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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/08/2025, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE così composta da: dott.ssa Maria Grazia IN Presidente rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6486/2020, posta in deliberazione con provvedimento del 30 aprile 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio ed in Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante della società (P.IVA Controparte_1
) P.IVA_1
Avv. Valerio Paoli (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4344/2020 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza n. 4344/2020 il Tribunale di Roma, nel provvedere sulla domanda proposta da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_2 della società di produzione cinematografica ha così statuito: Controparte_1
“- dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo Giudice a favore del Giudice penale riguardo “all'appropriazione” delle somme corrisposte al convenuto pari ad “€ 4500,00” attenendo la fattispecie alla materia penale che andava proposta avanti al Giudice penale.
- rigetta l'opposizione in relazione alle ulteriori domande attoree, (ed in ogni caso anche rispetto all'indebito arricchimento laddove per “appropriazione” l'attore abbia voluto intendere, con uso di un termine inappropriato l'indebito arricchimento, usato di seguito come “indebitamente percepito” rispetto alle altre somme corrisposte quale compenso);
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.”
Avverso la citata sentenza , in proprio e nella qualità di legale Parte_2 rappresentante della società di produzione cinematografica ha Controparte_1 proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata ovvero la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, G.O.T. Dott. Domenico Mancini n. 4344/2020 del 27.2.2020 emessa nell'ambito del procedimento n. 73662/2016 R.G.:
-Previa dichiarazione dell'inadempimento del Sig. alle obbligazioni CP_2 assunte, dichiarata la risoluzione dell'accordo intercorso, condannare lo stesso alla restituzione in favore dell'Attore della somma di €. 5.200,00 oltre interessi e risarcimento del danno da stimarsi anche in via equitativa.
Con condanna del Sig. al pagamento delle spese, competenze e onorari CP_2 del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge e spese generali.”
Instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio e la Corte CP_2 all'udienza del 16 dicembre 2021 ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24 aprile 2025, con concessione del termine per il solo deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia dell'appellato. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata da che, Parte_2 in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società di produzione cinematografica ha agito nei confronti di , legale Controparte_1 CP_2 rappresentante dell'agenzia “PS Servizi Eventi e Management”, al fine di ottenere - previa dichiarazione dell'inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte e della risoluzione dell'accordo intercorso tra le parti - la restituzione della somma di € 5.200,00 versata a titolo di corrispettivo per l'espletamento delle pratiche di presentazione del film “ presso il MIBACT (Ministero per i Beni e le Parte_3
Attività Culturali ) e il risarcimento del danno.
Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata nell'atto di citazione, l'attore, dopo aver ultimato nell'anno 2015 la produzione del film “ , era entrato in contatto Parte_3 con il quale si era offerto di occuparsi dell'espletamento di tutte le CP_2 pratiche occorrenti per la presentazione del film presso il MIBACT al fine di ottenere una serie di finanziamenti predisposti dal Ministero;
per la partecipazione al bando era previsto l'adempimento di alcune condizioni, ossia una relazione sui costi di produzione del film, il caricamento sul portale del MIBACT del materiale relativo al film e, infine, il versamento della somma di € 3.000,00, con scadenze stabilite al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre;
il convenuto non aveva provveduto alle incombenze pattuite e aveva trattenuto indebitamente la somma di € 4.500,00 ricevuta per l'assolvimento delle condizioni previste dal bando (di cui € 1.500,00 per la relazione dei costi di produzione del film e € 3.000,00 per la partecipazione al bando), nonché l'importo di € 700,00 a titolo di acconto sul compenso dovuto, per l'espletamento di un'attività che non aveva mai svolto.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice penale in merito “all'appropriazione” delle somme corrisposte al convenuto pari ad “€ 4.500,00”; ha rigettato le ulteriori domande attoree, sul presupposto che erano rimasti indimostrati il rapporto negoziale intercorso tra le parti e la riferibilità dei pagamenti agli impegni asseritamente assunti dal convenuto;
ha compensato tra le parti le spese di lite.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
Le doglianze formulate dalla parte appellante, che lamenta sia l'errata valutazione degli elementi probatori sia l'illogicità della motivazione resa dal giudice di prime cure, possono essere esaminate congiuntamente, per la stretta connessione logica che le lega. Va sicuramente accolta la censura afferente all'erronea declinatoria di giurisdizione in favore del giudice penale, che non trova alcuna giustificazione atteso che, al di là dell'uso del termine “appropriazione” (peraltro utilizzabile anche in sede civilistica), l'attore ha proposto una domanda che esula del tutto dall'ambito penalistico e trova pieno inquadramento nel perimetro applicativo delle obbligazioni.
