legge 74/87 e successive modifiche, come emendata dalla Corte costituzionale, e dichiarano di avere diritto di beneficiare all'esenzione assoluta da tutti i tributi, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ivi comprese le imposte ipotecaria e catastale, come previsto dall'art. 19 della L.
6.3.1987 N. 74, trattandosi di atto relativo al procedimento di separazione personale tra coniugi ed ai connessi accordi di risoluzione consensuale e bonaria della crisi coniugale.
I signori EL, EO e RI CI nonché la signora RI CE hanno comunque diritto alle agevolazioni fiscali (prima casa) previste dall'art. 1 Nota II-bis) della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986 numero 131, ed a tal fine i signori EO CI, RI CI e RI
CE, anche nella qualità sopra declinata in narrativa, dichiarano: a) di essere residenti nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato;
b) di non essere titolare esclusivi o in comunione con il padre/coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto del presente atto;
c) di non essere titolari, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni disposte dalle norme richiamate nel comma 1 lettera c) della predetta Nota II-bis; d) che l'appartamento oggetto del presente atto è abitazione rientrante nelle categorie catastali per le quali è prevista l'applicabilità della agevolazioni prima casa;
e) che il valore di quanto ricevuto ascende a quello che discende dalla rendita catastale in atti;
che questo è il primo atto a titolo gratuito effettuato tra le parti.
Le parti chiedono sin d'ora e chiederanno all'atto notarile definitivo di trasferimento l'applicazione del D.L.70/88 convertito in Legge 154/88 allo scopo di conseguire la conferma delle rendite proposte.
11) le parti sono consapevoli che gli eventuali trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del
Collegio si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento da perfezionarsi con separato e successivo atto notarile di trasferimento e, pertanto, a prendere atto degli accordi se non connotati da profili di illiceità. Sono altresì consapevoli che il Cancelliere attesterà a verbale che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare di cui all'art. 29, comma 1-bis. L. 52 del 1985, fermo restando che il Cancelliere non assume alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica.
Sono, infine, consapevoli che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore potrebbe dar luogo a necessaria procedura di correzione di errore materiale laddove esperibile e che altrimenti comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità;
12) le parti e i difensori si impegnano a curare nel modo più celere la stipula dell'atto definitivo notarile di trasferimento della nuda proprietà ai figli in comune e pro indiviso e della quota del 50% dell'usufrutto alla sig. RI CE nonché alla trascrizione del trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio - Agenzia del
Territorio della pubblicità immobiliare;
le parti e i difensori si impegnano altresì a depositare in via telematica agli atti del procedimento la copia della trascrizione -rilasciata dall'Ufficio Agenzia del Territorio competente dell'atto definitivo di trasferimento dell'immobile come sopra pattuito;
13) il presente atto, per espresso accordo tra le parti, vale comunque come preliminare di trasferimento della nuda proprietà a titolo gratuito ai figli EL, EO e RI
CI e della quota del 50% dell'usufrutto alla sig.ra RI CE, da formalizzarsi con atto separato e successivo innanzi al notaio, ed è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare ovvero delle controversie di carattere patrimoniale;
14) eventuali spese del presente atto e consequenziali cedono a carico del dante causa.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
considerato che
le parti con i patti di separazione non intendono trasferire ma si impegnano a trasferire l'immobile;
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei
Controparte_1 nato a [...] nata a [...] il [...], econiugi Parte_1
,
(CE) l'1/08/1970;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6,
Parte I, Serie, anno 1999);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. RI Capua Vetere nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Dott.ssa Rossella Di Palo