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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 118 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 26/08/1990, rappresentato e difeso dall'avvocato MELLUSO BARBARA
PIERA
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/12/1993, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSTO CRISTINA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso Controparte_2
1 il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra le parti, inviando la sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile di Cassola, affinché provveda alla relativa annotazione sull'atto di matrimonio (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassola dell'anno 2022, n. 11, parte I);
2) Affidamento del figlio minore: viene affidato in Persona_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio stesso, relative all'istruzione, al sistema educativo e alla sua salute, tenendo conto, per quanto attiene al sistema educativo e all'istruzione, della sua inclinazione, capacità ed aspirazioni. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il figlio stia con l'uno o con l'altro genitore. La collocazione del figlio minore sarà
disciplinata come segue:
A) fino ai due anni di il sig. trascorrerà con il figlio tre ore (dalle Per_1 Pt_1
15 alle 18) per due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, presso il contesto materno;
il padre, comunque, potrà portare a passeggio e/o al parco il minore. A settimane alternate la domenica mattina sempre per tre ore (dalle 9 alle 12). Le ore di permanenza di con il Per_1
2 padre aumenteranno con la crescita del bambino;
B) dai due anni ai tre anni, starà con il padre tre ore (dalle 15 alle 18) Per_1
per due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, presso il contesto paterno. A settimane alternate la domenica mattina sempre per tre ore (dalle 9 alle 12);
C) dopo i tre anni, trascorrerà con il sig. presso il contesto Per_1 Pt_1
paterno due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita dall'asilo alle ore 16, o andando a prenderlo presso il contesto materno se non andrà Per_1
all'asilo, fino alle ore 19.30 con riaccompagnamento a casa della madre. Week
end alternati dal sabato dopo pranzo alla domenica sera prima di cena con riaccompagnamento di presso il contesto materno;
Per_1
D) durante le vacanze (Natale, Capodanno ed Epifania) sette giorni alternando tra i genitori il periodo compreso tra il 23/30 dicembre e quello compreso tra il
31/12 e il 7/01, con riaccompagnamento di a casa della madre. Per_1
Precisando che fino ai tre anni di non ci sarà il pernottamento del Per_1
bambino presso il contesto paterno;
E) durante le festività pasquali trascorrerà, fino a tre anni, il giorno di Per_1
Pasqua e la Pasquetta alternati con ciascun genitore;
dopo i tre anni, Per_1
trascorrerà la Pasqua e la Pasquetta con il padre gli anni pari e con la madre gli anni dispari;
F) durante le vacanze estive per almeno 7 giorni da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno senza pernotto fino ai tre anni di;
dopo Per_1
3 i tre anni, trascorrerà con il padre le vacanze estive per almeno 15 Per_1
giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
G) trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno (6 dicembre) Per_1
e con il padre il giorno del suo compleanno (26 agosto);
H) la festa della mamma e la festa del papà verrà trascorsa da con i Per_1
rispettivi genitori.
In ogni caso le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità
di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto del figlio, cercando di far intercorrere tra loro la massima comunicazione al fine di migliorare sempre più il rapporto di collaborazione necessario per individuare le scelte migliori ed idonee ad assicurare al figlio una crescita più sana e serena.
Salute: presunte problematiche o visite specialistiche che un genitore intende far fare al figlio dovranno essere concordate tra i genitori;
in caso di disaccordo sarà necessario il parere del pediatra di base.
3) il sig. verserà la somma di € 100,00 (cento euro) al mese a titolo di Pt_1
assegno di mantenimento per la sig.ra e ciò per un periodo di tre CP_1
anni a partire dalla data del deposito del ricorso (gennaio 2024) fino a dicembre
2026. Qualora la moglie durante questo periodo dovesse reperire un lavoro detto assegno cesserà;
4) il sig. corrisponderà alla madre, a titolo di contribuito al mantenimento Pt_1
4 del figlio , la somma di € 300,00 (trecento euro) al mese entro il 5 di Per_1
ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire da febbraio 2025;
5) le spese straordinarie, di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza, che dovranno essere preventivamente concordate e documentate,
saranno a carico di entrambi i genitori al 50% (cinquanta per cento);
6) l'assegno unico per il figlio sarà percepito per intero, e quindi al 100% dalla sig.ra per i primi tre anni di vita di . Successivamente detto CP_1 Per_1
assegno verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno,
qualora il sig. trascorrerà con il figlio i periodi di permanenza che Pt_1
verranno concordati tra i genitori o stabiliti dal giudice;
7) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche per il figlio nonché per la richiesta dei documenti di identità del minore;
Per_1
8) i coniugi danno atto che hanno provveduto già a dividere i loro conti correnti,
e regolato ogni altro loro rapporto economico intercorrente;
9) fatti salvi gli obblighi disciplinati nel presente atto, le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica diversa da quanto sopra convenuto e,
pertanto, le stesse null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, per rapporti pregressi o già sorti alla data odierna, a qualsivoglia titolo o ragione, anche non menzionati nel presente atto;
10) spese legali interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle
5 conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Cassola (VI)
in data 22/08/2022.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
984/2024 pubblicata in data 08/05/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 984/2024
dell'08/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al
Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la
6 separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 100,00 mensili, e ciò per
[...]
un periodo di tre anni a partire dalla data del deposito del ricorso (gennaio
2024) fino a dicembre 2026, con la precisazione che, qualora la moglie durante
7 questo periodo dovesse reperire un lavoro detto assegno cesserà; il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per il rilascio del passaporto, anche per il figlio , nonché per la richiesta Per_1
dei documenti di identità del minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Cassola (VI) il 22/08/2022 alle condizioni in epigrafe Controparte_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassola (VI) al n. 11, parte
I, anno 2022;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025
8 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 118 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 26/08/1990, rappresentato e difeso dall'avvocato MELLUSO BARBARA
PIERA
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/12/1993, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSTO CRISTINA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso Controparte_2
1 il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra le parti, inviando la sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile di Cassola, affinché provveda alla relativa annotazione sull'atto di matrimonio (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassola dell'anno 2022, n. 11, parte I);
2) Affidamento del figlio minore: viene affidato in Persona_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio stesso, relative all'istruzione, al sistema educativo e alla sua salute, tenendo conto, per quanto attiene al sistema educativo e all'istruzione, della sua inclinazione, capacità ed aspirazioni. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il figlio stia con l'uno o con l'altro genitore. La collocazione del figlio minore sarà
disciplinata come segue:
A) fino ai due anni di il sig. trascorrerà con il figlio tre ore (dalle Per_1 Pt_1
15 alle 18) per due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, presso il contesto materno;
il padre, comunque, potrà portare a passeggio e/o al parco il minore. A settimane alternate la domenica mattina sempre per tre ore (dalle 9 alle 12). Le ore di permanenza di con il Per_1
2 padre aumenteranno con la crescita del bambino;
B) dai due anni ai tre anni, starà con il padre tre ore (dalle 15 alle 18) Per_1
per due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, presso il contesto paterno. A settimane alternate la domenica mattina sempre per tre ore (dalle 9 alle 12);
C) dopo i tre anni, trascorrerà con il sig. presso il contesto Per_1 Pt_1
paterno due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita dall'asilo alle ore 16, o andando a prenderlo presso il contesto materno se non andrà Per_1
all'asilo, fino alle ore 19.30 con riaccompagnamento a casa della madre. Week
end alternati dal sabato dopo pranzo alla domenica sera prima di cena con riaccompagnamento di presso il contesto materno;
Per_1
D) durante le vacanze (Natale, Capodanno ed Epifania) sette giorni alternando tra i genitori il periodo compreso tra il 23/30 dicembre e quello compreso tra il
31/12 e il 7/01, con riaccompagnamento di a casa della madre. Per_1
Precisando che fino ai tre anni di non ci sarà il pernottamento del Per_1
bambino presso il contesto paterno;
E) durante le festività pasquali trascorrerà, fino a tre anni, il giorno di Per_1
Pasqua e la Pasquetta alternati con ciascun genitore;
dopo i tre anni, Per_1
trascorrerà la Pasqua e la Pasquetta con il padre gli anni pari e con la madre gli anni dispari;
F) durante le vacanze estive per almeno 7 giorni da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno senza pernotto fino ai tre anni di;
dopo Per_1
3 i tre anni, trascorrerà con il padre le vacanze estive per almeno 15 Per_1
giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
G) trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno (6 dicembre) Per_1
e con il padre il giorno del suo compleanno (26 agosto);
H) la festa della mamma e la festa del papà verrà trascorsa da con i Per_1
rispettivi genitori.
In ogni caso le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità
di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto del figlio, cercando di far intercorrere tra loro la massima comunicazione al fine di migliorare sempre più il rapporto di collaborazione necessario per individuare le scelte migliori ed idonee ad assicurare al figlio una crescita più sana e serena.
Salute: presunte problematiche o visite specialistiche che un genitore intende far fare al figlio dovranno essere concordate tra i genitori;
in caso di disaccordo sarà necessario il parere del pediatra di base.
3) il sig. verserà la somma di € 100,00 (cento euro) al mese a titolo di Pt_1
assegno di mantenimento per la sig.ra e ciò per un periodo di tre CP_1
anni a partire dalla data del deposito del ricorso (gennaio 2024) fino a dicembre
2026. Qualora la moglie durante questo periodo dovesse reperire un lavoro detto assegno cesserà;
4) il sig. corrisponderà alla madre, a titolo di contribuito al mantenimento Pt_1
4 del figlio , la somma di € 300,00 (trecento euro) al mese entro il 5 di Per_1
ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire da febbraio 2025;
5) le spese straordinarie, di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza, che dovranno essere preventivamente concordate e documentate,
saranno a carico di entrambi i genitori al 50% (cinquanta per cento);
6) l'assegno unico per il figlio sarà percepito per intero, e quindi al 100% dalla sig.ra per i primi tre anni di vita di . Successivamente detto CP_1 Per_1
assegno verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno,
qualora il sig. trascorrerà con il figlio i periodi di permanenza che Pt_1
verranno concordati tra i genitori o stabiliti dal giudice;
7) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche per il figlio nonché per la richiesta dei documenti di identità del minore;
Per_1
8) i coniugi danno atto che hanno provveduto già a dividere i loro conti correnti,
e regolato ogni altro loro rapporto economico intercorrente;
9) fatti salvi gli obblighi disciplinati nel presente atto, le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica diversa da quanto sopra convenuto e,
pertanto, le stesse null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, per rapporti pregressi o già sorti alla data odierna, a qualsivoglia titolo o ragione, anche non menzionati nel presente atto;
10) spese legali interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle
5 conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Cassola (VI)
in data 22/08/2022.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
984/2024 pubblicata in data 08/05/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 984/2024
dell'08/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al
Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la
6 separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 100,00 mensili, e ciò per
[...]
un periodo di tre anni a partire dalla data del deposito del ricorso (gennaio
2024) fino a dicembre 2026, con la precisazione che, qualora la moglie durante
7 questo periodo dovesse reperire un lavoro detto assegno cesserà; il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per il rilascio del passaporto, anche per il figlio , nonché per la richiesta Per_1
dei documenti di identità del minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Cassola (VI) il 22/08/2022 alle condizioni in epigrafe Controparte_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassola (VI) al n. 11, parte
I, anno 2022;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025
8 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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