Del resto, il Tribunale, nonostante la pronuncia suindicata resa in via preliminare, è poi entrato nel merito della vicenda, cosicché in questa sede occorre procedere al vaglio delle censure che investono il rigetto della domanda attorea.
Con riferimento all'accordo intercorso tra le parti, la parte appellante ha documentato di avere ricevuto dal la delega (da restituire firmata) per l'espletamento delle CP_2 attività oggetto di causa, cosicché deve ritenersi provato il conferimento dell'incarico all'appellato, tanto più che lo ha dato esecuzione al contratto provvedendo ad Pt_2 effettuare i versamenti delle somme necessarie per lo svolgimento della pratica.
Ciò posto e passando all'esame del profilo afferente all'adempimento delle rispettive obbligazioni, l'appellante ha dimostrato l'avvenuta esecuzione dei pagamenti in favore di , mediante la produzione delle ricevute dei bonifici bancari, con le CP_2 specifiche causali dalle quali risulta anche il contenuto dell'accordo negoziale intercorso tra le parti.
In particolare, l'appellante ha documentato il pagamento in favore del delle CP_2 somme di seguito indicate:
a) € 1.500,00 mediante due bonifici bancari (dell'importo di € 750,00 ciascuno) eseguiti il 2 e il 21 dicembre 2015 e recanti come causale - rispettivamente - “1 rata revisore conti film Corpi Astra” e “2 rata revisore conti film ; Parte_3
b) € 700,00 a titolo di “acconto espletamento pratica richiesta finanziamento del film presso il MIBAC” come indicato nella ricevuta di Parte_3 pagamento rilasciata il 12 febbraio 2016 dallo stesso;
CP_2
c) € 3.000,00 con bonifico bancario eseguito il 22 gennaio 2016 con la causale
“versamento a MIBACT pres.ne film ”. Parte_3
A fronte di dette risultanze, opera il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale , per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento...” ( Cass. Sezioni Unite 13533/2001; Cass. n. 13685/2019)
Nel caso in esame, ha fornito la prova del rapporto negoziale Parte_2 intercorso tra le parti e l'avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte, ossia il pagamento delle somme occorrenti per l'adesione del film “ al bando Parte_3 indetto dal Ministero;
di contro, - rimasto peraltro contumace sia nel CP_2 primo grado di giudizio che in sede di gravame - non ha fornito alcun riscontro in merito all'espletamento della pratica e alla presentazione dell'opera al Ministero.
Alla luce di tali risultanze, va sicuramente accertato l'inadempimento dell'appellato agli impegni assunti, cui consegue l'obbligo di restituire le somme ricevute, tanto più che la mancata esecuzione della prestazione nei termini previsti dal bando non consente più la partecipazione dell'opera al progetto e rende del tutto vanificata la possibilità di ottenere i finanziamenti offerti dal Ministero.
Del resto, i profili afferenti alla richiesta di risoluzione dell'accordo intercorso tra le parti, avanzata sia pur incidentalmente dall'appellante, appaiono superati ove si consideri che già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, lo - Pt_2 tramite il proprio Difensore - aveva revocato la delega rilasciata al essendo CP_2 evidente che l'intervenuta scadenza dei termini per la presentazione del film aveva fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto negoziale.
Allo scioglimento del vincolo contrattuale e all'inadempimento del consegue, CP_2 come detto, l'obbligo di restituire le somme ricevute, pari a complessivi € 5.200,00.
Segue, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, la condanna alla restituzione del citato importo, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Va, invece, confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attore in primo grado, in quanto la pretesa appare formulata in termini del tutto generici e non è suffragata da alcun elemento probatorio che consenta di ipotizzare che - anche laddove la partecipazione al bando fosse avvenuta nei termini e, dunque, il avesse CP_2 adempiuto la propria obbligazione - lo avrebbe effettivamente ottenuto il Pt_2 finanziamento predisposto dal MIBACT.
