TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13589/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Sabrina PAGLIANI e C.F._1
Bozena SACHAJKO ed elettivamente domiciliato nel loro studio a Bologna, in via Arienti, n. 37; RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Irene MUCCINELLI ed C.F._2 elettivamente domiciliato nel suo studio a San Lazzaro di Savena (BO), via C.Jussi, n.8;
RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 22 maggio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dal rapporto è nata, il 20 gennaio 2020, riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Nel mese di luglio del 2022 la signora , con la minore, si è trasferita Parte_1
a casa della sorella e attualmente vive con la figlia in un immobile condotto in locazione.
2. Con ricorso depositato il 19 ottobre 2023 la signora ha chiesto Parte_1 che: pagina 1 di 5 - sia affidata in forma condivisa ai genitori con collocamento prevalente Per_1 presso di sé;
- sia disposto il padre stia con la figlia: a) due fine settimana al mese, dal venerdì al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
b) nelle settimane con weekend di competenza paterno un pomeriggio, nelle altre due pomeriggi;
c) nelle vacanze natalizie una settimana, alternando il Natale al Capodanno;
d) nelle festività pasquali tre giorni;
e) in estate due settimane, anche non consecutive;
- sia posto a carico del signor l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento ordinario della minore versando alla madre l'importo mensile di 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha integralmente contestato le allegazioni di controparte e ha domandato che:
- sia affidata a entrambi i genitori;
Per_1
- la figlia sia collocata prevalentemente presso di sé o, in subordine, in forma paritaria presso ciascun genitore;
- sia disposto che la minore stia con il padre e la madre: a) a settimane alterne dal lunedì dall'uscita da scuola al mercoledì al rientro a scuola con un genitore;
dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì al rientro a scuola con l'altro genitore;
dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola con il primo genitore;
b) nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi alternati di anno in anno;
c) nelle festività pasquali tre giorni consecutivi alternati ogni anno;
d) in estate quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per il mantenimento ordinario di sia disposto che: a) la madre gli Per_1 corrisponda la somma mensile di 200,00 euro;
b) in subordine, ciascun genitore vi provveda direttamente nei periodi in cui l'avrà con sé; c) in estremo subordine che sia posto a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla signora la somma Parte_1 mensile di 150,00 euro;
- le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra ciascun genitore. Nell'udienza del 25 gennaio 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza del 5 febbraio 2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice:
- ha affidato in via condivisa a entrambi i genitori;
Per_1
- ha collocato la minore presso i genitori in forma paritaria alternata e ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: a) dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
b) nelle settimane in cui la terrà nel weekend, dal lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle altre dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
c) nelle vacanze natalizie sette giorni ad anni alterni;
d) nelle vacanze pasquali tre giorni ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) in estate quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
pagina 2 di 5 - ha disposto che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento ordinario della minore oltre che al 50% ciascuno delle spese straordinarie;
- ha stabilito che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
- ha conferito incarico al servizio Sociale di monitorare e relazionare sul nucleo familiare, e in particolare sul rapporto tra e i genitori;
Per_1
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Nell'udienza del 22 maggio 2025 sono intervenute entrambe le parti le quali hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la conferma dell'ordinanza provvisoria. All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 24 ottobre 2023. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all' istruzione, educazione, formazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
.
2) colloca la minore presso ciascun genitore in forma paritaria alternata;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
pagina 3 di 5 - a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane in cui la terrà nel weekend, dal lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle altre dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle vacanze natalizie sette giorni ad anni alterni iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
- nelle vacanze pasquali tre giorni ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
4) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia per i periodi di convivenza con la stessa;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 4 di 5 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato che la retta e la mensa della scuola saranno divise tra loro al 50%;
7) prende atto che per intercorso accordo tra i genitori l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
8) fa obbligo a ciascuna parte di comunicare all'altra, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, pena il risarcimento del danno eventualmente subito da un genitore o dai figli per la difficoltà di reperire l'altro;
9) come da concorde richiesta delle parti compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Sabrina PAGLIANI e C.F._1
Bozena SACHAJKO ed elettivamente domiciliato nel loro studio a Bologna, in via Arienti, n. 37; RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Irene MUCCINELLI ed C.F._2 elettivamente domiciliato nel suo studio a San Lazzaro di Savena (BO), via C.Jussi, n.8;
RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 22 maggio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dal rapporto è nata, il 20 gennaio 2020, riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Nel mese di luglio del 2022 la signora , con la minore, si è trasferita Parte_1
a casa della sorella e attualmente vive con la figlia in un immobile condotto in locazione.
2. Con ricorso depositato il 19 ottobre 2023 la signora ha chiesto Parte_1 che: pagina 1 di 5 - sia affidata in forma condivisa ai genitori con collocamento prevalente Per_1 presso di sé;
- sia disposto il padre stia con la figlia: a) due fine settimana al mese, dal venerdì al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
b) nelle settimane con weekend di competenza paterno un pomeriggio, nelle altre due pomeriggi;
c) nelle vacanze natalizie una settimana, alternando il Natale al Capodanno;
d) nelle festività pasquali tre giorni;
e) in estate due settimane, anche non consecutive;
- sia posto a carico del signor l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento ordinario della minore versando alla madre l'importo mensile di 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha integralmente contestato le allegazioni di controparte e ha domandato che:
- sia affidata a entrambi i genitori;
Per_1
- la figlia sia collocata prevalentemente presso di sé o, in subordine, in forma paritaria presso ciascun genitore;
- sia disposto che la minore stia con il padre e la madre: a) a settimane alterne dal lunedì dall'uscita da scuola al mercoledì al rientro a scuola con un genitore;
dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì al rientro a scuola con l'altro genitore;
dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola con il primo genitore;
b) nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi alternati di anno in anno;
c) nelle festività pasquali tre giorni consecutivi alternati ogni anno;
d) in estate quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per il mantenimento ordinario di sia disposto che: a) la madre gli Per_1 corrisponda la somma mensile di 200,00 euro;
b) in subordine, ciascun genitore vi provveda direttamente nei periodi in cui l'avrà con sé; c) in estremo subordine che sia posto a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla signora la somma Parte_1 mensile di 150,00 euro;
- le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra ciascun genitore. Nell'udienza del 25 gennaio 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza del 5 febbraio 2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice:
- ha affidato in via condivisa a entrambi i genitori;
Per_1
- ha collocato la minore presso i genitori in forma paritaria alternata e ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: a) dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
b) nelle settimane in cui la terrà nel weekend, dal lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle altre dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
c) nelle vacanze natalizie sette giorni ad anni alterni;
d) nelle vacanze pasquali tre giorni ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) in estate quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
pagina 2 di 5 - ha disposto che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento ordinario della minore oltre che al 50% ciascuno delle spese straordinarie;
- ha stabilito che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
- ha conferito incarico al servizio Sociale di monitorare e relazionare sul nucleo familiare, e in particolare sul rapporto tra e i genitori;
Per_1
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Nell'udienza del 22 maggio 2025 sono intervenute entrambe le parti le quali hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la conferma dell'ordinanza provvisoria. All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 24 ottobre 2023. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all' istruzione, educazione, formazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
.
2) colloca la minore presso ciascun genitore in forma paritaria alternata;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
pagina 3 di 5 - a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane in cui la terrà nel weekend, dal lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle altre dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle vacanze natalizie sette giorni ad anni alterni iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
- nelle vacanze pasquali tre giorni ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
4) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia per i periodi di convivenza con la stessa;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 4 di 5 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato che la retta e la mensa della scuola saranno divise tra loro al 50%;
7) prende atto che per intercorso accordo tra i genitori l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
8) fa obbligo a ciascuna parte di comunicare all'altra, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, pena il risarcimento del danno eventualmente subito da un genitore o dai figli per la difficoltà di reperire l'altro;
9) come da concorde richiesta delle parti compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5