Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2100 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Maria Mela, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Croce Camerina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mezzasalma, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Antonino Carbone in Catania, Via Napoli n. 116, e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC salvatore.mezzasalma@pec.provincia.ragusa.it;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Buscema, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Comiso, via Generale Cascino n. 43, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del -OMISSIS-, comunicata in pari data, a firma del Responsabile del 3° Dipartimento del Comune di Santa Croce Camerina, avente ad oggetto « Riscontro istanza di annullamento in autotutela della Concessione Edilizia n. 40/2020 rilasciata ai sensi dell’art.13 della Legge n. 47/1985 recepita dalla L.R. n.37/1985 e ss. mm. ii., riguardante l’Immobile sito nel -OMISSIS- nella frazione di -OMISSIS-, distinto in catasto al -OMISSIS- »;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
e per l’accertamento
dell’obbligo del Comune resistente di pronunciarsi nuovamente sull’istanza di autotutela inviata da parte ricorrente in data 5/6/2025 e acquisita al protocollo dell’Ente il 9/6/2025 al n. 10693;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Croce Camerina e della sig.ra -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. NI PP AN DA e uditi i difensori della parte ricorrente e della parte controinteressata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato (nonché spedito per la notifica) in data 29 settembre 2025 e depositato in data 14 ottobre 2025 -OMISSIS-ha rappresentato quanto segue.
La società ricorrente, proprietaria esclusiva dell’immobile sito nel Comune di Santa Croce Camerina, frazione di -OMISSIS-, individuato al catasto terreni al foglio -OMISSIS-, con nota prot. n. 4903/24 del 7 marzo 2024 ha esercitato accesso a tutti gli atti e provvedimenti relativi al contiguo cespite, di proprietà della parte controinteressata, identificato al catasto al foglio -OMISSIS-.
Ottenuta la documentazione richiesta, la società ricorrente ha appreso che, in data 13 aprile 2000, il Comune resistente ha rilasciato in favore dei danti causa della attuale parte controinteressata la concessione edilizia in sanatoria n. 40/2000, in relazione ad abusi edilizi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico e costiero (fascia 0-150 mt. dalla battigia).
Con nota PEC del 5 giugno 2025 la società ricorrente ha rappresentato al Comune resistente la sussistenza di una serie di gravi irregolarità nel rilascio della citata concessione in sanatoria e, in particolare, che: contrariamente a quanto rappresentato in sede di sanatoria, l’intervento abusivo è stato realizzato successivamente al 31 dicembre 1976; l’istruttoria era stata condotta sulla scorta di dati falsi e/o dichiarazioni mendaci, con pareri tecnici basati su documenti non rispondenti al reale stato di fatto; la zona su cui ricade l’immobile in esame è classificata di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. 78/1976, come richiamato dall’art. 33 della L.R. 37/1985, che esclude dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione del citato art. 15, ad eccezione di quelle le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. Pertanto, la società ricorrente ha avanzato istanza di intervento in autotutela.
Con nota del 30 giugno 2025, il responsabile del 3° Dipartimento del Comune resistente ha rigettato la prefata istanza, per le seguenti ragioni: « 1) Il comma 1 comma a) dell’articolo 15 della L.R. n.76/1978, non trova applicazione nella zona omogenea interessata dalla Concessione Edilizia n. 40/2000, atteso che i relativi immobili ricadono in zona B2 del previgente Programma di Fabbricazione, rientrando nei casi indicati nella prima parte del citato articolo 15. La Concessione Edilizia n. 40/2000 ed i titoli edilizi richiamati nell’istanza, sono stati rilasciati in vigenza del Programma di Fabbricazione, che classificava la zona omogenea interessata come zona B2; 3) Il sito degli immobili interessati da tali titoli edilizi, ricade in zona B2 come palesemente rilevasi sia dalla tavola B allegata al D.A. n.98/1972 di approvazione del Programma di Fabbricazione e sia dalle tavole grafiche e dalla relazione tecnica, allegate alla Concessione Edilizia n. 40/2000, già oggetto dell’istanza di revoca in argomento ».
