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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di TORRE A., dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 61, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 c.p.c. inerenti l'udienza di trattazione finale fissata al giorno 17.01.2025, vertente TRA
, nata il [...] in [...] ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di mandato CodiceFiscale_1 telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Elisa RESURREZIONE presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in TORRE ANNUNZIATA al corso UMBERTO I n.93 RICORRENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità per figlio maggiorenne inabile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso in data 4.1.2024 la sig.ra si rivolgeva al Parte_1
Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA, esponendo: di aver presentato il 20.12.2022 domanda all' per vedersi riconoscere la pensione di reversibilità, CP_1 quale figlia superstite maggiorenne inabile, convivente con, ed a carico della genitrice, alla morte della madre, intervenuta il giorno 06.11.202; che la dante causa, sig.ra , era titolare di pensione cat. “VO” n. 13000 738; di Persona_1 essersi vista rigettare la domanda, in quanto non riconosciuta inabile al lavoro alla data del decesso del familiare;
di aver inutilmente proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento. Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire la suddetta pensione con conseguente
1 condanna dell' all'erogazione della relativa prestazione, a partire dal decesso CP_1 della genitrice.
Si costituiva in giudizio l' convenuto che resisteva nel merito alla CP_1 pretesa azionata, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone, pertanto, il rigetto per difetto del requisito sanitario, formalmente e genericamente contestando anche il requisito della vivenza a carico.
Espletata consulenza medico legale, la causa veniva mandata in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. inerenti l'udienza di trattazione finale fissata al 17 gennaio 2025.
= = =
(2)
La domanda attorea non merita di essere accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati.
Va premessa la autosufficienza delle allegazioni della ricorrente inerenti il requisito della “vivenza a carico”.
Ed invero, tale requisito, esposto nell'atto introduttivo di lite, risulta contestato dall in maniera incidentale e generica, senza riferimento alcuno al CP_1 dato documentale ex adverso valorizzato per dimostrare lo stato di convivenza della ricorrente con la madre, sua dante causa nel presente contesto giudiziale. L'istante produce un certificato di stato di famiglia “alla data del 5 novembre 2022” da cui si desume la convivenza in vita della ricorrente con la madre e dante causa, sig.ra , deceduta il 6 novembre 2022. Persona_1
Ora, va rammentato che il requisito della vivenza a carico resta processualmente apprezzabile in termini diversi laddove si prospetti e si dimostri che esso discende dallo stato di convivenza. Insomma, i due requisiti non sono equipollenti, la sussistenza del secondo riverberando solo effetti dimostrativi sull'unico presupposto di Legge necessario per attingere alla prestazione evocata. Che è, appunto, la vivenza a carico. Nel caso in cui parte ricorrente alleghi e dimostri la “convivenza”, il suo onere probatorio si arresta ad una soglia documentale in qualche modo idonea a riflettere la situazione menomativa dell'istante, e quindi di ragionevole abituale e prevalente mantenimento dello stesso da parte del genitore-genitrice convivente. Consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi idoneo a fondare in parte qua la pretesa azionata il supporto cartolare costituito dal certificato “stato di famiglia al momento del decesso” della dante causa dell'istante. (3)
Dirimente si palesa, tuttavia, lo scrutinio del requisito sanitario.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dr. risultano immuni da Persona_2 lacune tecnico-descrittive e perfettamente aderenti al dato normativo e medico legale di riferimento.
2 Dette conclusioni, fra l'altro, non sono state contestate dalla ricorrente, limitatasi a veicolare mere formule di stile, significativamente accompagnate dalla esplicita richiesta di mandare la causa in decisione senza ulteriori approfondimenti istruttori. Va qui solo segnalato che lo stesso dato documentale valorizzato in origine dall'istante non era/è coerente con il requisito sanitario richiesto nella fattispecie de qua. Costituito pacificamente dalla assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. (4)
Ciò premesso, si reputa qui sufficiente rimandare al responso licenziato dal dr. , a tenore del quale sulla base della documentazione agli atti, non è Per_3 possibile sostenere che la sig.ra nel periodo indicato nel ricorso fosse un Parte_1 soggetto inabile ultra65enne>. Tale conclusione poggia su un condivisibile approccio tecnico alla questione medico legale e riflette in maniera trasparente il percorso argomentativo seguito dal perito. Di cui si riportano i passaggi di maggiore significazione. La valutazione di tutti gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti nel corso di questa consulenza tecnica medico-legale, in relazione ai quesiti posti in premessa, consentono di affermare che la sig.ra presenta:
1. Disturbo Parte_1 depressivo-ansioso cronico di marcata entità.
2. da piccola ernia iatale 3. CP_2
Artrosi polidistrettuale con moderate limitazioni funzionali. Spondilodiscoartrosi cervicale e lombare.
4. Tiroidite di Hashimoto e ipotiroidismo in terapia sostitutiva. Considerando che la materia del contendere è la richiesta della sig.ra , Parte_1 inoltrata al Comitato Provinciale al fine di ottenere la concessione dell'assegno CP_1 pensione indiretta di reversibilità quale figlia inabile, bisogna valutare se lo stato di inabilità del ricorrente, in base alla documentazione medica allegata agli atti, fosse già presente alla morte del genitore (06/11/2022). Dalle certificazioni specialistiche agli atti riguardanti il periodo oggetto del ricorso, tali infermità di cui la perizianda è affetta, NON determinano un danno tale da comportare, in considerazione alla gravità clinica, una assoluta e permanente incapacità a svolgere ogni attività lavorativa e quindi non è possibile sostenere la condizione di inabilità della ricorrente. Inoltre la CTU del Dott. (02/10/2015) allegata agli atti rilevava Per_4 un quadro clinico determinato da: artrosi diffusa;
sindrome depressiva di marcata entità; turbe visus oo corretto con lenti;
reflusso gastroesofageo…….. che realizza un grado di invalidità del 75%. Il quadro morboso rilevato nel 2015 dal Dott. e Per_4 la relativa valutazione della percentuale di invalidità del 75% appare sostanzialmente corretta. Tale complesso sindromico appare sovrapponibile a quanto da me obiettivato nel corso delle operazioni peritali e non si è evidenziato un sostanziale aggravamento delle condizioni psichiatriche della ricorrente nel corso degli anni.>
3 (5)
Deve, pertanto, concludersi che, in difetto dell'imprescindibile requisito sanitario, non può essere riconosciuto il diritto dell'istante alla pensione di reversibilità.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili alla luce delle allegazioni attoree.
Le spese peritali, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge;
c) pone definitivamente a carico dell'ente previdenziale le spese di perizia, liquidate con separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
Il Giudice del lavoro del Tribunale di TORRE A., dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 61, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 c.p.c. inerenti l'udienza di trattazione finale fissata al giorno 17.01.2025, vertente TRA
, nata il [...] in [...] ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di mandato CodiceFiscale_1 telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Elisa RESURREZIONE presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in TORRE ANNUNZIATA al corso UMBERTO I n.93 RICORRENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità per figlio maggiorenne inabile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso in data 4.1.2024 la sig.ra si rivolgeva al Parte_1
Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA, esponendo: di aver presentato il 20.12.2022 domanda all' per vedersi riconoscere la pensione di reversibilità, CP_1 quale figlia superstite maggiorenne inabile, convivente con, ed a carico della genitrice, alla morte della madre, intervenuta il giorno 06.11.202; che la dante causa, sig.ra , era titolare di pensione cat. “VO” n. 13000 738; di Persona_1 essersi vista rigettare la domanda, in quanto non riconosciuta inabile al lavoro alla data del decesso del familiare;
di aver inutilmente proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento. Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire la suddetta pensione con conseguente
1 condanna dell' all'erogazione della relativa prestazione, a partire dal decesso CP_1 della genitrice.
Si costituiva in giudizio l' convenuto che resisteva nel merito alla CP_1 pretesa azionata, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone, pertanto, il rigetto per difetto del requisito sanitario, formalmente e genericamente contestando anche il requisito della vivenza a carico.
Espletata consulenza medico legale, la causa veniva mandata in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. inerenti l'udienza di trattazione finale fissata al 17 gennaio 2025.
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(2)
La domanda attorea non merita di essere accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati.
Va premessa la autosufficienza delle allegazioni della ricorrente inerenti il requisito della “vivenza a carico”.
Ed invero, tale requisito, esposto nell'atto introduttivo di lite, risulta contestato dall in maniera incidentale e generica, senza riferimento alcuno al CP_1 dato documentale ex adverso valorizzato per dimostrare lo stato di convivenza della ricorrente con la madre, sua dante causa nel presente contesto giudiziale. L'istante produce un certificato di stato di famiglia “alla data del 5 novembre 2022” da cui si desume la convivenza in vita della ricorrente con la madre e dante causa, sig.ra , deceduta il 6 novembre 2022. Persona_1
Ora, va rammentato che il requisito della vivenza a carico resta processualmente apprezzabile in termini diversi laddove si prospetti e si dimostri che esso discende dallo stato di convivenza. Insomma, i due requisiti non sono equipollenti, la sussistenza del secondo riverberando solo effetti dimostrativi sull'unico presupposto di Legge necessario per attingere alla prestazione evocata. Che è, appunto, la vivenza a carico. Nel caso in cui parte ricorrente alleghi e dimostri la “convivenza”, il suo onere probatorio si arresta ad una soglia documentale in qualche modo idonea a riflettere la situazione menomativa dell'istante, e quindi di ragionevole abituale e prevalente mantenimento dello stesso da parte del genitore-genitrice convivente. Consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi idoneo a fondare in parte qua la pretesa azionata il supporto cartolare costituito dal certificato “stato di famiglia al momento del decesso” della dante causa dell'istante. (3)
Dirimente si palesa, tuttavia, lo scrutinio del requisito sanitario.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dr. risultano immuni da Persona_2 lacune tecnico-descrittive e perfettamente aderenti al dato normativo e medico legale di riferimento.
2 Dette conclusioni, fra l'altro, non sono state contestate dalla ricorrente, limitatasi a veicolare mere formule di stile, significativamente accompagnate dalla esplicita richiesta di mandare la causa in decisione senza ulteriori approfondimenti istruttori. Va qui solo segnalato che lo stesso dato documentale valorizzato in origine dall'istante non era/è coerente con il requisito sanitario richiesto nella fattispecie de qua. Costituito pacificamente dalla assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. (4)
Ciò premesso, si reputa qui sufficiente rimandare al responso licenziato dal dr. , a tenore del quale sulla base della documentazione agli atti, non è Per_3 possibile sostenere che la sig.ra nel periodo indicato nel ricorso fosse un Parte_1 soggetto inabile ultra65enne>. Tale conclusione poggia su un condivisibile approccio tecnico alla questione medico legale e riflette in maniera trasparente il percorso argomentativo seguito dal perito. Di cui si riportano i passaggi di maggiore significazione. La valutazione di tutti gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti nel corso di questa consulenza tecnica medico-legale, in relazione ai quesiti posti in premessa, consentono di affermare che la sig.ra presenta:
1. Disturbo Parte_1 depressivo-ansioso cronico di marcata entità.
2. da piccola ernia iatale 3. CP_2
Artrosi polidistrettuale con moderate limitazioni funzionali. Spondilodiscoartrosi cervicale e lombare.
4. Tiroidite di Hashimoto e ipotiroidismo in terapia sostitutiva. Considerando che la materia del contendere è la richiesta della sig.ra , Parte_1 inoltrata al Comitato Provinciale al fine di ottenere la concessione dell'assegno CP_1 pensione indiretta di reversibilità quale figlia inabile, bisogna valutare se lo stato di inabilità del ricorrente, in base alla documentazione medica allegata agli atti, fosse già presente alla morte del genitore (06/11/2022). Dalle certificazioni specialistiche agli atti riguardanti il periodo oggetto del ricorso, tali infermità di cui la perizianda è affetta, NON determinano un danno tale da comportare, in considerazione alla gravità clinica, una assoluta e permanente incapacità a svolgere ogni attività lavorativa e quindi non è possibile sostenere la condizione di inabilità della ricorrente. Inoltre la CTU del Dott. (02/10/2015) allegata agli atti rilevava Per_4 un quadro clinico determinato da: artrosi diffusa;
sindrome depressiva di marcata entità; turbe visus oo corretto con lenti;
reflusso gastroesofageo…….. che realizza un grado di invalidità del 75%. Il quadro morboso rilevato nel 2015 dal Dott. e Per_4 la relativa valutazione della percentuale di invalidità del 75% appare sostanzialmente corretta. Tale complesso sindromico appare sovrapponibile a quanto da me obiettivato nel corso delle operazioni peritali e non si è evidenziato un sostanziale aggravamento delle condizioni psichiatriche della ricorrente nel corso degli anni.>
3 (5)
Deve, pertanto, concludersi che, in difetto dell'imprescindibile requisito sanitario, non può essere riconosciuto il diritto dell'istante alla pensione di reversibilità.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili alla luce delle allegazioni attoree.
Le spese peritali, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge;
c) pone definitivamente a carico dell'ente previdenziale le spese di perizia, liquidate con separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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