TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1316/2025 R.G. promosso con ricorso in data 9 giugno 2025 da parte di:
, nata a [...] in data [...] e residente in [...] Parte_1 int 5 C.F. C.F._1
e
, nato a [...], in data [...] e residente in [...]
n. 102 C.F. C.F._2 elettivamente domiciliati in Ferrara, Via Vecchie n. 6 presso lo studio dell'Avv. Cristina Benazzi
(C.F. ) (fax 0532/243223 – e-mail – pec C.F._3 Email_1
) che li rappresenta e difende come da mandato in atti Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I Sig.ri e vivranno separati, senza reciproche interferenze. La sig.ra rimarrà a Pt_1 Pt_2 Pt_1 vivere presso l'abitazione coniugale di sua proprietà. Il sig. rimarrà presso l'abitazione dei Pt_2 propri genitori sita in Tresignana.
2) La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che prenderanno
Per_1 insieme ogni decisione di interesse per la stessa.
Considerato che
durante l'anno scolastico
Per_1 ha come dimora abituale la casa sita in Tresignana Via del Lavoro 102, la madre potrà Parte_1 vedere quando lo desideri previ accordi telefonici con il padre. Tutto questo al fine di
Per_1 garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con la stessa. I sig.ri e Pt_2 Pt_1 concordano comunque che durante il fine settimana rimarranno alternativamente con la figlia dal venerdì sera al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola (anche secondo il piano
Per_1 genitoriale allegato al ricorso).
3) I coniugi concordano che trascorrerà le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, Per_1 alternativamente con ciascun genitore, avuto riguardo anche agli impegni lavorativi di entrambi. Per quanto riguarda le ferie estive potrà trascorrere con entrambi i genitori anche 15 giorni non Per_1 consecutivi da concordare di anno in anno tra di loro ed entro il 31 maggio.
4) I sig.ri e stabiliscono che concorreranno reciprocamente al mantenimento della figlia Pt_1 Pt_2
come di fatto già avviene. Per quanto riguarda il mantenimento ordinario i coniugi Per_1 stabiliscono che ciascuno manterrà la figlia nel tempo in cui reciprocamente vivrà con l'uno o con l'altra (i genitori già da oltre un anno si stanno suddividendo le spese in questo modo senza aver riscontrato problemi).
5) Per quanto riguarda le spese straordinarie di , i coniugi stabiliscono che entrambi Per_1 concorreranno al pagamento del 50% delle spese mediche mutuabili e non mutuabili, sportive e scolastiche nonché a tutte quelle che si renderanno necessarie per la minore, purché concordate e documentate. Non richiederanno il preventivo accordo genitoriale le spese mediche seguenti: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Richiederanno il preventivo accordo le seguenti spese mediche: cure dentistiche ortodontiche oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private.
6) I coniugi dichiarano che ogni questione di tipo economico è già stata risolta dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 giugno 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
2 a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 16 luglio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso e comunque come in epigrafe riportato.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in data [...], Parte_1
e , nato a [...], in data [...], unitisi in matrimonio a Voghiera (FE) Parte_2 il 15 ottobre 2016 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Voghiera: Atto n. 22
Parte II Serie C Anno 2016).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Voghiera, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1316/2025 R.G. promosso con ricorso in data 9 giugno 2025 da parte di:
, nata a [...] in data [...] e residente in [...] Parte_1 int 5 C.F. C.F._1
e
, nato a [...], in data [...] e residente in [...]
n. 102 C.F. C.F._2 elettivamente domiciliati in Ferrara, Via Vecchie n. 6 presso lo studio dell'Avv. Cristina Benazzi
(C.F. ) (fax 0532/243223 – e-mail – pec C.F._3 Email_1
) che li rappresenta e difende come da mandato in atti Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I Sig.ri e vivranno separati, senza reciproche interferenze. La sig.ra rimarrà a Pt_1 Pt_2 Pt_1 vivere presso l'abitazione coniugale di sua proprietà. Il sig. rimarrà presso l'abitazione dei Pt_2 propri genitori sita in Tresignana.
2) La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che prenderanno
Per_1 insieme ogni decisione di interesse per la stessa.
Considerato che
durante l'anno scolastico
Per_1 ha come dimora abituale la casa sita in Tresignana Via del Lavoro 102, la madre potrà Parte_1 vedere quando lo desideri previ accordi telefonici con il padre. Tutto questo al fine di
Per_1 garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con la stessa. I sig.ri e Pt_2 Pt_1 concordano comunque che durante il fine settimana rimarranno alternativamente con la figlia dal venerdì sera al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola (anche secondo il piano
Per_1 genitoriale allegato al ricorso).
3) I coniugi concordano che trascorrerà le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, Per_1 alternativamente con ciascun genitore, avuto riguardo anche agli impegni lavorativi di entrambi. Per quanto riguarda le ferie estive potrà trascorrere con entrambi i genitori anche 15 giorni non Per_1 consecutivi da concordare di anno in anno tra di loro ed entro il 31 maggio.
4) I sig.ri e stabiliscono che concorreranno reciprocamente al mantenimento della figlia Pt_1 Pt_2
come di fatto già avviene. Per quanto riguarda il mantenimento ordinario i coniugi Per_1 stabiliscono che ciascuno manterrà la figlia nel tempo in cui reciprocamente vivrà con l'uno o con l'altra (i genitori già da oltre un anno si stanno suddividendo le spese in questo modo senza aver riscontrato problemi).
5) Per quanto riguarda le spese straordinarie di , i coniugi stabiliscono che entrambi Per_1 concorreranno al pagamento del 50% delle spese mediche mutuabili e non mutuabili, sportive e scolastiche nonché a tutte quelle che si renderanno necessarie per la minore, purché concordate e documentate. Non richiederanno il preventivo accordo genitoriale le spese mediche seguenti: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Richiederanno il preventivo accordo le seguenti spese mediche: cure dentistiche ortodontiche oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private.
6) I coniugi dichiarano che ogni questione di tipo economico è già stata risolta dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 giugno 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
2 a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 16 luglio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso e comunque come in epigrafe riportato.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in data [...], Parte_1
e , nato a [...], in data [...], unitisi in matrimonio a Voghiera (FE) Parte_2 il 15 ottobre 2016 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Voghiera: Atto n. 22
Parte II Serie C Anno 2016).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Voghiera, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3