La società ricorrente, dunque, con l’atto introduttivo del giudizio ha avanzato le domande in epigrafe, affidando il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo motivo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della L. 241/1990 e dei principi in materia di autotutela doverosa – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e insufficienza della motivazione - Eccesso di potere per sviamento di potere .
Per la società ricorrente, dalla documentazione già in possesso dell’Ente comunale si desume che l’istruttoria relativa alla concessione in sanatoria n. 40/2000 è stata condotta sulla scorta di dati falsi e/o dichiarazioni mendaci, acquisendo pareri tecnici basati su documenti non rispondenti al reale stato di fatto; secondo la deducente, tanto sarebbe bastato per procedere all’invocato annullamento dell’atto amministrativo, essendo pacifico in giurisprudenza che se il titolo edilizio, ancorché rilasciato in sanatoria, sia stato ottenuto in base ad una falsa rappresentazione della realtà, la P.A. è doverosamente tenuta ad esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l’atto stesso.
In definitiva, lamenta l’esponente, il Comune ha condotto una istruttoria inadeguata, ha reso una motivazione insufficiente e ha violato l’art. 21 nonies , comma 2- bis , della L. 241/1990, sviando dalla causa tipica della disciplina in materia di autotutela doverosa, dal momento che, in presenza di una falsa rappresentazione, avrebbe dovuto ritirare il provvedimento in precedenza assentito;
- con il secondo motivo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della L. 241/1990 in combinato con l’art. 15, comma 1, lett. a, della L.R. 78/1976 e l’art. 23, comma 11, della L.R. 37/1985, nonché in combinato con l’art. 13 della L. 47/1985 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e insufficienza della motivazione sotto altro profilo.
Per la società ricorrente, alla luce del pertinente quadro - normativo e giurisprudenziale - le opere realizzate dopo il 31 dicembre 1976 entro la fascia dei 150 metri dalla battigia rientrano nell’ipotesi di insanabilità assoluta e, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione, l’opera abusiva per cui è causa è stata realizzata dopo il suddetto termine, per cui essa non era in alcun modo sanabile. Secondo la deducente non vale a smentire la detta conclusione la circostanza che l’area in cui ricade l’immobile abusivo fosse stata classificata quale zona B dal piano di fabbricazione, in quanto il Comune resistente omette di considerare che l’indicato strumento regolatore aveva perso efficacia nelle more della presentazione della domanda di accertamento di conformità.
Per la società ricorrente, in conclusione, l’auspicato annullamento del provvedimento gravato fa rivivere l’obbligo in capo al Comune resistente di riconsiderare la vicenda, onde riportare, nelle forme di legge possibili, lo stato dei luoghi a una situazione di conformità con la normativa urbanistica ed edilizia.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Croce Camerina che ha:
- eccepito l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per difetto di pieno ed integrale contraddittorio, argomentando che i danti causa dell’attuale parte controinteressata sono litisconsorti necessari pretermessi, essendo gli intestatari del provvedimento abilitativo di cui si invoca l’annullamento e, quindi, portatori di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto concessorio;
- eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto in capo alla ricorrente di un interesse ad agire specifico concreto attuale, rilevando la mancanza nel proposto ricorso di qualsiasi indicazione circa l’interesse specifico, concreto ed attuale all’annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 40/2000;
- eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della concessione edilizia in sanatoria n. 40/2000, argomentando che la mancata autonoma impugnativa della concessione edilizia ha determinato il consolidamento dell’atto in aderenza al principio di stabilità dei rapporti giuridici;
- argomentato in ordine all’infondatezza, nel merito, del proposto ricorso, richiamando la motivazione contenuta nell’avversata nota del 30 giugno 2025.
3. Si è altresì costituita in giudizio la sig.ra -OMISSIS-, parte controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Le sole parti ricorrente e controinteressata, in vista dell’udienza pubblica di discussione, hanno depositato scritti difensivi (memorie e repliche); inoltre, la parte ricorrente ha versato nel fascicolo del giudizio copioso corredo documentale.
