Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01739/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2025, proposto da AN OG, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Antonio Brigante, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Università degli studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale di AN, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
silenzio-inadempimento per l’iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale per l’a.a. 2024/2025 (secondo anno di corso del corso di laurea magistrale in “scienze infermieristiche ed ostetriche”)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che – con ricorso notificato e depositato il 28 gennaio 2025 – la parte istante ha proposto azione ex art. 31 e 117 c.p.a. nei confronti dell’Università intimata in ragione dell’inerzia serbata fronte dell’istanza indicata in oggetto presentata il 4 settembre 2024, proponendo istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto che l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando documentazione;
Ritenuto che la parte ricorrente, con memoria depositata il 24 marzo 2025, ad eccezione dell’ostensione ex art. 116 c.p.a. del decreto di nomina della Commissione didattica del C.d.S. in scienze infermieristiche ed ostetriche” – ha chiesto l’integrale dichiarazione della cessazione della materia del contendere, dando atto della definizione della procedura concorsuale in data 13 febbraio 2025 (come da documento versato in atti), intervenuta solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento;
Ritenuto che con successiva memoria l’Università intimata ha altresì comprovato di avere riscontrato l’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. formulata dalla ricorrente, ad eccezione del del decreto di nomina sopraindicato;
Considerato che, alla luce delle superiori argomentazioni, il Collegio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Considerato che la residuale richiesta di ostensione su cui la parte ricorrente ha insistito con l’ultima memoria non può essere accolta non essendone stata prospettata la residua strumentalità con il presente giudizio ormai definitosi con il soddisfacimento della pretesa (cfr. funditus T.a.r. per la Sicilia, AN, sez. I, 12 aprile 2024, n. 1405);
Considerato che l’ingiustificata inerzia della P.A. è cessata solo dopo l’istaurazione del presente giudizio, sicché le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della parte ricorrente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art., 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO