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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1025 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante,
, C.F. Parte_1 C.F._1 parti opponenti, rappresentate e difese giusta procura in atti dall'avv. Francesco Paolo Elio De Felice. e in persona del legale Controparte_1 rappresentante, parte opposta, rappresentata e difesa dal funzionario dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: opposizione a Ordinanza Ingiunzione
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- CP_2
001862485, notificata a mezzo raccomandata A/R il giorno 18.4.2023, con cui l'istituto aveva ingiunto loro il pagamento della complessiva somma di € 10.000 (oltre spese) quale sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 co. 6 D. Lgs. n. 8/2016. Le opponenti eccepiscono la violazione del termine dii cui all'art. 14 L. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione, nonché la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione (art. 3 D. Lgs 8/2016), chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE
L'art. 14 della legge n. 689/1981 prevede che la violazione accertata dagli uffici competenti, qualora non ne sia stata possibile la contestazione immediata, deve essere contestata nei suoi estremi sia al trasgressore sia al soggetto obbligato in solido, nel termine di giorni 90 (ovvero in quello di 360 giorni, se residenti all'estero).
1 La disposizione prevede inoltre che, qualora la contestazione non avvenga nel termine prescritto, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue. Nel caso di specie, la violazione di cui si discorre attiene al fatto che la società opponente, dopo aver operato le trattenute sulle retribuzioni corrisposte a propri dipendenti, necessarie per il pagamento dei relativi contributi, ne avrebbe poi omesso il versamento nei confronti dell' . CP_3
E' incontestato il fatto che i contributi di cui si tratta siano venuti a scadenza fra il gennaio e il novembre 2016, mentre, dalla documentazione versata in atti emerge che, nel caso di fattispecie, erano intervenuti due diversi avvisi d'accertamento: il primo notificato il 26.4.2018 (n. prot. 8200. 6.11.2017. 0202317), e l'altro notificato il 7.5.2018 (n. prot. CP_2
8200. 6.11.2017. 0202316). CP_2
E' dunque documentalmente provato che, già alla data del 6.11.2017, riportata nel protocollo dei due avvisi in parola, l'accertamento svolto dall' fosse concluso e che CP_2
l' fosse già in possesso di tutti i dati che consentivano la contestazione dell'illecito CP_3
e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. La contestazione è stata invece eseguita – come si è visto – rispettivamente il 26 aprile 2018 e il 7 maggio 2018, dunque, ben al di là del termine di 90 giorni entro il quale sarebbe dovuta avvenire.
In punto di fatto, va chiarito che è privo di fondamento il richiamo, operato dall' a CP_2 quella giurisprudenza secondo cui la decorrenza del termine di cui all'art.14 non va fatta coincidere con il momento in cui l' interessato ha notizia del fatto materiale, ma CP_3 piuttosto con il momento in cui lo stesso abbia potuto acquisire e valutare tutti i CP_3 dati di rilievo necessari a stabilire l'effettiva ricorrenza in concreto della violazione e il reale importo dell'obbligazione da essa scaturita. Tale richiamo deve ritenersi non pertinente sotto un duplice profilo: in primo luogo, perché l' ricopre la posizione di attore in senso sostanziale, dunque, su di esso CP_2 gravava l'onere di provare che, nel caso di specie, si fosse resa necessaria un'attività integrativa dei dati già acquisiti, come pure i tempi al riguardo occorrenti. Sotto tale aspetto, va detto che l' onerato non ha fornito la prova cui era tenuto. CP_3
In secondo luogo, come si è visto, nel caso di specie vengono in rilievo talune ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti per il versamento – poi omesso – dei contributi previdenziali da questi dovuti, pertanto, è presumibile che i dati occorrenti per la piena conoscenza dell'illecito fossero di agevole reperimento per l' si tratta infatti di CP_2 elementi desumibili dalle denunce mensili di parte datoriale relative a retribuzioni e contributi (denunce DM10M ) e certamente già confluiti nelle banche date dell'istituto.