In particolare, la parte controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse nonché in quanto recante l’impugnazione di un atto meramente confermativo e per omessa impugnazione dell’atto principale; inoltre, la parte controinteressata ha eccepito l’inammissibilità delle argomentazioni relative al vincolo di asservimento spiegate dalla società ricorrente, poiché deduzioni nuove non notificate nei termini di legge e, infine, ha contrastato i motivi di ricorso articolati con l’atto introduttivo del giudizio.
La parte ricorrente ha, invece, contrastato le eccezioni frapposte dal Comune resistente e dalla parte controinteressata e ha eccepito la tardività del deposito della memoria conclusiva della parte controinteressata; infine, la società ricorrente ha insistito, nel merito, per l’accoglimento del ricorso.
5. All’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026, presenti i difensori delle parti ricorrente e controinteressata, come da verbale, il difensore della parte controinteressata ha replicato all’eccezione di tardività della memoria conclusiva frapposta dalla parte ricorrente, insistendo in atti, mentre il difensore della parte ricorrente si è rimesso agli atti.
Dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione - frapposta dalla società ricorrente (cfr. pag. 1 della replica depositata in data 23 dicembre 2025) - di tardività del deposito della memoria della parte controinteressata in data 12 dicembre 2025, oltre le ore 12:00: contrariamente a quanto argomentato dalla parte ricorrente, infatti, ultimo giorno utile per il deposito in questione era il 13 dicembre 2025.
Deve infatti evidenziarsi che nel processo amministrativo, se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì; ciò in quanto l’equiparazione del sabato ai giorni festivi, prevista dall’art. 52, comma 5, cod. proc. amm. per i termini processuali, vale solo per i termini che si computano in avanti, come quelli di notificazione e di deposito del ricorso, ma non per i termini che si computano a ritroso, e tali sono quelli di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., tra cui il termine per il deposito della memoria di trenta giorni liberi. Ciò deriva, specificamente, dal fatto che l’art. 52 cod. proc. amm. – che disciplina il decorso dei termini, nel processo amministrativo, con separata considerazione (diversamente dall’art. 155 cod. proc. civ., che non reca siffatta distinzione) di quelli decorrenti in avanti e di quelli “computati a ritroso” – stabilisce:
- al comma 3 (che riguarda, evidentemente, i soli termini che si computano in avanti) che ogni termine che scade in giorni festivi “ è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo ”;
- al comma 4 (che riguarda, invece, solo “ i termini computati a ritroso ” allorché essi vadano a scadere in un giorno festivo) che “ la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo ”;
- al comma 5 ( che è l’unico concernente “ i termini che scadono nella giornata del sabato ”, la quale, come chiarisce l’art. 155, sesto comma, cod. proc. civ., “ ad ogni effetto è considerata lavorativa ” e dunque, normativamente, non è una giornata festiva) che solo “ la proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato ”, non anche quella di cui al comma 4: con l’ineludibile corollario che lo scivolamento del termine scadente di sabato si verifica solo in avanti, ossia verso il “giorno seguente”, e invece non anche “a ritroso” verso il venerdì precedente (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 27 ottobre 2025, n. 815).
Ne discende che, in relazione all’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026, il termine per il deposito della memoria ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm. scadeva in data 13 dicembre 2025, entro le ore 12:00, con la conseguenza che il deposito effettuato in data 12 dicembre 2025 deve ritenersi tempestivo.
7. Il ricorso è inammissibile per originaria carenza di interesse - come fondatamente eccepito dal Comune resistente e dalla parte controinteressata - e ciò consente al Collegio di prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni di rito frapposte dalle medesime parti.