Le spese che seguono la soccombenza di nel doppio grado di giudizio, CP_2 si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria compresa tra i minimi e i massimi, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione per il grado di appello della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 4344/2020 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Condanna alla restituzione in favore di CP_2 Parte_2
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] CP_1
della somma di € 5.200,00, oltre agli interessi nella misura legale dalla
[...] messa in mora sino al soddisfo;
2) Condanna alla rifusione in favore della parte appellante delle CP_2 spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo in € 1.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, e per il secondo in complessivi € 1.300,00, di cui € 150,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Maria Grazia IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE così composta da: dott.ssa Maria Grazia IN Presidente rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6486/2020, posta in deliberazione con provvedimento del 30 aprile 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio ed in Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante della società (P.IVA Controparte_1
) P.IVA_1
Avv. Valerio Paoli (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4344/2020 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza n. 4344/2020 il Tribunale di Roma, nel provvedere sulla domanda proposta da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_2 della società di produzione cinematografica ha così statuito: Controparte_1
“- dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo Giudice a favore del Giudice penale riguardo “all'appropriazione” delle somme corrisposte al convenuto pari ad “€ 4500,00” attenendo la fattispecie alla materia penale che andava proposta avanti al Giudice penale.
- rigetta l'opposizione in relazione alle ulteriori domande attoree, (ed in ogni caso anche rispetto all'indebito arricchimento laddove per “appropriazione” l'attore abbia voluto intendere, con uso di un termine inappropriato l'indebito arricchimento, usato di seguito come “indebitamente percepito” rispetto alle altre somme corrisposte quale compenso);
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.”
Avverso la citata sentenza , in proprio e nella qualità di legale Parte_2 rappresentante della società di produzione cinematografica ha Controparte_1 proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata ovvero la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, G.O.T. Dott. Domenico Mancini n. 4344/2020 del 27.2.2020 emessa nell'ambito del procedimento n. 73662/2016 R.G.:
-Previa dichiarazione dell'inadempimento del Sig. alle obbligazioni CP_2 assunte, dichiarata la risoluzione dell'accordo intercorso, condannare lo stesso alla restituzione in favore dell'Attore della somma di €. 5.200,00 oltre interessi e risarcimento del danno da stimarsi anche in via equitativa.
Con condanna del Sig. al pagamento delle spese, competenze e onorari CP_2 del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge e spese generali.”
Instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio e la Corte CP_2 all'udienza del 16 dicembre 2021 ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24 aprile 2025, con concessione del termine per il solo deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia dell'appellato. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata da che, Parte_2 in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società di produzione cinematografica ha agito nei confronti di , legale Controparte_1 CP_2 rappresentante dell'agenzia “PS Servizi Eventi e Management”, al fine di ottenere - previa dichiarazione dell'inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte e della risoluzione dell'accordo intercorso tra le parti - la restituzione della somma di € 5.200,00 versata a titolo di corrispettivo per l'espletamento delle pratiche di presentazione del film “ presso il MIBACT (Ministero per i Beni e le Parte_3
Attività Culturali ) e il risarcimento del danno.
Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata nell'atto di citazione, l'attore, dopo aver ultimato nell'anno 2015 la produzione del film “ , era entrato in contatto Parte_3 con il quale si era offerto di occuparsi dell'espletamento di tutte le CP_2 pratiche occorrenti per la presentazione del film presso il MIBACT al fine di ottenere una serie di finanziamenti predisposti dal Ministero;
per la partecipazione al bando era previsto l'adempimento di alcune condizioni, ossia una relazione sui costi di produzione del film, il caricamento sul portale del MIBACT del materiale relativo al film e, infine, il versamento della somma di € 3.000,00, con scadenze stabilite al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre;
il convenuto non aveva provveduto alle incombenze pattuite e aveva trattenuto indebitamente la somma di € 4.500,00 ricevuta per l'assolvimento delle condizioni previste dal bando (di cui € 1.500,00 per la relazione dei costi di produzione del film e € 3.000,00 per la partecipazione al bando), nonché l'importo di € 700,00 a titolo di acconto sul compenso dovuto, per l'espletamento di un'attività che non aveva mai svolto.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice penale in merito “all'appropriazione” delle somme corrisposte al convenuto pari ad “€ 4.500,00”; ha rigettato le ulteriori domande attoree, sul presupposto che erano rimasti indimostrati il rapporto negoziale intercorso tra le parti e la riferibilità dei pagamenti agli impegni asseritamente assunti dal convenuto;
ha compensato tra le parti le spese di lite.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
Le doglianze formulate dalla parte appellante, che lamenta sia l'errata valutazione degli elementi probatori sia l'illogicità della motivazione resa dal giudice di prime cure, possono essere esaminate congiuntamente, per la stretta connessione logica che le lega. Va sicuramente accolta la censura afferente all'erronea declinatoria di giurisdizione in favore del giudice penale, che non trova alcuna giustificazione atteso che, al di là dell'uso del termine “appropriazione” (peraltro utilizzabile anche in sede civilistica), l'attore ha proposto una domanda che esula del tutto dall'ambito penalistico e trova pieno inquadramento nel perimetro applicativo delle obbligazioni.
Del resto, il Tribunale, nonostante la pronuncia suindicata resa in via preliminare, è poi entrato nel merito della vicenda, cosicché in questa sede occorre procedere al vaglio delle censure che investono il rigetto della domanda attorea.
Con riferimento all'accordo intercorso tra le parti, la parte appellante ha documentato di avere ricevuto dal la delega (da restituire firmata) per l'espletamento delle CP_2 attività oggetto di causa, cosicché deve ritenersi provato il conferimento dell'incarico all'appellato, tanto più che lo ha dato esecuzione al contratto provvedendo ad Pt_2 effettuare i versamenti delle somme necessarie per lo svolgimento della pratica.
Ciò posto e passando all'esame del profilo afferente all'adempimento delle rispettive obbligazioni, l'appellante ha dimostrato l'avvenuta esecuzione dei pagamenti in favore di , mediante la produzione delle ricevute dei bonifici bancari, con le CP_2 specifiche causali dalle quali risulta anche il contenuto dell'accordo negoziale intercorso tra le parti.
In particolare, l'appellante ha documentato il pagamento in favore del delle CP_2 somme di seguito indicate:
a) € 1.500,00 mediante due bonifici bancari (dell'importo di € 750,00 ciascuno) eseguiti il 2 e il 21 dicembre 2015 e recanti come causale - rispettivamente - “1 rata revisore conti film Corpi Astra” e “2 rata revisore conti film ; Parte_3
b) € 700,00 a titolo di “acconto espletamento pratica richiesta finanziamento del film presso il MIBAC” come indicato nella ricevuta di Parte_3 pagamento rilasciata il 12 febbraio 2016 dallo stesso;
CP_2
c) € 3.000,00 con bonifico bancario eseguito il 22 gennaio 2016 con la causale
“versamento a MIBACT pres.ne film ”. Parte_3
A fronte di dette risultanze, opera il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale , per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento...” ( Cass. Sezioni Unite 13533/2001; Cass. n. 13685/2019)
Nel caso in esame, ha fornito la prova del rapporto negoziale Parte_2 intercorso tra le parti e l'avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte, ossia il pagamento delle somme occorrenti per l'adesione del film “ al bando Parte_3 indetto dal Ministero;
di contro, - rimasto peraltro contumace sia nel CP_2 primo grado di giudizio che in sede di gravame - non ha fornito alcun riscontro in merito all'espletamento della pratica e alla presentazione dell'opera al Ministero.
Alla luce di tali risultanze, va sicuramente accertato l'inadempimento dell'appellato agli impegni assunti, cui consegue l'obbligo di restituire le somme ricevute, tanto più che la mancata esecuzione della prestazione nei termini previsti dal bando non consente più la partecipazione dell'opera al progetto e rende del tutto vanificata la possibilità di ottenere i finanziamenti offerti dal Ministero.
Del resto, i profili afferenti alla richiesta di risoluzione dell'accordo intercorso tra le parti, avanzata sia pur incidentalmente dall'appellante, appaiono superati ove si consideri che già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, lo - Pt_2 tramite il proprio Difensore - aveva revocato la delega rilasciata al essendo CP_2 evidente che l'intervenuta scadenza dei termini per la presentazione del film aveva fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto negoziale.
Allo scioglimento del vincolo contrattuale e all'inadempimento del consegue, CP_2 come detto, l'obbligo di restituire le somme ricevute, pari a complessivi € 5.200,00.
Segue, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, la condanna alla restituzione del citato importo, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Va, invece, confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attore in primo grado, in quanto la pretesa appare formulata in termini del tutto generici e non è suffragata da alcun elemento probatorio che consenta di ipotizzare che - anche laddove la partecipazione al bando fosse avvenuta nei termini e, dunque, il avesse CP_2 adempiuto la propria obbligazione - lo avrebbe effettivamente ottenuto il Pt_2 finanziamento predisposto dal MIBACT.
Le spese che seguono la soccombenza di nel doppio grado di giudizio, CP_2 si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria compresa tra i minimi e i massimi, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione per il grado di appello della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 4344/2020 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Condanna alla restituzione in favore di CP_2 Parte_2
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] CP_1
della somma di € 5.200,00, oltre agli interessi nella misura legale dalla
[...] messa in mora sino al soddisfo;
2) Condanna alla rifusione in favore della parte appellante delle CP_2 spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo in € 1.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, e per il secondo in complessivi € 1.300,00, di cui € 150,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Maria Grazia IN