In punto di diritto, poi, la difesa dell' ncentra prevalentemente sul rilievo che non vi CP_4 sarebbe alcuna previsione legislativa tale da imporre, con riguardo agli illeciti amministrativi in questione, l'osservanza del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. Tale tesi scaturisce dalla circostanza che l'originaria disposizione di cui all'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983 non prevedeva termini di alcun genere per il perseguimento delle violazioni in essa contemplate. L'argomento che viene utilizzato è tuttavia poco convincente.
2 La disposizione da ultimo citata aveva come oggetto fatti integranti gli estremi di un delitto, come tali assoggettati solo agli ordinari termini di prescrizione di cui agli artt. 157 ss c.p. e chiaramente incompatibili con termini di altra natura (segnatamente, con quelli implicanti, la preclusione del perseguimento del reato in mancanza di una sollecita contestazione). Il quadro è però mutato quando l'art. 2 co. 1 bis è stato sostituito dall'art. 3 co. 6 D. Lgs n. 8/2016, che ha comportato la depenalizzazione dei fatti relativi all'omesso versamento di ritenute d'importo non superiore a € 10.000 annui e la conseguente qualificazione di tali fatti come meri illeciti amministrativi. La stessa disciplina allora dettata indicava chiaramente che, per le condotte depenalizzate, dovessero trovare applicazione le disposizioni contenute nella preesistente normativa in materia di illeciti sanzionabili in via amministrativa. Significativo al riguardo è l'art. 6 D. Lgs n. 8/2016, che ha previsto l'applicabilità agli illeciti depenalizzati delle disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Capo I della legge 689/1981, in quanto applicabili. La nuova normativa aveva inoltre ulteriormente previsto, in merito alla gestione di quei fascicoli già pendenti innanzi al giudice penale ma riferiti a condotte precedenti e ormai depenalizzate, che tali fascicoli dovessero essere trasmessi entro 90 giorni all'autorità amministrativa competente per la irrogazione della sanzione pecuniaria e che questa dovesse, a sua volta, contestare gli estremi della violazione, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti, al trasgressore, se residente nel nostro Stato, e entro 360 giorni, se residente all'estero. In sostanza, persino per le violazioni commesse prima della depenalizzazione venne fatto obbligo alla competente autorità amministrativa di provvedere nel rispetto del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. In questo quadro pare veramente illogico sostenere che la disposizione da ultimo citata non possa trovare applicazione per i fatti depenalizzati commessi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Né può condividersi l'assunto secondo cui, applicando il termine di cui trattasi, l'art. 3 del D.Lgs n. 8/16 avrebbe generato un sistema contraddittorio, instaurando un regime diverso rispettivamente per i reati e per gli illeciti amministrativi, prevedendo solo per questi ultimi un termine di decadenza per l'accertamento. In realtà, il doppio regime cui si fa riferimento trova la sua ragione d'essere nella diversa natura delle condotte che vengono in considerazione, essendo chiaramente inconcepibile che, per quelle costituenti reato, si facesse discendere da una non sollecita contestazione la preclusione dell'esercizio dell'azione penale. Infine, giova rilevare che, se da un lato l' sostiene che le condotte depenalizzate di CP_2 omesso versamento delle ritenute praticate andrebbero sottratte all'osservanza del termine di cui si discute (richiamando il tenore testuale dell'art. 6 cit.), dall'altro lato lo stesso non ha tuttavia in alcun modo spiegato perché mai le disposizioni dell'art. 14 non sarebbero compatibili con l'attività sanzionatoria degli illeciti amministrativi in questione.
3 Discende dalle osservazioni che precedono che, nel caso di specie, la contestazione degli estremi della violazione è intervenuta tardivamente, attesa la violazione del termine di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
Ogni altra questione resta assorbita secondo la logica della ragione più liquida. L'opposizione risulta pertanto fondata e va accolta. Va quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 5.200 e € 26.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- In accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi € 2.850,00 oltre iva, CPA, spese generali e contributo unificato pagato.