7.1. Appare chiaro che attraverso la contestazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, la società ricorrente mira sostanzialmente ad infirmare il titolo in sanatoria (concessione edilizia n. 40/2000) rilasciato ai danti causa dell’odierna parte controinteressata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3 maggio 2022, n. 3025); sul punto, appare significativo che la società ricorrente metta in risalto - a seguito dell’anelato annullamento dell’atto gravato - l’obbligo del Comune resistente di “ riconsiderare la vicenda, onde riportare, nelle forme di legge possibili, lo stato dei luoghi a una situazione di conformità con la normativa urbanistica ed edilizia ” (fra l’altro, auspicando l’annullamento, per l’appunto, della concessione edilizia n. 40/2000: cfr. pag. 9 del ricorso).
Pertanto, il Collegio deve indugiare, in via preliminare, sulla verifica dell’interesse all’impugnazione, alla luce, in particolare, dell’intervento nomofilattico dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021).
Con la citata pronuncia, l’Adunanza Plenaria si è soffermata, in particolare, sulla questione della sufficienza del requisito della vicinitas (inteso quale stabile collegamento tra il ricorrente e l’area dove si trova il bene oggetto del titolo in contestazione) a fondare insieme la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso, quali condizioni dell’azione di annullamento dei titoli edilizi altrui.
L’Adunanza Plenaria - dopo articolato approfondimento - ha formulato i seguenti principi di diritto sulle questioni deferite ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. proc. amm.:
“ a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;
b) L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
c) L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
d) Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo ”.
Nel caso in esame la società ricorrente è, come già detto, proprietaria di un immobile limitrofo all’immobile di proprietà della parte controinteressata; detto elemento di contiguità spaziale, proprio in ragione della distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso, non consente però di affermare che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Orbene, in ordine alla consistenza dell’interesse al ricorso in ambito edilizio, l’Adunanza Plenaria ha precisato che: “ Il ragionamento intorno all’interesse al ricorso, inteso come uno stato di fatto, si lega quindi necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio […] a fronte di un intervento edilizio contra legem è rinvenuto in giurisprudenza, non senza una serie di varianti, nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata. Si può discutere se tali beni siano il risultato della scomposizione di un unico interesse per così dire riassuntivo, quello alla qualità dell’insediamento abitativo […] o se debbano essere considerati per forza atomisticamente, sull’assunto che non sarebbe dato un interesse inerente all’insediamento abitativo come tale. Il riferimento al godimento dell’immobile in uno con il richiamo a salute e ambiente è peraltro un piano di indagine già sufficientemente ampio ed è su di esso che la giurisprudenza ha fatto leva per ravvisare il pregiudizio sofferto dal terzo non solo ad esempio nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico […]”.
L'insegnamento espresso nella citata pronuncia si fonda sulla natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura (dovendosi, pertanto, ribadire che “ la vicinitas non è sufficiente a fondare l'interesse ad agire del terzo, dovendosi dimostrare che l'intervento contestato abbia capacità di propagarsi sin ad incidere negativamente sulla proprietà del ricorrente, dovendo essere concretamente accertato e indagato l'interesse ad agire ”: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2025, n. 1743).
A tal fine, l'interesse dev’essere caratterizzato dai noti predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e concretezza (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente): cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 12 maggio 2025, n. 9015.
Ulteriore fondamento del detto insegnamento è dato dal divieto di atti di emulazione sancito dall'art. 833 cod. civ., quale principio generale dettato per le azioni a tutela della proprietà, ritenuto a maggior ragione valido per i ricorsi in materia edilizia (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 11 aprile 2025, n. 1204).
Fermo quanto sopra, il Collegio intende evidenziare che le condizioni dell’azione volta contestare la determinazione dell’Amministrazione di esercitare - in direzione opposta a quella anelata dell’istante (nel caso in esame, la società ricorrente), nel senso di negare la caducazione in autotutela - il potere di annullamento d’ufficio di titoli edilizi rilasciati in favore di terzi (nel caso in esame, i danti causa della parte controinteressata) non possono che essere le medesime di quelle che connotano l’azione del “vicino” diretta a caducare il rilasciato titolo autorizzatorio (ordinario o in sanatoria), giacché, in entrambe le ipotesi, il risultato sostanziale perseguito è il medesimo, donde la piana ed omogenea applicabilità dei principi che governano le condizioni dell’azione sia quando la domanda sia finalizzata all’impugnazione del provvedimento abilitativo edilizio sia quando sia preordinata, come nel caso in esame, alla caducazione della volontà provvedimentale (espressasi in senso negativo) in sede di esercizio del potere di annullamento in autotutela.