Trapani, 24.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante,
, C.F. Parte_1 C.F._1 parti opponenti, rappresentate e difese giusta procura in atti dall'avv. Francesco Paolo Elio De Felice. e in persona del legale Controparte_1 rappresentante, parte opposta, rappresentata e difesa dal funzionario dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: opposizione a Ordinanza Ingiunzione
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- CP_2
001862485, notificata a mezzo raccomandata A/R il giorno 18.4.2023, con cui l'istituto aveva ingiunto loro il pagamento della complessiva somma di € 10.000 (oltre spese) quale sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 co. 6 D. Lgs. n. 8/2016. Le opponenti eccepiscono la violazione del termine dii cui all'art. 14 L. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione, nonché la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione (art. 3 D. Lgs 8/2016), chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE
L'art. 14 della legge n. 689/1981 prevede che la violazione accertata dagli uffici competenti, qualora non ne sia stata possibile la contestazione immediata, deve essere contestata nei suoi estremi sia al trasgressore sia al soggetto obbligato in solido, nel termine di giorni 90 (ovvero in quello di 360 giorni, se residenti all'estero).
1 La disposizione prevede inoltre che, qualora la contestazione non avvenga nel termine prescritto, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue. Nel caso di specie, la violazione di cui si discorre attiene al fatto che la società opponente, dopo aver operato le trattenute sulle retribuzioni corrisposte a propri dipendenti, necessarie per il pagamento dei relativi contributi, ne avrebbe poi omesso il versamento nei confronti dell' . CP_3
E' incontestato il fatto che i contributi di cui si tratta siano venuti a scadenza fra il gennaio e il novembre 2016, mentre, dalla documentazione versata in atti emerge che, nel caso di fattispecie, erano intervenuti due diversi avvisi d'accertamento: il primo notificato il 26.4.2018 (n. prot. 8200. 6.11.2017. 0202317), e l'altro notificato il 7.5.2018 (n. prot. CP_2
8200. 6.11.2017. 0202316). CP_2
E' dunque documentalmente provato che, già alla data del 6.11.2017, riportata nel protocollo dei due avvisi in parola, l'accertamento svolto dall' fosse concluso e che CP_2
l' fosse già in possesso di tutti i dati che consentivano la contestazione dell'illecito CP_3
e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. La contestazione è stata invece eseguita – come si è visto – rispettivamente il 26 aprile 2018 e il 7 maggio 2018, dunque, ben al di là del termine di 90 giorni entro il quale sarebbe dovuta avvenire.
In punto di fatto, va chiarito che è privo di fondamento il richiamo, operato dall' a CP_2 quella giurisprudenza secondo cui la decorrenza del termine di cui all'art.14 non va fatta coincidere con il momento in cui l' interessato ha notizia del fatto materiale, ma CP_3 piuttosto con il momento in cui lo stesso abbia potuto acquisire e valutare tutti i CP_3 dati di rilievo necessari a stabilire l'effettiva ricorrenza in concreto della violazione e il reale importo dell'obbligazione da essa scaturita. Tale richiamo deve ritenersi non pertinente sotto un duplice profilo: in primo luogo, perché l' ricopre la posizione di attore in senso sostanziale, dunque, su di esso CP_2 gravava l'onere di provare che, nel caso di specie, si fosse resa necessaria un'attività integrativa dei dati già acquisiti, come pure i tempi al riguardo occorrenti. Sotto tale aspetto, va detto che l' onerato non ha fornito la prova cui era tenuto. CP_3
In secondo luogo, come si è visto, nel caso di specie vengono in rilievo talune ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti per il versamento – poi omesso – dei contributi previdenziali da questi dovuti, pertanto, è presumibile che i dati occorrenti per la piena conoscenza dell'illecito fossero di agevole reperimento per l' si tratta infatti di CP_2 elementi desumibili dalle denunce mensili di parte datoriale relative a retribuzioni e contributi (denunce DM10M ) e certamente già confluiti nelle banche date dell'istituto.