7.2. Applicando le suindicate coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ravvisa la carenza di interesse alla proposizione dell’odierna impugnativa, non avendo la società ricorrente dato conto della sussistenza di un concreto pregiudizio arrecato alla sua posizione giuridica dal titolo edilizio in sanatoria oggetto del provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela.
7.2.1. Ed invero, occorre subito precisare che la società ricorrente non ha lamentato che per effetto dell’iniziativa edificatoria realizzata sul lotto confinante (poi sanata con concessione edilizia n. 40/2000), discende la diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ovvero la menomazione di valori urbanistici o la compromissione del bene della salute oppure ancora la degradazione dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico, né, infine, ha semplicemente ipotizzato il deprezzamento dell’immobile posseduto.
7.2.2. La parte ricorrente - a sostegno del sotteso interesse a ricorrere - argomenta che sussiste un rapporto di interdipendenza tra i fondi coinvolti e, segnatamente, un vincolo di asservimento che collega la particella di proprietà della parte controinteressata (part.-OMISSIS-) a quella della società ricorrente (part. 386, ex part. 326), ciò che rende quest’ultima sensibile alle vicende edilizie che interessano direttamente la prima.
Sostiene la società ricorrente, in particolare, che dalla concessione edilizia n. 1952/1981 e dalla successiva variante n. 4134/1982 il fabbricato oggetto della successiva sanatoria del 2000 fu edificato quale manufatto ricadente su un lotto urbanisticamente unitario, costituito dalle particelle -OMISSIS-, per una superficie complessiva pari a 726 m²; in sintesi, per l’esponente il fabbricato in sanatoria si è potuto realizzare - e ampliare nel 1981 e 1982 - proprio grazie al contributo delle superfici e degli indici urbanistici dell’intero lotto di 726 m², comprensivo della porzione oggi appartenente alla società ricorrente (part. 386, ex part. 326).
Il vincolo di asservimento, sostiene la deducente, determina un’interdipendenza urbanistica tra le porzioni, sicché gli effetti del titolo e delle trasformazioni sull’una incidono sulla posizione giuridica dell’altra.
Per la società ricorrente, in particolare, la sanatoria rilasciata ai danti causa della parte controinteressata ha reso legittime volumetrie, altezze e distanze in contrasto con la disciplina edilizia e di zona, con riflessi sulle facoltà dominicali afferenti all’immobile di sua proprietà (rappresentare correttamente lo stato legittimo, avviare interventi edilizi, ottenere titoli e assicurare piena circolazione giuridica del bene), nonché sulla disciplina urbanistica (fascia di rispetto).
Orbene, le argomentazioni della parte ricorrente - a sostegno della ridetta condizione dell’azione, sottesa alla proposta azione di annullamento - tuttavia, sostanziano nel caso concreto un interesse a ricorrere che finisce per consistere nel mero ripristino della legittimità (asseritamente) violata, all’opposto di quanto ha ritenuto di stabilire l’Adunanza Plenaria con la sentenza sopra citata, risultando del tutto generico ed indeterminato il concreto pregiudizio sofferto dalla deducente per effetto del mantenimento dell’ opus in questione ed indefinita l’utilità ovvero il vantaggio derivante da un eventuale effetto caducatorio (e poi ripristinatorio).
In particolare, la parte ricorrente si è particolarmente soffermata sulla questione del rapporto di interdipendenza tra i fondi coinvolti e del vincolo di asservimento, ma le considerazioni svolte sulla lesione in atto ovvero su quella potenziale sono rimaste prive di consistenza: in particolare, la lesione correlata alla comune matrice urbanistica delle particelle è rimasta ad un livello puramente astratto nonché di generico ed incerto contenuto e significato.
In primo luogo, deve escludersi che per effetto dell’annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 40/2000 la società ricorrente potrebbe conseguire un ampliamento della propria sfera giuridica (ad es., in termini di aumento della capacità edificatoria del terreno di proprietà): ed infatti, non solo l’esponente non ha allegato tale effetto ma, in radice, può dubitarsi di tale evenienza, avendo la stessa società ricorrente espressamente fatto discendere il vincolo di asservimento de quo dalla concessione edilizia n. 1952/1981 e dalla successiva variante n. 4134/1982, la cui legittimità non è nemmeno contestata dalla stessa deducente (che appunta i suoi rilievi sulla sola concessione edilizia n. 40/2000).
Ne discende che l’esigenza di “ tutelare la quota di diritti edificatori ” di spettanza, in disparte l’evanescenza del concetto, si rivela generica e vaga.
Inoltre, la circostanza che il titolo edilizio in sanatoria contestato abbia “ reso legittime volumetrie, altezze e distanze in contrasto con la disciplina edilizia e di zona ” non costituisce una lesione della sfera giuridica personale della società ricorrente (e, dunque, è argomento inidoneo a sorreggere la condizione dell’azione in questione nell’odierna vicenda controversa) riguardando, semmai, una lesione dell’interesse generale al corretto assetto edilizio (dunque, risultando espressione del mero interesse alla legalità dell’azione amministrativa, incompatibile con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa).
Quanto agli affermati “ riflessi sulle facoltà dominicali ” afferenti l’immobile di proprietà (quali “ rappresentare correttamente lo stato legittimo, avviare interventi edilizi, ottenere titoli e assicurare piena circolazione giuridica del bene ”), si tratta di argomento privo di base, posto che l’immobile confinante è sorretto, sul piano della legittimità, da titoli edilizi (ordinari e in sanatoria) e, del resto, non si comprende come l’immobile della società ricorrente possa soffrire di condizioni patologiche - sul piano formale, assenti - discendenti dall’immobile confinante.
Dunque, l’affermata “ possibilità di ricostruire lo stato legittimo della propria proprietà ” si rivela infondata, posto che, si ribadisce, allo stato l’immobile confinante è sorretto, sul piano della legittimità, da titoli edilizi (ordinari e in sanatoria).
Infine, anche il richiamo alla “ disciplina urbanistica (fascia di rispetto) ” è del tutto generica e rinvia ad una questione di ordine generale, non concernente la specifica sfera giuridica dell’interessata (ancora una volta palesando il mero interesse alla legalità dell’azione amministrativa, incompatibile con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa).
7.2.3. A ciò va aggiunto, conclusivamente e ad abundantiam , che risultando il fabbricato in questione sorretto (sul piano della legittimità) da titoli edilizi (in particolare: nulla osta 30 agosto 1976, n. 1031/76, concessione edilizia n. 1952 del 31 ottobre 1981 e successiva variante n. 4134 del 20 novembre 1982) rilasciati anteriormente all’unico provvedimento nella sostanza contestato (concessione edilizia n. 40/2000), la società ricorrente aveva l’onere di precisare - con maggior grado di dettaglio - quali concreti effetti pregiudizievoli discendono dagli specifici interventi edilizi sanati per effetto del rilascio del detto titolo in sanatoria.
In altri termini, nel caso di specie, non un solo profilo emerge per suffragare il quid pluris , rispetto alla mera vicinitas , richiesto per il riconoscimento dell'interesse ad agire, né risultano evidenze che dimostrino l'utilità concreta che deriverebbe alla società ricorrente dall'eventuale accoglimento del ricorso, essendosi la stessa deducente sottratta all’onere di fornire elementi idonei a rappresentare il concreto e specifico vulnus inferto alla propria sfera giuridica.
8. In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune resistente nonché in €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge, in favore della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente e delle generalità della parte controinteressata.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NN BA, Presidente
NI PP AN DA, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PP AN DA | GN NN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.