In punto di diritto, poi, la difesa dell' ncentra prevalentemente sul rilievo che non vi CP_4 sarebbe alcuna previsione legislativa tale da imporre, con riguardo agli illeciti amministrativi in questione, l'osservanza del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. Tale tesi scaturisce dalla circostanza che l'originaria disposizione di cui all'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983 non prevedeva termini di alcun genere per il perseguimento delle violazioni in essa contemplate. L'argomento che viene utilizzato è tuttavia poco convincente.
2 La disposizione da ultimo citata aveva come oggetto fatti integranti gli estremi di un delitto, come tali assoggettati solo agli ordinari termini di prescrizione di cui agli artt. 157 ss c.p. e chiaramente incompatibili con termini di altra natura (segnatamente, con quelli implicanti, la preclusione del perseguimento del reato in mancanza di una sollecita contestazione). Il quadro è però mutato quando l'art. 2 co. 1 bis è stato sostituito dall'art. 3 co. 6 D. Lgs n. 8/2016, che ha comportato la depenalizzazione dei fatti relativi all'omesso versamento di ritenute d'importo non superiore a € 10.000 annui e la conseguente qualificazione di tali fatti come meri illeciti amministrativi. La stessa disciplina allora dettata indicava chiaramente che, per le condotte depenalizzate, dovessero trovare applicazione le disposizioni contenute nella preesistente normativa in materia di illeciti sanzionabili in via amministrativa. Significativo al riguardo è l'art. 6 D. Lgs n. 8/2016, che ha previsto l'applicabilità agli illeciti depenalizzati delle disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Capo I della legge 689/1981, in quanto applicabili. La nuova normativa aveva inoltre ulteriormente previsto, in merito alla gestione di quei fascicoli già pendenti innanzi al giudice penale ma riferiti a condotte precedenti e ormai depenalizzate, che tali fascicoli dovessero essere trasmessi entro 90 giorni all'autorità amministrativa competente per la irrogazione della sanzione pecuniaria e che questa dovesse, a sua volta, contestare gli estremi della violazione, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti, al trasgressore, se residente nel nostro Stato, e entro 360 giorni, se residente all'estero. In sostanza, persino per le violazioni commesse prima della depenalizzazione venne fatto obbligo alla competente autorità amministrativa di provvedere nel rispetto del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. In questo quadro pare veramente illogico sostenere che la disposizione da ultimo citata non possa trovare applicazione per i fatti depenalizzati commessi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Né può condividersi l'assunto secondo cui, applicando il termine di cui trattasi, l'art. 3 del D.Lgs n. 8/16 avrebbe generato un sistema contraddittorio, instaurando un regime diverso rispettivamente per i reati e per gli illeciti amministrativi, prevedendo solo per questi ultimi un termine di decadenza per l'accertamento. In realtà, il doppio regime cui si fa riferimento trova la sua ragione d'essere nella diversa natura delle condotte che vengono in considerazione, essendo chiaramente inconcepibile che, per quelle costituenti reato, si facesse discendere da una non sollecita contestazione la preclusione dell'esercizio dell'azione penale. Infine, giova rilevare che, se da un lato l' sostiene che le condotte depenalizzate di CP_2 omesso versamento delle ritenute praticate andrebbero sottratte all'osservanza del termine di cui si discute (richiamando il tenore testuale dell'art. 6 cit.), dall'altro lato lo stesso non ha tuttavia in alcun modo spiegato perché mai le disposizioni dell'art. 14 non sarebbero compatibili con l'attività sanzionatoria degli illeciti amministrativi in questione.
3 Discende dalle osservazioni che precedono che, nel caso di specie, la contestazione degli estremi della violazione è intervenuta tardivamente, attesa la violazione del termine di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
Ogni altra questione resta assorbita secondo la logica della ragione più liquida. L'opposizione risulta pertanto fondata e va accolta. Va quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 5.200 e € 26.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- In accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi € 2.850,00 oltre iva, CPA, spese generali e contributo unificato pagato.
Trapani, 24.2.2025 Il giudice
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